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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 05/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 05/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 463/2021 del
Tribunale di Isernia del 30/11/2021 e depositata in pari data, nella causa n. 402/2017 R.G.A.C., avente per oggetto: “Bancari – opposizione al D.I. n. 52/2017”;
T R A
in Parte_1 persona del Curatore Avv. (P.IVA: ), corrente in Macchia d'Isernia Parte_2 P.IVA_1
(IS) alla Località Piana S. Vito snc ed elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via Mazzini n.
40/B presso lo studio dell'Avv. Aldo de Benedittis, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce dell'atto di appello del 27/12/2021;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante Avv. Alessandro Maione (C.F.: Controparte_1
), nella qualità come in atti, corrente in Roma alla Via Vincenzo Lamaro n. 13 ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Termoli (CB) alla Via Giappone n. 2/B presso lo studio dell'Avv.
Marialuisa Di Labbio, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Ferrecchia e dall'Avv.
Massimiliano Silvestri, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
24/03/2022;
causa n. 05/2022 R.G. 1 - APPELLATA -
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi CP_2 C.F._1
residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Campobasso al Corso
Mazzini n. 40/B presso lo studio dell'Avv. Carmine De Benedittis, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 21/09/2022;
- APPELLATO -
- in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore (P.IVA: ), nella qualità come in atti, corrente in Roma alla Via Nazionale P.IVA_3
n. 91, contumace;
- APPELLATA -
- in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_4 P.IVA_4
nella qualità come in atti, corrente in Roma al Viale degli Ammiragli n. 67, contumace;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del dì 06/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con ordinanza resa il 18/05/2022, qui di seguito testualmente riportata questo giudice:
“pronunciando sulle richieste formulate in sede di trattazione della causa, fissata per l'udienza del
18/05/2022, senza svolgimento di udienza ai sensi dell'art. 221, co. 4, del d.l. n.34/'20 (conv. in l.
n.77/'20) e successive modificazioni;
lette le note depositate dalle parti costituite entro il termine assegnato per la trattazione scritta del procedimento;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
-- rilevato che quale parte appellata si è costituita la quale assegnataria Controparte_1
del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati, giusto atto di scissione della
[...]
(che continua a sopravvivere e assegna parte del suo patrimonio alla;
CP_4 CP_1 dato atto della regolarità della notificazione dell'appello alla Controparte_3
alla che non si sono costituite;
[...] Controparte_5
causa n. 05/2022 R.G. 2 dato atto del deposito effettuato dalla parte appellante della sentenza dichiarativa del fallimento della società appellante, e riservata ogni valutazione sulla regolarità del contraddittorio e sulla procedibilità della domanda all'esito della pronuncia definitiva;
ritenuto che
debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fideiussore, richiesta dalla parte appellante, tenuto conto del litisconsorzio necessario processuale;
letti gli artt. 331 e 350 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la contumacia della e della Controparte_3
disponendone l'annotazione nel fascicolo telematico di Controparte_5
appello, a cura della Cancelleria;
ordina alla parte appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
nella suddetta qualità, onerandola della notificazione allo stesso della citazione introduttiva e del presente provvedimento, entro il termine perentorio del 10/6/2022; fissa l'udienza di trattazione del 12/10/2022, ore 10,00 e ss., cui rinvia”.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione al decreto n. 52/2017, reso il
10/02/2017 dal Tribunale civile di Isernia, in favore della Controparte_3 con cui era stato ingiunto, alla
[...] Parte_1
e al fideiussore per le causali di cui al ricorso [saldo debitore alla data del CP_2
06.11.2014 del contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 01/215/00000188, stipulato a Isernia in data 23.12.2010, ai tassi di interesse debitori di 11,700% (T.A.N.) e di 12,223%
(T.A.E.), nonché ai tassi del 6,900% (T.A.N.) e 7,080% (T.A.E.) applicati agli affidamenti], il pagamento alla s.p.a. in solido della somma di €. 89.296/29, oltre interessi di mora e spese della procedura come ivi liquidate.
A sostegno dell'opposizione, nel merito, gli opponenti, e in proprio, chiedevano, Pt_1 Pt_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e per quel che qui ancora rilevi, con il favore delle spese di lite, testualmente di:
B) DICHIARARE nulla, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la clausola di pattuizione degli interessi relativa al contratto di conto corrente n. 01/215/00000188, intestato alla società opponente, per effetto della applicazione di interessi aventi natura usuraria, ai sensi della Legge n. 108/96, nei trimestri 01.01.2011/ 31.03.2011, 01.10.2011/31.12.2011, 01.01.2012/31.03.2012, 01.04.2012/
30.06.2012, 01.07.2012/ 30.9.2012, 01.10.2012/31.12.2012, 01.01.2013/ 31.03.2013 ,01.04.2013/
30.06.2013, 01.07.2013/30.09.2013, 01.10.2013/ 31.12.2013, così come risultanti dalla nota illustrativa contabile di parte attrice depositata relativamente al calcolo del T.E.G. applicato;
causa n. 05/2022 R.G. 3 AZZERARE. per l'effetto, in via riconvenzionale, i suddetti interessi, ai sensi dell'art. 1815,
2° comma, c.c., per i periodi considerati di cui al punto B), ammontanti a complessivi €. 36.177/60;
DICHIARARE, per l'effetto, in conseguenza dell'azzeramento degli interessi, dovuto all'opposta il solo capitale per i periodi indicati al punto B);
COMPENSARE le somme rilevate al punto C), ai sensi dell'art. 1243 c.c., con la somma complessivamente ingiunta, decurtandole dalla stessa.
Costituitasi la banca opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione sotto plurimi profili, ed espletata la C.T.U. contabile a mezzo del dott. la causa è stata decisa dal primo Persona_1
giudice testualmente come segue:
- rigetta l'opposizione e la domanda;
e, per l'effetto:
- conferma il decreto ingiuntivo n.52/2017, emesso dal Tribunale di Isernia in data 10.2.2017;
- condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_6 rifusione delle spese in favore della e di Controparte_3 CP_7
e, per quest'ultima, della procuratrice speciale in persona dei legali
[...] Controparte_4
rapp.ti p.t., che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compensi - di cui euro 2.430,00 per
1^ fase, euro 1.550,00 per 2^ fase, euro 5.400,00 ed euro 4.050,00 per 4^ fase, oltre al 15 % rimborso forfettario, IVA e CAP se dovute, importi tutti che andranno decurtati del 30 %;
- pone le spese della CTU in capo alle parti opponenti, in solido tra loro;
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, essendo stato dichiarato il fallimento della dal Tribunale di Parte_1
Isernia con sentenza n. 03/2021, resa i dì 27-28/01/2021, la Curatela appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente di:
RIFORMARE la sentenza impugnata n. 463/2021 del Tribunale di Isernia nella parte in cui il Giudice di I° grado non riconosce l'usura accertata dalla C.T.U., escludendola in quanto sopravvenuta, per i trimestri individuati dal C.T.U. del conto corrente ordinario di corrispondenza n.° 01/215/00000188 appartenuto all'appellante e, per l'effetto,
AZZERARE, poiché usurari ai sensi della Legge 108/1996, i suddetti interessi ai sensi dell'art.1815,2° comma, c.c. per i trimestri individuati dalla C.T.U. di primo grado;
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto 52/2017 emesso in data dal Tribunale di Isernia in data 10.2.2017 e notificato in data 17/2 – 16/3 – 2017 in favore dalla
[...] per la somma di Euro 89.296,29, inclusi interessi di mora, Controparte_3
per saldo debitore alla data del 06.11.2014 del contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n.01/215/00000188;
causa n. 05/2022 R.G. 4 CONDANNARE gli appellati al rimborso e, quindi, al recupero in favore dell'appellante, così come chiesto in primo grado, della somma di Euro 36.266,02, accertata dal C.T.U. per i trimestri ritenuti usurari del c.c. n. 01/215/00000188;
COMPENSARE, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 1243 c.c., con la somma complessivamente dovuta, l'importo di Euro 36.266,02 accertato dal C.T.U. decurtandolo dalla stessa;
CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.P., IVA e CAP come per legge, del doppio grado di giudizio;
affidandosi a un unico diffuso mezzo con insegna.
Il fideiussore appellato concludeva per l'accoglimento dell'appello e comunque per la Pt_1
nullità della fideiussione da lui prestata in data 23/11/2008.
L'appellata domandava invece, con le conseguenze di legge, l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello spiegato dalla Curatela oltre che delle conclusioni prese dal fideiussore Pt_1
UNICO MEZZO PRINCIPALE
La Curatela appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, traendo il proprio convincimento dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
24675/2017, ha considerato irrilevante l'usura sopravvenuta, accertata dal consulente officioso, nei trimestri rilevati in usura in relazione al conto corrente di corrispondenza ordinario n.
01/215/00000188.
A sostegno del mezzo, l'appellante ha precisato sul punto che, a ben vedere e differentemente da quanto opinato dal primo giudice:
l'attenta lettura del testo integrale della richiamata sentenza n. 24675/17 non prevede un'applicazione indiscriminata e radicale della tesi dell'irrilevanza della usurarietà sopravvenuta con riferimento a tutte le fattispecie di contratti bancari;
difatti, tale pronuncia si limita a offrire le linee guida relative all' “applicabilità o meno delle norme della legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima” o a quelli successivi, a tasso fisso, per i quali l'usura sopravviene per abbassamento del tasso soglia;
la circostanza per cui le Sezioni Unite delimitino il campo dell'indagine ai mutui a tasso fisso, escludendo i mutui a tasso variabile, rende del tutto evidente che traslare il principio dell'usura originaria al conto corrente bancario munito di apertura di credito che, come è noto è soggetto allo ius variandi, è una palese forzatura e non coglie nel segno.
In sintesi, a sostegno delle proprie tesi, l'appellante ha quindi dedotto che tale principio (e cioè la irrilevanza della usura sopravvenuta), richiamato dalla indicata sentenza n. 24675/2017, effettua causa n. 05/2022 R.G. 5 esclusivo riferimento ai contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108 del
1996 o a quelli successivi, a tasso fisso, escludendone l'applicazione sia ai mutui a tasso variabile sia, a maggior ragione, ai conti correnti o alle aperture di credito in conto corrente, caratterizzati dallo “ius variandi”.
Il mezzo è infondato.
Invero, questo giudice osserva che è stato più volte precisata dalla giurisprudenza la circostanza per cui, allorquando si valorizzi, come deve essere “in primis”, l'esclusivo dato normativo dell'art. 644
c.p., non risulta possibile poi ermeneuticamente procedere ad approcci differenziati in relazione alla tematica dell'usura, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di contratto di conto corrente, seppure affidato.
Il combinato disposto di cui all'interpretazione autentica imposta dall'art. 1, comma 1, d.l.
29.12.2000, n. 394, convertito nella legge 28.02.2001 n. 24, e dell'art. 644 c.p. regolano e dettano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui vi è concessione di credito e prestito di denaro, non distinguendo tra le varie forme di finanziamento utilizzabili dagli Istituti di credito.
Orbene, poiché tale predetta normativa è riferibile anche ai rapporti di c/c, si deve necessariamente ritenere estensibile, dal punto di vista logico e sistematico, anche ai rapporti di c/c il richiamato principio affermato dalle Sezioni Unite, non essendovi peraltro alcuna valida ragione per disapplicarlo in riferimento proprio al rapporto di conto corrente.
Ne consegue che nessuna rilevanza potrà assegnarsi a un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto bancario in questione.
Peraltro, in senso univoco, sulla scia della indicata sentenza n. 24675/2017 delle Sezioni Unite, è del tutto conforme la giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Ex plurimis,
“In un rapporto di conto corrente, l'usura sopravvenuta non ha alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse” (Corte di Appello
Campobasso sentenza n. 98/2020 in causa n. 197/2017; ma anche Tribunale sez. II - Forlì,
28/12/2022, n. 1150);
“Il principio in virtù del quale l'usura sopravvenuta - ossia l'incremento del tasso di interesse concordato nel corso del rapporto oltre la soglia dell'usura determinata dalla l. n. 108 del 1996 - non comporta la nullità del contratto è un principio di applicazione generale, per cui esso non si attaglia solo all'ipotesi del contratto di mutuo, ma ad ogni contratto bancario che preveda una anticipazione di somme e comunque anche ai contratti di conto corrente bancario poiché non risultano possibili approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di causa n. 05/2022 R.G. 6 conto corrente” (Tribunale sez. III - Firenze, 03/12/2021, n. 3099; ma anche Corte appello sez. I
- Milano, 26/07/2021, n. 2429; Tribunale sez. II - Perugia, 03/08/2021, n. 1126; Tribunale sez.
II - Padova, 07/07/2021, n. 1369);
“Una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria). L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse” (Tribunale Arezzo, 16/04/2020, n. 277).
Per completezza, questo giudice ribadisce che tale principio statuito dalle Sezioni unite va ritenuto applicabile anche al contratto di conto corrente, posto che l'art. 1815, comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (sul punto, specificatamente: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17110 dell'11.42019 ma anche Sez. 1, Sentenza n. 14324 dell'11.1. 2019, in cui la Corte di legittimità ha richiamato il principio espresso dalle S.U. nel 2017 proprio anche con riguardo ai rapporti di conto corrente).
Infine, nel caso di specie e in riferimento al cd. “ius variandi” di cui all'art. 118 TUB, questo giudice rileva che:
parte appellante, in prime cure, non ha indicato dettagliatamente quali sarebbero state le specifiche proposte di modifica “in peius” da ritenersi illegittime, né lo specifico motivo della ritenuta illegittimità;
nelle tavole processuali, non v'è comunque la prova, che incombeva all'appellante principale, che la banca abbia omesso le comunicazioni al correntista in riferimento alle asserite eventuali proposte di modifica “in peius”.
UNICO MEZZO INCIDENTALE
Inoltre, l'appellato che aveva prestato il 23/11/2008 la fideiussione cd. omnibus CP_8 in favore della fallita società mentre il sodalizio era “in bonis”, ha richiesto il rigetto dell'appello:
(A) sia sotto il profilo della rilevanza nel caso di specie dell'usura sopravvenuta, così aderendo pedissequamente alle tesi dell'appellante, peraltro già innanzi rigettate;
causa n. 05/2022 R.G. 7 (B) sia in riferimento alla nullità parziale della predetta fideiussione omnibus, che ha eccepito, per la prima volta, in sede di gravame, come dichiarato “apertis verbis” a pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta del 21/09/2022.
Orbene, nello specifico, anche in via incidentale, per quel che qui ora ancora interessi e cioè in relazione alla sola conclusione del sub (B) di cui innanzi, che deve essere accolta, il ha CP_8
altresì così testualmente concluso, vinte le spese di lite del doppio grado:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., così come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 41994/2021 del
30.12.2021, del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal garante in CP_2
relazione alle clausole 2),6) e 8) previste nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2008 con la e del , in quanto le stesse clausole ricalcano fedelmente gli Controparte_9 CP_3 artt. 2, 6, e 8 dello schema ABI 2003, censurato con provvedimento n.55 della Banca d'Italia del 25 maggio 2005, dovendo pertanto considerarsi illegittime poiché in palese contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) della legge antitrust n. 287/1990;
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma c.c., nulla la clausola n. 6 contenuta nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dall'appellante poiché riproduce l'art. 6) dello schema
ABI 2003 che contiene la speciale deroga al comma 1 dell'art.1957 c.c. che consente alla Banca di agire oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma nei confronti del debitore principale e, per l'effetto,
DICHIARARE decaduto l'istituto bancario appellato ad agire nei confronti del garante per l'escussione della garanzia prestata alla debitrice società CP_2 Parte_1 in quanto l'istituto bancario, nonostante avesse intimato alla debitrice principale e al fideiussore
[...]
il pagamento delle somme dovute con lettera raccomandata del 20.06.2014, agiva circa tre anni dopo, ovvero in data 10.2.2017, mediante la notifica del decreto ingiuntivo nei loro confronti, e quindi ben oltre il termine decadenziale di 6 mesi previsto dal 1° comma dell'art.1957 c.c. e, per l'effetto,
DICHIARARE estinta la fideiussione omnibus prestata dal garante per CP_2
l'importo di Euro 117.000,00 nei confronti della debitrice principale Controparte_10
in conseguenza della decadenza del diritto ad agire della creditrice nei confronti del
[...] fideiussore ai sensi del 1° comma dell'art.1957 c.c.-
In ordine al su esteso profilo di gravame incidentale e al diffuso contraddittorio intercorso sul punto tra gli antagonisti, questo giudice rileva in via immediata che:
“Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed causa n. 05/2022 R.G. 8 efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cassazione civile, sez. un., 22/03/2017, n.7294);
“Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce
l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. A tale conclusione giungono le sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da LI come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom” (Cassazione civile, sez. un., 30/12/2021, n. 41994)
Nel merito del profilo, questo giudice rileva che costituiscono incontestabili elementi di fatto, acquisiti alle tavole processuali, le circostanze per cui:
la fideiussione omnibus di cui si discute è stata prestata, in favore della banca, da CP_2 in data 23/11/2008 e cioè dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005;
[...]
tale provvedimento della Banca d'Italia ha dichiarato le clausole nn. 2 – 6 – 8, che sono contenute nello schema contrattuale ABI 2003, contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge antitrust;
le clausole nn. 2 – 6 – 8, che sono contenute nello schema contrattuale ABI 2003, sono identiche a quelle nn. 2 – 6 – 8 della fideiussione del 23/11/2008, che è stata qui prestata dall'appellato Pt_1
in particolare, la clausola n. 6 del contratto di fideiussione in esame, che per le esposte causali è nulla, prevede testualmente che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il Fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Orbene, è accaduto in fatto nella specie che:
la ha agito in giudizio, nei confronti della debitrice Controparte_3 principale e del garante con ricorso Parte_1 CP_2
monitorio, che è stato depositato in cancelleria il 02/02/2017, a cui è seguito il decreto ingiuntivo n.
52/2017, che è stata notificato agli ingiunti ( e in data 10/02/2017, ovvero dopo quasi Pt_1 Pt_1
causa n. 05/2022 R.G. 9 tre anni dalla missiva raccomandata a/r di costituzione in mora, inviata dalla banca alla società debitrice e al fideiussore in data 20/06/2014 (doc. n. 3 fasc. appellato , allorché sono stati Pt_1
revocati gli affidamenti della società ed è stato contestualmente intimato a entrambi i debitori, in solido, il pagamento della somma di €. 83.642/10, successivamente portata appunto dal richiamato decreto ingiuntivo n. 52/2017;
stante la evidenziata nullità della clausola fideiussoria n. 6, ai sensi dell'art. 1957 c.c., la banca è pertanto decaduta dal diritto di agire nei confronti di e pertanto si è estinta CP_2
la richiamata fideiussione con ogni conseguenza di legge.
In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato e quello incidentale deve invece essere accolto.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza di talché la Curatela appellante deve rifonderle all'appellata nella misura indicata in Controparte_1 dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18
(valore della domanda di gravame: €. 32.266/02).
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante il rigetto della domanda di riforma della gravata sentenza e in considerazione che l'accolta eccezione di nullità della fideiussione è stata formulata per la prima volta in appello, compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra e le CP_2
altre parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale del 27/12/2021, spiegato dalla Parte_3
e sull'appello incidentale di cui alla comparsa di costituzione del 21/09/2022, avanzato
[...] da avverso la sentenza n. 463/2021 resa dal Tribunale di Isernia il 30/11/2021, ogni CP_2
altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello principale spiegato dalla;
Pt_1
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara estinta la fideiussione del 23/11/2008, prestata da in favore della CP_2 Controparte_3
[...]
3) condanna la Curatela, appellante principale, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in Controparte_1 motivazione, nell'importo di €. 9.991/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
causa n. 05/2022 R.G. 10 4) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra e le altre parti. CP_2
Nulla per le spese di lite in relazione alle parti contumaci che non hanno spiegato alcuna attività difensiva.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la Curatela, appellante principale soccombente, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del dì 04/06/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 05/2022 R.G. 11
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 05/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 463/2021 del
Tribunale di Isernia del 30/11/2021 e depositata in pari data, nella causa n. 402/2017 R.G.A.C., avente per oggetto: “Bancari – opposizione al D.I. n. 52/2017”;
T R A
in Parte_1 persona del Curatore Avv. (P.IVA: ), corrente in Macchia d'Isernia Parte_2 P.IVA_1
(IS) alla Località Piana S. Vito snc ed elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via Mazzini n.
40/B presso lo studio dell'Avv. Aldo de Benedittis, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce dell'atto di appello del 27/12/2021;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante Avv. Alessandro Maione (C.F.: Controparte_1
), nella qualità come in atti, corrente in Roma alla Via Vincenzo Lamaro n. 13 ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Termoli (CB) alla Via Giappone n. 2/B presso lo studio dell'Avv.
Marialuisa Di Labbio, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Ferrecchia e dall'Avv.
Massimiliano Silvestri, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
24/03/2022;
causa n. 05/2022 R.G. 1 - APPELLATA -
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi CP_2 C.F._1
residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Campobasso al Corso
Mazzini n. 40/B presso lo studio dell'Avv. Carmine De Benedittis, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 21/09/2022;
- APPELLATO -
- in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore (P.IVA: ), nella qualità come in atti, corrente in Roma alla Via Nazionale P.IVA_3
n. 91, contumace;
- APPELLATA -
- in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_4 P.IVA_4
nella qualità come in atti, corrente in Roma al Viale degli Ammiragli n. 67, contumace;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del dì 06/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con ordinanza resa il 18/05/2022, qui di seguito testualmente riportata questo giudice:
“pronunciando sulle richieste formulate in sede di trattazione della causa, fissata per l'udienza del
18/05/2022, senza svolgimento di udienza ai sensi dell'art. 221, co. 4, del d.l. n.34/'20 (conv. in l.
n.77/'20) e successive modificazioni;
lette le note depositate dalle parti costituite entro il termine assegnato per la trattazione scritta del procedimento;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
-- rilevato che quale parte appellata si è costituita la quale assegnataria Controparte_1
del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati, giusto atto di scissione della
[...]
(che continua a sopravvivere e assegna parte del suo patrimonio alla;
CP_4 CP_1 dato atto della regolarità della notificazione dell'appello alla Controparte_3
alla che non si sono costituite;
[...] Controparte_5
causa n. 05/2022 R.G. 2 dato atto del deposito effettuato dalla parte appellante della sentenza dichiarativa del fallimento della società appellante, e riservata ogni valutazione sulla regolarità del contraddittorio e sulla procedibilità della domanda all'esito della pronuncia definitiva;
ritenuto che
debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fideiussore, richiesta dalla parte appellante, tenuto conto del litisconsorzio necessario processuale;
letti gli artt. 331 e 350 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la contumacia della e della Controparte_3
disponendone l'annotazione nel fascicolo telematico di Controparte_5
appello, a cura della Cancelleria;
ordina alla parte appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
nella suddetta qualità, onerandola della notificazione allo stesso della citazione introduttiva e del presente provvedimento, entro il termine perentorio del 10/6/2022; fissa l'udienza di trattazione del 12/10/2022, ore 10,00 e ss., cui rinvia”.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione al decreto n. 52/2017, reso il
10/02/2017 dal Tribunale civile di Isernia, in favore della Controparte_3 con cui era stato ingiunto, alla
[...] Parte_1
e al fideiussore per le causali di cui al ricorso [saldo debitore alla data del CP_2
06.11.2014 del contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 01/215/00000188, stipulato a Isernia in data 23.12.2010, ai tassi di interesse debitori di 11,700% (T.A.N.) e di 12,223%
(T.A.E.), nonché ai tassi del 6,900% (T.A.N.) e 7,080% (T.A.E.) applicati agli affidamenti], il pagamento alla s.p.a. in solido della somma di €. 89.296/29, oltre interessi di mora e spese della procedura come ivi liquidate.
A sostegno dell'opposizione, nel merito, gli opponenti, e in proprio, chiedevano, Pt_1 Pt_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e per quel che qui ancora rilevi, con il favore delle spese di lite, testualmente di:
B) DICHIARARE nulla, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la clausola di pattuizione degli interessi relativa al contratto di conto corrente n. 01/215/00000188, intestato alla società opponente, per effetto della applicazione di interessi aventi natura usuraria, ai sensi della Legge n. 108/96, nei trimestri 01.01.2011/ 31.03.2011, 01.10.2011/31.12.2011, 01.01.2012/31.03.2012, 01.04.2012/
30.06.2012, 01.07.2012/ 30.9.2012, 01.10.2012/31.12.2012, 01.01.2013/ 31.03.2013 ,01.04.2013/
30.06.2013, 01.07.2013/30.09.2013, 01.10.2013/ 31.12.2013, così come risultanti dalla nota illustrativa contabile di parte attrice depositata relativamente al calcolo del T.E.G. applicato;
causa n. 05/2022 R.G. 3 AZZERARE. per l'effetto, in via riconvenzionale, i suddetti interessi, ai sensi dell'art. 1815,
2° comma, c.c., per i periodi considerati di cui al punto B), ammontanti a complessivi €. 36.177/60;
DICHIARARE, per l'effetto, in conseguenza dell'azzeramento degli interessi, dovuto all'opposta il solo capitale per i periodi indicati al punto B);
COMPENSARE le somme rilevate al punto C), ai sensi dell'art. 1243 c.c., con la somma complessivamente ingiunta, decurtandole dalla stessa.
Costituitasi la banca opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione sotto plurimi profili, ed espletata la C.T.U. contabile a mezzo del dott. la causa è stata decisa dal primo Persona_1
giudice testualmente come segue:
- rigetta l'opposizione e la domanda;
e, per l'effetto:
- conferma il decreto ingiuntivo n.52/2017, emesso dal Tribunale di Isernia in data 10.2.2017;
- condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_6 rifusione delle spese in favore della e di Controparte_3 CP_7
e, per quest'ultima, della procuratrice speciale in persona dei legali
[...] Controparte_4
rapp.ti p.t., che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compensi - di cui euro 2.430,00 per
1^ fase, euro 1.550,00 per 2^ fase, euro 5.400,00 ed euro 4.050,00 per 4^ fase, oltre al 15 % rimborso forfettario, IVA e CAP se dovute, importi tutti che andranno decurtati del 30 %;
- pone le spese della CTU in capo alle parti opponenti, in solido tra loro;
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, essendo stato dichiarato il fallimento della dal Tribunale di Parte_1
Isernia con sentenza n. 03/2021, resa i dì 27-28/01/2021, la Curatela appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente di:
RIFORMARE la sentenza impugnata n. 463/2021 del Tribunale di Isernia nella parte in cui il Giudice di I° grado non riconosce l'usura accertata dalla C.T.U., escludendola in quanto sopravvenuta, per i trimestri individuati dal C.T.U. del conto corrente ordinario di corrispondenza n.° 01/215/00000188 appartenuto all'appellante e, per l'effetto,
AZZERARE, poiché usurari ai sensi della Legge 108/1996, i suddetti interessi ai sensi dell'art.1815,2° comma, c.c. per i trimestri individuati dalla C.T.U. di primo grado;
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto 52/2017 emesso in data dal Tribunale di Isernia in data 10.2.2017 e notificato in data 17/2 – 16/3 – 2017 in favore dalla
[...] per la somma di Euro 89.296,29, inclusi interessi di mora, Controparte_3
per saldo debitore alla data del 06.11.2014 del contratto di conto corrente di corrispondenza ordinario n.01/215/00000188;
causa n. 05/2022 R.G. 4 CONDANNARE gli appellati al rimborso e, quindi, al recupero in favore dell'appellante, così come chiesto in primo grado, della somma di Euro 36.266,02, accertata dal C.T.U. per i trimestri ritenuti usurari del c.c. n. 01/215/00000188;
COMPENSARE, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 1243 c.c., con la somma complessivamente dovuta, l'importo di Euro 36.266,02 accertato dal C.T.U. decurtandolo dalla stessa;
CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.P., IVA e CAP come per legge, del doppio grado di giudizio;
affidandosi a un unico diffuso mezzo con insegna.
Il fideiussore appellato concludeva per l'accoglimento dell'appello e comunque per la Pt_1
nullità della fideiussione da lui prestata in data 23/11/2008.
L'appellata domandava invece, con le conseguenze di legge, l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello spiegato dalla Curatela oltre che delle conclusioni prese dal fideiussore Pt_1
UNICO MEZZO PRINCIPALE
La Curatela appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, traendo il proprio convincimento dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
24675/2017, ha considerato irrilevante l'usura sopravvenuta, accertata dal consulente officioso, nei trimestri rilevati in usura in relazione al conto corrente di corrispondenza ordinario n.
01/215/00000188.
A sostegno del mezzo, l'appellante ha precisato sul punto che, a ben vedere e differentemente da quanto opinato dal primo giudice:
l'attenta lettura del testo integrale della richiamata sentenza n. 24675/17 non prevede un'applicazione indiscriminata e radicale della tesi dell'irrilevanza della usurarietà sopravvenuta con riferimento a tutte le fattispecie di contratti bancari;
difatti, tale pronuncia si limita a offrire le linee guida relative all' “applicabilità o meno delle norme della legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima” o a quelli successivi, a tasso fisso, per i quali l'usura sopravviene per abbassamento del tasso soglia;
la circostanza per cui le Sezioni Unite delimitino il campo dell'indagine ai mutui a tasso fisso, escludendo i mutui a tasso variabile, rende del tutto evidente che traslare il principio dell'usura originaria al conto corrente bancario munito di apertura di credito che, come è noto è soggetto allo ius variandi, è una palese forzatura e non coglie nel segno.
In sintesi, a sostegno delle proprie tesi, l'appellante ha quindi dedotto che tale principio (e cioè la irrilevanza della usura sopravvenuta), richiamato dalla indicata sentenza n. 24675/2017, effettua causa n. 05/2022 R.G. 5 esclusivo riferimento ai contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108 del
1996 o a quelli successivi, a tasso fisso, escludendone l'applicazione sia ai mutui a tasso variabile sia, a maggior ragione, ai conti correnti o alle aperture di credito in conto corrente, caratterizzati dallo “ius variandi”.
Il mezzo è infondato.
Invero, questo giudice osserva che è stato più volte precisata dalla giurisprudenza la circostanza per cui, allorquando si valorizzi, come deve essere “in primis”, l'esclusivo dato normativo dell'art. 644
c.p., non risulta possibile poi ermeneuticamente procedere ad approcci differenziati in relazione alla tematica dell'usura, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di contratto di conto corrente, seppure affidato.
Il combinato disposto di cui all'interpretazione autentica imposta dall'art. 1, comma 1, d.l.
29.12.2000, n. 394, convertito nella legge 28.02.2001 n. 24, e dell'art. 644 c.p. regolano e dettano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui vi è concessione di credito e prestito di denaro, non distinguendo tra le varie forme di finanziamento utilizzabili dagli Istituti di credito.
Orbene, poiché tale predetta normativa è riferibile anche ai rapporti di c/c, si deve necessariamente ritenere estensibile, dal punto di vista logico e sistematico, anche ai rapporti di c/c il richiamato principio affermato dalle Sezioni Unite, non essendovi peraltro alcuna valida ragione per disapplicarlo in riferimento proprio al rapporto di conto corrente.
Ne consegue che nessuna rilevanza potrà assegnarsi a un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto bancario in questione.
Peraltro, in senso univoco, sulla scia della indicata sentenza n. 24675/2017 delle Sezioni Unite, è del tutto conforme la giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Ex plurimis,
“In un rapporto di conto corrente, l'usura sopravvenuta non ha alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse” (Corte di Appello
Campobasso sentenza n. 98/2020 in causa n. 197/2017; ma anche Tribunale sez. II - Forlì,
28/12/2022, n. 1150);
“Il principio in virtù del quale l'usura sopravvenuta - ossia l'incremento del tasso di interesse concordato nel corso del rapporto oltre la soglia dell'usura determinata dalla l. n. 108 del 1996 - non comporta la nullità del contratto è un principio di applicazione generale, per cui esso non si attaglia solo all'ipotesi del contratto di mutuo, ma ad ogni contratto bancario che preveda una anticipazione di somme e comunque anche ai contratti di conto corrente bancario poiché non risultano possibili approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di causa n. 05/2022 R.G. 6 conto corrente” (Tribunale sez. III - Firenze, 03/12/2021, n. 3099; ma anche Corte appello sez. I
- Milano, 26/07/2021, n. 2429; Tribunale sez. II - Perugia, 03/08/2021, n. 1126; Tribunale sez.
II - Padova, 07/07/2021, n. 1369);
“Una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria). L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse” (Tribunale Arezzo, 16/04/2020, n. 277).
Per completezza, questo giudice ribadisce che tale principio statuito dalle Sezioni unite va ritenuto applicabile anche al contratto di conto corrente, posto che l'art. 1815, comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (sul punto, specificatamente: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17110 dell'11.42019 ma anche Sez. 1, Sentenza n. 14324 dell'11.1. 2019, in cui la Corte di legittimità ha richiamato il principio espresso dalle S.U. nel 2017 proprio anche con riguardo ai rapporti di conto corrente).
Infine, nel caso di specie e in riferimento al cd. “ius variandi” di cui all'art. 118 TUB, questo giudice rileva che:
parte appellante, in prime cure, non ha indicato dettagliatamente quali sarebbero state le specifiche proposte di modifica “in peius” da ritenersi illegittime, né lo specifico motivo della ritenuta illegittimità;
nelle tavole processuali, non v'è comunque la prova, che incombeva all'appellante principale, che la banca abbia omesso le comunicazioni al correntista in riferimento alle asserite eventuali proposte di modifica “in peius”.
UNICO MEZZO INCIDENTALE
Inoltre, l'appellato che aveva prestato il 23/11/2008 la fideiussione cd. omnibus CP_8 in favore della fallita società mentre il sodalizio era “in bonis”, ha richiesto il rigetto dell'appello:
(A) sia sotto il profilo della rilevanza nel caso di specie dell'usura sopravvenuta, così aderendo pedissequamente alle tesi dell'appellante, peraltro già innanzi rigettate;
causa n. 05/2022 R.G. 7 (B) sia in riferimento alla nullità parziale della predetta fideiussione omnibus, che ha eccepito, per la prima volta, in sede di gravame, come dichiarato “apertis verbis” a pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta del 21/09/2022.
Orbene, nello specifico, anche in via incidentale, per quel che qui ora ancora interessi e cioè in relazione alla sola conclusione del sub (B) di cui innanzi, che deve essere accolta, il ha CP_8
altresì così testualmente concluso, vinte le spese di lite del doppio grado:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., così come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 41994/2021 del
30.12.2021, del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal garante in CP_2
relazione alle clausole 2),6) e 8) previste nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2008 con la e del , in quanto le stesse clausole ricalcano fedelmente gli Controparte_9 CP_3 artt. 2, 6, e 8 dello schema ABI 2003, censurato con provvedimento n.55 della Banca d'Italia del 25 maggio 2005, dovendo pertanto considerarsi illegittime poiché in palese contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) della legge antitrust n. 287/1990;
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma c.c., nulla la clausola n. 6 contenuta nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dall'appellante poiché riproduce l'art. 6) dello schema
ABI 2003 che contiene la speciale deroga al comma 1 dell'art.1957 c.c. che consente alla Banca di agire oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma nei confronti del debitore principale e, per l'effetto,
DICHIARARE decaduto l'istituto bancario appellato ad agire nei confronti del garante per l'escussione della garanzia prestata alla debitrice società CP_2 Parte_1 in quanto l'istituto bancario, nonostante avesse intimato alla debitrice principale e al fideiussore
[...]
il pagamento delle somme dovute con lettera raccomandata del 20.06.2014, agiva circa tre anni dopo, ovvero in data 10.2.2017, mediante la notifica del decreto ingiuntivo nei loro confronti, e quindi ben oltre il termine decadenziale di 6 mesi previsto dal 1° comma dell'art.1957 c.c. e, per l'effetto,
DICHIARARE estinta la fideiussione omnibus prestata dal garante per CP_2
l'importo di Euro 117.000,00 nei confronti della debitrice principale Controparte_10
in conseguenza della decadenza del diritto ad agire della creditrice nei confronti del
[...] fideiussore ai sensi del 1° comma dell'art.1957 c.c.-
In ordine al su esteso profilo di gravame incidentale e al diffuso contraddittorio intercorso sul punto tra gli antagonisti, questo giudice rileva in via immediata che:
“Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed causa n. 05/2022 R.G. 8 efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cassazione civile, sez. un., 22/03/2017, n.7294);
“Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce
l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. A tale conclusione giungono le sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da LI come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom” (Cassazione civile, sez. un., 30/12/2021, n. 41994)
Nel merito del profilo, questo giudice rileva che costituiscono incontestabili elementi di fatto, acquisiti alle tavole processuali, le circostanze per cui:
la fideiussione omnibus di cui si discute è stata prestata, in favore della banca, da CP_2 in data 23/11/2008 e cioè dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005;
[...]
tale provvedimento della Banca d'Italia ha dichiarato le clausole nn. 2 – 6 – 8, che sono contenute nello schema contrattuale ABI 2003, contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge antitrust;
le clausole nn. 2 – 6 – 8, che sono contenute nello schema contrattuale ABI 2003, sono identiche a quelle nn. 2 – 6 – 8 della fideiussione del 23/11/2008, che è stata qui prestata dall'appellato Pt_1
in particolare, la clausola n. 6 del contratto di fideiussione in esame, che per le esposte causali è nulla, prevede testualmente che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il Fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Orbene, è accaduto in fatto nella specie che:
la ha agito in giudizio, nei confronti della debitrice Controparte_3 principale e del garante con ricorso Parte_1 CP_2
monitorio, che è stato depositato in cancelleria il 02/02/2017, a cui è seguito il decreto ingiuntivo n.
52/2017, che è stata notificato agli ingiunti ( e in data 10/02/2017, ovvero dopo quasi Pt_1 Pt_1
causa n. 05/2022 R.G. 9 tre anni dalla missiva raccomandata a/r di costituzione in mora, inviata dalla banca alla società debitrice e al fideiussore in data 20/06/2014 (doc. n. 3 fasc. appellato , allorché sono stati Pt_1
revocati gli affidamenti della società ed è stato contestualmente intimato a entrambi i debitori, in solido, il pagamento della somma di €. 83.642/10, successivamente portata appunto dal richiamato decreto ingiuntivo n. 52/2017;
stante la evidenziata nullità della clausola fideiussoria n. 6, ai sensi dell'art. 1957 c.c., la banca è pertanto decaduta dal diritto di agire nei confronti di e pertanto si è estinta CP_2
la richiamata fideiussione con ogni conseguenza di legge.
In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato e quello incidentale deve invece essere accolto.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza di talché la Curatela appellante deve rifonderle all'appellata nella misura indicata in Controparte_1 dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18
(valore della domanda di gravame: €. 32.266/02).
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante il rigetto della domanda di riforma della gravata sentenza e in considerazione che l'accolta eccezione di nullità della fideiussione è stata formulata per la prima volta in appello, compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra e le CP_2
altre parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale del 27/12/2021, spiegato dalla Parte_3
e sull'appello incidentale di cui alla comparsa di costituzione del 21/09/2022, avanzato
[...] da avverso la sentenza n. 463/2021 resa dal Tribunale di Isernia il 30/11/2021, ogni CP_2
altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello principale spiegato dalla;
Pt_1
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara estinta la fideiussione del 23/11/2008, prestata da in favore della CP_2 Controparte_3
[...]
3) condanna la Curatela, appellante principale, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in Controparte_1 motivazione, nell'importo di €. 9.991/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
causa n. 05/2022 R.G. 10 4) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra e le altre parti. CP_2
Nulla per le spese di lite in relazione alle parti contumaci che non hanno spiegato alcuna attività difensiva.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la Curatela, appellante principale soccombente, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del dì 04/06/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 05/2022 R.G. 11