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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1077/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43949/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Comune di Palermo insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 20.02.2025,contro il Comune di Palermo, la Ricorrente_1 s.r.l. con sede legale in Palermo in persona della rappresentante legale pro tempore Nominativo_1, impugnava:
l'avviso di accertamento AREG/1768087/2024 n. 43949/2024, notificato il 02.01.2025, con cui era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 1.335,04 per omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI anno 2022.
Il ricorso veniva, altresì formulato per la disapplicazione ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/'92, del
Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 254 del 26.09.2014, nonché degli atti presupposti e/o consequenziali quali le delibere n. 233 del 17.07.2014,
n. 255 del 27.09.2014, n. 83 del 31.07.2015 e n. 29 del 29.04.2016 con le quali erano state approvate le scadenze e le tariffe TARI, del regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo TARES approvato con delibere del Consiglio Comunale n.331 – 332 del 27.09.2013; nonché la delibera n. 83 del 28.05.1998 con la quale i rifiuti speciali di cui alla delibera interministeriale del 27.07.1984 erano stati assimilati a quelli urbani.
Parte ricorrente, nell'atto di opposizione, premetteva:
- di essere una società avente per oggetto sociale il commercio all'ingrosso ed al dettaglio sia di prodotti alimentari di qualsivoglia genere freschi, surgelati e comunque preparati e conservati, prodotti per l'igiene e la pulizia, materiale elettrico, edile, profumeria, prodotti telefonici, ecc;
- l'esercizio produttivo di tale attività implicava la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
-la ditta aveva regolarmente e formalmente presentato richiesta di esenzione TARI secondo art. 5 del regolamento comunale in data 28/01/2022;
- provvedeva a conferire i rifiuti speciali prodotti presso impianti di trattamento autorizzati, impiegando per il trasporto un'impresa smaltatrice di rifiuti speciali;
- smaltiva a proprie spese i rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni d'officina;
- il Comune di Palermo, pur avendone il potere e anche l'onere, non aveva mai disposto uno specifico e accurato sopralluogo per la verifica e per la corretta quantificazione del tributo in ragione del tipo di rifiuti prodotti;
un effettivo contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, avrebbe sicuramente evitato questo contenzioso;
- appariva opportuno e rilevante ai fini della presente impugnazione, disporre una Consulenza Tecnica
D'Ufficio con l'obiettivo di determinare le aree soggette a tributo (art. 3), le aree non soggette a tassazione, scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (art. 5 comma 1), le aree soggette ad esenzione totale per produzione rifiuti speciali (art. 5 comma 2), le aree soggette alla riduzione del 10% (art. 5 comma 3) e le aree non soggette a tassazione per zona di transito (art. 5 comma 4).
- l'amministrazione comunale aveva notificato l'avviso di accertamento impugnato, pretendendo per l'area adibita a commercio all'ingrosso ed al dettaglio, alcuni importi calcolati sulla base di quadrature non tassabili ai fini TARI, non calcolando le dovute esenzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento Tares e/
o Tari Comune di Palermo, nonché l'istanza di esenzione presentata;
aree che non potevano essere considerate tassabili ai fini Tares e/o Tari in quanto, per le quadrature contestate, le stesse dovevano essere considerate esenti.
Premesso quanto sopra, in diritto, rilevava:
1. l'illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt. 184-188-190-193 del d.lgs.
n. 152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013 (art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze del 09 dicembre 2014;
2. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo e per violazione dell'art 70 d.lgs. 507/93
e dell'art 12 el d.lgs. del 18.12.1997 n. 472;
Il Comune di Palermo dopo aver richiesto in data 19.01.2026 di poter visionare il fascicolo telematico della causa,in data 02.02.2026, si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Con note illustrative dell'11.02.2026, parte ricorrente rilevava:
1. di offrire la prova e dimostrazione di smaltire a proprie spese i rifiuti speciali derivanti dall'esercizio della sua attività e la documentazione prodotta comprovava sia la produzione che l'avvenuto smaltimento.Il fatto concreto e documentato del sostenimento degli oneri di smaltimento a mezzo di servizio privato giustificava la correlativa riduzione della pretesa impositiva sui rifiuti urbani al fine di evitare l'ipotesi di una illegittima doppia imposizione;
2. sulla violazione della risoluzione n. 2/DF del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e
Finanze del 09 dicembre 2014, contrariamente a quanto asserito dal Comune, veniva rappresentato che la
Risoluzione ministeriale richiamata non fosse un "semplice atto di prassi" irrilevante. Essa forniva l'interpretazione autentica della norma nazionale a cui il Regolamento Comunale doveva necessariamente uniformarsi, impedendo ai Comuni di estendere la TARI a superfici non tassabili per legge;
3. sulla tempestività e regolarità dell'istanza di esenzione, veniva specificato che contrariamente a quanto sostenuto da controparte (che sosteneva che l'istanza del 28.01.2022 fosse "irregolare" perché presentata all'inizio dell'anno di riferimento anziché entro il 31 gennaio dell'anno successivo), l'invio preventivo tramite
PEC (28.01.2022) manifestava chiaramente la volontà del contribuente di avvalersi del beneficio ex art. 5 del Regolamento Comunale. L'Ente aveva ammesso di aver ricevuto la comunicazione, ma non aveva mai esercitato il potere di soccorso istruttorio o richiesto integrazioni prima dell'emissione dell'accertamento, violando i principi di collaborazione e buona fede.
Premesso quanto sopra, la parte insisteva sulle doglianze e le richieste del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che la Corte deve affrontare è la corretta applicazione dell'art. 1, commi 641-642-649, della
Legge n. 147/2013 che, per quanto di interesse in questa fase, precisa che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.
Il Comune sostiene che, giusta propria regolamentazione della TARI, tale prova deve essere data ed in particolare all'art.5, comma 2, prevede che “ Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali di cui all'art. 184 c. 3 del D. Lgs. 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
In particolare poi all'art.13, primo comma, prevede che “1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 c. 684 L.
147/2013, nell'esercizio del potere regolamentare ex art. 52 del D. Lgs. 446/97, il termine per presentare, al settore tributi, le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione del presupposto di tassazione nonché per i casi di esclusione di cui al precedente articolo 5, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento”.
Si intende che tale termine (il 31 gennaio dell'anno successivo) è stato previsto per ossequiare il disposto normativo che prevede non tanto la domanda per usufruire dell'esenzione quanto la dimostrazione dell'avvenuto svolgimento delle attività di smaltimento del rifiuto speciale. Non si comprenderebbe altrimenti perché la domanda sia da effettuarsi ex post rispetto all'anno di riferimento e non ex ante.
Solo in tal modo il contribuente, cui spetta l'onere della prova per godere della esenzione della TARI, può dimostrare l'avvenuto trattamento che certamente non può avvenire prima della fine dell'anno in questione.
Sotto tale profilo il contribuente effettivamente ha fatto istanza per usufruire della esenzione non al termine dell'anno 2022 fino al 31 gennaio 2023 bensì all'inizio dell'anno di cui voleva godere dell'esenzione non mettendo quindi in condizione il Comune di verificare se avesse effettivamente trattato i rifiuti speciali secondo le previsioni di legge.
Tuttavia questa Corte è in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha confermato il principio di prevalenza delle prove sostanziali sulla mancata denuncia formale al Comune. Questo significa che l'omessa comunicazione dichiarazione dell'esenzione non fa perdere il diritto al beneficio, purché il contribuente dimostri in giudizio i presupposti di fatto. In particolare la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza
n. 2202/2018 ha stabilito che la mancata presentazione della denuncia non preclude il diritto all'esenzione, in quanto la dichiarazione ha una funzione collaborativa ma non è costitutiva del diritto, il quale dipende dalla situazione oggettiva.
Sempre la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 16235/2021 ha confermato che l'onere della prova grava sul contribuente, ma precisa che tale prova può essere integrata nel corso del giudizio tributario per contrastare l'accertamento del Comune.
Orbene questa Corte, ritenuti applicabili i principi come sopra richiamato, ha esaminato la documentazione presentata dal contribuente per supportare il suo diritto all'esenzione.
In particolare il contratto con la ditta specializzata relativo all'anno 2022 ed i registri di carico dell'anno 2022 prodotti in giudizio nonché altra documentazione probante (in particolare i D.D.T.).
Per quanto precede il ricorso è accoglibile.
Alla soccombenza non segue la condanna alle spese poiché il Comune aveva agito sul presupposto che il contribuente non aveva presentato quanto richiesto dal regolamento nei tempi prescritti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43949/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Comune di Palermo insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 20.02.2025,contro il Comune di Palermo, la Ricorrente_1 s.r.l. con sede legale in Palermo in persona della rappresentante legale pro tempore Nominativo_1, impugnava:
l'avviso di accertamento AREG/1768087/2024 n. 43949/2024, notificato il 02.01.2025, con cui era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 1.335,04 per omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI anno 2022.
Il ricorso veniva, altresì formulato per la disapplicazione ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/'92, del
Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 254 del 26.09.2014, nonché degli atti presupposti e/o consequenziali quali le delibere n. 233 del 17.07.2014,
n. 255 del 27.09.2014, n. 83 del 31.07.2015 e n. 29 del 29.04.2016 con le quali erano state approvate le scadenze e le tariffe TARI, del regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo TARES approvato con delibere del Consiglio Comunale n.331 – 332 del 27.09.2013; nonché la delibera n. 83 del 28.05.1998 con la quale i rifiuti speciali di cui alla delibera interministeriale del 27.07.1984 erano stati assimilati a quelli urbani.
Parte ricorrente, nell'atto di opposizione, premetteva:
- di essere una società avente per oggetto sociale il commercio all'ingrosso ed al dettaglio sia di prodotti alimentari di qualsivoglia genere freschi, surgelati e comunque preparati e conservati, prodotti per l'igiene e la pulizia, materiale elettrico, edile, profumeria, prodotti telefonici, ecc;
- l'esercizio produttivo di tale attività implicava la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
-la ditta aveva regolarmente e formalmente presentato richiesta di esenzione TARI secondo art. 5 del regolamento comunale in data 28/01/2022;
- provvedeva a conferire i rifiuti speciali prodotti presso impianti di trattamento autorizzati, impiegando per il trasporto un'impresa smaltatrice di rifiuti speciali;
- smaltiva a proprie spese i rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni d'officina;
- il Comune di Palermo, pur avendone il potere e anche l'onere, non aveva mai disposto uno specifico e accurato sopralluogo per la verifica e per la corretta quantificazione del tributo in ragione del tipo di rifiuti prodotti;
un effettivo contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, avrebbe sicuramente evitato questo contenzioso;
- appariva opportuno e rilevante ai fini della presente impugnazione, disporre una Consulenza Tecnica
D'Ufficio con l'obiettivo di determinare le aree soggette a tributo (art. 3), le aree non soggette a tassazione, scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (art. 5 comma 1), le aree soggette ad esenzione totale per produzione rifiuti speciali (art. 5 comma 2), le aree soggette alla riduzione del 10% (art. 5 comma 3) e le aree non soggette a tassazione per zona di transito (art. 5 comma 4).
- l'amministrazione comunale aveva notificato l'avviso di accertamento impugnato, pretendendo per l'area adibita a commercio all'ingrosso ed al dettaglio, alcuni importi calcolati sulla base di quadrature non tassabili ai fini TARI, non calcolando le dovute esenzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento Tares e/
o Tari Comune di Palermo, nonché l'istanza di esenzione presentata;
aree che non potevano essere considerate tassabili ai fini Tares e/o Tari in quanto, per le quadrature contestate, le stesse dovevano essere considerate esenti.
Premesso quanto sopra, in diritto, rilevava:
1. l'illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt. 184-188-190-193 del d.lgs.
n. 152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013 (art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze del 09 dicembre 2014;
2. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo e per violazione dell'art 70 d.lgs. 507/93
e dell'art 12 el d.lgs. del 18.12.1997 n. 472;
Il Comune di Palermo dopo aver richiesto in data 19.01.2026 di poter visionare il fascicolo telematico della causa,in data 02.02.2026, si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Con note illustrative dell'11.02.2026, parte ricorrente rilevava:
1. di offrire la prova e dimostrazione di smaltire a proprie spese i rifiuti speciali derivanti dall'esercizio della sua attività e la documentazione prodotta comprovava sia la produzione che l'avvenuto smaltimento.Il fatto concreto e documentato del sostenimento degli oneri di smaltimento a mezzo di servizio privato giustificava la correlativa riduzione della pretesa impositiva sui rifiuti urbani al fine di evitare l'ipotesi di una illegittima doppia imposizione;
2. sulla violazione della risoluzione n. 2/DF del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e
Finanze del 09 dicembre 2014, contrariamente a quanto asserito dal Comune, veniva rappresentato che la
Risoluzione ministeriale richiamata non fosse un "semplice atto di prassi" irrilevante. Essa forniva l'interpretazione autentica della norma nazionale a cui il Regolamento Comunale doveva necessariamente uniformarsi, impedendo ai Comuni di estendere la TARI a superfici non tassabili per legge;
3. sulla tempestività e regolarità dell'istanza di esenzione, veniva specificato che contrariamente a quanto sostenuto da controparte (che sosteneva che l'istanza del 28.01.2022 fosse "irregolare" perché presentata all'inizio dell'anno di riferimento anziché entro il 31 gennaio dell'anno successivo), l'invio preventivo tramite
PEC (28.01.2022) manifestava chiaramente la volontà del contribuente di avvalersi del beneficio ex art. 5 del Regolamento Comunale. L'Ente aveva ammesso di aver ricevuto la comunicazione, ma non aveva mai esercitato il potere di soccorso istruttorio o richiesto integrazioni prima dell'emissione dell'accertamento, violando i principi di collaborazione e buona fede.
Premesso quanto sopra, la parte insisteva sulle doglianze e le richieste del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che la Corte deve affrontare è la corretta applicazione dell'art. 1, commi 641-642-649, della
Legge n. 147/2013 che, per quanto di interesse in questa fase, precisa che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.
Il Comune sostiene che, giusta propria regolamentazione della TARI, tale prova deve essere data ed in particolare all'art.5, comma 2, prevede che “ Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali di cui all'art. 184 c. 3 del D. Lgs. 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
In particolare poi all'art.13, primo comma, prevede che “1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 c. 684 L.
147/2013, nell'esercizio del potere regolamentare ex art. 52 del D. Lgs. 446/97, il termine per presentare, al settore tributi, le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione del presupposto di tassazione nonché per i casi di esclusione di cui al precedente articolo 5, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento”.
Si intende che tale termine (il 31 gennaio dell'anno successivo) è stato previsto per ossequiare il disposto normativo che prevede non tanto la domanda per usufruire dell'esenzione quanto la dimostrazione dell'avvenuto svolgimento delle attività di smaltimento del rifiuto speciale. Non si comprenderebbe altrimenti perché la domanda sia da effettuarsi ex post rispetto all'anno di riferimento e non ex ante.
Solo in tal modo il contribuente, cui spetta l'onere della prova per godere della esenzione della TARI, può dimostrare l'avvenuto trattamento che certamente non può avvenire prima della fine dell'anno in questione.
Sotto tale profilo il contribuente effettivamente ha fatto istanza per usufruire della esenzione non al termine dell'anno 2022 fino al 31 gennaio 2023 bensì all'inizio dell'anno di cui voleva godere dell'esenzione non mettendo quindi in condizione il Comune di verificare se avesse effettivamente trattato i rifiuti speciali secondo le previsioni di legge.
Tuttavia questa Corte è in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha confermato il principio di prevalenza delle prove sostanziali sulla mancata denuncia formale al Comune. Questo significa che l'omessa comunicazione dichiarazione dell'esenzione non fa perdere il diritto al beneficio, purché il contribuente dimostri in giudizio i presupposti di fatto. In particolare la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza
n. 2202/2018 ha stabilito che la mancata presentazione della denuncia non preclude il diritto all'esenzione, in quanto la dichiarazione ha una funzione collaborativa ma non è costitutiva del diritto, il quale dipende dalla situazione oggettiva.
Sempre la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 16235/2021 ha confermato che l'onere della prova grava sul contribuente, ma precisa che tale prova può essere integrata nel corso del giudizio tributario per contrastare l'accertamento del Comune.
Orbene questa Corte, ritenuti applicabili i principi come sopra richiamato, ha esaminato la documentazione presentata dal contribuente per supportare il suo diritto all'esenzione.
In particolare il contratto con la ditta specializzata relativo all'anno 2022 ed i registri di carico dell'anno 2022 prodotti in giudizio nonché altra documentazione probante (in particolare i D.D.T.).
Per quanto precede il ricorso è accoglibile.
Alla soccombenza non segue la condanna alle spese poiché il Comune aveva agito sul presupposto che il contribuente non aveva presentato quanto richiesto dal regolamento nei tempi prescritti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.