Decreto cautelare 5 maggio 2021
Decreto cautelare 6 maggio 2021
Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2021
Sentenza 7 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 28/05/2021, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 00873/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2020, proposto da
RI ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
il Comune di Lozzo Atestino, in persona de legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
HE TA e RE TA, rappresentati e difesi dagli avvocati RE Cabrini, Mario Baraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Luca Muraro, non costituito in giudizio;
Zed S.a.s. di TA RE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 4404 del 08/06/2020 a firma del Responsabile del Servizio geom. HE Rinaldo ad oggetto: “provvedimento di rigetto dell'istanza di provvedimenti inibitori relativamente alla SCIA in data 17.3.2017 intestata a Muraro Luca. Pratica n. 71/18”;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di HE TA e di RE TA;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Riservata al merito ogni valutazione relativa alle condizioni dell'azione sotto il profilo della rappresentazione, eventualmente insufficiente, dell' interesse personale del ricorrente, anche alla luce dell' invocato precedente della Sezione, che implicitamente lo aveva dato per ammesso;
Avuto riguardo alle condivisibili motivazioni rese dal Comune sulla insussistenza dell' interesse pubblico all' esercizio dell' autotutela, ad una delibazione sommaria propria di questa fase non si apprezzano consistenti elementi di fumus boni juris nelle argomentazioni del ricorrente circa la asserita autoevidenza dell' interesse al rispetto della destinazione agricola di zona, specie considerando la natura non sostanziale della sua violazione, consistente soltanto nella situazione proprietaria al 31 ottobre 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge l' istanza cautelare.
Compensa le spese di questa fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno tenutasi da remoto 27 maggio 2021, in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO