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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5662 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11759 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente tra
, con sede in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 48 (C.F. e P. IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Massimo MELONI (come da procura in atti) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo;
-parte opponente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in vico dei Corrieri, n. 27, Napoli (NA), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe RAVASIO (giusta procura in atti), presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione all'esecuzione chiedendo: pronunciarsi Parte_1 sulla regolarità della esecuzione e dichiararsi l'estinzione della procedura;
dichiararsi non osservati e/o provati i criteri di cessione;
dichiararsi che il credito vantato non è tra quelli ceduti;
pronunciarsi sulla legittimazione di a proseguire l'esecuzione, dichiarando CP_1 la nullità di tutti gli atti compiuti in seno alla procedura;
nel merito, dichiararsi che la banca sta procedendo senza i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e condannarsi la stessa alla restituzione di tutte le somme percepite quale corrispettivo del mutuo sia nella fase fisiologica che patologica (salva la eccezione di compensazione); dichiararsi non dovute le somme richieste;
verificare l'applicazione dell'euribor manipolato e sostituirlo con tasso legale e/o ex art. 117 tub a mezzo ctu;
dichiarare usurario il tasso di mora e, a mezzo ctu,
1 rideterminare il credito o eliminando ex art. 1815 cc la mora o riportando la stessa al tasso di interesse corrispettivo;
le spese dell'opposizione per le quali l'avv. Meloni si dichiara antistatario.
A fondamento della propria domanda, parte opponente ha eccepito: il mancato deposito del titolo esecutivo;
il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla la nullità del tasso e della clausola di indicizzazione legata all'“Euribor 3 CP_1
Mesi”; la pattuizione usuraria ex art. 1815 c.c.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo rigettarsi l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, parte opposta ha esposto che: aveva prodotto documenti idonei a provare la piena titolarità del credito in capo ad (la G.U. n. 6 del 14.01.2017, la G.U. n. 41 CP_1 del 6 aprile 2021, lettera di messa in mora inviata a in data 20-30.10.2015, Parte_1 estratto del contratto di cessione con allegato H relativo ai crediti ceduti, dichiarazione di cessione di Banca Popolare di Vicenza e dichiarazione di cessione di;
con Controparte_2 provvedimento del 31.7.2024, il Tribunale di Brescia in composizione collegiale aveva rigettato il reclamo proposto da confermando il giudizio di inammissibilità Parte_1 dell'opposizione già emesso dal giudice di prime cure;
l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è stata proposta solo in data 21.03.2024, a fronte di un'udienza ex art. 569
c.p.c. tenutasi il 26.09.2023 e conclusasi con la delega alla vendita degli undici lotti individuati in perizia conferita al Notaio non essendo fondata su fatti Persona_1 sopravvenuti e non avendo l'opponente dimostrato di non aver potuto proporla tempestivamente per cause a lui non imputabili, l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., inammissibile;
qualora fosse qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la stessa sarebbe inammissibile e tardiva non essendo stato specificato quale sarebbe l'atto esecutivo impugnato ed essendo ampiamente decorso il termine di venti giorni richiesto dalla norma (ultimo atto della procedura esecutiva del 26.9.2023); l'opposizione sarebbe comunque inammissibile perché introdotta tardivamente anche nella fase di merito, avendo introdotto il Parte_1 giudizio con citazione notificata il 27.09.2024, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'ordinanza del G.E. di rigetto della sospensiva del 2.7.2024; con Controparte_2 contratto di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
130/1999 pubblicata sulla G.U. del 14.1.2017, aveva acquistato pro soluto e “in blocco” da una serie di crediti tra cui quello di cui al contratto di Controparte_3 mutuo in questione;
contestualmente al summenzionato atto di cessione aveva CP_2 conferito mandato con rappresentanza alla stessa cedente Controparte_3 di gestire i crediti ceduti e i contenziosi ad essi collegati e\o connessi;
la Società per la gestione di attività – era subentrata nella gestione dell'indicato mandato e, in CP_4 Cont data 3.5.2018, aveva conferito procura speciale a per la gestione i crediti ceduti CP_2
2 e i contenziosi ad essi collegati e\o connessi relativi alla summenzionata cartolarizzazione del 6.1.2017; in data 19.07.2019, la aveva mutato la propria denominazione CP_4 assumendo quella di in virtù di un contratto Controparte_1 di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021, aveva ceduto a titolo Controparte_2 oneroso, pro soluto e in blocco alla suddetta Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, la totalità dei crediti di titolarità della che erano già gestiti da (come da avviso di cessione CP_2 CP_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II;
tra i crediti ceduti a vi erano quelli vantati nei Controparte_1 confronti della società in forza di contratto di mutuo fondiario del 27.3.2007 Parte_1
e successivo atto di quietanza del 19.1.2010, entrambi spediti in forma esecutiva in data
29.06.2020, con il quale era stata erogata la somma di €6.500.000,00, per il complessivo importo di € 7.328.160,62 con valuta 26.08.2016; mutuo fondiario e atto di quietanza in forma esecutiva erano stati regolarmente depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare n. 492/2022 r.es. unitamente a precetto ed atto di pignoramento immobiliare.
Parte convenuta ha, inoltre, contestato le doglianze di parte attrice sostenendo la propria legittimazione attiva e la titolarità del credito azionato.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente deve dichiararsi inammissibile.
Invero, come ravvisato anche dal GE nell'ordinanza di rigetto della sospensiva,
l'opposizione è stata proposta dopo che era già stata disposta la vendita dei beni oggetto dell'esecuzione forzata e l'opponente non ha dimostrato, ai sensi dell'art. 615, comma 2
c.p.c. di non averla potuta proporre tempestivamente per cause a lui non imputabili o che l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti.
Anche in sede di reclamo è stata confermata l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e la stessa non potrebbe riqualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c. non essendo stato indicato l'atto della procedura esecutiva opposto e risultando tardiva anche una simile riqualificazione della domanda essendo l'ultimo atto esecutivo risalente al 26.9.2023.
La domanda, proposta con l'instaurazione della presente fase di merito, risulta, altresì, tardiva essendo avvenuta mediante notifica dell'atto di citazione oltre il termine perentorio
3 di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza di rigetto della sospensiva. Quest'ultima, infatti, era stata adottata (e comunicata) in data 2.7.2024, mentre la notifica della citazione dell'opponente è avvenuta solo in data 27.9.2024 ossia 27 giorni oltre il termine perentorio concesso dal GE. Pertanto, non operando la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, la presente opposizione deve ritenersi, comunque, inammissibile.
Incidentalmente è, comunque, possibile accertare sia la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'opposta nell'azione esecutiva in questione, sia l'esistenza del titolo esecutivo posto alla base della stessa.
Infatti, dall'esame della documentazione depositata unitamente alla memoria difensiva in sede cautelare emerge che: aveva acquistato pro soluto e “in blocco” da Controparte_2 una serie di crediti tra cui quello di cui al contratto di Controparte_3 mutuo in questione (cfr. pubblicazione sulla G.U. del 14.1.2017 – doc. 1 all. memoria); la
Società per la gestione di attività – era subentrata nella gestione del mandato CP_4 contestualmente conferito alla cedente e, in data 3.5.2018, aveva conferito procura CP_2 Cont speciale a per la gestione i crediti ceduti e i contenziosi ad essi collegati e\o connessi relativi alla cartolarizzazione del 6.1.2017; in data 19.07.2019, la aveva CP_4 mutato la propria denominazione assumendo quella di Controparte_1
e, in virtù di un contratto di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021,
[...] aveva ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco all'odierna parte Controparte_2 opposta la totalità dei crediti di titolarità della che erano già gestiti da CP_2
(cfr. pagg. n. 39 e ss. dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CP_1 della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II – doc. n. 5 all. alla predetta memoria); tra i crediti ceduti a vi erano quelli Controparte_1 vantati nei confronti della società (cfr. contratto di mutuo fondiario del Parte_1
27.3.2007 e atto di quietanza del 19.1.2010 - doc. n. 6 e 7 della memoria).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, come emerge dall'esame dell'allegato n. 5 (della memoria difensiva depositata in sede cautelare dall'opposta) il credito derivante dal mutuo stipulato dall'opponente era stato oggetto di cessione in quanto rientrante nel “portafoglio di crediti e
4 connessi rapporti giuridici (il "Portafoglio"), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che alle ore 23:59 del 31 marzo 2021 rispondevano ad uno dei seguenti criteri: (i) tutti i crediti pecuniari ceduti da e a Controparte_3 Controparte_5 [...] in forza di un contratto di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 ed individuati CP_2 in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 14 gennaio 2017, numero 6, unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i "Crediti").
Il mutuo originariamente stipulato fra parte opponente e CP_3 Controparte_3 rientra, pertanto, pacificamente tra quelli individuati a blocco e per cui è stata
[...] comunicazione dell'avvenuta cessione nelle forme di legge.
Quanto sopra indicato, nonché il fatto che la procedente sia in possesso del titolo e della documentazione contrattuale (in base al disposto di cui all'art. 1262, comma 1°, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso), possono certamente indurre ad affermare la legittimazione attiva in capo alla
CP_1
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione con la condanna di parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di , CP_1 liquidate in complessivi €2.906,00, oltre rimborso delle spese forfetarie, IVA e CPA, come per legge.
Brescia (da remoto), 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11759 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente tra
, con sede in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 48 (C.F. e P. IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Massimo MELONI (come da procura in atti) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo;
-parte opponente
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in vico dei Corrieri, n. 27, Napoli (NA), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe RAVASIO (giusta procura in atti), presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione all'esecuzione chiedendo: pronunciarsi Parte_1 sulla regolarità della esecuzione e dichiararsi l'estinzione della procedura;
dichiararsi non osservati e/o provati i criteri di cessione;
dichiararsi che il credito vantato non è tra quelli ceduti;
pronunciarsi sulla legittimazione di a proseguire l'esecuzione, dichiarando CP_1 la nullità di tutti gli atti compiuti in seno alla procedura;
nel merito, dichiararsi che la banca sta procedendo senza i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e condannarsi la stessa alla restituzione di tutte le somme percepite quale corrispettivo del mutuo sia nella fase fisiologica che patologica (salva la eccezione di compensazione); dichiararsi non dovute le somme richieste;
verificare l'applicazione dell'euribor manipolato e sostituirlo con tasso legale e/o ex art. 117 tub a mezzo ctu;
dichiarare usurario il tasso di mora e, a mezzo ctu,
1 rideterminare il credito o eliminando ex art. 1815 cc la mora o riportando la stessa al tasso di interesse corrispettivo;
le spese dell'opposizione per le quali l'avv. Meloni si dichiara antistatario.
A fondamento della propria domanda, parte opponente ha eccepito: il mancato deposito del titolo esecutivo;
il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla la nullità del tasso e della clausola di indicizzazione legata all'“Euribor 3 CP_1
Mesi”; la pattuizione usuraria ex art. 1815 c.c.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo rigettarsi l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, parte opposta ha esposto che: aveva prodotto documenti idonei a provare la piena titolarità del credito in capo ad (la G.U. n. 6 del 14.01.2017, la G.U. n. 41 CP_1 del 6 aprile 2021, lettera di messa in mora inviata a in data 20-30.10.2015, Parte_1 estratto del contratto di cessione con allegato H relativo ai crediti ceduti, dichiarazione di cessione di Banca Popolare di Vicenza e dichiarazione di cessione di;
con Controparte_2 provvedimento del 31.7.2024, il Tribunale di Brescia in composizione collegiale aveva rigettato il reclamo proposto da confermando il giudizio di inammissibilità Parte_1 dell'opposizione già emesso dal giudice di prime cure;
l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è stata proposta solo in data 21.03.2024, a fronte di un'udienza ex art. 569
c.p.c. tenutasi il 26.09.2023 e conclusasi con la delega alla vendita degli undici lotti individuati in perizia conferita al Notaio non essendo fondata su fatti Persona_1 sopravvenuti e non avendo l'opponente dimostrato di non aver potuto proporla tempestivamente per cause a lui non imputabili, l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., inammissibile;
qualora fosse qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la stessa sarebbe inammissibile e tardiva non essendo stato specificato quale sarebbe l'atto esecutivo impugnato ed essendo ampiamente decorso il termine di venti giorni richiesto dalla norma (ultimo atto della procedura esecutiva del 26.9.2023); l'opposizione sarebbe comunque inammissibile perché introdotta tardivamente anche nella fase di merito, avendo introdotto il Parte_1 giudizio con citazione notificata il 27.09.2024, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'ordinanza del G.E. di rigetto della sospensiva del 2.7.2024; con Controparte_2 contratto di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
130/1999 pubblicata sulla G.U. del 14.1.2017, aveva acquistato pro soluto e “in blocco” da una serie di crediti tra cui quello di cui al contratto di Controparte_3 mutuo in questione;
contestualmente al summenzionato atto di cessione aveva CP_2 conferito mandato con rappresentanza alla stessa cedente Controparte_3 di gestire i crediti ceduti e i contenziosi ad essi collegati e\o connessi;
la Società per la gestione di attività – era subentrata nella gestione dell'indicato mandato e, in CP_4 Cont data 3.5.2018, aveva conferito procura speciale a per la gestione i crediti ceduti CP_2
2 e i contenziosi ad essi collegati e\o connessi relativi alla summenzionata cartolarizzazione del 6.1.2017; in data 19.07.2019, la aveva mutato la propria denominazione CP_4 assumendo quella di in virtù di un contratto Controparte_1 di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021, aveva ceduto a titolo Controparte_2 oneroso, pro soluto e in blocco alla suddetta Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, la totalità dei crediti di titolarità della che erano già gestiti da (come da avviso di cessione CP_2 CP_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II;
tra i crediti ceduti a vi erano quelli vantati nei Controparte_1 confronti della società in forza di contratto di mutuo fondiario del 27.3.2007 Parte_1
e successivo atto di quietanza del 19.1.2010, entrambi spediti in forma esecutiva in data
29.06.2020, con il quale era stata erogata la somma di €6.500.000,00, per il complessivo importo di € 7.328.160,62 con valuta 26.08.2016; mutuo fondiario e atto di quietanza in forma esecutiva erano stati regolarmente depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare n. 492/2022 r.es. unitamente a precetto ed atto di pignoramento immobiliare.
Parte convenuta ha, inoltre, contestato le doglianze di parte attrice sostenendo la propria legittimazione attiva e la titolarità del credito azionato.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente deve dichiararsi inammissibile.
Invero, come ravvisato anche dal GE nell'ordinanza di rigetto della sospensiva,
l'opposizione è stata proposta dopo che era già stata disposta la vendita dei beni oggetto dell'esecuzione forzata e l'opponente non ha dimostrato, ai sensi dell'art. 615, comma 2
c.p.c. di non averla potuta proporre tempestivamente per cause a lui non imputabili o che l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti.
Anche in sede di reclamo è stata confermata l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e la stessa non potrebbe riqualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c. non essendo stato indicato l'atto della procedura esecutiva opposto e risultando tardiva anche una simile riqualificazione della domanda essendo l'ultimo atto esecutivo risalente al 26.9.2023.
La domanda, proposta con l'instaurazione della presente fase di merito, risulta, altresì, tardiva essendo avvenuta mediante notifica dell'atto di citazione oltre il termine perentorio
3 di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza di rigetto della sospensiva. Quest'ultima, infatti, era stata adottata (e comunicata) in data 2.7.2024, mentre la notifica della citazione dell'opponente è avvenuta solo in data 27.9.2024 ossia 27 giorni oltre il termine perentorio concesso dal GE. Pertanto, non operando la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, la presente opposizione deve ritenersi, comunque, inammissibile.
Incidentalmente è, comunque, possibile accertare sia la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'opposta nell'azione esecutiva in questione, sia l'esistenza del titolo esecutivo posto alla base della stessa.
Infatti, dall'esame della documentazione depositata unitamente alla memoria difensiva in sede cautelare emerge che: aveva acquistato pro soluto e “in blocco” da Controparte_2 una serie di crediti tra cui quello di cui al contratto di Controparte_3 mutuo in questione (cfr. pubblicazione sulla G.U. del 14.1.2017 – doc. 1 all. memoria); la
Società per la gestione di attività – era subentrata nella gestione del mandato CP_4 contestualmente conferito alla cedente e, in data 3.5.2018, aveva conferito procura CP_2 Cont speciale a per la gestione i crediti ceduti e i contenziosi ad essi collegati e\o connessi relativi alla cartolarizzazione del 6.1.2017; in data 19.07.2019, la aveva CP_4 mutato la propria denominazione assumendo quella di Controparte_1
e, in virtù di un contratto di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021,
[...] aveva ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco all'odierna parte Controparte_2 opposta la totalità dei crediti di titolarità della che erano già gestiti da CP_2
(cfr. pagg. n. 39 e ss. dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CP_1 della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II – doc. n. 5 all. alla predetta memoria); tra i crediti ceduti a vi erano quelli Controparte_1 vantati nei confronti della società (cfr. contratto di mutuo fondiario del Parte_1
27.3.2007 e atto di quietanza del 19.1.2010 - doc. n. 6 e 7 della memoria).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, come emerge dall'esame dell'allegato n. 5 (della memoria difensiva depositata in sede cautelare dall'opposta) il credito derivante dal mutuo stipulato dall'opponente era stato oggetto di cessione in quanto rientrante nel “portafoglio di crediti e
4 connessi rapporti giuridici (il "Portafoglio"), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che alle ore 23:59 del 31 marzo 2021 rispondevano ad uno dei seguenti criteri: (i) tutti i crediti pecuniari ceduti da e a Controparte_3 Controparte_5 [...] in forza di un contratto di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 ed individuati CP_2 in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 14 gennaio 2017, numero 6, unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i "Crediti").
Il mutuo originariamente stipulato fra parte opponente e CP_3 Controparte_3 rientra, pertanto, pacificamente tra quelli individuati a blocco e per cui è stata
[...] comunicazione dell'avvenuta cessione nelle forme di legge.
Quanto sopra indicato, nonché il fatto che la procedente sia in possesso del titolo e della documentazione contrattuale (in base al disposto di cui all'art. 1262, comma 1°, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso), possono certamente indurre ad affermare la legittimazione attiva in capo alla
CP_1
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione con la condanna di parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore di , CP_1 liquidate in complessivi €2.906,00, oltre rimborso delle spese forfetarie, IVA e CPA, come per legge.
Brescia (da remoto), 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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