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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 695/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to MONTEFUSCO Parte_1
ANTONELLA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 31.01.2025 la sig.ra contestava le Pt_1 conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status ex art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale alla luce delle contestazioni specifiche mosse alle valutazioni medico legali effettuate dal c.t.u. nella prima fase del giudizio, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998). Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile
1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del
19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico – cliniche, ha formulato la diagnosi di “Impossibilità alla deambulazione autonoma in artrosi osteoporotica polidistrettuale con associata artrite reumatoide con particolare interessamento del rachide in toto in presenza di crolli vertebrali, delle anche e delle ginocchia ed in esiti di protesi totale d'anca sinistra. Vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo in sindrome depressiva involutiva senile. Cardiopatia ipertensiva.
Incontinenza urinaria”.
Si legge dunque nella relazione peritale che la ricorrente presenta infermità
a carattere permanente in quanto, per ciascuna di esse, secondo la prognostica clinica, non è prevedibile, in un futuro più o meno prossimo, una sostanziale miglioria. Il grave quadro patologico da cui è affetta, a carattere evolutivo -secondo un inquadramento clinico-biologico dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità- è tale da renderla totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
che i rilievi obiettivi emersi durante l'indagine medico legale sono stati rapportati ai più comuni tests cognitivi e di autosufficienza per la valutazione dello stato anatomo-funzionale, per la valutazione cognitiva e per l'assetto neuro- psicologico (GEFI che esamina la funzionalità globale, Indice di EL e
Scala delle ADL che monitorizzano l'autonomia nelle attività del vivere quotidiano, Scala delle IADL che indaga sulla capacità di compiere attività complesse necessarie per il mantenimento dell'indipendenza, Scala di CP_2 che analizza l'equilibrio e l'andatura, Mini Mental State Examination che ricerca segni di decadimento cognitivo, Hachinski Ischemia Score che quantifica eventuali sintomi di demenza).
Il consulente ha altresì evidenziato che il diagnosticato complesso patologico, in riferimento allo specifico contesto socio-familiare della
[...]
determina un evidente processo di svantaggio sociale con riduzione Pt_1 dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Ritiene all'uopo determinante ai fini dell'espresso giudizio, l'obiettivazione della meiopragia neurologica con deficit cognitivo ed il rilievo della perdita dell' autonomia personale per la presenza di grave artrosi osteoporotica polidistrettuale, in quanto la patologia neurologica e quella ortopedica privano il soggetto -ultra ottantenne e minato da un quadro osteoarticolare, neurologico e cardiovascolare precario- non solamente dell'autonomia deambulatoria ma anche, della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Conclude dunque il ctu affermando che sussiste diritto ai benefici richiesti ed individua la loro decorrenza dal 27.03.2025, data dell'attestato della prescrizione dei presidi ortopedici (carrozzina pieghevole) concessi dall'
[...]
. CP_3
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione.
Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, atteso che i benefici riconosciuti hanno decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla visita medico legale della competente Commissione.
Ed invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cass 26565/2016). CP_ Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara parte attrice avente diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status ex art. 3 co. 3 della L. 104/1992, con decorrenza dal 27.03.2025;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino