Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 898/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/02/2025, alle ore 9:46, nella SEZIONE civile del Tribunale di Lagonegro all'udienza del Giudice dott. Maurizio Ferrara, sono presenti:
l'Avv. MARINO ROSA, per l'attore il quale conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria difensiva finale;
l'Avv. MELFI RAFFAELE, per i convenuti il quale conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alle comparse di costituzione e alla memoria ex art
183 co VI cpc;
l'Avv. CANONICO MICHELE che dichiara di essere per delega orale dell'Avv. Luca
Barone il quale si riporta alla comparsa di costituzione e alle memorie ex art 183 co VI cpc.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, in assenza dei difensori non più presenti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale dell'11 febbraio 2025, pronunzia, mediante lettura del dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 898 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta pro- Parte_1 C.F._1
cura in atti dall'avv. Rosa Marino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senise
(PZ), alla Via Cesare Donnaperna, n. 37
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed _1 C.F._2
ivi domiciliato al Vico III di Corso Garibaldi n. 22/C; (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi domiciliata al Vico III di C.F._3
Corso Garibaldi n. 22/C, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Raffaele Melfi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Senise, Zona Mercato, n.7
CONVENUTI – ATTORI IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta CP_2 C.F._4 procura in atti dall'avv. Luca Barone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Se- nise (PZ), al Corso Vittorio Emanuele, n. 112
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
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( ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5 giusta procura in atti dall'avv. Luca Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise (PZ), al Corso Vittorio Emanuele, n. 112
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta pro- CP_4 C.F._6 cura in atti dall'avv. Luca Barone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senise
(PZ), al Corso Vittorio Emanuele, n. 112
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: proprietà
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio di- Parte_1 nanzi all'intestato Tribunale e per ivi sentire accertare e _1 Parte_2
dichiarare il proprio diritto di proprietà nella misura del 50% sull'immobile in corso di costru- zione sul terreno sito nel Comune di Senise al C.so Garibaldi distinto in catasto al fg. 44 p.lla
1004 sub 1,2,3,4,5,6,7 con il conseguente rilascio dello stesso. In particolare, l'attore assume- va che con atto pubblico dell'11.03.1983 rep. n. 696 per NO acquistava in com- Persona_1
proprietà e nella misura del 50% con il fratello un suolo edificatorio in abitato CP_2
di Senise, contraddistinto in Catasto al foglio 44, p.lla 1004, sub. 1-2-3-4-5-6-7 e che su detto terreno i fratelli realizzavano un immobile di oltre 400 mq, esteso su due livelli, più il Pt_1
lastrico solare, da considerarsi immobile urbano ex art. 4, L. 1249/1939; che , CP_2
in qualità di comproprietario, con atto per NO del 2.03.2013 rep. n. 369, donava Per_2
la sua quota pari a ½ al proprio coniuge , rimanendo così proprietari Controparte_3
e che l'attore rimaneva proprietario del 50% Parte_1 Controparte_3 dell'immobile fino alla data del 18.02.2016, quando e i coniugi Controparte_3 _1
(altro fratello di e ) e con atto di di-
[...] Parte_1 CP_2 Parte_2
visione per NO rep. n.
3.958 procedevano allo scioglimento della comunione Per_2 sull'immobile e i coniugi si attribuivano il 50% della proprietà sino ad allo- Controparte_5
ra appartenuta ad , in forza di una “usucapione non accertata giudizialmente”, Parte_1
indicando come termine iniziale la data del 26 settembre 1983 “in dipendenza di accordo bo- nario contenuto in valida e legittima scrittura privata in pari data” (art. 8 atto di divisione), fa- cendo riferimento ad una dichiarazione di asservimento, allegata alla concessione n. 02/A del
07.01.1980, finalizzata all'ampliamento del fabbricato;
che contestualmente a tali fatti Pt_1
3
apponeva una chiusura posticcia con assi di legno al locale-garage al piano terra, impe- _1
dendo di fatto ad di fare utilizzo alcuno dei beni. Parte_1
Su tali premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tri- bunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) accertare e dichia- rare la proprietà in ragione del 50% in capo ad dell'immobile in corso di co- Parte_1
struzione sito nel Comune di Senise al C.so Garibaldi Catasto al Fg 44 particella 1004 sub 1-
2-3-4-5-6-7-, conseguentemente ritenere nullo e privo di efficacia l'atto pubblico in data
18.02.2016 per NO , Rep. n.
3.958 Racc. n. 2.907, intercorso tra Per_2 CP_3
ed i coniugi ed B) per l'effetto
[...] _1 Parte_2 dell'accoglimento della domanda sub A) che precede: condannare i coniugi ed _1
, per quanto di ragione, al rilascio dell'immobile in favore, ed alla piena Parte_2
disponibilità, di essa proprietario;
C) con condanna dei convenuti alle spese di Parte_1 lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.10.2017 si costituivano in giudizio, spiegando domanda riconvenzionale, ed i quali eccepiva- _1 Parte_2
no in via preliminare il difetto del contraddittorio e la mancanza della titolarità del diritto pre- teso, appartenendo la proprietà esclusivamente ai convenuti e chiedevano in via preliminare di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_2 Controparte_6
e ; nel merito di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed
[...] CP_4
in diritto;
in via riconvenzionale di dichiarare la comproprietà della metà del fabbricato;
in subordine dichiarare la proprietà sia del terreno, sia del fabbricato su di esso costruito per ac- cessione invertita e/o per intervenuta usucapione per possesso ultraventennale;
in via gradata di condannare l'attore al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti nella misura di eu- ro 150.000 o in quella minore quantificata dal Tribunale.
Instaurato il giudizio, il Giudice, su richiesta delle parti, autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Successivamente, a scioglimento della Controparte_3 riserva assunta all'udienza dell'8.07.2019, il Giudice con ordinanza del 23.07.2019 ordinava alle parti di estendere il contraddittorio anche nei confronti di e CP_4 CP_2 ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , il quale in primo CP_2
luogo disconosceva ex art. 214 c.p.c. la dichiarazione di asservimento redatta a Senise in data
26.9.1983 e la propria sottoscrizione in calce, con la quale i germani e CP_2 Pt_1
, in qualità di proprietari di un terreno edificabile sito in C.so Garibaldi di mq. 1018, di-
[...]
chiaravano di asservire il terreno per la costruzione di un fabbricato di cui alla concessione n.
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2/A del 07.01.1980. Di seguito, eccepiva: 1) l'attribuzione arbitraria alla scrittura privata del
26.9.1983 di effetti devolutivi a favore di e;
2) la mancanza degli _1 CP_4
elementi essenziali per considerare la scrittura del 26.9.1983 un contratto di cessione di cuba- tura o la costituzione di un diritto di superficie;
3) l'estinzione per prescrizione ex art. 954 c.c. del preteso diritto di superficie per effetto del non uso protratto per vent'anni; 4) la prescri- zione di ogni pretesa creditoria e/o risarcitoria. Ciò posto, formulava una pro- CP_2
posta transattiva, proponendo la proprietà del terreno lasciata comune indivisa in n. 4 parti di
¼ ciascuna e la proprietà della costruzione divisa in due parti uguali al pian terreno e in due parti uguali al primo piano. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea di nulli- tà/annullamento/inefficacia dell'atto pubblico del 18.02.2016 per notar , rep. Persona_3
3.958, racc. 2907 e il rigetto di tutte le domande formulate dai coniugi . Controparte_5
Si costituiva in giudizio in data 3.01.2020 , sollevando le mede- Controparte_3
sime eccezioni di , già su riportate, e precisando la sua comproprietà nella mi- CP_2 sura del 50%, in virtù dell'atto di divisione del 18.02.2016 per notar rep. 3.598, Per_2
racc. 2907. Al fine di una definizione transattiva della controversia, Controparte_3
proponeva la divisione della costruzione in n. 4 parti uguali, lasciando la proprietà del terreno comune indivisa in n. 4 parti di ¼ ciascuna. Tanto premesso, chiedeva di rigettare la domanda attorea di nullità/annullamento/inefficacia dell'atto pubblico del 18.02.2016 per notar
[...]
, rep. 3.958, racc. 2907 e di rigettare tutte le domande formulate da e Per_3 _1
Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , il quale dichiarava CP_4
di aderire alla proposta transattiva così come formulata da . Controparte_3
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita esclusivamente in via documentale. Con provvedimento del 19.02.2022, reso a scio- glimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2022, venivano rigettate le prove orali ar- ticolate dalle parti, in quanto inammissibili e la causa veniva rinviata all'udienza del
23.01.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii dovuti al carico del ruolo la causa veniva assegnata in decisione all'udienza dell'11.02.2025 ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Con l'atto di citazione l'attore ha chiesto in via principale di accertare il proprio di- ritto di proprietà sull'immobile controverso in ragione del 50% e di condannare i convenuti al rilascio dello stesso.
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Trattasi chiaramente di un'azione di rivendica di cui all'art. 948 c.c., essendo evidente la natura reale dell'azione proposta, volta alla tutela di un diritto di proprietà.
Sul punto, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'azione di cui all'art. 948
c.c. - tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato – sottopone chi la propone ad un onere probatorio molto rigoroso cono- sciuto come “probatio diabolica”, essendo questi tenuto a provare la proprietà del bene risa- lendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero di- mostrando il compimento dell'usucapione ventennale, mediante il cumulo dei successivi pos- sessi “uti dominus” in capo ai vari proprietari succedutisi nel tempo, ai sensi degli artt. 1146 comma 2 e 1158 c.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 1044/1995; Cass. n. 11605/1997).
Va ancora chiarito che, in tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzi- tutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamen- to della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere forni- ta dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio” (Cass.
n. 5131/2009). Vale invero richiamare il principio secondo cui la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltan- to elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l'atto scritto ad sub- stantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobilia- re in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e quindi in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a fa- vore del soggetto come il decreto pretorile di riconoscimento dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c. (Cass. n. 11115/1997; cfr. anche Cass. n. 11605/1997, cit., in ordine all'irrilevanza della assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui eser- citato). Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990). La giurisprudenza, ad esempio, ritiene concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazio- ne trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto
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di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato mo- mento ed a un determinato acquisto (cfr. Cass. n. 5487/2002; n. 5852/2006). In tali casi appa- re inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n.
537/1962). Ancora, “ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzio- nale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gra- vante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore” (Cass. n. 8215/2016).
Solo per completezza va aggiunto come, in riferimento al limite dell'esigenza probato- ria rinvenibile dalla forma scritta ad substantiam e ai casi in cui tale forma non è prescritta per l'acquisto della proprietà, il principio di cui all'art. 115 c.p.c. per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione della controversia i fatti pacifici e le circostanze non puntual- mente contestate dalle parti è un principio che opera pur sempre sul piano processuale della prova e non sostanziale, per cui seppur può giovare nel caso di atti per i quali non è richiesta la forma scritta ad substantiam, non può tuttavia sopperire alla forma scritta richiesta a pera di validità dalla legge (“Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della deci- sione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto aziona- to sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusi- vamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”- Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 25999 del 17.10.2018; conformemente, con riguardo ai fatti pacifici tra le par- ti, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 6.8.2002).
3. Qualificata nei predetti termini la domanda attorea, la causa si presta ad essere deci- sa in applicazione del principio della c. d. “ragione più liquida”, di matrice giurisprudenziale, in base al quale il giudice può esaminare, con priorità logica rispetto ad ogni altro, quel profi- lo (di rito o di merito) che si presta più idoneo alla pronta decisione della controversia, con as- sorbimento dei restanti motivi (cfr. Cass. Civ. sez. un., n. 9936 del 8.5.2014: «in applicazione
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del principio processuale della “ragione più liquida”- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale»; Cass. Civ. sez. 6,
n. 12002 8.5.2014: «il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpre- tativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'or- dine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenu- ta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esa- minare previamente le altre”; da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 del 11.5.2018).
4. Ciò posto, per ragioni di ordine logico, va esaminata dapprima la domanda ricon- venzionale proposta da e che hanno chiesto di dichiarare _1 Parte_2
che essi sono comproprietari della metà del fabbricato per cui è causa nonché titolari del dirit- to di superficie del terreno dei sigg.ri e o proprietari del fabbri- Parte_1 CP_2
cato e del terreno suddetti in forza di accessione invertita e/o per usucapione.
Non può trovare accoglimento la domanda di accertamento del diritto di superficie sul terreno sito in Senise al Corso Garibaldi, identificato in catasto al foglio 44 particella 1004 e di comproprietà di metà del fabbricato ivi realizzato.
Il diritto di superficie può essere costituito per atto tra vivi o per atto mortis causa. In particolare, in base al principio consensualistico, si costituisce a titolo derivativo negli stessi modi previsti per gli altri diritti reali. La costituzione del diritto potrà rinvenirsi in contratto con causa tipica (es. vendita, permuta, conferimento in società ecc.) ovvero atipica, a titolo oneroso ovvero gratuito (es. donazione). Costituente legittimato è unicamente il proprietario.
Tali contratti richiedono, come è ovvio, la forma scritta ad substantiam, o l'atto pubblico quando si tratti di donazione. È esclusa, in linea di principio, la rilevanza della mera dichiara- zione unilaterale del proprietario del suolo. Ciò non esclude che il diritto di superficie possa essere costituito, in alcuni casi, mediante negozio unilaterale: si pensi, ad esempio, alla dona- zione c.d. obnuziale che ovviamente comporta il rispetto dei requisiti di forma prescritti.
Nel caso di specie non è stato prodotto il contratto con il quale sarebbe stato costituito l'asserito diritto di superficie in favore degli istanti né è sufficiente, per i motivi già esposti, la dichiarazione del 1983 sottoscritta unicamente dai proprietari dei suoli edificatori, Parte_3
e (all. n. 1 prod. Abalsamo .
[...] CP_2 Email_1 CP_3
8
Ad abundantiam, come pur ritualmente eccepito da e dai terzi chiamati, Parte_1 tale diritto si sarebbe comunque prescritto per non uso ai sensi dell'art. 954 c.c. essendo de- corsi oltre 40 anni dal rilascio delle concessioni edilizie (rilasciate il 07.01.1980; 17.06.1983;
10.10.1983), e quindi non più valide, nonché dalla dichiarazione del 1983 sopra indicata, non essendo contestato che il fabbricato non è stato completato (cfr sul punto attestazione del Co- mune di Senise, all. n. 10 prod. attorea e dichiarazione conforme degli attori in riconvenziona- le di cui alla pagina 4 memoria ex art 183 co. VI n. 1 c.p.c. del 21.03.2021).
Parimenti non può trovare l'accoglimento la domanda riconvenzionale di acquisto del- la proprietà per accessione invertita dal momento che l'istituto in questione disciplinato dall'art. 938 c.c. si configura quando, nel realizzare una costruzione, si sconfina nel suolo al- trui e l'edificio insiste a cavallo tra due fondi (Cass. n. 8748/1997). Nel caso di specie non vi
è stato alcun sconfinamento e l'intero suolo edificatorio era pacificamente di proprietà di
[...]
e . CP_7 CP_2
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di acquisto per usucapione del terre- no e del fabbricato.
La prova dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed inin- terrotto, è rigorosa poiché la sentenza di usucapione rappresenta il titolo da trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II., ai fini della opponibilità ai terzi della titolarità del bene oggetto dell'usucapione. In particolare, “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usu- capione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costi- tutivi di esso” (Cass. civ., sent, 6.09.2002, n. 12984).
Tanto premesso, il Tribunale osserva che nel caso di specie non è emersa la prova cer- ta e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione: la documentazione prodotta dai convenuti non soddisfa alcun onere probatorio utile a tali fini. Anzi la dichiarazione del
26.09.1983 prodotta dai convenuti, che da tale momento vorrebbero far decorrere il termine per l'acquisto per usucapione, costituisce di per sé prova dell'insussistenza del possesso uti dominus di e consorte. Il documento in questione reca la seguente dichiarazione: _1
“I sottoscritti e nati rispettivamente a Senise il 10.10.1951 e il CP_2 Parte_1
22.8.1953 ed ivi residenti, proprietari di un lotto di terreno edificabile di mq 1018 sito in
Corso Garibaldi dichiarano di asservire il suddetto terreno per la costruzione di un fabbrica- to la cui concessione n.2/A del 7.1.80 è intestata ai fratelli e (all. CP_4 _1
9
n. 1 prod. Alagia-Abalsamo). Ebbene con tale scrittura è stato costituito il diritto di superficie in favore dei germani e sul terreno sopra meglio identificato di proprietà CP_4 _1
di , che presupponendo il riconoscimento del diritto di proprietà in ca- Parte_4
po ai suddetti e , osta al riconoscimento di un possesso valido ad usuca- Parte_1 CP_2
pionem in capo agli istanti.
La prova testimoniale articolata dagli attori in riconvenzionale è inoltre inammissibile in quanto generica e limitata al mero utilizzo di alcuni locali terranei come garages, circostan- za peraltro non contestata, ma di per sé insufficiente a costituire prova dell'acquisto per usu- capione avendo tutte le parti dedotto che il fabbricato in costruzione veniva diffusamente uti- lizzato da tutti i germani nei limiti in cui un fabbricato non ultimato può essere utiliz- Pt_1
zato e quindi come deposito di materiali più che altro.
Inoltre, appare opportuno evidenziare che il diritto di fare una costruzione su suolo al- trui, ai sensi dell'art. 952 c. c., non è suscettibile di possesso, configurabile soltanto in relazio- ne alla proprietà superficiaria, e cioè al diritto (ex art. 952 cit.) di una costruzione già realizzata nell'esercizio del suindicato diritto di costruire (Cass. n. 5086/1983).
La domanda di risarcimento danni è infine infondata e va rigettata essendo sprovvista di allegazione oltre che di prova mentre la domanda di nullità della donazione del 2.03.2013 rep. 369 racc. 268 è inammissibile per carenza di interesse ad agire oltre che infondata.
Per i motivi esposti tutte le domande proposte in via riconvenzionale da e _1
sono infondate e vanno rigettate. Parte_2
5. La domanda di rivendicazione proposta da è parimenti infondata e va Parte_1
pertanto rigettata.
L'attore nel presente giudizio ha prodotto a sostegno della sua domanda soltanto il ti- tolo di acquisto, ovvero l'atto pubblico dell'11.03.1983 Rep. n.696 Racc. n..273, dal quale si evince che i germani e acquistavano in parti uguali dai germani Parte_1 CP_2
il suolo edificatorio in Senise, individuato in catasto al foglio 44, particella 406 (ex Per_4
406/a) di are 10.18, pervenuto nel patrimonio degli alienanti in forza di sentenza del Tribunale di Lagonegro resa in data 26 gennaio 1978 e per atto a Ministero del NO Viceconte di Seni- se del 20 ottobre 1971 (pagg. 2 e 3 dell'atto di compravendita).
Ciò posto, in ossequio ai principi sopra riportati, l'attore non ha fornito la rigorosa prova richiesta dall'azione intentata ex art. 948 c.c..
Egli, infatti, non ha assolutamente provato la proprietà del bene risalendo, anche attra- verso i suoi danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo (inter vivos o mortis
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causa) fino a chi abbia acquistato a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti domini.
Né a tale carenza probatoria si può sopperire con la produzione di documentazione amministrativa prodotta da parte attrice (visure catastali, ricevute di pagamento di ICI, IMU,
TASI, documenti rilasciati dal Comune di Senise ecc..).
Sul punto si ribadisce che la giurisprudenza esclude fermamente che possa ritenersi sufficiente, in tema di onere probatorio nell'azione di rivendicazione, la mera produzione di documentazione amministrativa (quale, ad esempio, la nota di trascrizione dei registri immo- biliari, la nota dell'ufficio del registro, la denuncia di successione del presunto dominus, i dati ricavati dai registri catastali), ovvero l'assenza di contestazioni sul tema da parte del convenu- to, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cass. 09.09.2013, n. 20641).
La prova testimoniale articolata da parte attrice è stata genericamente articolata e per- tanto è inammissibile. Ad ogni modo l'attore ha chiesto di accertare l'usucapione della com- proprietà del 50% del fabbricato per cui è causa, sostenendo che l'altro 50% sarebbe, sempre in forza del contratto di compravendita per atto pubblico rep. 696 racc. 273 dell'11.03.1983, del fratello e al contempo però ammettendo che il fabbricato sarebbe stato uti- CP_2
lizzato dal 1983 da tutti e quattro i germani incluso e (cfr capitoli a.5 e a Pt_1 CP_4 _1
a.6 della memoria del 20.04.2021). È evidente che un tale allegazione contrasta con il posses- so uti dominus della comproprietà per come allegato in giudizio atteso che lo stesso attore.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
6. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e _1 Controparte_8
[...
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro in data 11.02.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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