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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 18.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7306 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 16/10/1970 in PIANO di SORRENTO e Parte_1 residente in META, C.F.: , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in CASTELLAMMARE di STABIA alla via GIUSEPPE COSENZA n.13 con l'avv. Giuseppe GIGLIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti versata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 17.12.2024 il sig. Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA denunciando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00121 23251, dell'importo di euro 4.776,41, notificatogli il 18/11/2024, asseritamente privo di causale giustificativa per avere esso istante cessato l'attività per la quale vigeva l'obbligo di iscrizione alla “Gestione Commercianti” ed il conseguente onere contributivo fin dal 17 giugno 2013, con la cessione delle quote della s.n.c. titolare della posizione contributiva.
1 Si costituiva in giudizio l' che instava per la declaratoria di cessata CP_1 materia del contendere per avere l'Istituto annullato in autotutela la posta creditoria di cui all'avviso di addebito “opposto”.
Con le note sostitutive del 7/4/2025 il procuratore del ricorrente aderiva alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, udite le richieste finali, assegnava la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l ha abbandonato ogni potenziale pretesa CP_1 creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela l'avviso di addebito, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l'Istituto riconosciuto che la posta creditoria non era azionabile, per ragioni evidentemente rapportabili alle tesi attoree, solo all'esito della presente iniziativa giudiziale. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo “tardivamente” le sue determinazioni.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida, rectius: immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta contributiva azionata con l'avviso di addebito in originaria contestazione (= E. 4.776,71). Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che, già compensate CP_2
nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore del
2 procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 30/04/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 18.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7306 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 16/10/1970 in PIANO di SORRENTO e Parte_1 residente in META, C.F.: , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in CASTELLAMMARE di STABIA alla via GIUSEPPE COSENZA n.13 con l'avv. Giuseppe GIGLIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti versata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 17.12.2024 il sig. Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA denunciando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00121 23251, dell'importo di euro 4.776,41, notificatogli il 18/11/2024, asseritamente privo di causale giustificativa per avere esso istante cessato l'attività per la quale vigeva l'obbligo di iscrizione alla “Gestione Commercianti” ed il conseguente onere contributivo fin dal 17 giugno 2013, con la cessione delle quote della s.n.c. titolare della posizione contributiva.
1 Si costituiva in giudizio l' che instava per la declaratoria di cessata CP_1 materia del contendere per avere l'Istituto annullato in autotutela la posta creditoria di cui all'avviso di addebito “opposto”.
Con le note sostitutive del 7/4/2025 il procuratore del ricorrente aderiva alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, udite le richieste finali, assegnava la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l ha abbandonato ogni potenziale pretesa CP_1 creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela l'avviso di addebito, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l'Istituto riconosciuto che la posta creditoria non era azionabile, per ragioni evidentemente rapportabili alle tesi attoree, solo all'esito della presente iniziativa giudiziale. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo “tardivamente” le sue determinazioni.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida, rectius: immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta contributiva azionata con l'avviso di addebito in originaria contestazione (= E. 4.776,71). Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che, già compensate CP_2
nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore del
2 procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 30/04/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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