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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice AT De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 13.5.2024 e vertente t r a
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI Li AL;
ATTORE - OPPONENTE
e
(P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlotta Controparte_1 P.IVA_1
AT e RI ND
CONVENUTA - OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione per l'udienza di discussione del 10.12.2025 cui si rinvia.
M O T I V A Z I O N E
L'attore ha incardinato il presente procedimento ex art. 615, I comma, c.p.c., rilevando i seguenti motivi di opposizione: 1) carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna convenuta;
2) prescrizione del credito.
1 Si è costituta la convenuta chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
avversarie.
Con ordinanza del 5.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note di trattazione scritta per l'udienza del
10.12.2025 cui si rinvia.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
L'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta cessionaria è
infondata in quanto quest'ultima ha prodotto documentazione da cui emerge, nel complesso, la prova dell'esistenza del contratto di cessione (segnatamente: gazzette ufficiali, atti di fusione, produzione del titolo esecutivo ottenuto dall'originaria banca cedente, documentazione contrattuale e atti giudiziari relativi alla posizione debitoria dell'opponente, estratto di atto notarile con inclusione dei crediti ceduti da Veni S.r.l. a
Banca Ifis S.p.A. con espressa evidenza della posizione debitoria in questione).
Anche l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale è infondata.
Il titolo esecutivo sulla base del quale è stato emesso il precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 1309/2006 emesso da Questo Tribunale, che risulta depositato il 27.12.2006 e notificato all'attore il 18.1.2007. L'istituto di credito cedente
(Banca ) era intervenuto nella procedura esecutiva n. Controparte_2
16/2008 (incardinata anche nei confronti dell'odierno opponente), facendo valere il medesimo decreto ingiuntivo, con atto del 22.5.2008 depositato in Cancelleria il 23.5.2008.
Siffatto atto di intervento nella procedura esecutiva è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, Rv. 671955 - 01).
Peraltro, risulta depositata anche una diffida ad adempiere, idonea a interrompere la prescrizione ex art. 1310 c.c. anche nei confronti dell'odierno attore, la cui notificazione si
è perfezionata per compita giacenza il 23.1.2017 nei confronti del condebitore solidale
[...]
[..
[...] (il decreto Controparte_3
ingiuntivo, infatti, era rivolte anche nei confronti di quest'ultima). L'ultimo atto di interruzione della prescrizione è quindi rappresentato dalla notificazione, il 10.4.2024, del precetto da cui è originata la presente opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, per il pertinente scaglione di valore, con applicazione dei valori minimi (stante l'assenza di attività istruttoria diversa dalla produzione documentale già versata con gli scritti introduttivi e alla luce del mancato deposito di note conclusionali).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così provvede:
rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
condanna l'attore opponente a rifondere a favore della convenuta opposta Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.052,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 15.12.2025
Il giudice
AT De NE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice AT De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 13.5.2024 e vertente t r a
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI Li AL;
ATTORE - OPPONENTE
e
(P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlotta Controparte_1 P.IVA_1
AT e RI ND
CONVENUTA - OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione per l'udienza di discussione del 10.12.2025 cui si rinvia.
M O T I V A Z I O N E
L'attore ha incardinato il presente procedimento ex art. 615, I comma, c.p.c., rilevando i seguenti motivi di opposizione: 1) carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna convenuta;
2) prescrizione del credito.
1 Si è costituta la convenuta chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
avversarie.
Con ordinanza del 5.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note di trattazione scritta per l'udienza del
10.12.2025 cui si rinvia.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
L'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta cessionaria è
infondata in quanto quest'ultima ha prodotto documentazione da cui emerge, nel complesso, la prova dell'esistenza del contratto di cessione (segnatamente: gazzette ufficiali, atti di fusione, produzione del titolo esecutivo ottenuto dall'originaria banca cedente, documentazione contrattuale e atti giudiziari relativi alla posizione debitoria dell'opponente, estratto di atto notarile con inclusione dei crediti ceduti da Veni S.r.l. a
Banca Ifis S.p.A. con espressa evidenza della posizione debitoria in questione).
Anche l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale è infondata.
Il titolo esecutivo sulla base del quale è stato emesso il precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 1309/2006 emesso da Questo Tribunale, che risulta depositato il 27.12.2006 e notificato all'attore il 18.1.2007. L'istituto di credito cedente
(Banca ) era intervenuto nella procedura esecutiva n. Controparte_2
16/2008 (incardinata anche nei confronti dell'odierno opponente), facendo valere il medesimo decreto ingiuntivo, con atto del 22.5.2008 depositato in Cancelleria il 23.5.2008.
Siffatto atto di intervento nella procedura esecutiva è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, Rv. 671955 - 01).
Peraltro, risulta depositata anche una diffida ad adempiere, idonea a interrompere la prescrizione ex art. 1310 c.c. anche nei confronti dell'odierno attore, la cui notificazione si
è perfezionata per compita giacenza il 23.1.2017 nei confronti del condebitore solidale
[...]
[..
[...] (il decreto Controparte_3
ingiuntivo, infatti, era rivolte anche nei confronti di quest'ultima). L'ultimo atto di interruzione della prescrizione è quindi rappresentato dalla notificazione, il 10.4.2024, del precetto da cui è originata la presente opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, per il pertinente scaglione di valore, con applicazione dei valori minimi (stante l'assenza di attività istruttoria diversa dalla produzione documentale già versata con gli scritti introduttivi e alla luce del mancato deposito di note conclusionali).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così provvede:
rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
condanna l'attore opponente a rifondere a favore della convenuta opposta Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.052,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 15.12.2025
Il giudice
AT De NE
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