TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 906/2025 RG, introdotta da nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IODICE SIMONA;
C.F._1
E
nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. TRIPPANERA C.F._2
CLAUDIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/06/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Tarquinia in Via Madre Teresa di Calcutta
n. 5, di proprietà della Sig.ra (madre del Sig. , Parte_2 CP_1
rimane assegnata (con esclusione del locale garage) alla Sig.ra Parte_1
per un anno dalla sottoscrizione degli accordi di separazione e comunque sino alla sottoscrizione di un contratto di locazione di un nuovo immobile. La
Sig.ra avrà diritto a tenere con sé il mobilio della cucina, del Parte_1
soggiorno e della camera matrimoniale.
Al termine dell'anno, e/o sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, la Sig,ra dovrà liberare l'immobile sito in Parte_1
Tarquinia in Via Madre Teresa di Calcutta n. 5 . Il Sig. contribuirà CP_1
al pagamento del canone di locazione in capo alla Sig.ra on la Parte_1
somma mensile di €. 250,00 per anni quattro a decorrere dalla sottoscrizione degli accordi di separazione;
3) Il figli minori e erranno affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2
genitori. Il figlio verrà collocato in via prevalente presso l'abitazione Per_1
paterna e la madre potrà vederlo e tenerlo con se' due pomeriggi a settimana,
ovvero il lunedi' ed il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle 21.30, nonché
un week-end ogni 15 giorni dal sabato mattina e sino alla domenica alle 21.30.
trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con il padre Per_1
e con la madre: per l'anno corrente trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì di Pasqua con la madre. trascorrerà il 31 Dicembre 2025 con il padre ed il 1 Gennaio Per_1
2026 con la madre. Fermo restando eventuali modifiche sui giorni sopra specificati che i genitori potranno apportare in base alle loro esigenze ed alle esigenze dei figli. trascorrerà, durante le vacanze estive, Per_1
almeno due settimane (consecutive o non) con la madre, settimane che i genitori concorderanno entro il mese di Maggio di ogni anno;
Il figlio Per_2
verrà collocato in via prevalente presso l'abitazione materna ed il padre potrà
vederlo e tenerlo con se' per due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì ed il Giovedì dall'uscita da scuola e sino alle 21.30, nonché un week-end ogni
15 giorni dal sabato mattina e sino alla domenica alle 21.30. Per_2
trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con il padre e con la madre: per l'anno corrente trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il 25
dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre. Per la Pasqua 2025
trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì di Pasqua con la madre.
trascorrerà il 31 Dicembre 2025 con il padre ed il 1 Gennaio Per_2
2026 con la madre. Fermo restando eventuali modifiche sui giorni sopra specificati che i genitori potranno apportare in base alle loro esigenze ed alle esigenze dei figli. rascorrerà, durante le vacanze estive, almeno due Per_2
settimane (consecutive o non) con la madre, settimane che i genitori concorderanno entro il mese di Maggio di ogni anno;
i genitori, nei periodi in cui i figli staranno con loro, provvederanno ad accompagnare i ragazzi in base alle esigenze dei minori;
4) Ciascun genitore provvedera' al mantenimento dei figli in ragione delle proprie capacita' economiche e specificatamente: a) il Signor CP_1 verserà in favore della Sig.ra un assegno
[...] Parte_1
mensile pari ad Euro 250,00 per il mantenimento del figlio entro la Per_2
data del 5 di ogni mese. b) la Sig.ra verserà in favore Parte_1
del Sig. un assegno mensile pari ad Euro 250,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio entro la data del 5 di ogni mese Detti Per_1
importi saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT . I coniugi,
inoltre, concorreranno nella misura del 50% pro capite al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Civitavecchia i cui contenuti dichiarano di conoscere ed accettare.
5) L'assegno unico dei figli e sarà suddiviso al 50% Per_2 Per_1
tra i genitori come per legge.
6) il conto corrente postale cointestato tra i coniugi verrà chiuso ed il
Sig. rinuncia al 50% della somma giacente su detto conto a far data CP_1
dal 21/02/2025 di €. 2.143,00 (a copertura del versamento del contributo al mantenimento dei figli per i mesi di Febbraio e Marzo 2025). Le quote del
Fondo Comune di Investimento, sottoscritto presso ed il Buono CP_2
Postale di €. 3.000,00 verranno suddivise al 50'% tra i coniugi;
7) I coniugi si prestano, sin d'ora, consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio ed al rilascio di documento di identità personale per i figli;
8) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro pregresso rapporto economico e di non avere pertanto nulla più a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione;
9) Le parti dichiarano di voler dare espressa attuazione alle condizioni sopra specificate a partire dalla data di sottoscrizione del ricorso. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 906/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
) E nato il [...] in C.F._1 Controparte_1
UI (VT) (C.F. ) relativamente al C.F._2
matrimonio contratto il 12/06/2010 a UI (VT), Atto N. 7 parte I -
anno 2010 - Comune di UI (VT), alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre. Per la Pasqua 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 906/2025 RG, introdotta da nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IODICE SIMONA;
C.F._1
E
nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. TRIPPANERA C.F._2
CLAUDIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/06/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Tarquinia in Via Madre Teresa di Calcutta
n. 5, di proprietà della Sig.ra (madre del Sig. , Parte_2 CP_1
rimane assegnata (con esclusione del locale garage) alla Sig.ra Parte_1
per un anno dalla sottoscrizione degli accordi di separazione e comunque sino alla sottoscrizione di un contratto di locazione di un nuovo immobile. La
Sig.ra avrà diritto a tenere con sé il mobilio della cucina, del Parte_1
soggiorno e della camera matrimoniale.
Al termine dell'anno, e/o sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, la Sig,ra dovrà liberare l'immobile sito in Parte_1
Tarquinia in Via Madre Teresa di Calcutta n. 5 . Il Sig. contribuirà CP_1
al pagamento del canone di locazione in capo alla Sig.ra on la Parte_1
somma mensile di €. 250,00 per anni quattro a decorrere dalla sottoscrizione degli accordi di separazione;
3) Il figli minori e erranno affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2
genitori. Il figlio verrà collocato in via prevalente presso l'abitazione Per_1
paterna e la madre potrà vederlo e tenerlo con se' due pomeriggi a settimana,
ovvero il lunedi' ed il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle 21.30, nonché
un week-end ogni 15 giorni dal sabato mattina e sino alla domenica alle 21.30.
trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con il padre Per_1
e con la madre: per l'anno corrente trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì di Pasqua con la madre. trascorrerà il 31 Dicembre 2025 con il padre ed il 1 Gennaio Per_1
2026 con la madre. Fermo restando eventuali modifiche sui giorni sopra specificati che i genitori potranno apportare in base alle loro esigenze ed alle esigenze dei figli. trascorrerà, durante le vacanze estive, Per_1
almeno due settimane (consecutive o non) con la madre, settimane che i genitori concorderanno entro il mese di Maggio di ogni anno;
Il figlio Per_2
verrà collocato in via prevalente presso l'abitazione materna ed il padre potrà
vederlo e tenerlo con se' per due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì ed il Giovedì dall'uscita da scuola e sino alle 21.30, nonché un week-end ogni
15 giorni dal sabato mattina e sino alla domenica alle 21.30. Per_2
trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con il padre e con la madre: per l'anno corrente trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il 25
dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre. Per la Pasqua 2025
trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì di Pasqua con la madre.
trascorrerà il 31 Dicembre 2025 con il padre ed il 1 Gennaio Per_2
2026 con la madre. Fermo restando eventuali modifiche sui giorni sopra specificati che i genitori potranno apportare in base alle loro esigenze ed alle esigenze dei figli. rascorrerà, durante le vacanze estive, almeno due Per_2
settimane (consecutive o non) con la madre, settimane che i genitori concorderanno entro il mese di Maggio di ogni anno;
i genitori, nei periodi in cui i figli staranno con loro, provvederanno ad accompagnare i ragazzi in base alle esigenze dei minori;
4) Ciascun genitore provvedera' al mantenimento dei figli in ragione delle proprie capacita' economiche e specificatamente: a) il Signor CP_1 verserà in favore della Sig.ra un assegno
[...] Parte_1
mensile pari ad Euro 250,00 per il mantenimento del figlio entro la Per_2
data del 5 di ogni mese. b) la Sig.ra verserà in favore Parte_1
del Sig. un assegno mensile pari ad Euro 250,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio entro la data del 5 di ogni mese Detti Per_1
importi saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT . I coniugi,
inoltre, concorreranno nella misura del 50% pro capite al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Civitavecchia i cui contenuti dichiarano di conoscere ed accettare.
5) L'assegno unico dei figli e sarà suddiviso al 50% Per_2 Per_1
tra i genitori come per legge.
6) il conto corrente postale cointestato tra i coniugi verrà chiuso ed il
Sig. rinuncia al 50% della somma giacente su detto conto a far data CP_1
dal 21/02/2025 di €. 2.143,00 (a copertura del versamento del contributo al mantenimento dei figli per i mesi di Febbraio e Marzo 2025). Le quote del
Fondo Comune di Investimento, sottoscritto presso ed il Buono CP_2
Postale di €. 3.000,00 verranno suddivise al 50'% tra i coniugi;
7) I coniugi si prestano, sin d'ora, consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio ed al rilascio di documento di identità personale per i figli;
8) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro pregresso rapporto economico e di non avere pertanto nulla più a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione;
9) Le parti dichiarano di voler dare espressa attuazione alle condizioni sopra specificate a partire dalla data di sottoscrizione del ricorso. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 906/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
) E nato il [...] in C.F._1 Controparte_1
UI (VT) (C.F. ) relativamente al C.F._2
matrimonio contratto il 12/06/2010 a UI (VT), Atto N. 7 parte I -
anno 2010 - Comune di UI (VT), alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre. Per la Pasqua 2025