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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11014 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3465 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BO LO, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Fabio Valenti e dell'avv. Fabio Germani, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 15.3.2008 ad Alghero (SS) con
; che dall'unione coniugale era nata una figlia, Controparte_1
maggiorenne non autonoma;
che in data 2.2.2015 veniva dichiarata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva della resistente che aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
rilevato che all'esito dell'udienza presidenziale il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti (e, segnatamente, in modifica dei provvedimenti della separazione, revocava l'assegno di mantenimento per la figlia, disponendo il mantenimento ordinario a carico dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza, con spese straordinarie nella misura del 50%
ciascuno, rideterminava l'assegno in favore della moglie in euro 100,00, con adeguamento ISTAT, a partire dal mese successivo alla pubblicazione della presente ordinanza (marzo 2024), nominava sé stesso quale G.I. fissando udienza per il proseguo;
disposta la sostituzione del G.I. con provvedimento del 10.3.25, rilevato che all'udienza del 14.5.25 il ricorrente - che depositava ordinanza della CDA di
Roma che in sede di reclamo aveva revocato il contributo per la moglie-
chiedeva sentenza parziale sullo status ed i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e la resistente decidersi il procedimento ed il G.I. riservava la decisione al
Collegio, con termini ridotti ex art.190 c.p.c. in difetto di concorde rinuncia;
ritenuto che ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b]
della legge n. 898/1970 e successive modifiche) omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come riferito dalle parti;
ritenuto che la causa vada rimessa dinnanzi al G.I. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, come da separata ordinanza;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3465/ 2023 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
15.3.2008 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Alghero,
dell'anno 2008, atto n. 29, parte I, uff.1 ;
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione della causa;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma l'8.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi