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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3366/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa AT ST ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta in grado d'appello, al n. 3366/2024 R.G. TRA in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Parte_1 dall'Avv. Tiziana Siciliani;
APPELLANTE CONTRO ; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso in appello, il ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Lecce n. 268/2024, pubblicata in data 18.01.2024, con la quale era stata accolta l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da e, per l'effetto, era stato annullato CP_1 il verbale n. 27643/2023.
non si costituiva e il giudizio proseguiva nella sua contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 09.12.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e deve essere accolto in quanto tutti i motivi formulati risultano fondati per le motivazioni di seguito indicate. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che l'opponente, con il ricorso introduttivo, si è limitato a dedurre in ordine: all'asserita inesistenza giuridica della notifica, all' asserita incompetenza territoriale dell'organo, alla mancanza della prova di corretta taratura dello strumento di rilevazione, all'assenza di organi accertatori in loco, alla carenza di segnaletica e alla mancata contestazione immeditata. Di qui il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure accolto l'opposizione rilevando: che dalla foto non sarebbe possibile leggere la targa dell'automobile con cui sarebbe stata commessa l'infrazione; il mancato deposito del contratto di appalto tra il e la Pt_1 ditta vincitrice dello stesso;
motivi non fatti valere dall'interessato con l'atto di opposizione al verbale. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che “L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex artt. 204 bis C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio (Cass., Sez. I, n.6519/2005; Cass., Sez. II, n. 217/2006)” (Cass. Civ., Sez. II, n. 656/2010). Orbene, considerato che effettivamente il ricorrente in primo grado non aveva fatto valere tali motivi di opposizione, va sancita la violazione dell'art. 112 c.p.c. e da ciò consegue l'accoglimento di detto motivo di appello. Con altro motivo di gravame il ha mosso doglianze avverso la sentenza del Parte_1 giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto l'opposizione avverso il verbale n. 27643/2023 per la ritenuta omissione della documentazione in ordine alla corretta taratura del dispositivo utilizzato. Il motivo è fondato. Dagli atti di causa è emerso che il Comune di ha tempestivamente e Pt_1 compiutamente adempiuto ai predetti oneri probatori dimostrando che il dispositivo elettronico di rilevamento dell'infrazione – denominato Kria T-Expeed V.2.0 è stato sottoposto a taratura periodica da parte del Centro di Taratura LAT n. 101 il quale, il 22.03.2023 (e quindi in epoca antecedente al rilievo dell'infrazione, del 13.08.2023) ha effettuato la misurazione, emettendo il relativo certificato. Occorre, inoltre, rilevare che formalmente il centro TESI risulta accreditato da parte di ente CP_2 italiano di accreditamento, ossia dall'organismo che accredita i laboratori di taratura (LAT), previa valutazione della loro competenza ad effettuare tarature che assicurano nel tempo la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali o internazionali del sistema SI delle unità di misura. Com'è noto, il laboratorio accreditato entra a far parte del sistema nazionale di taratura istituito dalla L. 273/1991 e viene definito centro di taratura di accreditamento del servizio di taratura in Italia (SIT). I certificati emessi da questi laboratori accreditati hanno, pertanto, la stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli istituti metrologici primari. Con ulteriore motivo di gravame l'Amministrazione appellante lamenta l'erroneità della sentenza del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto il verbale illegittimo in quanto la Polizia Municipale del Comune di non avrebbe rispettato l'obbligo di segnalare preventivamente la postazione di Pt_1 controllo di velocità. Orbene, anche tale motivo è fondato. Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 142, comma 6, Codice della Strada e dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2002, secondo cui sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, di cui al d.lgs. n. 285/1992, art. 2, comma 2, lett. a) e b), nonché sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) e d), del citato decreto legislativo ovvero su singoli tratti, individuati con apposito decreto prefettizio, gli organi di Polizia Stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del medesimo d.lgs. La necessità della preventiva informazione dell'esistenza di postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità viene ribadita dal d.l. n. 117 del 2007, art. 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2007, il quale aggiunge all'art. 142 Codice della Strada il comma 6 bis, secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli, di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “la ratio dell'informazione risiede nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è ispirato all'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, ma da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.
Per questi motivi
la preventiva informazione non costituisce un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma costituisce un presupposto di validità dell'accertamento dell'illecito. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di informativa forma oggetto di sindacato del giudice ordinario e cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata” (così Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 07/07/2017) 09-10-2017, n. 23566). Ciò premesso, tuttavia, deve altresì evidenziarsi che lo stesso Giudice di legittimità ha precisato sul punto che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa” (Cass., sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999). Stanti tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie si evince che parte attrice si è limitata a contestare l'inadeguatezza della distanza tra l'apparecchio di rilevamento della velocità e il relativo cartello di segnalazione, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione di quanto asserito. A ciò deve aggiungersi che dalle foto prodotte in atti non risulterebbe alcuna difformità rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente. Da tanto consegue l'accoglimento del detto motivo di gravame. Con altro motivo di gravame il ha mosso doglianze avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto l'opposizione avverso il verbale n. 27643/2023 per la ritenuta omissione della immediata contestazione. Il motivo di impugnazione è fondato. Sul punto occorre prendere le mosse dalla lettura combinata degli artt. 200 e 201, comma 1 bis, Codice della strada, in base ai quali la contestazione immediata non è necessaria al ricorrere di determinati requisiti. Nel caso in esame, secondo quanto descritto nel verbale di contestazione oggetto di gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 201, comma 1 bis, lett. f), Codice della Strada. Di talché, stante la natura fidefacente del verbale di contestazione, la mera indicazione di una delle circostanze di cui agli artt. 384 del d.P.R. n. 495/2002 e 201, comma 1, bis, Codice della Strada, rende ipso facto legittima la contestazione e la conseguente comminazione della sanzione. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, questo Giudice ritiene di dover accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 268/2024 emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata in data 18.01.2024 e confermare il verbale di contestazione n. 27643/2023 elevato dalla Polizia Municipale del redatto a carico di Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore del dichiaratosi antistatario, secondo i parametri minimi del DM Parte_1
55/2014 ed in base al decisum ed alle attività processuali concretamente svolte dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa n. 3366/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: a) Accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della sentenza n. 268/2024 Parte_1 emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata in data 18.01.2024, rigetta l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 27643/2023; b) Condanna alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio Controparte_1 in favore del liquidate in euro 350,00 oltre spese forfettarie, IVA e Parte_1
CAP come per legge per il primo grado, ed euro 400,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge per l'appello, con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato Tiziana Siciliani, procuratore antistatario;
Lecce, 09.12.2025
Il Giudice
AT ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
AT ST
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa AT ST ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta in grado d'appello, al n. 3366/2024 R.G. TRA in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Parte_1 dall'Avv. Tiziana Siciliani;
APPELLANTE CONTRO ; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso in appello, il ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Lecce n. 268/2024, pubblicata in data 18.01.2024, con la quale era stata accolta l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da e, per l'effetto, era stato annullato CP_1 il verbale n. 27643/2023.
non si costituiva e il giudizio proseguiva nella sua contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 09.12.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e deve essere accolto in quanto tutti i motivi formulati risultano fondati per le motivazioni di seguito indicate. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che l'opponente, con il ricorso introduttivo, si è limitato a dedurre in ordine: all'asserita inesistenza giuridica della notifica, all' asserita incompetenza territoriale dell'organo, alla mancanza della prova di corretta taratura dello strumento di rilevazione, all'assenza di organi accertatori in loco, alla carenza di segnaletica e alla mancata contestazione immeditata. Di qui il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure accolto l'opposizione rilevando: che dalla foto non sarebbe possibile leggere la targa dell'automobile con cui sarebbe stata commessa l'infrazione; il mancato deposito del contratto di appalto tra il e la Pt_1 ditta vincitrice dello stesso;
motivi non fatti valere dall'interessato con l'atto di opposizione al verbale. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che “L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex artt. 204 bis C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio (Cass., Sez. I, n.6519/2005; Cass., Sez. II, n. 217/2006)” (Cass. Civ., Sez. II, n. 656/2010). Orbene, considerato che effettivamente il ricorrente in primo grado non aveva fatto valere tali motivi di opposizione, va sancita la violazione dell'art. 112 c.p.c. e da ciò consegue l'accoglimento di detto motivo di appello. Con altro motivo di gravame il ha mosso doglianze avverso la sentenza del Parte_1 giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto l'opposizione avverso il verbale n. 27643/2023 per la ritenuta omissione della documentazione in ordine alla corretta taratura del dispositivo utilizzato. Il motivo è fondato. Dagli atti di causa è emerso che il Comune di ha tempestivamente e Pt_1 compiutamente adempiuto ai predetti oneri probatori dimostrando che il dispositivo elettronico di rilevamento dell'infrazione – denominato Kria T-Expeed V.2.0 è stato sottoposto a taratura periodica da parte del Centro di Taratura LAT n. 101 il quale, il 22.03.2023 (e quindi in epoca antecedente al rilievo dell'infrazione, del 13.08.2023) ha effettuato la misurazione, emettendo il relativo certificato. Occorre, inoltre, rilevare che formalmente il centro TESI risulta accreditato da parte di ente CP_2 italiano di accreditamento, ossia dall'organismo che accredita i laboratori di taratura (LAT), previa valutazione della loro competenza ad effettuare tarature che assicurano nel tempo la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali o internazionali del sistema SI delle unità di misura. Com'è noto, il laboratorio accreditato entra a far parte del sistema nazionale di taratura istituito dalla L. 273/1991 e viene definito centro di taratura di accreditamento del servizio di taratura in Italia (SIT). I certificati emessi da questi laboratori accreditati hanno, pertanto, la stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli istituti metrologici primari. Con ulteriore motivo di gravame l'Amministrazione appellante lamenta l'erroneità della sentenza del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto il verbale illegittimo in quanto la Polizia Municipale del Comune di non avrebbe rispettato l'obbligo di segnalare preventivamente la postazione di Pt_1 controllo di velocità. Orbene, anche tale motivo è fondato. Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 142, comma 6, Codice della Strada e dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2002, secondo cui sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, di cui al d.lgs. n. 285/1992, art. 2, comma 2, lett. a) e b), nonché sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) e d), del citato decreto legislativo ovvero su singoli tratti, individuati con apposito decreto prefettizio, gli organi di Polizia Stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del medesimo d.lgs. La necessità della preventiva informazione dell'esistenza di postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità viene ribadita dal d.l. n. 117 del 2007, art. 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2007, il quale aggiunge all'art. 142 Codice della Strada il comma 6 bis, secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli, di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “la ratio dell'informazione risiede nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è ispirato all'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, ma da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.
Per questi motivi
la preventiva informazione non costituisce un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma costituisce un presupposto di validità dell'accertamento dell'illecito. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di informativa forma oggetto di sindacato del giudice ordinario e cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata” (così Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 07/07/2017) 09-10-2017, n. 23566). Ciò premesso, tuttavia, deve altresì evidenziarsi che lo stesso Giudice di legittimità ha precisato sul punto che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa” (Cass., sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999). Stanti tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie si evince che parte attrice si è limitata a contestare l'inadeguatezza della distanza tra l'apparecchio di rilevamento della velocità e il relativo cartello di segnalazione, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione di quanto asserito. A ciò deve aggiungersi che dalle foto prodotte in atti non risulterebbe alcuna difformità rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente. Da tanto consegue l'accoglimento del detto motivo di gravame. Con altro motivo di gravame il ha mosso doglianze avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto l'opposizione avverso il verbale n. 27643/2023 per la ritenuta omissione della immediata contestazione. Il motivo di impugnazione è fondato. Sul punto occorre prendere le mosse dalla lettura combinata degli artt. 200 e 201, comma 1 bis, Codice della strada, in base ai quali la contestazione immediata non è necessaria al ricorrere di determinati requisiti. Nel caso in esame, secondo quanto descritto nel verbale di contestazione oggetto di gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 201, comma 1 bis, lett. f), Codice della Strada. Di talché, stante la natura fidefacente del verbale di contestazione, la mera indicazione di una delle circostanze di cui agli artt. 384 del d.P.R. n. 495/2002 e 201, comma 1, bis, Codice della Strada, rende ipso facto legittima la contestazione e la conseguente comminazione della sanzione. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, questo Giudice ritiene di dover accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 268/2024 emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata in data 18.01.2024 e confermare il verbale di contestazione n. 27643/2023 elevato dalla Polizia Municipale del redatto a carico di Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore del dichiaratosi antistatario, secondo i parametri minimi del DM Parte_1
55/2014 ed in base al decisum ed alle attività processuali concretamente svolte dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa n. 3366/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: a) Accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della sentenza n. 268/2024 Parte_1 emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata in data 18.01.2024, rigetta l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 27643/2023; b) Condanna alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio Controparte_1 in favore del liquidate in euro 350,00 oltre spese forfettarie, IVA e Parte_1
CAP come per legge per il primo grado, ed euro 400,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge per l'appello, con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato Tiziana Siciliani, procuratore antistatario;
Lecce, 09.12.2025
Il Giudice
AT ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
AT ST