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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5781/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio civile)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 15.12.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del l'1.04.2025;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 509 dei giorni 7-12.04.2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2) i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
3) le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note scritte del 11.12.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
4) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato nelle note scritte del 11.12.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) rimanere obbligati al mutuo rispetto pur vivendo separati;
2) ognuno continuerà a vivere presso il proprio domicilio di residenza;
3) Nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal sig. in favore Pt_1 della sig.ra né viceversa in quanto ciascuno dei coniugi, essendo CP_1 economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento, senza nulla chiedere all'altro;
A. stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
B. non avendo alcun bene in comunione, ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
C. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza alcuna condizione”.
5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data 04/06/2021, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a PALERMO in [...]/10/1992, iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 47, parte I, anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5781/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. INGUAGGIATO GIUSEPPE;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio civile)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 15.12.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del l'1.04.2025;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 509 dei giorni 7-12.04.2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2) i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
3) le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note scritte del 11.12.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
4) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato nelle note scritte del 11.12.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) rimanere obbligati al mutuo rispetto pur vivendo separati;
2) ognuno continuerà a vivere presso il proprio domicilio di residenza;
3) Nessun mantenimento dovrà essere corrisposto dal sig. in favore Pt_1 della sig.ra né viceversa in quanto ciascuno dei coniugi, essendo CP_1 economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento, senza nulla chiedere all'altro;
A. stante che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, rinunziano entrambi ad ogni assegno e/o contributo al riguardo.
B. non avendo alcun bene in comunione, ciascuno di essi manterrà la titolarità e disponibilità di quelli eventualmente posseduti, ivi comprese le autovetture e mezzi di trasporto in genere loro intestati;
C. i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, senza alcuna condizione”.
5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data 04/06/2021, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a PALERMO in [...]/10/1992, iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 47, parte I, anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente e dal Giudice relatore.