Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 20/04/2026, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2026, proposto da
IM Di TA, EL UN e Comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore IM Di TA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Nicosia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Superiore “Rizza-Insolera” di Siracusa, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “O.M. Corbino” di Siracusa, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della delibera n. 176 del 23.12.2025 del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, pubblicata nell’albo pretorio dal 23.12.2025 al 7.01.2026, avente ad oggetto la “ Approvazione piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili in uso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e destinati agli istituti scolastici superiori ”, nella parte in cui ha disposto lo spostamento, a decorrere da agosto 2026, della sede centrale dell’Istituto scolastico “Rizza-Insolera” dalla sede del “Palazzo degli Studi” in viale Diaz n. 12 (sede dell’Istituto “Rizza”) alla sede di via Modica n. 66 (sede dell’Istituto “Insolera”) e l’assegnazione dell’intero “Palazzo degli Studi” al Liceo “Corbino”;
2) nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. ES RA e uditi per le parti costituite i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con nota prot. n. 4243 del 4.08.2025 il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dopo una compagna di ascolto degli istituti scolastici interessati dalla “ riorganizzazione funzionale degli immobili sede degli istituti scolastici superiori ” ubicati a Siracusa, convocava i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti in data 7.08.2025 per comunicazioni inerenti le proposte afferenti tale riorganizzazione.
Il procedimento veniva condotto, come si legge nella nota prot. 4321 dell’8.08.2025, al fine di: ottimizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare scolastico, contenendo i costi di gestione; favorire l’uso prioritario degli edifici di proprietà del Libero Consorzio, riducendo gradualmente le locazioni passive; migliorare la qualità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti scolastici; promuovere una governance scolastica partecipata e sostenibile nel tempo.
Nell’ambito del suddetto procedimento, l’Istituto scolastico “Rizza-Insolera” presentava specifiche osservazioni con nota prot. n. 9099 dell’8.08.2025, seguite da ulteriori integrazioni presentate mediante nota prot. n. 9523 del 28.08.2025 e nota prot. n. 12507 del 10.10.2025.
In esito alla fase istruttoria, con delibera n. 176 del 23.12.2025 il Libero Consorzio approvava il “ piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili in uso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e destinati agli Istituti scolastici superiori ”, disponendo, in particolare, a decorrere da agosto 2026, lo spostamento della sede centrale del suddetto Istituto scolastico “Rizza” dalla sede del “Palazzo degli Studi”, ubicata in viale Diaz, n. 12, alla nuova sede di via Modica n. 66.
All’approvazione della delibera seguiva l’apertura di un tavolo tecnico consultivo, finalizzato a un confronto operativo con le parte coinvolte.
2. Con ricorso notificato il 5.03.2026 e depositato il giorno successivo i sig.ri IM Di TA e EL UN, quali professori dell’Istituto Scolastico “Rizza-Insolera”, e il Comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore IM Di TA, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) la delibera n. 176 del 23.12.2025 del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, pubblicata nell’albo pretorio dal 23.12.2025 al 7.01.2026, che ha modificato l’ubicazione delle sedi di diversi istituti scolastici di Siracusa, nella parte in cui ha disposto lo spostamento, a decorrere da agosto 2026, della sede centrale dell’Istituto scolastico “Rizza-Insolera” dalla sede del “Palazzo degli Studi” in viale Diaz n. 12 (sede dell’Istituto “Rizza”) alla sede di via Modica n. 66 (sede dell’Istituto “Insolera”) e l’assegnazione dell’intero “Palazzo degli Studi” al Liceo “Corbino”; 2) nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, lett. d), della L.R. n. 6 del 24.02.2000, dell’art. 27, comma 1, n. 1, lett. c), della L.R. n. 15 del 4.08.2015, nonché dell’art. 10, lett. g) dello Statuto del Libero Consorzio; eccesso di potere per difetto di motivazione e motivazione pretestuosa e postuma ; 2) Eccesso di potere per errore sul presupposto, difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti; irragionevolezza; motivazione insufficiente e pretestuosa ed illogicità ed ingiustizia manifeste ; 3) Violazione dell’art. 22, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 297 del 16.04.1994 in riferimento all’art. 11 della L.R. n. 6 del 24.2.2000 e violazione dell’art. 24, comma 1, L. n. 463 del 9.08.1978; difetto di procedimento e difetto di presupposti ; 4) Incompetenza; eccesso di potere per sviamento .
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato sia stato adottato in violazione dell’art. 27, comma 1, n. 1, lett. c) della L.R. n. 15/2015 e dell’art. 10, comma 1, lett. g), dello Statuto del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dalla cui applicazione discenderebbe che la distribuzione territoriale degli istituti scolastici sia definita dai liberi Consorzi in collaborazione con gli organi collegiali delle scuole interessate.
Il provvedimento impugnato, in particolare, sarebbe stato adottato senza tener conto delle contestazioni e delle proposte avanzate dall’Istituto “Rizza-Insolera”, volte ad evidenziare la presenza di interessi pubblici contrastanti con quello di natura economica posto alla base della determinazione assunta.
Si evidenzia, inoltre, che l’atto impugnato risulti privo di un’adeguata motivazione, atteso che le ragioni di carattere economico sottese alla decisione assunta dall’Ente sarebbero emerse solo nell’ambito della relazione del 14.01.2026 del Capo del V Settore del Libero Consorzio, successiva all’adozione del provvedimento qui gravato.
2.2. Con la seconda doglianza si contestano, nel merito, gli spostamenti posti in essere con l’atto impugnato, i quali, coinvolgendo numerosi istituti scolastici, non porterebbero a un effettivo risparmio di spesa, tenuto conto, in particolare, che:
(i) l’Istituto “Rizza” beneficia, allo stato, di importanti finanziamenti discendenti dal P.N.R.R. correlati ad opere di ammodernamento e digitalizzazione dell’Istituto, i quali potrebbero subire una interruzione o essere oggetto di revoca;
(ii) le proposte presentate dall’Istituto “Rizza” in seno al procedimento, aventi ad oggetto il mantenimento dell’Istituto presso la sua attuale sede e lo spostamento di altri plessi scolastici presso l’attuale sede di via Modica, avrebbero portato a un maggiore risparmio di spesa, abbattendo comunque il costo delle locazioni in corso, anche in una prospettiva futura;
(iii) non si sarebbe tenuto conto che l’attuale sede dell’Istituto “Rizza” consenta, storicamente, di assicurare una corretta distribuzione dell’offerta formativa scolastica in favore dell’utenza del centro città, dell’area a sud e di Ortigia;
(iv) lo spostamento danneggerebbe tutti gli utenti coinvolti (insegnanti, personale ATA, studenti), tenuto conto della notevole distanza della nuova sede rispetto a quella originaria e al capolinea dei mezzi pubblici.
Viene rilevato, in ultimo, che la circostanza che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa abbia avviato una nuova consultazione solo dopo l’adozione del provvedimento impugnato risulti indice di un difetto di istruttoria, atteso che gli approfondimenti istruttori avrebbero dovuto essere disposti nel corso del procedimento e non dopo.
2.3. Con la terza censura si deduce la mancata consultazione del Consiglio scolastico provinciale, in violazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. e), del D.lgs. 297/1994.
Si lamenta, altresì, che al procedimento da cui discende l’atto impugnato avrebbero dovuto essere invitate anche le associazioni sindacali di riferimento, atteso che la delibera inciderebbe direttamente sulla sede di lavoro del personale docente e ATA, con conseguente violazione dei principi di partecipazione procedimentale ex artt. 7-10 della L. 241/1990, in coerenza con quanto previsto dall’art. 24 della L. n. 463/1978.
Si deduce, altresì, l’assenza di un reale contraddittorio, lamentandosi che la partecipazione procedimentale sia stata puramente formale e che l’Istituto “Rizza” non abbia mai ricevuto riscontro alle numerose note inviate in seno al procedimento.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 3 della L.R. 6/2000 e il conseguente vizio di incompetenza dell’atto avversato, atteso che quest’ultimo, pur risultando, formalmente, un atto di “riorganizzazione funzionale degli immobili”, produrrebbe, nella sostanza, effetti che eccedono la mera gestione immobiliare, incidendo sulla distribuzione territoriale dell’offerta formativa e sul bacino di utenza, con conseguente sviamento di potere.
3. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 24.03.2026 e, con successiva memoria dell’11.04.2026, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo ai docenti e al comitato ricorrenti.
Quanto ai primi, si contesta che sia stata omessa la prova del luogo di residenza e che, in ogni caso, il disagio logistico determinato dallo spostamento della sede di servizio, peraltro all’interno dello stesso Comune ove gli stessi svolgono attualmente la propria attività lavorativa, non costituisca un pregiudizio giuridicamente tutelabile.
In ordine al Comitato, si evidenzia che lo stesso sia stato costituito in funzione dell’impugnazione dei singoli atti qui gravati (in quanto costituito il 4.03.2026) e che difettino i presupposti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa ai fini del riconoscimento della legittimazione a ricorrere. Viene altresì rilevato che non risulterebbe adeguatamente provata la posizione giuridica la cui tutela giustificherebbe l’interesse a ricorrere nel presente giudizio. Le violazioni procedimentali lamentate in sede di ricorso, inoltre, non risulterebbero comunque lesive degli interessi del Comitato, il quale, in ogni caso, non avrebbe avuto alcun titolo a partecipare al procedimento amministrativo per cui è causa.
L’Ente pubblico eccepisce, altresì, l’inammissibilità del ricorso per la ritenuta non lesività della delibera n. 176 del 23.12.2025 gravata, la quale avrebbe valore giuridico di atto di indirizzo, contenente direttive di natura programmatica indirizzate agli uffici interni, e risulterebbe, pertanto, priva di rilevanza esterna.
Nel merito, il Libero Consorzio rileva, in particolare:
1) quanto al primo motivo, che l’Ente non avesse alcun obbligo di rendere una motivazione rafforzata rispetto alle ragioni per le quali non fossero state accolte, nel merito, le proposte elaborate dai singoli istituti scolastici, tra cui quelle presentate dall’Istituto ricorrente, precisando, altresì, che la relazione del 14.01.2026 costituisca un mero approfondimento tecnico-contabile di valutazioni già espresse nella delibera impugnata, privo di valenza di motivazione postuma;
2) in ordine al secondo motivo, che gli spostamenti complessivamente riportati nella delibera comportino, specie nel lungo periodo, ingenti risparmi di spesa. Non sarebbe stata fornita, inoltre, alcuna prova della presenza di finanziamenti per lavori di efficientamento e di modernizzazione dell’attuale sede dell’Istituto “Rizza”, il quale, in ogni caso, ben potrebbe continuare ad utilizzare tali fondi presso un differente immobile. Viene altresì evidenziato che molti componenti del Comitato ricorrente risiedano a una distanza più ravvicinata a via Modica che a viale Diaz e che l’immobile di via Modica, in ogni caso, sia raggiunto quotidianamente mediante i mezzi pubblici;
3) riguardo al terzo motivo, che l’art. 11 della L.R. 6/2000 risulti abrogato dall’art. 8, comma 1, del D.lgs. 233/1999 e sostituito con le previsioni di cui agli articoli 1 e 7 del medesimo D.lgs. n. 233/1999, che non prevede più l’esistenza, nell’ordinamento, del Consiglio scolastico provinciale, il quale, in ogni caso, veniva investito dalla disposizione del compito di indicare il “... fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento ”, che sarebbero cosa diversa dalla riallocazione degli immobili operata con la delibera gravata. Parimenti inconferente risulterebbe il richiamo al mancato coinvolgimento delle associazioni sindacali degli insegnanti, atteso che nel caso di specie non sarebbero state adottate misure atte ad incidere sugli organici degli istituti scolastici;
4) quanto, in ultimo, al quarto motivo, che il provvedimento impugnato miri unicamente a dismettere immobili locati, con conseguente inoperatività dell’art. 3 della L.R. 6/2000.
La parte ha altresì chiesto di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata).
4. Con due memorie versate in atti in data 11.04.2026, accompagnate dalla produzione di ulteriori documenti attinenti ai fatti di causa, la parte ricorrente ha ulteriormente declinato le proprie doglianze e replicato alle eccezioni e controdeduzioni formulate dal Libero Consorzio resistente.
5. Alla camera di consiglio del 15.04.2026 il Presidente del Collegio ha dato avviso possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato, come da verbale. Dopo articolata discussione, la causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Si osserva, preliminarmente, che la documentazione e le due memorie versate in atti dalla parte ricorrente in data 11.04.2026 devono essere considerate tardive e, pertanto, sono inutilizzabili ai fini del decidere.
Va rammentato, infatti, che l’art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisce che, a seguito della presentazione della domanda cautelare, “… Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ”.
In coerenza con quanto previsto dall'art. 155, comma 5 c.p.c., disposizione che trova applicazione anche nel processo amministrativo, ove un termine a ritroso scada di domenica, come nel caso di specie, lo stesso deve essere anticipato al sabato ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 luglio 2025, n. 2135, e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4454/2011, T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 682/2019, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 27 ottobre 2021 n. 11020; da ultimo T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 31.03.2025, n. 1086).
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 delle disp. att. del c.p.a. “ È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ”.
La documentazione e le due memorie difensive depositate dalla parte ricorrente, rispettivamente, alle ore 12:28 (documentazione e prima memoria) e alle ore 19:21 (seconda memoria) di sabato 11.04.2026 non possono che ritenersi tardive, in quanto versate in atti oltre il termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. e all’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., che nel presente giudizio coincide, appunto, con le ore 12:00 di sabato 11.04.2026.
7. Ciò rilevato, deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale, ad avviso del Collegio, è da ritenersi parzialmente fondata nei termini di seguito illustrati.
7.1. È utile premettere, a fini di inquadramento sistematico, che per consolidata giurisprudenza, alla quale il Collegio accede, la c.d. vicinitas , “... quale criterio di individuazione della legittimazione ad agire, esprime lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato; lo stabile collegamento deve quindi essere valutato - nella prospettiva della legittimazione - in considerazione degli effetti che il provvedimento è suscettibile di produrre nella sfera giuridica del ricorrente e non può essere ristretto al mero confine tra fondi ” (Cons. Stato, sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6054; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7433; T.A.R. Sicilia, sez. III, 19 gennaio 2026, n. 143).
Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9.12.2021, la vicinitas , tuttavia, non è sufficiente, ex se , a fondare la differente condizione dell’azione rappresentata dall’interesse a ricorrere, incombendo, per converso, sul ricorrente - unitamente alla dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo inciso dall’atto impugnato - anche la puntuale allegazione e la prova della lesione subita, anche se in termini potenziali o futuri, al verificarsi dei suoi effetti.
7.2. Ebbene, quanto alla posizione giuridica dei sig.ri IM di TA e EL UN, quali ricorrenti nella qualità di docenti dell’Istituto scolastico “Rizza”, deve ritenersi che, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, le due condizioni dell’azione risultino cumulativamente soddisfatte.
Agendo quali cittadini residenti nel Comune di Siracusa e, in particolare, quali insegnanti dell’Istituto “Rizza”, ivi ubicato, come documentato in atti (cfr., in particolare, i relativi attestati di servizio rilasciati dal Dirigente scolastico dell’Istituto superiore “Rizza-Insolera” e l’atto costitutivo del Comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, di cui essi fanno parte, versati in atti in data 6.03.2026 quali all. 18, 19 e 20), essi hanno dato prova dello stabile collegamento con l’area sulla quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato ( vicinitas ), utile a supportare la propria legittimazione ad agire, e di trovarsi in una posizione differenziata e qualificata rispetto al quisque de populo , tenuto conto dell’attività lavorativa svolta e dell’istituto scolastico ove essa viene esplicata.
I due ricorrenti, inoltre, forniscono al Collegio sufficienti elementi da cui trarre il convincimento che quest’ultimi possano subire, anche solamente in termini eventuali o potenziali, una lesione dal provvedimento avversato.
Sottolineando, in particolare, gli effetti di natura “logistica” scaturenti dall’attuazione del provvedimento che qui si avversa – atteso che lo spostamento dell’Istituto “Rizza” dall’attuale sede a quella di via Modica andrebbe ad incidere sulla tempistica e sui costi di spostamento dalle rispettive residenze al luogo di lavoro –, deve ritenersi, secondo quest’organo giudicante, che i due soggetti ricorrenti abbiano un interesse personale, attuale e concreto ad ottenere l’annullamento dell’atto avversato, potendo conseguire, ove se ne accertasse la relativa illegittimità, un’utilità concreta incidente sulla sfera giuridica che gli stessi mirano a preservare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1215).
7.3. Quanto alla proposizione del ricorso del sig. IM Di TA quale legale rappresentante del Comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, si osserva quanto di seguito riportato.
7.3.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4445; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 dicembre 2024, n. 1338; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 29 ottobre 2024, n. 19012; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 gennaio 2024, n. 264; T.A.R. Veneto, sez. II, 4 settembre 2023, n. 1241), a cui questa Sezione ha già aderito (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, 19 gennaio 2026, n. 143; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2972), la legittimazione ad agire di soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo a tutela di interessi superindividuali, come i comitati, nell’assenza di un'espressa previsione legislativa che direttamente riconosca loro legittimazione processuale, deve essere vagliata alla luce di taluni indici atti a dimostrare, in funzione della legittimazione processuale, l'effettiva rappresentatività di un ente ai fini della tutela giurisdizionale dell'interesse collettivo di cui lo stesso si dichiara portatore.
Tali indici sono stati individuati nei seguenti:
- la finalità di protezione dell'interesse collettivo quale fine a cui è preordinata l'attività dell’ente in base alle finalità statutarie;
- la struttura organizzativa stabile, tale da consentire al soggetto di svolgere con continuità la propria attività a protezione dell'interesse collettivo;
- la c.d. vicinitas , ossia la prossimità tra l’interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell’ente;
- un adeguato grado di rappresentatività;
- lo svolgimento di un’azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati;
- occorre, inoltre che l’attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell’impugnativa di singoli atti e provvedimenti.
7.3.2. Ebbene, parametrando tali indici alle specifiche caratteristiche del Comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, odierno ricorrente, emerge – dalla lettura del relativo atto costitutivo del 3.03.2026, registrato a Noto il giorno successivo, versato in atti in data 6.03.2026 – che quest’ultimo:
- è stato costituito in data 3.03.2026 e ha sede a Siracusa, in viale Diaz n. 1;
- è formato da 23 cittadini, 21 dei quali risultano residenti a [...];
- intendendo “... tutelare, nell'interesse del territorio, l'immagine, la tradizione culturale e professionale del detto Istituto [Rizza] e ciò anche attraverso la tutela della sede storica dell'Istituto Rizza, nonché promuovere e tutelare l'insegnamento delle materie tecniche, ragionieristiche e commerciali ”, persegue statutariamente, fin dalla propria costituzione, come riportato nell’art. 3 del predetto atto costitutivo, le finalità di: 1) salvaguardia della permanenza della sede storica dell’Istituto “Rizza-Insolera” in viale Diaz; 2) tutela dell'accessibilità territoriale dell'istruzione tecnica; 3) protezione del diritto allo studio ex art. 34 della Costituzione; 4) tutela della continuità didattica e dell’interesse professionale dei docenti; 5) tutela degli interessi collettivi della comunità scolastica; 6) promozione della qualità dell’offerta formativa e della sua equa distribuzione nel territorio, tutela del patrimonio scolastico storico e vigilanza sulla corretta gestione degli immobili destinati all'istruzione; 7) verifica della legittimità e sostenibilità dei provvedimenti amministrativi incidenti sulla localizzazione della sede scolastica; 8) esercizio di ogni azione amministrativa e giurisdizionale necessaria alla tutela degli interessi rappresentati.
Pur disponendo della c.d. vicinitas , corroborata dalla contiguità dell’ente al territorio in cui ricade il bene giuridico tutelato dalla propria azione, così come di un adeguato grado di rappresentatività, non può non rilevarsi che:
(i) il Comitato sia stato costituito in data 3.03.2026 (con registrazione del relativo atto notarile il giorno successivo), ossia meno di tre mesi dopo l’adozione dell’atto impugnato e a strettissimo ridosso della notificazione dell’odierno ricorso, avvenuta il 5.03.2026, dovendosi desumere, da tale circostanza, che la sua costituzione sia avvenuta al solo fine di impugnare gli atti qui gravati;
(ii) non viene documentata alcuna “ azione dotata di apprezzabile consistenza ” volta alla tutela delle finalità statutarie sopra riportate (oltre all’iniziativa processuale intrapresa con il presente giudizio), né si evince che sia stata svolta un’attività “ protratta nel tempo ”.
Deve escludersi, quindi, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, che tale ente disponga di tutti i requisiti necessari, cumulativamente, per radicare in capo ad esso la legittimazione ad agire.
Ne discende, conseguentemente, la sua estromissione dal presente giudizio per l’accertata carenza di tale necessaria condizione dell’azione.
8. Deve ora esaminarsi la successiva eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, secondo la cui prospettazione l’atto impugnato risulterebbe privo di portata immediatamente lesiva, in quanto avente natura di “atto di indirizzo”.
L’eccezione è priva di pregio.
8.1. Non può ritenersi che la delibera n. 176/2025 del 23.12.2025, avente ad oggetto la “ Approvazione piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili in uso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e destinati agli istituti scolastici superiori ”, abbia valenza di atto meramente programmatico privo di rilevanza esterna e indirizzato unicamente agli uffici interni, come sostiene il Libero Consorzio.
Al contrario, essa è stata pubblicata nell’albo pretorio dell’Ente – conferendovi, quindi, efficacia esterna – e, come espressamente ivi riportato, è stata dichiarata “ immediatamente eseguibile ” ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, secondo cui le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità “... in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ”.
Non è in dubbio, inoltre, ad avviso del Collegio, che tale atto, individuando con precisione i trasferimenti degli istituti scolastici coinvolti nel piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili in uso al Libero Consorzio, nonché le relative tempistiche, contenga disposizioni suscettibili di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, senza dover attendere i successivi atti attuativi.
Laddove un atto amministrativo generale contenga tali disposizioni, per giurisprudenza pacifica sorge l’interesse a ricorrere e, di conseguenza, esso risulta immediatamente impugnabile da chi assume di esserne stato leso.
9. Nel merito, il ricorso è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
10. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
10.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lett. d), della L.R. 6/2000 il libero Consorzio comunale, in relazione all’istruzione secondaria superiore, approva il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, “ sentite le istituzione scolastiche ”.
La L.R. 15/2015 dispone, all’art. 27, comma 1, lett. c), che rientri nella competenza del libero Consorzio comunale la “ distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio ”, precisando che “ le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola ”.
In coerenza con il quadro normativo di riferimento, lo Statuto del Libero Consorzio Comunale di Siracusa stabilisce, all’art. 10, comma 1, che l’Ente provveda alla “ distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado nei limiti della vigente legislazione ” di cui alla lett. g) “ in collaborazione con gli organi collegiali della scuola ”.
La distribuzione territoriale degli istituti di istruzione secondaria superiore ubicati nel territorio di un libero Consorzio, pertanto, costituisce una prerogativa di tale Ente locale, che la esercita con l’obbligo procedimentale di acquisire, preventivamente, i pareri, le osservazioni o le indicazioni provenienti dalle istituzioni scolastiche interessate.
La posizione resa dai soggetti rappresentanti la posizione degli istituti scolastici, tuttavia, pur costituendo un parere di natura obbligatoria, non assume connotati “vincolanti” per l’ente procedente, il quale, una volta integrata la propria istruttoria raccogliendo le posizioni espresse dai singoli istituti, adotta la propria determinazione finale in via autonoma, dando prova, comunque, di averle acquisite e valutate.
Il provvedimento finale, infatti, resta di competenza esclusiva del libero Consorzio e viene assunto in applicazione di criteri connotati, per loro natura, da ampia discrezionalità, le cui applicazioni risultano sindacabili solo se affette da errori palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza.
Trattasi, peraltro, di un provvedimento avente natura di atto generale a contenuto pianificatorio, il quale, in quanto tale, non richiede, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 241/1990, il supporto di una specifica e puntuale motivazione mediante cui risultino confutate le ragioni del mancato accoglimento delle singole osservazioni presentate dalle istituzioni scolastiche coinvolte, risultando sufficiente che la loro reiezioni trovino giustificazione nell’esternazione dei criteri generali sulla base dei quali è stato adottato l’atto finale.
Ebbene, nella vicenda in esame il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in dissesto finanziario dall’11.05.2018, ha adeguatamente esplicitato, nella delibera che in questa sede si avversa, i criteri ispiratori della decisione finale assunta, richiamando il proprio intendimento di porre un freno alla “... condizione di disavanzo strutturale dell’ente [che] si protrae, oramai, da anni anche a causa dell’omesso avvio di un adeguato percorso finalizzato alla riduzione e razionalizzazione delle spese idoneo a determinare un conseguente risparmio della spesa corrente a carico del bilancio del LCC ”, a fronte della quale è stata istituita, con Decreto Presidenziale del 4.07.2025, una Cabina di Regia permanente a cui è stato affidato il compito di coordinare e monitorare le azioni strategiche per il risanamento dell’Ente.
L’Ente precisa, nel corpo della delibera, che dall’analisi dei relativi contratti di locazione in essere sia emerso che “ le locazioni degli immobili destinati a istituti scolastici superiori rappresentano un considerevole impegno economico per l’ente di area vasta che destina complessivamente alle locazioni per gli immobili destinati agli istituti scolastici una somma annua superiore ad euro 1.000.000,00 cui si aggiungono le spese sostenute per le utenze ”.
Tale analisi è stata seguita da plurimi sopralluoghi negli immobili locati e dall’adozione della Determina Presidenziale n. 300 del 26.09.2025, con cui è stato conferito specifico mandato a un professionista al fine di supportare l’azione dell’Ente sotto il profilo giuridico e, in particolare, di “... valutare le modalità di esercizio della facoltà di recesso al fine di evitare che questo comporti esposizioni di natura risarcitoria a danno del LCC ”.
Nella medesima delibera gravata, inoltre, si dà contezza del ciclo di incontri avviato con i dirigenti degli istituti scolastici coinvolti da maggio 2025 a novembre 2025, seguiti da sopralluoghi nei locali, a margine dei quali si è addivenuti – “... anche alla luce della generalizzata riduzione della popolazione scolastica iscritta presso gli Istituti di secondo grado superiore di Siracusa che, quindi, contribuisce a ridimensionare gli spazi originariamente locati in forza di una popolazione studentesca numericamente superiore a quella odierna ” – all’elaborazione di un piano che consente la dismissione di taluni immobili (nello specifico, l’immobile sito in viale Tica, attualmente destinato a sede dell’Ufficio scolastico provinciale; l’immobile sito in via Polibio attualmente sede distaccata dell’Istituto scolastico “Federico II di Svevia”), da cui deriverà una riduzione della spesa annua di circa € 270.000,00 (oltre alle spese legate alle utenze), seguita, successivamente:
(i) dal rilascio dell’immobile di via Pitia, che diventerà sino all’1.07.2027 sede dell’Ufficio scolastico provinciale, al verificarsi della scadenza della durata del contratto di locazione, nel 2028;
(ii) dal correlato trasferimento del predetto Ufficio scolastico provinciale presso la sede dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco, di proprietà dell’Ente.
Dalla lettura del piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili in uso, allegato alla suddetta delibera, emerge, in coerenza con quanto ivi riportato, in particolare, che, a far data da agosto 2026:
(i) l’Istituto scolastico “Corbino” transiterà da via Pitia, ove risulta oggi ubicata una sua sede distaccata, al Palazzo degli Studi di viale Diaz, sede attuale dell’Istituto “Rizza”, ove l’Istituto “Corbino” risulta già ad oggi, in parte, ubicato;
(ii) l’Istituto “Rizza-Insolera” transiterà, per intero, presso via Modica n. 66, attuale sede dell’Istituto “Insolera”.
Ebbene, i due spostamenti disposti dall’Ente resistente non appiano censurabili da quest’organo giudicante nei limiti del sindacato di cui si dispone in materia, atteso che:
(i) l’unificazione, anche sotto il punto di vista della sede “fisica”, dei due Istituti “Rizza” e “Insolera”, già unificati giusta D.A. n. 2690 del 23.12.2024 (Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2025/2026), non risulta palesemente illogica o irragionevole in quanto volta a consentire, anche raggiungendo indirettamente un risparmio di spesa, di congiungere i due istituti scolastici all’interno di un unico plesso immobiliare;
(ii) lo spostamento, presso una delle due sedi attualmente occupate da uno dei due istituti tecnico-professionali (nello specifico dall’Istituto tecnico “Rizza”), del Liceo “Corbino”, consente di agevolare, nell’arco di due anni, la definitiva dismissione dell’immobile di via Pitia, il cui canone di locazione annuo ammonta, come si evince dalla documentazione versata in atti, a € 553.420,95.
Risponde al vero che, mediante una nota all’uopo inviata al Libero Consorzio in data 8.08.2025, il dirigente dell’Istituto “Rizza” abbia prospettato due soluzioni alternative a quella in ultimo adottata dall’Ente procedente – ipotizzando l’assegnazione dell’intero “Palazzo degli Studi” di viale Diaz all’Istituto “Rizza-Insolera” o l’aggregazione presso tale immobile anche dell’Istituto Nautico – che, come si legge nella stessa nota, permetterebbero di soddisfare il medesimo fabbisogno di locali del Liceo “Corbino”.
Tali proposte alternative, tuttavia, oltre a non essere vincolanti per l’Ente procedente, per quanto sopra esposto dal Collegio, riguardo al quadro normativo di riferimento, non risultano tali da scardinare, rendendola manifestamente irragionevole o illogica, la decisione finale assunta dall’Ente, la quale, dinanzi alla possibilità di “ricongiungere” fisicamente i due Istituti (“Rizza” e “Insolera”) presso una delle due sedi (quella di viale Diaz o quella di via Modica), ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità, di operare una scelta che risulta adeguatamente supportata dall’esigenza economica di dismettere una sede che presenta ingenti costi di locazione (sita in via Pitia), tenuto conto, peraltro, che proprio la sede di viale Diaz risulta già in parte occupata dal Liceo “Corbino”.
Anche ove si ritenesse, pertanto, che mediante i suddetti spostamenti il Libero Consorzio abbia materialmente favorito l’utenza di riferimento dell’intero plesso facente capo al Liceo “Corbino”, la valutazione di interesse pubblico ad esso sottesa, correlata, oltre all’esigenza di contenimento di spesa pubblica, alla possibilità di concentrare nel medesimo territorio cittadino un intero bacino di riferimento, sarebbe paritaria a quella raggiunta “unificando” presso l’unica sede di via Modica l’utenza dei due Istituti “Rizza” e “Insolera”, i quali, come evidenziato, risultano unificati a partire dall’anno scolastico 2025-2026.
Non assume rilievo, inoltre, ai fini della valutazione di legittimità di tale decisione, che l’Istituto “Rizza” possa, se del caso, perdere eventualmente parte dei finanziamenti (derivanti da fondi P.N.R.R. o da finanziamenti FESR) correlati ad attività di ammodernamento e di digitalizzazione della propria attuale sede. Il paventato rischio di “revoca”, o di maggiori costi correlati ai lavori da svolgersi, eventualmente, presso una differente sede fisica, invero, non è supportato da alcuna prova documentale utilizzabile in questa sede processuale che comprovi quanto dedotto, sotto tale profilo, dai ricorrenti.
Si evidenzia, in ogni caso, che le esigenze sottese all’adozione della delibera gravata, da correlarsi alla finalità di raggiungere un risparmio di spesa pubblica di un Ente in dissesto finanziario, non appaiano comunque recessive dinanzi alle paventate conseguenze connesse alle possibili future difficoltà di fruizione, da parte dell’Istituto “Rizza”, dei predetti finanziamenti.
La relazione firmata dal Capo del V Settore del Libero Consorzio in data 14.01.2026, successiva all’adozione dell’atto qui impugnato e volta ad ulteriormente esplicare i risparmi di spesa raggiunti con il piano di razionalizzazione degli immobili qui in contestazione, in ultimo, non dà luogo a un larvato tentativo di integrare in via postuma la motivazione della delibera qui censurata, la quale, sotto il profilo motivazionale, consente in modo sufficientemente adeguato – per quanto sopra esposto – di cogliere le ragioni sottese alle decisioni finali ivi assunte.
Alcuna incidenza assume, in ultimo, sotto il profilo della legittimità dell’istruttoria condotta dal Libero Consorzio prima di addivenire all’adozione della delibera censurata, che in data successiva alla stessa l’Ente abbia invitato i dirigenti scolastici degli Istituti superiori di Siracusa a partecipare a un “ Tavolo tecnico consultivo ” per “ un ulteriore confronto operativo ”. Tali nuove “consultazioni”, invero, non appaiano prodromiche a svolgere nuovi approfondimenti istruttori finalizzati a modificare la determinazione assunta, ma, piuttosto, risultano indice della volontà dell’Ente di attuare le disposizioni del piano secondo una logica di collaborazione operativa con gli istituti scolastici interessati dagli spostamenti.
11. Il terzo motivo di ricorso è fuori fuoco.
11.1. L’art. 22, comma 1, del D.lgs. 297/1994 stabilisce, alla lett. e), della cui lesione si dolgono i ricorrenti, che il Consiglio scolastico provinciale “ accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento ”.
L’operatività dei consigli scolastici provinciali, tuttavia, è cessata con il D.lgs. 233/1999, il quale ha stabilito che “ Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5 ”.
L’art. 5 del D.lgs. 233/1999, in seguito abrogato, peraltro, per effetto dell’art. 51, comma 5, della L. 182/2025, stabilisce che i consigli scolastici provinciali sono sostituiti dai consigli scolastici locali.
Nella Regione Siciliana l’art. 11 della L.R. 6/2000 stabilisce che “ Nell'ambito della Regione siciliana non si applicano le lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le funzioni ivi previste sono devolute alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli Enti locali. Non si applica, altresì, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 dello stesso decreto legislativo ”.
Anche ove si ritenesse, in ipotesi, accedendo alla tesi prospettata dai ricorrenti, che in Sicilia continui a operare il Consiglio scolastico provinciale ai fini di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione della lett. e) dell’art. 22, comma 1, del D.lgs. 297/1994, si rammenta, tuttavia, che tale organo svolge una funzione di ricognizione finalizzata alla formulazione dei soli “ piani di finanziamento ”, che, pertanto, non si riflette nel diverso procedimento di razionalizzazione degli immobili in uso alle istituzioni scolastiche, rispetto a cui operano, in Sicilia, il disposto di cui all’art. 12, comma 2, lett. d), della L.R. 6/2000, sopra citato, a mente del quale il libero Consorzio comunale, in relazione all’istruzione secondaria superiore, approva il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, “ sentite le istituzione scolastiche ”, e la L.R. 15/2015, il cui art. 27, comma 1, lett. c), al pari richiamata, la quale stabilisce che la funzione di “ distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado ” viene esercitata dal libero Consorzio “... in collaborazione con gli organi collegiali della scuola ”.
Parimenti infondata risulta la censura con cui si lamenta il mancato coinvolgimento delle associazioni sindacali degli insegnanti e del personale ATA interessati dai trasferimenti, atteso che nessuna disposizione normativa impone che tali soggetti collettivi, per quanto rappresentativi di interessi incisi dal provvedimento impugnato, siano sentiti nella fase endoprocedimentale relativa al procedimento per cui è causa.
Non coglie nel segno, altresì, la doglianza con la quale viene dedotta l’asserita assenza di un reale contraddittorio durante il procedimento. Nella delibera gravata si dà contezza dell’ampia fase di consultazione delle istituzioni scolastiche coinvolte, da maggio 2025 a novembre 2025, e nessuna disposizione procedimentalizza un riscontro specifico rispetto a ogni osservazione presentata in seno al procedimento dai dirigenti scolastici intervenuti.
12. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.
12.1. La delibera gravata non è viziata da incompetenza o da sviamento, non potendosi sostenere, come invece asseriscono i ricorrenti, che la stessa abbia un contenuto “sostanziale” di piano regionale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, il cui procedimento è disciplinato dall’art. 3 della L.R. 6/2000.
Il piano di riorganizzazione degli immobili scolastici, invero, determina un’assegnazione di nuovi edifici a scuole già esistenti, redistribuendo spazi e razionalizzando l’uso degli immobili. Esso, quindi, non produce alcun effetto giuridico sull’istituzione scolastica, sulla sua autonomia o sulla relativa offerta formativa (così come sull’organico), che restano invariati.
Il piano regionale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, invece, è un atto di programmazione generale regionale che incide, concretamente, sul numero e sulla distribuzione delle istituzioni scolastiche, disponendo accorpamenti o soppressioni e incidendo sugli indirizzi di studio attivabili (in coerenza con l’organico).
Non vi è ragione di ritenere, anche alla luce delle finalità chiaramente espresse fin dall’inizio del relativo procedimento (come si legge nella nota prot. 4321 dell’8.08.2025, esso è stato condotto al fine di ottimizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare scolastico, contenendo i costi di gestione; favorire l’uso prioritario degli edifici di proprietà del Libero Consorzio, riducendo gradualmente le locazioni passive; migliorare la qualità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti scolastici; promuovere una governance scolastica partecipata e sostenibile nel tempo), che mediante la delibera impugnata il Libero Consorzio Comunale di Siracusa si sia appropriato surrettiziamente di una competenza che la legge pone in capo alla Regione o che abbia mirato a raggiungere uno scopo diverso da quello a cui tale atto è stato preordinato.
13. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso, previa estromissione del comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, carente di legittimazione a ricorrere, in quanto infondato deve essere respinto.
14. Il Collegio ritiene, tenuto conto delle peculiarità complessive della presente vicenda controversa, che sussistano eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti. Deve conseguentemente respingersi la richiesta di condanna ex art. 26, comma 2, c.p.a. e 96 c.p.c. formulata dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
ES RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RA | RO LE |
IL SEGRETARIO