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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3550 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSO ANTONELLA, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTANO VINCENZO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
24/10/2024, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio Per_1
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1
presso la madre ove manterrà la residenza anagrafica. 2) La responsabilità genitoriale del figlio minore sarà esercitata da entrambi i genitori in modo indipendente Per_1
nella quotidianità. Gli affidatari si impegnano a una condivisione responsabile in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore quali, a mero titolo esemplificativo, istruzione, educazione, educazione religiosa, sport e salute, nonché alla massima collaborazione reciproca. 3) I tempi di permanenza di con il Per_1
padre, anche in considerazione degli impegni lavorativi del signor e salvo CP_1
modalità diverse da concordarsi di volta in volta tra i genitori anche tenendo conto dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici del minore, saranno regolati come segue: - sino al compimento del trentesimo mese di età, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Viceversa
non pernotterà presso il padre, in ragione della tenera età e pertanto nel week Per_1
end di spettanza del padre, lo stesso verrà prelevato alle ore 10,00 del sabato e riaccompagnato al domicilio materno alle ore 18,00 e lo stesso accadrà la domenica.
Nel caso in cui, il Sig. debba svolgere il proprio turno di lavoro nella mattinata CP_1
di sabato, le parti concordano affinchè il padre possa prelevare da casa della Per_1
madre alle ore 14,00/14.30. Resta inteso che nei giorni di esercizio del diritto di visita del padre, nel caso in cui lo stesso dovesse essere impegnato lavorativamente, sarà cura dei genitori del Sig. (nonni paterni) o della sorella, ove possibile, prelevare e CP_1
riaccompagnare al domicilio materno nei giorni ed agli orari ivi stabiliti. Allo Per_1
stesso modo, resta inteso che se la madre di si trovasse in centro, a Messina, il Per_1
Sig. potrà tranquillamente consegnarle il bambino, previo accordo tra i CP_1 genitori almeno tre ore prima dell'incontro, evitando quindi di accompagnare il minore presso la residenza materna. - dal compimento del trentunesimo mese di età, invece, fermi restando gli accordi già previsti per i giorni infrasettimanali meglio indicati al punto precedente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese alternati con la madre a partire dal sabato mattina dalle ore 10.00 e fino alla domenica sera alle ore 19.00, quindi con pernotto. Resta inteso che nei giorni di esercizio del diritto di visita del padre, nel caso in cui lo stesso sarà impegnato lavorativamente, sarà cura dei genitori del Sig. (nonni paterni) o della sorella, CP_1
ove possibile, prelevare e riaccompagnare al domicilio materno nei giorni ed Per_1
agli orari ivi stabiliti. Nel caso in cui il padre debba svolgere il proprio turno di lavoro nella mattinata del sabato di sua competenza e né i nonni né la zia possano prelevare da casa, i genitori concordano che verrà prelevato dal padre alle ore Per_1 Per_1
14.00/14.30. I genitori si impegnano a comunicare impedimenti e cambi di programma nella turnazione dei week end o del giorno infrasettimanale almeno due giorni prima per consentire al meglio l'organizzazione delle attività del figlio, stabilendo fin d'ora che eventuali modifiche dovranno essere previamente concordate. - Festività natalizie: fino al trentesimo mese di età nelle festività natalizie trascorrerà le vigilie di Per_1
Natale e Capodanno con la madre ed i giorni di festa con il padre. Dal trentunesimo mese di età trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale Per_1 con l'altro e la vigilia di Capodanno con un genitore ed il giorno con l'altro, alternando questi periodi di anno in anno. Sarà onere del genitore che deve trascorrere la festività prelevare il minore presso la residenza dell'altro genitore. - Periodo di Carnevale: dal trentunesimo mese di età di , i genitori trascorreranno ad anni alterni le vacanze Per_1
di Carnevale, periodo da intendersi dal venerdì alla domenica della settimana in cui ricadrà la festività, il tutto salvo diversi accordi e conformemente ai futuri impegni scolastici ed extrascolastici di . Sarà onere del genitore che deve trascorrere la Per_1 festività prelevare il minore presso la residenza dell'altro genitore. - Periodo Pasquale:
i genitori trascorreranno ad anni alterni le vacanze pasquali con , dividendo nel Per_1
seguente modo il periodo: dal Venerdì Santo fino alle ore 19.00 della Domenica di
Pasqua con un genitore e dalle ore 19.00 della Domenica di Pasqua fino al Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Le parti concordano che per l'anno 2025, Per_1
trascorrerà dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con la madre senza pernotto, rientrando la sera alle ore 19,00 e dalle ore 19.00 della Domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendo i periodi, in virtù del regime dell'alternanza, con il pernotto dal padre a partire dall'anno 2026 e così di anno in anno consecutivamente, salvo diversi accordi e conformemente ai futuri impegni scolastici ed extrascolastici di
. Sarà onere del genitore che deve trascorrere la festività prelevare il minore Per_1
presso la residenza dell'altro genitore. - Per i “Ponti” si seguirà la seguente alternanza: il minore trascorrerà con un genitore il 7-8 dicembre e con l'altro il 25 aprile;
con l'uno trascorrerà il 1° maggio e con l'altro il 2 giugno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e conformemente ai futuri impegni scolastici ed extrascolastici di . 4) Per_1
Dal trentunesimo mese di età di , durante le vacanze estive, il minore trascorrerà Per_1
con ciascuno dei genitori una settimana consecutiva nel mese di giugno, una nel mese di luglio ed una settimana nel periodo di agosto. Tali periodi andranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Nel caso di mancato accordo e per ragioni di carattere lavorativo, il Sig. trascorrerà col figlio la terza oppure la CP_1
quarta settimana del mese di giugno, luglio ed agosto. 5) Il Sig. si Controparte_1 obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per il figlio minore pari ad €
200,00 (euro duecento/00) mensili, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT a partire dal 01 luglio 2025, da versare alla Sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 13 di ogni mese. 6) L'assegno unico e universale verrà percepito al 50% ciascuno tra i genitori, i quali si obbligano, salvo diverso accordo scritto, a fare richiesta all'Istituto Pensionistico competente soltanto per la propria quota parte ed il presente ricorso costituisce assenso a tale decisione che potrà essere esibita al CAF di riferimento. 7) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese extra-assegno nell'interesse del figlio , Per_1 conformemente alle “Linee guida” del Tribunale di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di Istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di Istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto – a mezzo email
- nell'immediatezza della richiesta (e comunque nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 9) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo email all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario. 10) Fanno eccezione al regime di rimborso indicato al punto 9 le spese straordinarie di importo unitario superiore ad euro 300,00; in tal caso le Parti dovranno provvedere contestualmente a versare la propria quota al terzo erogatore del servizio. 11) Per i farmaci e le visite mediche, sullo scontrino o sulla fattura dovrà essere riportato il codice fiscale di . 12) Le Parti precisano che le detrazioni fiscali per il figlio Per_1
minore a carico verranno godute al 50% ciascuno. Pertanto, entrambi i genitori si obbligano alla reciproca consegna annuale dei documenti contabili (ricevute, fatture, etc.) che consentano l'esercizio della detrazione fiscale in seguito a semplice richiesta verbale. Nel caso di mancata consegna della documentazione, il genitore potrà agire nei confronti dell'altro per la richiesta di risarcimento del danno. 13) Per quanto concerne il giorno del compleanno di , ciascuno dei genitori, nel caso in cui non Per_1
sia possibile trascorrerlo insieme, starà con il figlio o per il pranzo o per la cena, ad anni alterni. Il genitore che trascorrerà la cena con il minore potrà tenerlo con sé a partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 23.00, il tutto salvo diversi accordi e compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici di . Parimenti, Per_1
il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore, con lo stesso. 14) I genitori si obbligano a comunicare qualsiasi recapito, anche telefonico, permetta loro di tenersi in contatto nel solo ed esclusivo interesse di e per le sole esigenze Per_1
allo stesso riferibili, anche allorquando saranno in vacanza con il figlio. Così come nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei due genitori dovesse cambiare il proprio numero di telefono ovvero email ovvero mutare residenza dovrà, entro trenta giorni, comunicarlo all'altro. 15) I genitori si esprimono reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio. 16) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense. Le spese legali vengono, pertanto, compensate tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
04/12/2024. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 19/02/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
Va, d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
24/10/2024, alle condizioni trascritte in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/02/2025.
. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3550 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSO ANTONELLA, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTANO VINCENZO, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
24/10/2024, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio Per_1
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1
presso la madre ove manterrà la residenza anagrafica. 2) La responsabilità genitoriale del figlio minore sarà esercitata da entrambi i genitori in modo indipendente Per_1
nella quotidianità. Gli affidatari si impegnano a una condivisione responsabile in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore quali, a mero titolo esemplificativo, istruzione, educazione, educazione religiosa, sport e salute, nonché alla massima collaborazione reciproca. 3) I tempi di permanenza di con il Per_1
padre, anche in considerazione degli impegni lavorativi del signor e salvo CP_1
modalità diverse da concordarsi di volta in volta tra i genitori anche tenendo conto dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici del minore, saranno regolati come segue: - sino al compimento del trentesimo mese di età, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Viceversa
non pernotterà presso il padre, in ragione della tenera età e pertanto nel week Per_1
end di spettanza del padre, lo stesso verrà prelevato alle ore 10,00 del sabato e riaccompagnato al domicilio materno alle ore 18,00 e lo stesso accadrà la domenica.
Nel caso in cui, il Sig. debba svolgere il proprio turno di lavoro nella mattinata CP_1
di sabato, le parti concordano affinchè il padre possa prelevare da casa della Per_1
madre alle ore 14,00/14.30. Resta inteso che nei giorni di esercizio del diritto di visita del padre, nel caso in cui lo stesso dovesse essere impegnato lavorativamente, sarà cura dei genitori del Sig. (nonni paterni) o della sorella, ove possibile, prelevare e CP_1
riaccompagnare al domicilio materno nei giorni ed agli orari ivi stabiliti. Allo Per_1
stesso modo, resta inteso che se la madre di si trovasse in centro, a Messina, il Per_1
Sig. potrà tranquillamente consegnarle il bambino, previo accordo tra i CP_1 genitori almeno tre ore prima dell'incontro, evitando quindi di accompagnare il minore presso la residenza materna. - dal compimento del trentunesimo mese di età, invece, fermi restando gli accordi già previsti per i giorni infrasettimanali meglio indicati al punto precedente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese alternati con la madre a partire dal sabato mattina dalle ore 10.00 e fino alla domenica sera alle ore 19.00, quindi con pernotto. Resta inteso che nei giorni di esercizio del diritto di visita del padre, nel caso in cui lo stesso sarà impegnato lavorativamente, sarà cura dei genitori del Sig. (nonni paterni) o della sorella, CP_1
ove possibile, prelevare e riaccompagnare al domicilio materno nei giorni ed Per_1
agli orari ivi stabiliti. Nel caso in cui il padre debba svolgere il proprio turno di lavoro nella mattinata del sabato di sua competenza e né i nonni né la zia possano prelevare da casa, i genitori concordano che verrà prelevato dal padre alle ore Per_1 Per_1
14.00/14.30. I genitori si impegnano a comunicare impedimenti e cambi di programma nella turnazione dei week end o del giorno infrasettimanale almeno due giorni prima per consentire al meglio l'organizzazione delle attività del figlio, stabilendo fin d'ora che eventuali modifiche dovranno essere previamente concordate. - Festività natalizie: fino al trentesimo mese di età nelle festività natalizie trascorrerà le vigilie di Per_1
Natale e Capodanno con la madre ed i giorni di festa con il padre. Dal trentunesimo mese di età trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale Per_1 con l'altro e la vigilia di Capodanno con un genitore ed il giorno con l'altro, alternando questi periodi di anno in anno. Sarà onere del genitore che deve trascorrere la festività prelevare il minore presso la residenza dell'altro genitore. - Periodo di Carnevale: dal trentunesimo mese di età di , i genitori trascorreranno ad anni alterni le vacanze Per_1
di Carnevale, periodo da intendersi dal venerdì alla domenica della settimana in cui ricadrà la festività, il tutto salvo diversi accordi e conformemente ai futuri impegni scolastici ed extrascolastici di . Sarà onere del genitore che deve trascorrere la Per_1 festività prelevare il minore presso la residenza dell'altro genitore. - Periodo Pasquale:
i genitori trascorreranno ad anni alterni le vacanze pasquali con , dividendo nel Per_1
seguente modo il periodo: dal Venerdì Santo fino alle ore 19.00 della Domenica di
Pasqua con un genitore e dalle ore 19.00 della Domenica di Pasqua fino al Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Le parti concordano che per l'anno 2025, Per_1
trascorrerà dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con la madre senza pernotto, rientrando la sera alle ore 19,00 e dalle ore 19.00 della Domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendo i periodi, in virtù del regime dell'alternanza, con il pernotto dal padre a partire dall'anno 2026 e così di anno in anno consecutivamente, salvo diversi accordi e conformemente ai futuri impegni scolastici ed extrascolastici di
. Sarà onere del genitore che deve trascorrere la festività prelevare il minore Per_1
presso la residenza dell'altro genitore. - Per i “Ponti” si seguirà la seguente alternanza: il minore trascorrerà con un genitore il 7-8 dicembre e con l'altro il 25 aprile;
con l'uno trascorrerà il 1° maggio e con l'altro il 2 giugno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e conformemente ai futuri impegni scolastici ed extrascolastici di . 4) Per_1
Dal trentunesimo mese di età di , durante le vacanze estive, il minore trascorrerà Per_1
con ciascuno dei genitori una settimana consecutiva nel mese di giugno, una nel mese di luglio ed una settimana nel periodo di agosto. Tali periodi andranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Nel caso di mancato accordo e per ragioni di carattere lavorativo, il Sig. trascorrerà col figlio la terza oppure la CP_1
quarta settimana del mese di giugno, luglio ed agosto. 5) Il Sig. si Controparte_1 obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per il figlio minore pari ad €
200,00 (euro duecento/00) mensili, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT a partire dal 01 luglio 2025, da versare alla Sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 13 di ogni mese. 6) L'assegno unico e universale verrà percepito al 50% ciascuno tra i genitori, i quali si obbligano, salvo diverso accordo scritto, a fare richiesta all'Istituto Pensionistico competente soltanto per la propria quota parte ed il presente ricorso costituisce assenso a tale decisione che potrà essere esibita al CAF di riferimento. 7) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese extra-assegno nell'interesse del figlio , Per_1 conformemente alle “Linee guida” del Tribunale di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di Istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di Istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto – a mezzo email
- nell'immediatezza della richiesta (e comunque nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 9) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo email all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario. 10) Fanno eccezione al regime di rimborso indicato al punto 9 le spese straordinarie di importo unitario superiore ad euro 300,00; in tal caso le Parti dovranno provvedere contestualmente a versare la propria quota al terzo erogatore del servizio. 11) Per i farmaci e le visite mediche, sullo scontrino o sulla fattura dovrà essere riportato il codice fiscale di . 12) Le Parti precisano che le detrazioni fiscali per il figlio Per_1
minore a carico verranno godute al 50% ciascuno. Pertanto, entrambi i genitori si obbligano alla reciproca consegna annuale dei documenti contabili (ricevute, fatture, etc.) che consentano l'esercizio della detrazione fiscale in seguito a semplice richiesta verbale. Nel caso di mancata consegna della documentazione, il genitore potrà agire nei confronti dell'altro per la richiesta di risarcimento del danno. 13) Per quanto concerne il giorno del compleanno di , ciascuno dei genitori, nel caso in cui non Per_1
sia possibile trascorrerlo insieme, starà con il figlio o per il pranzo o per la cena, ad anni alterni. Il genitore che trascorrerà la cena con il minore potrà tenerlo con sé a partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 23.00, il tutto salvo diversi accordi e compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici di . Parimenti, Per_1
il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore, con lo stesso. 14) I genitori si obbligano a comunicare qualsiasi recapito, anche telefonico, permetta loro di tenersi in contatto nel solo ed esclusivo interesse di e per le sole esigenze Per_1
allo stesso riferibili, anche allorquando saranno in vacanza con il figlio. Così come nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei due genitori dovesse cambiare il proprio numero di telefono ovvero email ovvero mutare residenza dovrà, entro trenta giorni, comunicarlo all'altro. 15) I genitori si esprimono reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio. 16) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense. Le spese legali vengono, pertanto, compensate tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
04/12/2024. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 19/02/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
Va, d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
24/10/2024, alle condizioni trascritte in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/02/2025.
. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)