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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 318/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAMMELLA MARTA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VATTIMO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio davanti Parte_2
l'intestato Tribunale il per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti da essa istante e quantificati in € 15.522,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 21.02.2018 alle ore 18.30 circa in CP_2 mentre percorreva a piedi la Via Rifugio all'altezza del civico n. 62, nel centro storio, a causa del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica cadeva rovinosa a terra perché non si avvedeva della presenza di un gradino;
che la caduta le provocava ferita lacero contusa sopracciliare dx, frattura scomposta del setto nasale, frattura capitello radiale dx, trauma cranico minore come da documentazione dell'Ospedale di Cetraro;
che le veniva applicato apparecchio gessato e sottoposta a cure mediche e fisioterapiche e dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti, in data
30.4.2018. Si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità Controparte_2 della domanda stante il mancato espletamento della negoziazione assistita e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa della presenza di uno scalino privo di illuminazione cadeva in terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007). Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza della presenza dello scalino ed il malfunzionamento dell'illuminazione pubblica sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto di tali elementi, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, in punto di fatto occorre considerare che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'odierna istante era intenta a salire una scalinata di talchè la presenza del gradino era oggettivamente prevedibile siccome, appunto, la stessa stava intraprendendo una scalinata, mentre il lampione della pubblica illuminazione in “quel momento non funzionava” di talchè, alla luce delle emergenze istruttorie in atti, il cui onere incombeva sull'istante medesima, si profila altresì il fatto dell'attore per difetto del tempo di provvedere in capo all'ente gestore della strada all'immediata riparazione;
invero la teste ha riferito che la momento della Testimone_1 caduta era buio, ma siccome sul punto era comunque presente il lampione anche un momentaneo non funzionamento dello stesso per ragioni tecniche - non essendo illo tempore l'illuminazione dotata di tecnologia led - integra comunque come detto il difetto del tempo di provvedere in capo all'ente.
Infatti i testi addotti dalla parte convenuta, uno in qualità di dipendente comunale con funzioni di elettricista, ha riferito di essersi recato il giorno successivo sui luoghi di cui è causa ed aver constatato la funzionalità del lampione medesimo.
Da altro punto di vista, sussumendo la fattispecie sub art. 2043 c.c. emerge la prevedibilità dell'evento in considerazione della circostanza che l'evento si verifica in Via Rifugio all'altezza del civico 62 ovvero sulla medesima Via ove l'istante risulta residente di talchè la stessa usando l'ordinaria diligenza in virtù dell'oggettiva conoscenza del luoghi – presenza di un gradino sulla Via in cui risulta residente, nel centro storico del paese di tale da non presentare dimensioni CP_2 così vaste da non conoscere lo stato dei luoghi – avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento, diligenza e prevedibilità ancor più accentuate ed esigibili in virtù del fatto che stava appunto percorrendo una scalinata;
pertanto deve ritenersi sussistente il fatto dell'uomo come fatto esclusivo di produzione dell'evento dannoso essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda deve essere rigettata siccome non fondata.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'oggettivo verificarsi dell'evento, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte attrice.
Paola, 8.7.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 318/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAMMELLA MARTA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VATTIMO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio davanti Parte_2
l'intestato Tribunale il per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti da essa istante e quantificati in € 15.522,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 21.02.2018 alle ore 18.30 circa in CP_2 mentre percorreva a piedi la Via Rifugio all'altezza del civico n. 62, nel centro storio, a causa del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica cadeva rovinosa a terra perché non si avvedeva della presenza di un gradino;
che la caduta le provocava ferita lacero contusa sopracciliare dx, frattura scomposta del setto nasale, frattura capitello radiale dx, trauma cranico minore come da documentazione dell'Ospedale di Cetraro;
che le veniva applicato apparecchio gessato e sottoposta a cure mediche e fisioterapiche e dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti, in data
30.4.2018. Si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità Controparte_2 della domanda stante il mancato espletamento della negoziazione assistita e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa della presenza di uno scalino privo di illuminazione cadeva in terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007). Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza della presenza dello scalino ed il malfunzionamento dell'illuminazione pubblica sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto di tali elementi, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, in punto di fatto occorre considerare che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'odierna istante era intenta a salire una scalinata di talchè la presenza del gradino era oggettivamente prevedibile siccome, appunto, la stessa stava intraprendendo una scalinata, mentre il lampione della pubblica illuminazione in “quel momento non funzionava” di talchè, alla luce delle emergenze istruttorie in atti, il cui onere incombeva sull'istante medesima, si profila altresì il fatto dell'attore per difetto del tempo di provvedere in capo all'ente gestore della strada all'immediata riparazione;
invero la teste ha riferito che la momento della Testimone_1 caduta era buio, ma siccome sul punto era comunque presente il lampione anche un momentaneo non funzionamento dello stesso per ragioni tecniche - non essendo illo tempore l'illuminazione dotata di tecnologia led - integra comunque come detto il difetto del tempo di provvedere in capo all'ente.
Infatti i testi addotti dalla parte convenuta, uno in qualità di dipendente comunale con funzioni di elettricista, ha riferito di essersi recato il giorno successivo sui luoghi di cui è causa ed aver constatato la funzionalità del lampione medesimo.
Da altro punto di vista, sussumendo la fattispecie sub art. 2043 c.c. emerge la prevedibilità dell'evento in considerazione della circostanza che l'evento si verifica in Via Rifugio all'altezza del civico 62 ovvero sulla medesima Via ove l'istante risulta residente di talchè la stessa usando l'ordinaria diligenza in virtù dell'oggettiva conoscenza del luoghi – presenza di un gradino sulla Via in cui risulta residente, nel centro storico del paese di tale da non presentare dimensioni CP_2 così vaste da non conoscere lo stato dei luoghi – avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento, diligenza e prevedibilità ancor più accentuate ed esigibili in virtù del fatto che stava appunto percorrendo una scalinata;
pertanto deve ritenersi sussistente il fatto dell'uomo come fatto esclusivo di produzione dell'evento dannoso essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda deve essere rigettata siccome non fondata.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'oggettivo verificarsi dell'evento, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte attrice.
Paola, 8.7.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli