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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC GE LA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2738 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via Carlo da Tocco, 11,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
EL MO,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Battipaglia (SA), via Paolo Baratta, 110, presso lo studio dell'avv. Carmela Trotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024 la società ricorrente – premesso di avere ricevuto, il 28/05/2024, notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 09720249066456903000, avente ad oggetto, fra le altre cose, il mancato pagamento di dieci avvisi di addebito, mai notificati
– ha convenuto in giudizio l' e l' chiedendo: “in via CP_1 Controparte_2 principale e nel merito: - l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 09720249066456903, limitatamente agli avvisi di addebito richiamati in narrativa ed emessi dall' in quanto prescritte, decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di CP_1 competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”. A sostegno della domanda, ha dedotto: la prescrizione dei crediti riferiti alle annualità 2014 e 2016; la decadenza ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999; il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
l'illegittimità della richiesta dei compensi di riscossione da parte di;
l'illegittimità CP_3 della richiesta degli interessi di mora, stante la mancata indicazione delle modalità di calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati.
1 Si è ritualmente costituita , chiedendo preliminarmente Controparte_2 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'opponente e/o dell'ente impositore al pagamento delle spese.
Si è altresì costituito l' , chiedendo anch'esso di dichiarare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, di respingere il ricorso in quanto inammissibile e infondato e, in via subordinata, di condannare parte opponente al pagamento della somma determinanda in corso di giudizio oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo, relativamente alla pretesa contributiva relativa all'anno 2014; competenze e spese come per legge.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività di riscossione, quali quella di illegittimità della richiesta degli oneri di riscossione e di difetto di motivazione dell'intimazione rispetto alla modalità di calcolo degli interessi di mora, su cui legittimata a contraddire è , sia eccezioni relative alla notifica e alla Controparte_2 regolarità formale degli avvisi di addebito, pertinenti all'attività svolta dall' , nonché CP_1 eccezione di estinzione del credito per prescrizione, rispetto alla quale sussiste, in ogni caso, la legittimazione passiva dell'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del
08/03/2022).
Venendo al merito, la società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
09720249066456903000, notificata via pec il 28/05/2024 in relazione al mancato pagamento (fra le altre cose) di dieci avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi da DM10 e CP_1 contributi IVS fissi/a percentuale sul minimale afferenti agli anni 2014, 2016, 2019, 2020 e 2021.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
2 L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
3 Nel caso di specie, la ricorrente deduce innanzitutto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, al fine di far valere la parziale prescrizione dei crediti (in particolare, quelli riferiti agli anni 2014 e
2016).
L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
L' ha fornito valida prova – mediante produzione di copia degli avvisi di ricevimento e delle CP_1 Cont ricevute delle pec in formato . – della notifica di tutti e dieci gli avvisi impugnati, tramite raccomandate a.r. recapitate presso la sede legale della in Roma, via Conca d'Oro 206, Parte_1 ovvero tramite pec all'indirizzo Email_1
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica.
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord. 3 marzo 2014 n. 4895).
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
Nella fattispecie, nessuna prova in tal senso è stata offerta.
4 Per quanto riguarda gli avvisi notificati a mezzo pec, si rammenta che ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Cont Nella fattispecie, le ricevute di accettazione e consegna prodotte dall' in formato . non CP_1 sono state oggetto di alcuna specifica contestazione, così come è incontestata la correttezza dell'indirizzo pec.
Tutti gli atti impositivi risultano, pertanto, essere stati validamente notificati nelle date riportate sull'intimazione di pagamento, ed è pacifico che non siano stati oggetto di tempestiva impugnazione, ovvero nel termine di 40 giorni dalla notifica per vizi attinenti all'iscrizione a ruolo e al merito della pretesa, e in quello di 20 giorni dalla notifica per vizi formali.
In presenza di avvisi di addebito tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge, è innanzitutto tardiva la censura di difetto di motivazione degli avvisi stessi, riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi. Essa è peraltro palesemente infondata, atteso che gli avvisi contengono tutti gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 30 del d.l. 78/2010.
Parimenti inammissibile, in quanto tardiva, è l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999, che attiene alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e avrebbe dovuto esser fatta valere nei 40 giorni dalla notifica dei singoli avvisi.
5 Quanto alla prescrizione, residua soltanto la possibilità di far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del
22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Va quindi verificata l'esistenza di idonei atti interruttivi.
, sulla quale gravava il relativo onere, ha prodotto, quali atti Controparte_2 interruttivi, intimazione di pagamento n. 09720199050459372000, notificata a mezzo pec il 26/09/2019, riferita fra le altre cose all'avviso n. 39720160030122550000; intimazione di pagamento n. 09720229023079414000, notificata a mezzo pec in data 8/06/2022, relativa fra le altre cose agli avvisi nn. 39720160030122550000, 39720190020708568000,
39720210000068905000; intimazione n. 09720239046233864000, notificata a mezzo pec il
23/06/2023, relativa fra le altre cose agli avvisi nn. 39720160030122550000, 39720190020708568000, 39720210000068905000.
La documentazione versata in atti da (intimazioni e ricevute di consegna in formato .eml) CP_3
è pienamente idonea a dimostrare la regolarità della notifica dei suddetti documenti, a mezzo pec, all'indirizzo – la cui correttezza è incontestata – Email_1
Detti atti interruttivi hanno validamente interrotto il decorso della prescrizione con riferimento a tutti gli avvisi di addebito notificati oltre un quinquennio prima dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta.
Per quanto riguarda, invece, l'avviso di addebito n. 39720160015408738000, notificato il 5/09/2016, in mancanza di prova dell'esistenza di validi atti interruttivi precedenti l'intimazione del 28/05/2024 i crediti vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente inefficacia dell'intimazione impugnata.
6 Il relativo termine è infatti decorso, pur tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma 2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), ma anche della normativa emergenziale di cui all'art. 68 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e dei successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali operato dal D.L. 25/05/2021, n. 73 (cd.
Sostegni-bis), conv. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, art. 9, che hanno prorogato il periodo di sospensione dei versamenti e delle attività di riscossione (con correlata sospensione dei termini prescrizionali) ivi previsto sino al 31 agosto 2021.
Rimangono da esaminare le censure mosse all'intimazione impugnata per vizi propri di quest'ultima.
L'eccezione di difetto di motivazione, con particolare riferimento al calcolo degli interessi, degli interessi di mora e delle sanzioni, è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018) e, come tale, è tardiva, essendo stata proposta il
20/06/2024, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto (28/05/2024).
L'eccezione è, peraltro, anche infondata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Con specifico riferimento al calcolo degli interessi, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Ed invero, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché – ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege – il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i
7 presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
Nella fattispecie gli avvisi di addebito, tutti ritualmente portati a conoscenza dell'istante, contengono la puntuale indicazione della normativa di riferimento per il calcolo delle somme aggiuntive maturate e di quelle successive a maturarsi in caso di tardivo pagamento. Ne discende il rigetto dell'eccezione.
Infine, l'eccezione relativa all'illegittima richiesta dei compensi di riscossione, motivo di opposizione all'esecuzione, è destituita di fondamento.
L'agente della riscossione ha fatto corretta applicazione dell'art. 1, co. 15, della l. 30/12/2021, n. 234, che ha sostituito l'art. 17 del d. lgs. 112/1999, n. 112 nel senso di riconoscere all'agente della riscossione “il diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”.
La norma, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha soppresso gli “oneri di riscossione” e mantenuto a carico del debitore le sole spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, e quelle di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Come si evince dalla lettura dell'intimazione impugnata, non sono state richieste somme a titolo di aggio e oneri di riscossione per i carichi affidati dopo il 1° gennaio 2022.
L'accoglimento del ricorso in misura minima rispetto all'importo in contestazione giustifica la compensazione delle spese in ragione dei quattro quinti;
il residuo quinto segue la soccombenza di , ente legittimato in ordine alla procedura di riscossione, e Controparte_2 si liquida in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'istruzione documentale, della limitata attività processuale espletata e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto. Stante l'estraneità dell'ente impositore al motivo di accoglimento dell'opposizione, le spese di lite nei suoi confronti possono essere invece integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti, per intervenuta prescrizione, i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39720160015408738000, che per l'effetto annulla;
2) dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249066456903000 limitatamente alle somme di cui al punto 1);
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese in ragione dei quattro quinti e condanna Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente del residuo quinto, che liquida in € 539,40, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 43,00, con attribuzione all'avv. Stefanelli;
5) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_1
Benevento, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
EC GE LA RI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC GE LA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2738 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via Carlo da Tocco, 11,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
EL MO,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Battipaglia (SA), via Paolo Baratta, 110, presso lo studio dell'avv. Carmela Trotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024 la società ricorrente – premesso di avere ricevuto, il 28/05/2024, notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 09720249066456903000, avente ad oggetto, fra le altre cose, il mancato pagamento di dieci avvisi di addebito, mai notificati
– ha convenuto in giudizio l' e l' chiedendo: “in via CP_1 Controparte_2 principale e nel merito: - l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 09720249066456903, limitatamente agli avvisi di addebito richiamati in narrativa ed emessi dall' in quanto prescritte, decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di CP_1 competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”. A sostegno della domanda, ha dedotto: la prescrizione dei crediti riferiti alle annualità 2014 e 2016; la decadenza ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999; il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
l'illegittimità della richiesta dei compensi di riscossione da parte di;
l'illegittimità CP_3 della richiesta degli interessi di mora, stante la mancata indicazione delle modalità di calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati.
1 Si è ritualmente costituita , chiedendo preliminarmente Controparte_2 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'opponente e/o dell'ente impositore al pagamento delle spese.
Si è altresì costituito l' , chiedendo anch'esso di dichiarare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, di respingere il ricorso in quanto inammissibile e infondato e, in via subordinata, di condannare parte opponente al pagamento della somma determinanda in corso di giudizio oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo, relativamente alla pretesa contributiva relativa all'anno 2014; competenze e spese come per legge.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività di riscossione, quali quella di illegittimità della richiesta degli oneri di riscossione e di difetto di motivazione dell'intimazione rispetto alla modalità di calcolo degli interessi di mora, su cui legittimata a contraddire è , sia eccezioni relative alla notifica e alla Controparte_2 regolarità formale degli avvisi di addebito, pertinenti all'attività svolta dall' , nonché CP_1 eccezione di estinzione del credito per prescrizione, rispetto alla quale sussiste, in ogni caso, la legittimazione passiva dell'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del
08/03/2022).
Venendo al merito, la società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
09720249066456903000, notificata via pec il 28/05/2024 in relazione al mancato pagamento (fra le altre cose) di dieci avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi da DM10 e CP_1 contributi IVS fissi/a percentuale sul minimale afferenti agli anni 2014, 2016, 2019, 2020 e 2021.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
2 L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
3 Nel caso di specie, la ricorrente deduce innanzitutto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, al fine di far valere la parziale prescrizione dei crediti (in particolare, quelli riferiti agli anni 2014 e
2016).
L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
L' ha fornito valida prova – mediante produzione di copia degli avvisi di ricevimento e delle CP_1 Cont ricevute delle pec in formato . – della notifica di tutti e dieci gli avvisi impugnati, tramite raccomandate a.r. recapitate presso la sede legale della in Roma, via Conca d'Oro 206, Parte_1 ovvero tramite pec all'indirizzo Email_1
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica.
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord. 3 marzo 2014 n. 4895).
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
Nella fattispecie, nessuna prova in tal senso è stata offerta.
4 Per quanto riguarda gli avvisi notificati a mezzo pec, si rammenta che ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Cont Nella fattispecie, le ricevute di accettazione e consegna prodotte dall' in formato . non CP_1 sono state oggetto di alcuna specifica contestazione, così come è incontestata la correttezza dell'indirizzo pec.
Tutti gli atti impositivi risultano, pertanto, essere stati validamente notificati nelle date riportate sull'intimazione di pagamento, ed è pacifico che non siano stati oggetto di tempestiva impugnazione, ovvero nel termine di 40 giorni dalla notifica per vizi attinenti all'iscrizione a ruolo e al merito della pretesa, e in quello di 20 giorni dalla notifica per vizi formali.
In presenza di avvisi di addebito tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge, è innanzitutto tardiva la censura di difetto di motivazione degli avvisi stessi, riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi. Essa è peraltro palesemente infondata, atteso che gli avvisi contengono tutti gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 30 del d.l. 78/2010.
Parimenti inammissibile, in quanto tardiva, è l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999, che attiene alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e avrebbe dovuto esser fatta valere nei 40 giorni dalla notifica dei singoli avvisi.
5 Quanto alla prescrizione, residua soltanto la possibilità di far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del
22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Va quindi verificata l'esistenza di idonei atti interruttivi.
, sulla quale gravava il relativo onere, ha prodotto, quali atti Controparte_2 interruttivi, intimazione di pagamento n. 09720199050459372000, notificata a mezzo pec il 26/09/2019, riferita fra le altre cose all'avviso n. 39720160030122550000; intimazione di pagamento n. 09720229023079414000, notificata a mezzo pec in data 8/06/2022, relativa fra le altre cose agli avvisi nn. 39720160030122550000, 39720190020708568000,
39720210000068905000; intimazione n. 09720239046233864000, notificata a mezzo pec il
23/06/2023, relativa fra le altre cose agli avvisi nn. 39720160030122550000, 39720190020708568000, 39720210000068905000.
La documentazione versata in atti da (intimazioni e ricevute di consegna in formato .eml) CP_3
è pienamente idonea a dimostrare la regolarità della notifica dei suddetti documenti, a mezzo pec, all'indirizzo – la cui correttezza è incontestata – Email_1
Detti atti interruttivi hanno validamente interrotto il decorso della prescrizione con riferimento a tutti gli avvisi di addebito notificati oltre un quinquennio prima dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta.
Per quanto riguarda, invece, l'avviso di addebito n. 39720160015408738000, notificato il 5/09/2016, in mancanza di prova dell'esistenza di validi atti interruttivi precedenti l'intimazione del 28/05/2024 i crediti vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente inefficacia dell'intimazione impugnata.
6 Il relativo termine è infatti decorso, pur tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma 2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), ma anche della normativa emergenziale di cui all'art. 68 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e dei successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali operato dal D.L. 25/05/2021, n. 73 (cd.
Sostegni-bis), conv. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, art. 9, che hanno prorogato il periodo di sospensione dei versamenti e delle attività di riscossione (con correlata sospensione dei termini prescrizionali) ivi previsto sino al 31 agosto 2021.
Rimangono da esaminare le censure mosse all'intimazione impugnata per vizi propri di quest'ultima.
L'eccezione di difetto di motivazione, con particolare riferimento al calcolo degli interessi, degli interessi di mora e delle sanzioni, è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018) e, come tale, è tardiva, essendo stata proposta il
20/06/2024, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto (28/05/2024).
L'eccezione è, peraltro, anche infondata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Con specifico riferimento al calcolo degli interessi, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Ed invero, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché – ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege – il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i
7 presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
Nella fattispecie gli avvisi di addebito, tutti ritualmente portati a conoscenza dell'istante, contengono la puntuale indicazione della normativa di riferimento per il calcolo delle somme aggiuntive maturate e di quelle successive a maturarsi in caso di tardivo pagamento. Ne discende il rigetto dell'eccezione.
Infine, l'eccezione relativa all'illegittima richiesta dei compensi di riscossione, motivo di opposizione all'esecuzione, è destituita di fondamento.
L'agente della riscossione ha fatto corretta applicazione dell'art. 1, co. 15, della l. 30/12/2021, n. 234, che ha sostituito l'art. 17 del d. lgs. 112/1999, n. 112 nel senso di riconoscere all'agente della riscossione “il diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”.
La norma, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha soppresso gli “oneri di riscossione” e mantenuto a carico del debitore le sole spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, e quelle di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Come si evince dalla lettura dell'intimazione impugnata, non sono state richieste somme a titolo di aggio e oneri di riscossione per i carichi affidati dopo il 1° gennaio 2022.
L'accoglimento del ricorso in misura minima rispetto all'importo in contestazione giustifica la compensazione delle spese in ragione dei quattro quinti;
il residuo quinto segue la soccombenza di , ente legittimato in ordine alla procedura di riscossione, e Controparte_2 si liquida in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'istruzione documentale, della limitata attività processuale espletata e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto. Stante l'estraneità dell'ente impositore al motivo di accoglimento dell'opposizione, le spese di lite nei suoi confronti possono essere invece integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti, per intervenuta prescrizione, i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39720160015408738000, che per l'effetto annulla;
2) dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249066456903000 limitatamente alle somme di cui al punto 1);
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese in ragione dei quattro quinti e condanna Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente del residuo quinto, che liquida in € 539,40, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 43,00, con attribuzione all'avv. Stefanelli;
5) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_1
Benevento, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
EC GE LA RI
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