Articolo 2 della Legge 28 marzo 1952, n. 216
Articolo 1
Versione
30 aprile 1952
Art. 2.
Per la formazione del piano di massima e dei piani particolareggiati relativi alle zone di cui all'articolo precedente, e per tutto quanto attiene alla loro esecuzione, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , e successive modificazioni.
Rimane fermo, per l'attuazione di detti piani, il termine stabilito per il vigente piano regolatore di Roma.

Entrata in vigore il 30 aprile 1952