Art. 8. 1. Dopo l' articolo 334 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte".
Versione
18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata - 3 novembre 2005 [1189488]Garante Privacy · 3 novembre 2005
[doc. web n. 1189488] [ doc. web n. 1299003 ] Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata - 3 novembre 2005 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE), VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTO il Libro V, titolo VI-bis …
Leggi di più…