Articolo 8 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 7Articolo 9
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18 gennaio 2001
Art. 8. 1. Dopo l' articolo 334 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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