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18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 8. 1. Dopo l' articolo 334 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte".
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- 1. Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata - 3 novembre 2005 [1189488]Garante Privacy · 3 novembre 2005 · 0.69446915
[doc. web n. 1189488] [ doc. web n. 1299003 ] Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata - 3 novembre 2005 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE), VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTO il Libro V, titolo VI-bis …
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