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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 29/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA FE, Presidente DI GIOACCHINO OS, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5253/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Società_1 89 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Chiesa_1Comune di Fiumicino - Piazza Generale C.a. Dalla Chiesa 00054
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12310 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26849 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1Con sentenza n. 3503/2024 del 13.3.2024 la CGT di Roma sez. 29 rigettava il ricorso della 89 Ricorrente_1 S.r.l. con cui impugnava gli avvisi di accertamento n. 26849, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2017 su aree edificabili e n. 12310, relativo all'omesso versamento TASI per l'annualità 2017, chiedendone l'annullamento.
La contribuente premetteva di essere parte del Consorzio_1 , consorzio che stipulava con il
Comune di Fiumicino la Convenzione Urbanistica per l'urbanizzazione e l'edificazione del comprensorio NPP23.
All'interno di tale comprensorio vi erano aree di proprietà della contribuente che sono state sottoposte a tassazione IMU e TASI.
Contestava il criterio di calcolo adottato dall'Ufficio per la determinazione del tributo e in particolare, gli avvisi impugnati sarebbero inficiati da un duplice profilo di erroneità e irrazionalità del procedimento logico per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili, atteso che per determinare il costo dell'area da un lato, l'”utile dell'imprenditore” era stato erroneamente calcolato sui soli costi di edificazione dell'immobile, omettendo di considerare il costo sostenuto dall'imprenditore per l'acquisto del terreno;
dall'altro lato, non erano stati considerati quali costi gli oneri finanziari;
sosteneva inoltre l'illegittimità degli avvisi, in ragione dell'erroneità dei parametri assunti a fondamento del calcolo dell'indice di edificabilità utilizzato per determinare il valore dei terreni;
infine, quale altro profilo di illegittimità degli atti impugnati, la ricorrente eccepiva che l'indice di edificabilità, avrebbe dovuto essere determinato con riferimento specifico a ciascuna società, atteso che le aree all'interno del comprensorio erano state edificate in maniera non omogenea. La Corte di primo grado rigettava il ricorso, compensando le spese, rilevando:” ……. Nel merito il ricorso è infondato, come pure rilevato in numerosi precedenti di questa Corte, relativi a ricorsi delle consorziate della ricorrente con riferimento ad analoghi atti impositivi del medesimo comune di
Fiumici, dai quali il Collegio, pur alla luce dei diversi orientamenti richiamati da parte ricorrente all'odierna udienza, non ravvisa ragioni per discostarsi……”
Con atto di appello oggi all'esame di questa Corte, la società Società_1 S.r.l. ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già articolate in primo grado.
Si costituisce il Comune di Fiumicino contrastando i motivi d'appello ribadendo la correttezza del proprio operato. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e dell'onorario.
In data 10.11.2025 società appellante presenta memoria illustrativa nella quale rappresenta che il
Comune, sulla base della sentenza n. 1773/2025 riferita ad altra società ricompresa nel comprensorio NPP23, ha provveduto alla rettifica degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Società_1 per
Imu e tasi annualità 2016 e 2018. Nel silenzio dell'amministrazione per l'annualità 2017 oggetto del gravame, insiste nell'accoglimento dell'appello.
All'esito della odierna discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato in premessa come l'odierno giudizio si inserisca all'interno in un più ampio contenzioso tributario pendente tra le parti, relativo a diverse annualità d'imposta pregresse.
Nelle more del giudizio, giova evidenziare che l'identica questione di diritto è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza n.
1773/2025, si è pronunciata favorevolmente nei confronti di un'altra società consorziata. Tale decisione ha recepito le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) disposta nel medesimo grado di giudizio, la quale ha rideterminato il valore venale delle aree in € 138,23/mq, in luogo del maggior valore di € 171,51/mq accertato dall'Amministrazione Comunale. Le conclusioni rassegnate nella citata sentenza, fondate su un motivato parere del CTU incaricato, appaiono pienamente condivisibili e applicabili anche all'annualità 2017, oggetto dell'odierna controversia.
Si osserva, peraltro, che il medesimo criterio di stima ha già trovato attuazione negli atti di autotutela/rettifica emessi dall'Ente impositore per le annualità 2016 e 2018. In tali sedi, il Comune ha espressamente richiamato il decisum della sentenza n. 1773/2025, determinando così la cessazione della materia del contendere, dichiarata rispettivamente con sentenza n. 10570/2025 della CGT di Roma e con sentenza n. 3401/2025 resa da codesta sezione, in altra composizione.
Di contro, si rileva come il Comune, nelle proprie controdeduzioni, sia rimasto silente sul punto, omettendo qualsiasi argomentazione in ordine all'estensione del predetto giudicato esterno all'annualità in contestazione.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento, nei limiti e in conformità ai valori già recepiti nei citati atti di rettifica.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Ogni altra doglianza si intende assorbita.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Relatrice La Presidente
NA Di NO RN IO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA FE, Presidente DI GIOACCHINO OS, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5253/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Società_1 89 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Chiesa_1Comune di Fiumicino - Piazza Generale C.a. Dalla Chiesa 00054
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12310 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26849 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1Con sentenza n. 3503/2024 del 13.3.2024 la CGT di Roma sez. 29 rigettava il ricorso della 89 Ricorrente_1 S.r.l. con cui impugnava gli avvisi di accertamento n. 26849, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2017 su aree edificabili e n. 12310, relativo all'omesso versamento TASI per l'annualità 2017, chiedendone l'annullamento.
La contribuente premetteva di essere parte del Consorzio_1 , consorzio che stipulava con il
Comune di Fiumicino la Convenzione Urbanistica per l'urbanizzazione e l'edificazione del comprensorio NPP23.
All'interno di tale comprensorio vi erano aree di proprietà della contribuente che sono state sottoposte a tassazione IMU e TASI.
Contestava il criterio di calcolo adottato dall'Ufficio per la determinazione del tributo e in particolare, gli avvisi impugnati sarebbero inficiati da un duplice profilo di erroneità e irrazionalità del procedimento logico per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili, atteso che per determinare il costo dell'area da un lato, l'”utile dell'imprenditore” era stato erroneamente calcolato sui soli costi di edificazione dell'immobile, omettendo di considerare il costo sostenuto dall'imprenditore per l'acquisto del terreno;
dall'altro lato, non erano stati considerati quali costi gli oneri finanziari;
sosteneva inoltre l'illegittimità degli avvisi, in ragione dell'erroneità dei parametri assunti a fondamento del calcolo dell'indice di edificabilità utilizzato per determinare il valore dei terreni;
infine, quale altro profilo di illegittimità degli atti impugnati, la ricorrente eccepiva che l'indice di edificabilità, avrebbe dovuto essere determinato con riferimento specifico a ciascuna società, atteso che le aree all'interno del comprensorio erano state edificate in maniera non omogenea. La Corte di primo grado rigettava il ricorso, compensando le spese, rilevando:” ……. Nel merito il ricorso è infondato, come pure rilevato in numerosi precedenti di questa Corte, relativi a ricorsi delle consorziate della ricorrente con riferimento ad analoghi atti impositivi del medesimo comune di
Fiumici, dai quali il Collegio, pur alla luce dei diversi orientamenti richiamati da parte ricorrente all'odierna udienza, non ravvisa ragioni per discostarsi……”
Con atto di appello oggi all'esame di questa Corte, la società Società_1 S.r.l. ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già articolate in primo grado.
Si costituisce il Comune di Fiumicino contrastando i motivi d'appello ribadendo la correttezza del proprio operato. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e dell'onorario.
In data 10.11.2025 società appellante presenta memoria illustrativa nella quale rappresenta che il
Comune, sulla base della sentenza n. 1773/2025 riferita ad altra società ricompresa nel comprensorio NPP23, ha provveduto alla rettifica degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Società_1 per
Imu e tasi annualità 2016 e 2018. Nel silenzio dell'amministrazione per l'annualità 2017 oggetto del gravame, insiste nell'accoglimento dell'appello.
All'esito della odierna discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato in premessa come l'odierno giudizio si inserisca all'interno in un più ampio contenzioso tributario pendente tra le parti, relativo a diverse annualità d'imposta pregresse.
Nelle more del giudizio, giova evidenziare che l'identica questione di diritto è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza n.
1773/2025, si è pronunciata favorevolmente nei confronti di un'altra società consorziata. Tale decisione ha recepito le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) disposta nel medesimo grado di giudizio, la quale ha rideterminato il valore venale delle aree in € 138,23/mq, in luogo del maggior valore di € 171,51/mq accertato dall'Amministrazione Comunale. Le conclusioni rassegnate nella citata sentenza, fondate su un motivato parere del CTU incaricato, appaiono pienamente condivisibili e applicabili anche all'annualità 2017, oggetto dell'odierna controversia.
Si osserva, peraltro, che il medesimo criterio di stima ha già trovato attuazione negli atti di autotutela/rettifica emessi dall'Ente impositore per le annualità 2016 e 2018. In tali sedi, il Comune ha espressamente richiamato il decisum della sentenza n. 1773/2025, determinando così la cessazione della materia del contendere, dichiarata rispettivamente con sentenza n. 10570/2025 della CGT di Roma e con sentenza n. 3401/2025 resa da codesta sezione, in altra composizione.
Di contro, si rileva come il Comune, nelle proprie controdeduzioni, sia rimasto silente sul punto, omettendo qualsiasi argomentazione in ordine all'estensione del predetto giudicato esterno all'annualità in contestazione.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento, nei limiti e in conformità ai valori già recepiti nei citati atti di rettifica.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Ogni altra doglianza si intende assorbita.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Relatrice La Presidente
NA Di NO RN IO