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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 365/2021 R.G., posta in decisione con ordinanza del 29
gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, C.F. Parte_1
; , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27/08/1964, residente in [...], ; CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...], ivi residente, Parte_3
, nella qualità di eredi legittimi di CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. Per_1
,deceduto il 20/08/2007, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
Giacomo Portale del Foro di Patti, C.F. , come da procura C.F._5
speciale ad litem su foglio separato congiunto all'atto di appello, appellanti contro
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna C.F._6
ON (c.f.: ) per procura in apposito foglio separato, C.F._7
allegato alla comparsa di risposta appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Patti 17 febbraio 2021 n.
134 – risarcimento danno da reato.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 24 dicembre 2002, conveniva Persona_1
il giudizio innanzi al Tribunale di Patti premettendo CP_2
a) che l'8 febbraio 1990 era stato aggredito nella sua abitazione dal CP_2
vicino di casa, che lo aveva ingiuriato e percosso, procurandogli lesioni personali e danneggiando il portoncino d'ingresso
b) al Pronto soccorso dell'Ospedale di S. Agata Militello gli erano stati riscontrati: ematoma sottorbitario e lesioni da graffio alle regioni
zigomatica sinistra e mentoniera;
c) che, a seguito di querela da lui presentata, il era stato sottoposto a CP_2
processo penale innanzi al Pretore circondariale di Patti, Sezione
distaccata di Naso, per i reati di lesioni personali ex art. 582, co. 1, c.p.,
ingiurie ex art. 594 c.p. e violazione di domicilio, ai sensi degli artt. 56 e
614 ult. co. c.p.
d) che con sentenza n. 212/1997 (confermata in appello e passata ingiudicato) il Pretore aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui al capo a) (lesioni), condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile , da liquidarsi in separata sede, ed alla Pt_2
rifusione delle spese nei confronti della stessa.
Ciò premesso, essendo le subìte lesioni guarite in 14 gg. ma residuando pregiudizi alla salute del deducente, affetto da “stato confusionale con
componente ansiosa eretismo psichico con polso frequente e aritmico” e con la paura di uscire di casa da solo (il nfatti abitava nell'appartamento accanto CP_2
a quello dello stesso istante), l'attore ha chiesto al Tribunale adìto di condannare il convenuto a risarcire all'attore i danni subiti in conseguenza dei fatti esposti in narrativa, patrimoniali e non patrimoniali, per: inabilità temporanea totale e parziale, invalidità permanente, danno biologico;
danno morale, lucro cessante e danno emergente, rimborso spese e terapie mediche, spese per la riparazione del portoncino.
2. Costituitosi in giudizio, il convenuto aveva contestato la domanda attorea,
spiegando azione riconvenzionale per i danni (inabilità temporanea) subìti a seguito delle percosse da parte dell'attore.
3. Dichiarato interrotto il giudizio all'udienza del 10 ottobre 2007, per l'avvenuto decesso dell'attore, si erano costituiti in prosecuzione gli odierni appellanti,
allegando la loro qualità di coeredi legittimari ab intestato del de cuius, la moglie e i due figli e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. Con sentenza 17 febbraio 2021 n. 134 il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda, accogliendo l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam proposta dal convenuto, in quanto “parte attrice in riassunzione non ha dimostrato la
titolarità della propria posizione giuridica di erede (tramite la produzione, ad
esempio, di certificato di morte, certificato di stato di famiglia, accettazione
dell'eredità) e da ciò scaturisce che la domanda deve ritenersi non provata”,
all'uopo non essendo sufficiente la produzione della mera denuncia di
successione, trattandosi “di documento di natura fiscale e non rilevante ai fini del
giudizio. Ha altresì ritenuto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla riconvenzionale del perché espressamente abbandonata. CP_2
5. I soccombenti hanno proposto appello, con atto notificato il 28 aprile 2021,
chiedendo l'integrale riforma della sentenza, con accoglimento della domanda risarcitoria.
6. Con il primo motivo di appello, innanzitutto gli appellanti censurano l'affermazione del Tribunale secondo cui essi non avrebbero neanche provato il decesso del de cuius: assumono che quella circostanza sarebbe stata provata attraverso la dichiarazione di successione, in cui erano elencate i documenti ad essa allegati, ma non prodotti in questo giudizio, tra cui il certificato di morte,
nonché dalla dichiarazione del decesso fatta dal difensore nel corso del giudizio,
con conseguente interruzione del processo. Il decesso sarebbe anche stato richiamato da controparte come ragione per opporsi all'ammissione della CTU
medico-legale.
La censura coglie nel segno, perché, nonostante la dichiarazione di successione (che potrebbe valere al fine di provare quel decesso) non risulta essere stata deposita in primo grado, la circostanza della morte dell'originario attore mai è stata contestata, avendo anzi il preso di fatto atto di ciò, nelle CP_2
sue difese.
6.1 - Gli appellanti censurano anche le affermazioni della sentenza impugnata in merito alla mancata prova della qualità di eredi dei deducenti, affermando infatti che sia fatto noto a controparte che si tratta di legittimari dell'originario attore,
vivendo la moglie nella casa coniugale posseduta in comproprietà con il marito,
e risultando la qualità di figlio di dal processo penale in cui lo Parte_3
stesso venne sentito come testimone, e in cui dichiarò di essere figlio del de cuius.
6.2 - Parte appellata, sul punto, ha ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei riassumenti e ha evidenziato che la dichiarazione di successione è stata prodotta tardivamente, solo in questa fase di appello
(“Comunque, tale dichiarazione di successione piu' volte citata da controparte,
ora prodotta in appello, non solo viene citata tardivamente, ma non e' stata in
alcun modo prodotta in primo grado: infatti non ve ne e' traccia ne' nell'indice del
fascicolo di parte ne' nei verbali di udienza, pertanto non puo' essere prodotta in
appello”).
Inoltre, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha accolto un'eccezione (quella riguardo all'estinzione del processo per mancata valida riassunzione, non risultando la qualità di eredi) sollevata per la prima volta nelle note conclusive autorizzate, dunque da considerarsi tardiva, e da dichiararsi inammissibile poiché, secondo il supremo Collegio, deve essere sollevata prima di ogni altra difesa nella prima udienza fissata a seguito della riassunzione (sent.
n. 699/2000 che produce anche in motivazione). 6.3 - Osserva la Corte che “Il possesso della qualità di erede, incidendo sulla
titolarità del diritto fatto valere in giudizio, sostanzia non una questione di
legittimazione in senso proprio, che andrebbe verificata in base alla
prospettazione della domanda, ma una mera difesa, attenendo alla fondatezza
nel merito della domanda, sicchè è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso
del processo” (Cass. 2 dicembre 2019, n. 31402): pertanto rientra nei poteri di questa Corte valutare la qualità di erede dell'appellante (v. Cass. ss.uu. civili 16
febbraio 2016, n. 2951, secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa).
6.4. Peraltro, ancora in punto di diritto, non è dirimente l'esercizio di un'azione rientrante nella titolarità del de cuius, quale prova dell'accettazione tacita dell'eredità: infatti (Cass. 11 agosto 2021, n. 22730) a monte l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello,
fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione,
del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria (Cass. 18 aprile
2024, n. 10519: la prova della qualità di erede viene assolta “con la produzione
degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto
di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565
e ss. c.c.”; Cass. 4 dicembre 2019, n. 31695, secondo cui “un certificato di morte
non è di per sé idoneo a dimostrare la qualità di erede in capo a chicchessia, in mancanza di uno stato di famiglia - nel caso di successione legittima - o di un
testamento -nel caso di successione testamentaria”).
6.5 - Neanche quanto affermato dagli appellanti, secondo cui la prova della titolarità della qualità di eredi possa essere data tramite fonti diverse (mancata contestazione di parte convenuta;
casa coniugale in comproprietà col de cuius;
testimonianza resa dal figlio in altro processo), può considerarsi dirimente. Ed
infatti, secondo la suprema Corte, “In tema di successione legittima, il rapporto di
parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce
la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che
questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso
la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio
- essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.” (Cass. sez. 2, sent.
n. stanz del 12/07/2024). Pertanto, la prova attraverso mezzi diversi dagli atti dello stato civile può aversi solo laddove gli atti dello stato civile manchino, o siano andati distrutti, circostanza, nel nostro caso, né allegata né provata.
6.6 - Ancora, Cass. 17 giugno 2025 n. 16369 ha affermato che “qualora la
parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione
ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali
l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione
della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente
la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette
dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione”,
risultando ancor più evidente la necessità di produrre documentazione ulteriore oltre alla sola dichiarazione di successione, che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, ha finalità fiscali. 6.7 - Ciò posto, l'appellante non ha ottemperato all'onere probatorio su di esso gravante. Mancando la prova certa della relazione familiare tra il defunto e gli appellanti (Cass. 4 luglio 2024, n. 18294), l'appello va rigettato per omessa dimostrazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
7. In merito alla domanda riconvenzionale formulata in origine dall'odierno appellato, il Tribunale ha affermato che non necessita alcuna statuizione, poiché
espressamente abbandonata.
Gli appellanti, ai fini di una diversa condanna alle spese di lite, che sono state compensate in quanto “sebbene la domanda attorea debba essere respinta, nella
regolazione delle spese processuali deve tenersi in considerazione che all'attore,
in virtù della sentenza n.212/1996 del 6 Marzo 1997 del Pretore di Patti- Sezione
Distaccata di Naso, era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da
reato (rispetto all' an..)”, censurano tale capo della sentenza, ritenendo invece che la domanda non sia mai stata rinunciata, di talché occorreva una statuizione di rigetto.
7.1. Sul punto, si rileva che, con comparsa conclusionale del 15.10.2019, il sig. dichiarava che “essa (n.d.r. la domanda riconvenzionale) deve CP_1
ritenersi abbandonata, con ogni conseguenza sulla statuizione di soccombenza”.
Secondo la suprema Corte “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può
intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante
la natura semplicemente illustrativa di tali atti. […] Dall'altro lato, tuttavia, è
altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia
a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta
nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa
conclusionale o anche nella memoria di replica” (Cass. SU del 7 febbraio 2024
n. 3453).
Pertanto, anche laddove la domanda riconvenzionale non fosse stata rinunciata in precedenza, deve in ogni caso intendersi espressamente rinunciata,
legittimamente, in sede di comparsa conclusionale.
7.2 - Anche questo motivo di gravame è pertanto infondato, e la sentenza va confermata pure in punto di condanna alle spese di lite.
8. Le spese per questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 2.906,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento, ed alla complessità bassa della controversia (fase di studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase di trattazione € 922,00, fase decisoria € 956,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
9. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 365/2021 R.G., sull'appello proposto da
, e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, per la riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 17 CP_1
febbraio 2021 n. 134:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a.
ed iva.
3. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 ottobre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 365/2021 R.G., posta in decisione con ordinanza del 29
gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, C.F. Parte_1
; , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27/08/1964, residente in [...], ; CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...], ivi residente, Parte_3
, nella qualità di eredi legittimi di CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. Per_1
,deceduto il 20/08/2007, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
Giacomo Portale del Foro di Patti, C.F. , come da procura C.F._5
speciale ad litem su foglio separato congiunto all'atto di appello, appellanti contro
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna C.F._6
ON (c.f.: ) per procura in apposito foglio separato, C.F._7
allegato alla comparsa di risposta appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Patti 17 febbraio 2021 n.
134 – risarcimento danno da reato.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 24 dicembre 2002, conveniva Persona_1
il giudizio innanzi al Tribunale di Patti premettendo CP_2
a) che l'8 febbraio 1990 era stato aggredito nella sua abitazione dal CP_2
vicino di casa, che lo aveva ingiuriato e percosso, procurandogli lesioni personali e danneggiando il portoncino d'ingresso
b) al Pronto soccorso dell'Ospedale di S. Agata Militello gli erano stati riscontrati: ematoma sottorbitario e lesioni da graffio alle regioni
zigomatica sinistra e mentoniera;
c) che, a seguito di querela da lui presentata, il era stato sottoposto a CP_2
processo penale innanzi al Pretore circondariale di Patti, Sezione
distaccata di Naso, per i reati di lesioni personali ex art. 582, co. 1, c.p.,
ingiurie ex art. 594 c.p. e violazione di domicilio, ai sensi degli artt. 56 e
614 ult. co. c.p.
d) che con sentenza n. 212/1997 (confermata in appello e passata ingiudicato) il Pretore aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui al capo a) (lesioni), condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile , da liquidarsi in separata sede, ed alla Pt_2
rifusione delle spese nei confronti della stessa.
Ciò premesso, essendo le subìte lesioni guarite in 14 gg. ma residuando pregiudizi alla salute del deducente, affetto da “stato confusionale con
componente ansiosa eretismo psichico con polso frequente e aritmico” e con la paura di uscire di casa da solo (il nfatti abitava nell'appartamento accanto CP_2
a quello dello stesso istante), l'attore ha chiesto al Tribunale adìto di condannare il convenuto a risarcire all'attore i danni subiti in conseguenza dei fatti esposti in narrativa, patrimoniali e non patrimoniali, per: inabilità temporanea totale e parziale, invalidità permanente, danno biologico;
danno morale, lucro cessante e danno emergente, rimborso spese e terapie mediche, spese per la riparazione del portoncino.
2. Costituitosi in giudizio, il convenuto aveva contestato la domanda attorea,
spiegando azione riconvenzionale per i danni (inabilità temporanea) subìti a seguito delle percosse da parte dell'attore.
3. Dichiarato interrotto il giudizio all'udienza del 10 ottobre 2007, per l'avvenuto decesso dell'attore, si erano costituiti in prosecuzione gli odierni appellanti,
allegando la loro qualità di coeredi legittimari ab intestato del de cuius, la moglie e i due figli e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. Con sentenza 17 febbraio 2021 n. 134 il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda, accogliendo l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam proposta dal convenuto, in quanto “parte attrice in riassunzione non ha dimostrato la
titolarità della propria posizione giuridica di erede (tramite la produzione, ad
esempio, di certificato di morte, certificato di stato di famiglia, accettazione
dell'eredità) e da ciò scaturisce che la domanda deve ritenersi non provata”,
all'uopo non essendo sufficiente la produzione della mera denuncia di
successione, trattandosi “di documento di natura fiscale e non rilevante ai fini del
giudizio. Ha altresì ritenuto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla riconvenzionale del perché espressamente abbandonata. CP_2
5. I soccombenti hanno proposto appello, con atto notificato il 28 aprile 2021,
chiedendo l'integrale riforma della sentenza, con accoglimento della domanda risarcitoria.
6. Con il primo motivo di appello, innanzitutto gli appellanti censurano l'affermazione del Tribunale secondo cui essi non avrebbero neanche provato il decesso del de cuius: assumono che quella circostanza sarebbe stata provata attraverso la dichiarazione di successione, in cui erano elencate i documenti ad essa allegati, ma non prodotti in questo giudizio, tra cui il certificato di morte,
nonché dalla dichiarazione del decesso fatta dal difensore nel corso del giudizio,
con conseguente interruzione del processo. Il decesso sarebbe anche stato richiamato da controparte come ragione per opporsi all'ammissione della CTU
medico-legale.
La censura coglie nel segno, perché, nonostante la dichiarazione di successione (che potrebbe valere al fine di provare quel decesso) non risulta essere stata deposita in primo grado, la circostanza della morte dell'originario attore mai è stata contestata, avendo anzi il preso di fatto atto di ciò, nelle CP_2
sue difese.
6.1 - Gli appellanti censurano anche le affermazioni della sentenza impugnata in merito alla mancata prova della qualità di eredi dei deducenti, affermando infatti che sia fatto noto a controparte che si tratta di legittimari dell'originario attore,
vivendo la moglie nella casa coniugale posseduta in comproprietà con il marito,
e risultando la qualità di figlio di dal processo penale in cui lo Parte_3
stesso venne sentito come testimone, e in cui dichiarò di essere figlio del de cuius.
6.2 - Parte appellata, sul punto, ha ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei riassumenti e ha evidenziato che la dichiarazione di successione è stata prodotta tardivamente, solo in questa fase di appello
(“Comunque, tale dichiarazione di successione piu' volte citata da controparte,
ora prodotta in appello, non solo viene citata tardivamente, ma non e' stata in
alcun modo prodotta in primo grado: infatti non ve ne e' traccia ne' nell'indice del
fascicolo di parte ne' nei verbali di udienza, pertanto non puo' essere prodotta in
appello”).
Inoltre, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha accolto un'eccezione (quella riguardo all'estinzione del processo per mancata valida riassunzione, non risultando la qualità di eredi) sollevata per la prima volta nelle note conclusive autorizzate, dunque da considerarsi tardiva, e da dichiararsi inammissibile poiché, secondo il supremo Collegio, deve essere sollevata prima di ogni altra difesa nella prima udienza fissata a seguito della riassunzione (sent.
n. 699/2000 che produce anche in motivazione). 6.3 - Osserva la Corte che “Il possesso della qualità di erede, incidendo sulla
titolarità del diritto fatto valere in giudizio, sostanzia non una questione di
legittimazione in senso proprio, che andrebbe verificata in base alla
prospettazione della domanda, ma una mera difesa, attenendo alla fondatezza
nel merito della domanda, sicchè è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso
del processo” (Cass. 2 dicembre 2019, n. 31402): pertanto rientra nei poteri di questa Corte valutare la qualità di erede dell'appellante (v. Cass. ss.uu. civili 16
febbraio 2016, n. 2951, secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa).
6.4. Peraltro, ancora in punto di diritto, non è dirimente l'esercizio di un'azione rientrante nella titolarità del de cuius, quale prova dell'accettazione tacita dell'eredità: infatti (Cass. 11 agosto 2021, n. 22730) a monte l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello,
fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione,
del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria (Cass. 18 aprile
2024, n. 10519: la prova della qualità di erede viene assolta “con la produzione
degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto
di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565
e ss. c.c.”; Cass. 4 dicembre 2019, n. 31695, secondo cui “un certificato di morte
non è di per sé idoneo a dimostrare la qualità di erede in capo a chicchessia, in mancanza di uno stato di famiglia - nel caso di successione legittima - o di un
testamento -nel caso di successione testamentaria”).
6.5 - Neanche quanto affermato dagli appellanti, secondo cui la prova della titolarità della qualità di eredi possa essere data tramite fonti diverse (mancata contestazione di parte convenuta;
casa coniugale in comproprietà col de cuius;
testimonianza resa dal figlio in altro processo), può considerarsi dirimente. Ed
infatti, secondo la suprema Corte, “In tema di successione legittima, il rapporto di
parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce
la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che
questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso
la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio
- essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.” (Cass. sez. 2, sent.
n. stanz del 12/07/2024). Pertanto, la prova attraverso mezzi diversi dagli atti dello stato civile può aversi solo laddove gli atti dello stato civile manchino, o siano andati distrutti, circostanza, nel nostro caso, né allegata né provata.
6.6 - Ancora, Cass. 17 giugno 2025 n. 16369 ha affermato che “qualora la
parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione
ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali
l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione
della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente
la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette
dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione”,
risultando ancor più evidente la necessità di produrre documentazione ulteriore oltre alla sola dichiarazione di successione, che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, ha finalità fiscali. 6.7 - Ciò posto, l'appellante non ha ottemperato all'onere probatorio su di esso gravante. Mancando la prova certa della relazione familiare tra il defunto e gli appellanti (Cass. 4 luglio 2024, n. 18294), l'appello va rigettato per omessa dimostrazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
7. In merito alla domanda riconvenzionale formulata in origine dall'odierno appellato, il Tribunale ha affermato che non necessita alcuna statuizione, poiché
espressamente abbandonata.
Gli appellanti, ai fini di una diversa condanna alle spese di lite, che sono state compensate in quanto “sebbene la domanda attorea debba essere respinta, nella
regolazione delle spese processuali deve tenersi in considerazione che all'attore,
in virtù della sentenza n.212/1996 del 6 Marzo 1997 del Pretore di Patti- Sezione
Distaccata di Naso, era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da
reato (rispetto all' an..)”, censurano tale capo della sentenza, ritenendo invece che la domanda non sia mai stata rinunciata, di talché occorreva una statuizione di rigetto.
7.1. Sul punto, si rileva che, con comparsa conclusionale del 15.10.2019, il sig. dichiarava che “essa (n.d.r. la domanda riconvenzionale) deve CP_1
ritenersi abbandonata, con ogni conseguenza sulla statuizione di soccombenza”.
Secondo la suprema Corte “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può
intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante
la natura semplicemente illustrativa di tali atti. […] Dall'altro lato, tuttavia, è
altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia
a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta
nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa
conclusionale o anche nella memoria di replica” (Cass. SU del 7 febbraio 2024
n. 3453).
Pertanto, anche laddove la domanda riconvenzionale non fosse stata rinunciata in precedenza, deve in ogni caso intendersi espressamente rinunciata,
legittimamente, in sede di comparsa conclusionale.
7.2 - Anche questo motivo di gravame è pertanto infondato, e la sentenza va confermata pure in punto di condanna alle spese di lite.
8. Le spese per questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 2.906,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento, ed alla complessità bassa della controversia (fase di studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase di trattazione € 922,00, fase decisoria € 956,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
9. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 365/2021 R.G., sull'appello proposto da
, e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, per la riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 17 CP_1
febbraio 2021 n. 134:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a.
ed iva.
3. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 ottobre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)