Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1585
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del debito tributario e decadenza dalla pretesa impositiva

    La Corte ritiene applicabile la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 per tutte le annualità per le quali l'attività di controllo era pendente durante il periodo di sospensione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Viene altresì confermata la corretta applicazione della proroga di 120 giorni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997, rendendo la notifica dell'avviso di accertamento tempestiva. La sospensione rileva anche ai fini della prescrizione.

  • Rigettato
    Nel merito, non debenza delle somme accertate

    La Corte ritiene che l'onere della prova dell'inerenza dei costi incomba sul contribuente. Nel caso di specie, la documentazione fornita (contratto e fatture) è ritenuta generica e non idonea a giustificare le spese, presentando incongruenze temporali e di contenuto rispetto alle normative vigenti e alla giurisprudenza della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1585
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1585
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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