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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1585/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO CE, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8653/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4788/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF901P700839 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso n. TF901P700839/2023 l'AdE accertava a fini IRPEF ed IVA a carico di
Ricorrente_1 - dottore commercialista - per l'anno d'imposta 2016 un maggior reddito di lavoro autonomo, dichiarato in €. 109.651,00 ed accertato in
€.125.201,00. Il controllo della posizione fiscale del contribuente prendeva le mosse dalla lista dei soggetti per i quali, nell'anno di imposta 2016, si era registrata un'elevata incidenza dei costi di cui al rigo RE19, Mod. Unico 2017, denominato “altre spese documentate” rispetto al totale delle spese .
Il contribuente impugnava l'atto e la CTP di Salerno, con sentenza n. 4788/2024 , rigettava il ricorso . Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo la prescrizione del debito tributario, la decadenza dalla pretesa impositiva e, nel merito, la non debenza delle somme accertate .
L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene eccepito, da parte appellante, che la notifica dell' atto sarebbe tardiva, non rilevando l'operatività della sospensione degli 85 gg prevista dall'art.67 c.1 del
D.L. n.18/2020. Viene eccepita, altresì, la prescrizione di sanzioni ed interessi ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 472/97 per decorso del termine quinquennale . Ciò sul presupposto che il cd. decreto CU TA (art. 67 del dl 18/2020) ha introdotto una sospensione dell'attività di accertamento, liquidazione e contenzioso di 85 giorni, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Ad avviso del ricorrente tale proroga sarebbe applicabile solo per gli atti accertativi in scadenza nell'anno 2020, ma non anche per gli atti (com'è quello impugnato) in scadenza nelle annualità successive. Si asserisce, infatti, che successivamente al decreto “cura TA”, è stato emanato il decreto LA (D.L. n. 34/2020) che con l'art. 157, comma 1, ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione stabiliti dall'art. 67, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020) “sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Ne sarebbe derivata l'abrogazione tacita dell'art. 67 del D.L. 18/2020 in quanto il periodo regolato dalla norma è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dal decreto LA.
Va invece sottolineato che, per effetto dell'articolo 67, comma 1, del D.L. n.
18/2020 si ha una proroga dei termini decadenziali di 85 giorni per tutte le annualità (inclusa la fattispecie in esame) per le quali l'attività di controllo risulta
“pendente” lungo l'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020. Tali conclusioni sono in linea con i recentissimi arresti della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 960/2025 pubblicata in data 15.01.2025). Tale statuizione è stata poi confermata con successive ordinanze con le quali sono stati dichiarati inammissibili i rinvii pregiudiziali disposti dalle Corti di giustizia tributaria di
Gorizia e di Lecce in merito alla stessa questione che qui ci occupa – cioè in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 in quanto un orientamento giurisprudenziale di merito si è espresso per l'applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020 . Va infine rilevato che l'articolo 5 del Dlgs 218/1997 stabilisce che se tra la data di comparizione indicata dall'ufficio nell'invito al contraddittorio e il termine per l'accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automaticamente prorogato di 120 giorni. In questo caso occorre quindi tenere conto degli 85 giorni successivi al 31 dicembre. Se la prima data di comparizione
è fissata tra il 27 dicembre e il 26 marzo dell'anno successivo, il termine di decadenza è prorogato al 24 luglio. Nel caso di specie, quindi, operando la proroga di 120 giorni in ragione di quanto su evidenziato, la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 10/05/2023, è pienamente nei termini.
L'art.67 del dl. n. 18/2020, assolutamente applicabile al caso in esame, rileva non solo ai fini della decadenza, ma anche ai fini della prescrizione. A conferma si richiama nuovamente il decreto n. 1630/2025 della Suprema Corte: “……La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.”
Sulla non debenza delle somme accertate, va specificato che la S.C. statuisce che la prova dell'inerenza di un costo ovvero di una operazione incombe sul contribuente (cfr pronuncia Cass. n. 18904/2018, per la quale “ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato”; e anche n. 8001/2021).
Nel caso di specie, la parte più significativa dei costi assunti come non deducibili - corrispondente ad un totale imponibile di € 51.850,00 - derivava dalla prestazione di “elaborazione dati contabili” resa al sig. Ricorrente_1 dalla società “
Società_1 ” . Con mail del 21/02/2023 l'Ufficio chiedeva al sig. Ricorrente_1 di trasmettere il contratto stipulato con la società “Società_1 ” ed a mezzo mail del
27/02/2023 il sig. Ricorrente_1 inviava il contratto stipulato il 19/12/2013 e regolante i rapporti professionali tra committente e prestatore per il periodo 01/01/2014 –
31/12/2016.
Nell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023 l'Ufficio osservava che alcune delle fatture su elencate, in particolare i documenti registrati ai numeri 6, 65 e 78 del registro Iva acquisti richiamavano pattuizioni contrattuali diverse e distinte rispetto a quella del 19/12/2013. Infatti la descrizione riportata nelle fatture su elencate, ovvero “elaborazione dati contabili eseguiti per vs. conto” non conteneva i dati obbligatori che il documento contabile deve indicare ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett g) ovvero la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi formanti oggetto dell'operazione. Secondo la Cassazione (sentenza n.
21980 depositata il 28/10/2015), “un'indicazione generica dell'operazione fatturata che accorpi indistintamente in un'unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo dei loro contenuti, spaziando da attività materiali
(trasporto e magazzinaggio), ad attività d'ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) ed attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing) non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare”. A differenza delle altre fatture emesse dalla società “Società_1 ”, la genericità dei documenti contabili di cui ai protocolli nn. 6, 65 e 78 non veniva superata da alcun accordo convenzionale esibito né prima del contraddittorio prot. n. 77314/2023 (successivo alla notifica dell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023) né dopo il medesimo.
L'Ufficio osservava anzitutto che il contratto depositato in sede di contraddittorio prot. n. 77314/2023 recava una data successiva al periodo di decorrenza degli effetti del medesimo. Nel caso di specie, in particolare, il contratto veniva sottoscritto il 19/12/2013 – pagina 7 - benché la decorrenza degli effetti del medesimo fosse fissata, per espressa previsione contenuta nell'articolo 2, al periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 –
Alla luce di quando argomentato, è del tutto evidente che il contratto in disamina non è idoneo a giustificare la spesa . Esso infatti non è stato trasmesso immediatamente all'Ufficio, depositato solo dopo la notifica dell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023, non registrato, non avente una data certa, sottoscritto in una data non conciliabile con la produzione dei suoi stessi effetti, facente riferimento ad una situazione giuridica e di fatto – quella della società Società_2
srl - verificatasi posteriormente alla sua stipula.
Infine, con riguardo alle fatture registrate ai numeri 65 e 78, nell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023 l'Ufficio rilevava che la prestazione di elaborazione di dati contabili in essa indicata faceva riferimento ad un contratto, datato 14/12/2015, nei fatti mai stipulato.
Alla luce delle predette incongruenze ( e di altre evincibili dalla memoria di costituzione della resistente) la rettifica dei costi operata dall'Ufficio deve ritenersi corretta .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 2.200 oltre accessori, a carico di parte appellante
Salerno 13/2/2026 Il Relatore dott. Vincenzo Di Florio Luca
Il Presidente
dott.Mauro De
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO CE, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8653/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4788/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF901P700839 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso n. TF901P700839/2023 l'AdE accertava a fini IRPEF ed IVA a carico di
Ricorrente_1 - dottore commercialista - per l'anno d'imposta 2016 un maggior reddito di lavoro autonomo, dichiarato in €. 109.651,00 ed accertato in
€.125.201,00. Il controllo della posizione fiscale del contribuente prendeva le mosse dalla lista dei soggetti per i quali, nell'anno di imposta 2016, si era registrata un'elevata incidenza dei costi di cui al rigo RE19, Mod. Unico 2017, denominato “altre spese documentate” rispetto al totale delle spese .
Il contribuente impugnava l'atto e la CTP di Salerno, con sentenza n. 4788/2024 , rigettava il ricorso . Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo la prescrizione del debito tributario, la decadenza dalla pretesa impositiva e, nel merito, la non debenza delle somme accertate .
L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene eccepito, da parte appellante, che la notifica dell' atto sarebbe tardiva, non rilevando l'operatività della sospensione degli 85 gg prevista dall'art.67 c.1 del
D.L. n.18/2020. Viene eccepita, altresì, la prescrizione di sanzioni ed interessi ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 472/97 per decorso del termine quinquennale . Ciò sul presupposto che il cd. decreto CU TA (art. 67 del dl 18/2020) ha introdotto una sospensione dell'attività di accertamento, liquidazione e contenzioso di 85 giorni, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Ad avviso del ricorrente tale proroga sarebbe applicabile solo per gli atti accertativi in scadenza nell'anno 2020, ma non anche per gli atti (com'è quello impugnato) in scadenza nelle annualità successive. Si asserisce, infatti, che successivamente al decreto “cura TA”, è stato emanato il decreto LA (D.L. n. 34/2020) che con l'art. 157, comma 1, ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione stabiliti dall'art. 67, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020) “sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Ne sarebbe derivata l'abrogazione tacita dell'art. 67 del D.L. 18/2020 in quanto il periodo regolato dalla norma è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dal decreto LA.
Va invece sottolineato che, per effetto dell'articolo 67, comma 1, del D.L. n.
18/2020 si ha una proroga dei termini decadenziali di 85 giorni per tutte le annualità (inclusa la fattispecie in esame) per le quali l'attività di controllo risulta
“pendente” lungo l'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020. Tali conclusioni sono in linea con i recentissimi arresti della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 960/2025 pubblicata in data 15.01.2025). Tale statuizione è stata poi confermata con successive ordinanze con le quali sono stati dichiarati inammissibili i rinvii pregiudiziali disposti dalle Corti di giustizia tributaria di
Gorizia e di Lecce in merito alla stessa questione che qui ci occupa – cioè in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 in quanto un orientamento giurisprudenziale di merito si è espresso per l'applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020 . Va infine rilevato che l'articolo 5 del Dlgs 218/1997 stabilisce che se tra la data di comparizione indicata dall'ufficio nell'invito al contraddittorio e il termine per l'accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automaticamente prorogato di 120 giorni. In questo caso occorre quindi tenere conto degli 85 giorni successivi al 31 dicembre. Se la prima data di comparizione
è fissata tra il 27 dicembre e il 26 marzo dell'anno successivo, il termine di decadenza è prorogato al 24 luglio. Nel caso di specie, quindi, operando la proroga di 120 giorni in ragione di quanto su evidenziato, la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 10/05/2023, è pienamente nei termini.
L'art.67 del dl. n. 18/2020, assolutamente applicabile al caso in esame, rileva non solo ai fini della decadenza, ma anche ai fini della prescrizione. A conferma si richiama nuovamente il decreto n. 1630/2025 della Suprema Corte: “……La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.”
Sulla non debenza delle somme accertate, va specificato che la S.C. statuisce che la prova dell'inerenza di un costo ovvero di una operazione incombe sul contribuente (cfr pronuncia Cass. n. 18904/2018, per la quale “ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato”; e anche n. 8001/2021).
Nel caso di specie, la parte più significativa dei costi assunti come non deducibili - corrispondente ad un totale imponibile di € 51.850,00 - derivava dalla prestazione di “elaborazione dati contabili” resa al sig. Ricorrente_1 dalla società “
Società_1 ” . Con mail del 21/02/2023 l'Ufficio chiedeva al sig. Ricorrente_1 di trasmettere il contratto stipulato con la società “Società_1 ” ed a mezzo mail del
27/02/2023 il sig. Ricorrente_1 inviava il contratto stipulato il 19/12/2013 e regolante i rapporti professionali tra committente e prestatore per il periodo 01/01/2014 –
31/12/2016.
Nell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023 l'Ufficio osservava che alcune delle fatture su elencate, in particolare i documenti registrati ai numeri 6, 65 e 78 del registro Iva acquisti richiamavano pattuizioni contrattuali diverse e distinte rispetto a quella del 19/12/2013. Infatti la descrizione riportata nelle fatture su elencate, ovvero “elaborazione dati contabili eseguiti per vs. conto” non conteneva i dati obbligatori che il documento contabile deve indicare ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett g) ovvero la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi formanti oggetto dell'operazione. Secondo la Cassazione (sentenza n.
21980 depositata il 28/10/2015), “un'indicazione generica dell'operazione fatturata che accorpi indistintamente in un'unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo dei loro contenuti, spaziando da attività materiali
(trasporto e magazzinaggio), ad attività d'ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) ed attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing) non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare”. A differenza delle altre fatture emesse dalla società “Società_1 ”, la genericità dei documenti contabili di cui ai protocolli nn. 6, 65 e 78 non veniva superata da alcun accordo convenzionale esibito né prima del contraddittorio prot. n. 77314/2023 (successivo alla notifica dell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023) né dopo il medesimo.
L'Ufficio osservava anzitutto che il contratto depositato in sede di contraddittorio prot. n. 77314/2023 recava una data successiva al periodo di decorrenza degli effetti del medesimo. Nel caso di specie, in particolare, il contratto veniva sottoscritto il 19/12/2013 – pagina 7 - benché la decorrenza degli effetti del medesimo fosse fissata, per espressa previsione contenuta nell'articolo 2, al periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 –
Alla luce di quando argomentato, è del tutto evidente che il contratto in disamina non è idoneo a giustificare la spesa . Esso infatti non è stato trasmesso immediatamente all'Ufficio, depositato solo dopo la notifica dell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023, non registrato, non avente una data certa, sottoscritto in una data non conciliabile con la produzione dei suoi stessi effetti, facente riferimento ad una situazione giuridica e di fatto – quella della società Società_2
srl - verificatasi posteriormente alla sua stipula.
Infine, con riguardo alle fatture registrate ai numeri 65 e 78, nell'invito a comparire n. TF9I1P700359/2023 l'Ufficio rilevava che la prestazione di elaborazione di dati contabili in essa indicata faceva riferimento ad un contratto, datato 14/12/2015, nei fatti mai stipulato.
Alla luce delle predette incongruenze ( e di altre evincibili dalla memoria di costituzione della resistente) la rettifica dei costi operata dall'Ufficio deve ritenersi corretta .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, poste a carico di parte appellante
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 2.200 oltre accessori, a carico di parte appellante
Salerno 13/2/2026 Il Relatore dott. Vincenzo Di Florio Luca
Il Presidente
dott.Mauro De