Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00917/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da M.G.M. Costruzioni S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell’TI costituenda con Patriarca Group s.r.l. (P.I. 01646640886), con sede in via dei Castagni n. 39, Comiso (RG) e TA RL (P.I. 01550700882), in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B78F1506FB, rappresentata e difesa dall’avvocato Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Raffaello Sanzio n. 60 e con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
dell’Azienda sanitaria della provincia di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Cosentino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
del Consorzio Stabile EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Dss Impianti S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell’TI con Costruzioni Generali La FE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
per quanto al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 2 ottobre 2025:
- dei verbali di gara del 6 e 7 agosto 2025;
- della nota prot. n. 60171 del 7 agosto 2025 con la quale è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti del Consorzio EN;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto con determina n. 1549 dell’8 agosto 2025;
- di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato;
per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d’ora la disponibilità a subentrare nel contratto stipulato;
per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 ottobre 2025:
- del provvedimento dell’ASP di Ragusa prot.n. 71733 del 30 settembre 2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela dell’11 settembre 2025;
- di ogni atto di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato;
per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d’ora la disponibilità a subentrare nel contratto eventualmente stipulato;
per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
quanto al ricorso incidentale depositato da Consorzio Stabile EN in data 30 ottobre 2025, per l’annullamento:
- di tutti gli atti di gara sino ad oggi adottati, il provvedimento di ammissione di controparte alla gara, la graduatoria concorsuale, tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, nonché ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto) nella misura in cui a mezzo degli stessi l’Amministrazione ha ammesso l’offerta avversaria alla procedura e non ha disposto l’esclusione del RTI MGM Costruzioni dal prosieguo della gara;
quanto al ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. depositato da M.G.M. Costruzioni S.r.l. in data 5 novembre 2025:
avverso il provvedimento di differimento dell’accesso dell’ASP Ragusa, prot. 74781 del 9 ottobre 2025, recante rilascio parziale della documentazione richiesta e posticipazione dell’ostensione della documentazione attestante la verifica del possesso dei requisiti di esecuzione in capo al Consorzio EN “prima dell’avvio dei lavori”;
per la declaratoria di illegittimità del differimento e del rigetto;
nonché per l’accertamento del diritto di MGM Costruzioni s.r.l. di ottenere immediato accesso e rilascio di copia di tutti i documenti relativi alla verifica dei requisiti di esecuzione in capo all’TI aggiudicataria e per la condanna dell’Amministrazione resistente di esibire e depositare la suddetta documentazione;
in subordine, ove non esista alcuna documentazione, di ottenere l’attestazione della mancata verifica dei requisiti di esecuzione in capo all’aggiudicataria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di Ragusa e del Consorzio Stabile EN e della DSS Impianti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente esponeva:
- di avere partecipato alla procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, indetta dall’ASP intimata, ai sensi dell’art.71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di miglioramento sismico del P.O. M.P. Arezzo, per un importo complessivo di € 11.602.048,21;
- di essersi qualificata al terzo posto, giacché sulla base della graduatoria provvisoria è stata individuata quale prima classificata l’offerta presentata dall’TI Consorzio Stabile EN – Gruppo Euroservizi Soc. coop. (con un ribasso del 43,14%) e, quale seconda classificata, l’offerta dell’TI DSS Impianti S.r.l. – Costruzioni Generali La FE RLs (con un ribasso del 42,01%).
Avverso tale esito, parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando delle censure avverso la prima classificata (motivi I-II-III-IV-VII) e contro la seconda classificata (motivi V-VI-VII) e segnatamente:
I) violazione lex specialis – violazione e falsa applicazione art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 – violazione della par condicio – eccesso di potere per ingiustizia manifesta – contraddittorietà – difetto di istruttoria.
Nella prospettazione della parte ricorrente il Consorzio EN – mandataria dell’TI aggiudicataria, che ha dichiarato di eseguire circa il 70% delle lavorazioni – non risulta iscritto (registro delle imprese) per un’attività inerente ai lavori di costruzione richiesti dalla gara, ma per tutt’altra tipologia di servizi, venendo meno al requisito di coerenza dell’attività d’impresa con l’oggetto dell’appalto imposto dal codice e dal disciplinare.
Il Consorzio, pur avendo dichiarato di voler eseguire i lavori direttamente, senza apporti esecutivi di consorziate, è carente dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti ai lavori OG1/OG11 oggetto del contratto, e, conseguentemente, deve essere escluso.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 91, 101 e 108 d.lgs. n. 36 del 2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà manifesta.
Osserva la ricorrente che il RTI EN in sede di domanda di partecipazione ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori un CCNL “Terziario” (codice CNEL H011), del tutto inconferente rispetto all’oggetto dei lavori (miglioramento sismico di un edificio ospedaliero) e non rientrante tra quelli considerati equivalenti dalla lex specialis . Inoltre, il Consorzio EN non avrebbe allegato alcuna dichiarazione o documentazione atta a dimostrare l’equivalenza delle tutele garantite dal CCNL Terziario rispetto a quelle del CCNL Edilizia, in violazione della legge e del disciplinare. L’errore commesso da EN non poteva essere sanato mediante soccorso istruttorio, trattandosi – come detto – di una carenza afferente ad un elemento essenziale e sostanziale dell’offerta. Invece, attraverso il soccorso istruttorio EN ha potuto cambiare il contenuto della propria offerta, convertendo a posteriori la propria opzione dal CCNL Terziario (mai comprovato) all’impegno ad applicare il diverso CCNL richiesto dalla l ex specialis .
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5 e dell’art. 99 del d.lgs. 36/2023 – violazione art. 24 del disciplinare di gara – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4 del d.lgs. 36/2023 – difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – violazione par condicio – Eccesso di potere per sviamento – Ingiustizia manifesta, poiché l’ASP di Ragusa avrebbe ammesso, nella determina di aggiudicazione impugnata, di non aver completato le verifiche sul possesso dei requisiti. L’aggiudicazione definitiva non può prescindere dallo svolgimento delle verifiche dei requisiti generali e speciali e la loro omissione, come nel caso concreto, rende l’aggiudicazione illegittima e ne comporta l’annullamento.
IV) Mancanza requisiti di esecuzione in capo al Consorzio EN – risoluzione del contratto per inadempimento – violazione lex specialis – eccesso di potere per travisamento del fatto – difetto di istruttoria e di motivazione - violazione del termine di stand – still .
L’TI Consorzio EN – Gruppo Euroservizi è stata resa aggiudicataria nonostante sia priva non solo di mezzi, attrezzature, operai, sedi operative in loco, ma anche dei requisiti di esecuzione previsti dalla lex specialis .
L a stazione appaltante ha inoltre violato anche il termine dilatorio previsto dall’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, che vieta di stipulare il contratto prima di trentadue giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. La stipula anticipata costituisce dunque l’ennesima violazione di legge, avendo l’Amministrazione proceduto contra legem alla conclusione del contratto in spregio del termine perentorio imposto a garanzia del diritto di impugnazione degli altri concorrenti.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 52-53 l. 190/2012 – violazione della par condicio – violazione del principio di autoresponsabilità – violazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023 – eccesso di potere – difetto di istruttoria.
L’TI “DSS Impianti – La FE” deve essere esclusa dalla gara avendo falsamente attestato nella domanda di partecipazione di aver presentato domanda di iscrizione nella white list della Prefettura di Bari e non essendo, invece, in possesso di tale requisito generale di partecipazione.
VI) Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96, 98 del d.lgs. 36/2023 – violazione della lex specialis – Violazione della par condicio – violazione del principio di autoresponsabilità – eccesso di potere per ingiustizia manifesta – illogicità – contraddittorietà.
L’TI DSS Impianti – Costruzioni Generali La FE s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa anche perché la mandataria DSS Impianti s.r.l. ha reso dichiarazioni contraddittorie e non veritiere in sede di gara in merito alla pendenza di controversie tributarie non definitivamente accertate o a provvedimenti di esclsusione .
VII) violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 – violazione art. 97 della Costituzione - Violazione della lex specialis – difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta.
La stazione appaltante ha illegittimamente omesso l’attivazione della verifica di anomalia nei confronti della prima in graduatoria con motivazione palesemente errata.
Nel caso di specie, la stazione appaltante avrebbe dovuto sottoporre le offerte delle prime due concorrenti, aventi presentato ribassi del 43,14% e del 42,01%, a verifica di anomalia, già solo per il fatto che ribassi dell’ordine del 40-45% sono considerati fuori dalla normale alea concorrenziale per lavori pubblici.
Si sono costituite in giudizio le controinteressate che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’ASP di Ragusa prot.n. 71733 del 30 settembre 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela dell’11 settembre 2025 prospettandone sia l’illegittimità derivata, alla luce dei motivi già articolati con il ricorso introduttivo con riferimento all’TI prima classificata che non possono ritenersi superati dalle argomentazioni spese nel provvedimento di diniego di autotutela articolato dalla P.A., sia con riferimento all’impossibilità – prospettata nel provvedimento di secondo grado gravato – di valutare le censure sollevate nei confronti della seconda classificata, poiché la procedura di gara prevedeva l’inversione procedimentale (ovvero l’esame della documentazione amministrativa solo dell’offerente primo graduato). Inoltre, con riferimento al diniego di autotutela, parte ricorrente ha sostenuto che la procedura sia affetta da grave difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.
Si è costituita in giudizio l’ASP intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 20 ottobre 2025, il Consorzio Stabile EN ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, poiché le censure avanzate avverso l’ammissione alla gara del secondo graduato (oltre che quelle dirette contro l’odierno esponente) sono, per un verso infondate, e per altro verso inammissibili, nella misura in cui la S.A. si è avvalsa dell’inversione procedimentale e, dunque, ha valutato la sola documentazione amministrativa del primo graduato; tal che non può di certo sostenersi che le dichiarazioni del RTI DSS Impianti, in tesi avversaria rese con dolo e/o colpa grave, abbiano influenzato le decisioni dell’Amministrazione, trattandosi di potere non ancora esercitato.
L’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi di gravame proposti avverso il secondo graduato priva d’interesse all’aggiudicazione il terzo classificato, condizione dell’azione che sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata.
In ogni caso, il Consorzio ha eccepito l’integrale infondatezza del gravame.
Si è costituita in giudizio la DSS Impianti S.r.l. che ha sottolineato l’infondatezza dei motivi di gravame rivolti nei suoi confronti.
Con ricorso incidentale notificato e depositato il 30 ottobre 2025, il Consorzio Stabile EN ha contestato l’ammissione dell’offerta della ricorrente che si caratterizza per un forte ribasso del costo della manodopera.
Con atto notificato e depositato il 5 novembre 2025, parte ricorrente ha interposto gravame ex art. 116, comma 4, c.p.a.
All’esito dell’udienza camerale del 17 dicembre 2025 – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – con ordinanza n. 3725/2025 del 24 dicembre 2025, il Collegio – « stante la non univocità della documentazione prodotta sul punto dalle parti (in data 17 ottobre 2025 da DSS Impianti S.r.l.; in data 26 novembre 2025 da M.G.M. Costruzioni S.r.l.) nonché la tardività della documentazione prodotta in data 5 dicembre 2025 da DSS Impianti S.r.l., di acquisire documentati chiarimenti dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari, [ha onerato] la stessa, pertanto, del deposito nel fascicolo del giudizio - entro il termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata se anteriore, della presente ordinanza - di una documentata relazione di chiarimenti in ordine alla avvenuta presentazione o meno, da parte della Costruzioni Generali La FE S.R.L.S., con sede legale in Molfetta (BA), Via Tenente Fiorino 27/C – CAP 70056 (codice fiscale/partita IVA 08775570727), della domanda di iscrizione o di rinnovo nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ( c.d. white list) della medesima Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari, con ogni specificazione utile quanto, in particolare, ai seguenti elementi: (eventuale) data di presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo; (eventuale) contenuto della domanda in questione; (eventuale) esito della relativa valutazione ».
In adempimento di tale ordinanza, la Prefettura ha depositato la relazione richiesta con la relativa documentazione.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è in parte infondato e in parte improcedibile.
E invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale si è affermato che l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata sia quelle spese nei confronti della seconda graduata ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972).
In tale ottica, “ è invece inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificati, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l’accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente, non essendo ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all’annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l’illegittimità e il travolgimento dell’intera procedura ” (v. Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024 n. 29, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4584 e Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7065).
Alla luce di tali coordinate appare necessario vagliare preliminarmente i motivi di ricorso volti a censurare la legittimità dell’offerta e dell’ammissione della DSS Impianti S.r.l. (Cons. Stato, sez. VI, n. 7463 del 2024), seconda classificata che:
1) avrebbe dichiarato falsamente (segnatamente, la mandante Costruzioni Generali La FE Srls) nel modello A “ di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di BARI ”
2) avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e non veritiere in sede di gara circa il possesso dei requisiti fiscali;
3) avrebbe presentato un’offerta, anormalmente bassa, che non è stata sottoposta a verifica di anomalia ai sensi del punto 22 del disciplinare di gara.
Sul punto la difesa del Consorzio aggiudicatario, ha rilevato l’inammissibilità di tale gruppo di censure – riferite alla seconda graduata: i ) per l’insussistenza del requisiti soggettivi dianzi specificati, non essendosi proceduto, legittimamente in forza dell’inversione procedimentale prevista dalla lex specialis di gara, alla verifica della documentazione amministrativa, ii ) in ordine alla congruità dell’offerta presentata, non sottoposta alla verifica di anomalia – vertendosi nell’ambito di poteri non ancora esercitati.
Con riferimento a tale tematica occorre richiamare la giurisprudenza formatasi sulla questione dell’interesse a ricorrere del terzo graduato in una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto, qualora, unitamente all’offerta dell’aggiudicataria, sia oggetto di contestazione la congruità dell’offerta della seconda graduata non (ancora) valutata dalla stazione appaltante, ma replicabile, anche nel caso in cui, in ragione dell’inversione procedimentale, non siano stati valutati dalla stazione appaltante anche i requisiti di moralità dell’impresa.
A fronte di poteri amministrativi non ancora esercitati:
i ) per un primo orientamento il ricorso della impresa terza graduata è inammissibile poiché l’utilità che il ricorrente tende a conseguire – sia essa finale o strumentale – deve pur sempre derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, e non in via mediata da eventi incerti o potenziali, da eventi cioè che non costituiscono conseguenza normale dell’annullamento, come ad esempio, l’esito negativo della verifica di anomalia dell’altra offerta meglio collocatasi trattandosi di una mera eventualità (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4871; sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6008; sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1941; 12 febbraio 2007, n. 587);
ii ) per altro orientamento, il ricorso dell’impresa terza graduata è ammissibile anche nel caso in cui i motivi proposti siano diretti (oltre che nei confronti della prima graduata) anche a contestare l’anomalia dell’offerta del concorrente secondo graduato purché siano indicati con chiarezza “i profili di illegittimità e/o inaffidabilità della stessa che, a suo avviso, non avrebbero potuto trovare giustificazione nel corso dell’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921);
iii ) per ulteriore orientamento, quando l’impresa terza graduata censura l’anomalia dell’offerta della seconda, non vagliata dalla stazione appaltante, il giudice amministrativo è tenuto, preliminarmente, ad esaminare le censure avverso l’aggiudicataria e, se le ritiene fondate, annullare l’aggiudicazione, rimettendo, poi, alla stazione appaltante di completare il giudizio di anomalia nei confronti della seconda graduata, che potrà essere, eventualmente, oggetto di altra impugnazione, così potendosi scongiurare la sostituzione del giudice amministrativo nei poteri, non ancora esercitati, della stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3861);
iv ) per il più recente orientamento (inaugurato da Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2725 e seguito da T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. V, 31 ottobre 2024, n. 3614; sez. I, 6 luglio 2020, n. 1632) – che costituisce una forma di applicazione temperata del secondo orientamento giurisprudenziale sopracitato – la questione deve essere risolta richiamando i principi desumibili dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria 3 febbraio 2014, n. 8 – secondo cui la collocazione al terzo posto non comporta di per sé, con carattere di automatismo, il difetto di legittimazione ad introdurre contestazioni “sulle scelte della stazione appaltante in ordine all’opportunità di procedere o meno all’esame discrezionale di una supposta anomalia dell’offerta dei concorrenti collocati in posizione potiore”, a condizione che sussistano “ evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione ed esame dell’offerta del secondo graduato ”; questo perché la sua “ possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all’aggiudicazione ” e qualora siffatta evenienza non ricorra, “ l’impresa terza classificata non è portatrice di un interesse strumentale concreto e diretto all’annullamento degli atti impugnati ed alla rinnovazione della procedura, poiché dall’auspicato rinnovo non può derivare alcuna chance di vittoria state la postergazione al secondo concorrente utilmente graduato ”.
In sostanza – secondo tale orientamento – il giudice adito è tenuto ad esaminare, dapprima, i motivi di censura rivolti nei confronti del secondo graduato e, se risultino evidenti ragioni di incongruità dell’offerta che avrebbero potuto indurre la stazione appaltante ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia – e che potrebbero condurre, in ultima analisi, ad una decisione di estromissione del concorrente – procedere all’esame anche dei motivi diretti nei confronti dell’aggiudicataria, dovendosi, altrimenti, il giudizio arrestare non potendo la ricorrente trarre alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso, per la presenza di altro concorrente utilmente graduato.
Eadem ratio deve applicarsi in ordine ad eventuali ambiti di discrezionalità tecnica non esaurita concernente l’esame dei requisiti morali.
Tale soluzione appare preferibile anche da questo Collegio per le ragioni già rappresentate dalla pronuncia in esame in quanto: «a) non lascia sfornito di tutela il concorrente terzo graduato, come accadrebbe nel caso si ritenesse il suo ricorso sempre inammissibile (per carenza di interesse) solo in ragione della sua posizione in graduatoria e per la circostanza che non sia stata valutata la congruità dell’offerta della seconda graduata quand’anche meriti l’aggiudicazione per l’inaffidabilità delle offerte che precedono (poiché, per usare le parole dell’Adunanza plenaria, la tutela “ non può soffrire limiti in relazione alla singolarità della fattispecie provvedimentale ”); b) non impinge nel merito delle scelte della stazione appaltante poiché il sindacato del giudice resta, comunque, esterno e limitato ai profili che avrebbero potuto giustificare l’avvio della verifica di anomalia anche nei confronti del secondo graduato e giungere, eventualmente, ad escluderlo dalla procedura; c) non dà ingresso ad una tutela di carattere oggettivo come accadrebbe nel caso in cui il ricorso fosse accolto per la sola ragione di fondatezza dei motivi proposti avverso il primo graduato e senza alcun esame sulla possibilità – e, per questa via, sull’effettivo interesse – del ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione data la presenza di un’offerta meglio posizionata».
Tanto premesso, quindi, il Collegio esaminerà le doglianze rivolte nei confronti della seconda classificata onde valutarne la fondatezza nei sensi sopraprecisati
Con riferimento al primo motivo gli esiti istruttori hanno accertato che la Costruzioni Generali La FE S.r.l.s.:
i) ha inoltrato – tramite PEC – in data 4 agosto 2025 l’istanza di iscrizione alla white list , riscontrata dalla Prefettura con nota prot. 2025-0113788 del 19 agosto 2025 avente il seguente tenore: “ Si comunica che è stato realizzato un nuovo Portale delle imprese per la compilazione e l’inoltro digitale delle richieste d'iscrizione, aggiornamento o rinnovo negli elenchi delle White List . A partire da lunedì 21 luglio p.v., per la compilazione delle nuove richieste d’iscrizione, aggiornamento o rinnovo negli elenchi delle White List dovrà essere utilizzato “esclusivamente” il suddetto portale, raggiungibile all'indirizzo: https://portalewl.interno.gov.it: fatta eccezione per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le quali (in assenza di codice fiscale e quindi di SPID), si potrà continuare ad utilizzare l'attuale procedura ”;
ii ) in ragione del predetto esito, in data 29 agosto 2025 ha inoltrato la richiesta di iscrizione alla white list positivamente delibata il 30 dicembre 2025;
iii ) era già iscritta – per la durata di mesi dodici decorrenti dal 15 aprile 2025 – all’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189. Tale incontestata ricostruzione dei fatti esclude la falsità della dichiarazione resa alla data di presentazione della domanda – 4 agosto 2025 – giacché le mere modifiche della gestione della white list (peraltro intervenute appena 14 giorni prima della richiesta) non incidono in alcun modo sulla correttezza di quanto dichiarato. Né è possibile predicare un comportamento gravemente colpevole o malizioso del richiedente che non solo ha prontamente inoltrato la richiesta secondo le indicazioni dettate dalla Prefettura, ma altresì aveva comunque il requisito sostanziale stante l’integrale equivalenza funzionale tra l’iscrizione alla white list ex art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 e quella all’Anagrafe antimafia istituita dall’art. 30, d.l. 189/2016, destinata agli operatori economici impegnati nella ricostruzione post-sisma.
Anche il secondo motivo è infondato.
Afferma la ricorrente che la mandataria DSS Impianti s.r.l. avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e non veritiere in sede di gara circa il possesso dei requisiti fiscali, dichiarando di non avere pendenze tributarie, mentre nel contestuale Modello A ha ammesso di avere una violazione fiscale a proprio carico, ancorché non definitivamente accertata. In particolare, con dichiarazione integrativa in calce al modello A del 5 agosto 2025, la DSS Impianti s.r.l. ha ammesso di essere stata esclusa dall’ANAS proprio a causa di tale violazione tributaria (avverso la quale è stato interposto gravame davanti alla CGT di Bari), con provvedimento del 19 giugno 2025 e ha affermato (falsamente) di avere in corso di notifica ricorso avverso tale esclusione.
Secondo parte ricorrente si tratterebbe di una dichiarazione i ) dolosamente carente, non indicando l’importo effettivo della violazione fiscale particolarmente elevato, pari a € 177.633,04, ii ) falsa nella parte in cui afferma che è “in corso di notifica” il ricorso avverso l’esclusione ANAS, mentre, in realtà, alla data del 5 agosto 2025, il ricorso era stato depositato da tempo e il T.a.r. per il Piemonte, con ordinanza n. 327/2025 del 24 luglio 2025, aveva già respinto l’istanza cautelare, evidenziando come la violazione fiscale contestata fosse superiore sia al 10% del valore dell’appalto (pari a € 553.000,00), sia alla soglia minima di € 35.000 prevista dall’Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023, e dunque “grave”.
Ciò posto, giova innanzitutto evidenziare che nella nuova sistematica del d.lgs. 36 del 2023 l’esclusione per falsa dichiarazione in ordine ai gravi illeciti professionali disposta ai sensi degli artt. 95 e 98 non è automatica (a differenza del previgente art. 80, comma 5, lett. f- bis ) del d.lgs. n. 50 del 2016 non trasfuso nell’art. 94 del d.lgs. 36/2023), ma discrezionale e rileva solo se idonea e concretamente incidente sul procedimento di gara e in grado di influenzare la stazione appaltante.
Nel caso in esame, pertanto, si verte nell’ambito di poteri amministrativi non ancora esercitati in ordine alla valenza decettiva delle dichiarazioni rese, che, nei limiti del sindacato giurisdizionale esercitabile in questa sede sulla base delle già evidenziate coordinate ermeneutiche non appaiono in grado di costituire in astratto un indice di inaffidabilità dell’TI poiché:
i ) con riferimento alla dichiarazione di pendenze tributarie non definitivamente accertate ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 deve escludersi qualsiasi forma di dolosa falsità o callidità nella dichiarazione poiché
a) seppur omessa nel DGUE, è stata ampiamente e compiutamente resa in calce al modello A del 5 agosto 2025;
b) riporta tutti gli elementi previsti dall’Allegato II.10 richiamato dall’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 ove non si richiede la specifica indicazione dell’ammontare della violazione che rileva solo in base all’art. 3 onde classificarla come grave, e, pertanto, oggetto di obbligata dichiarazione. Nel caso in esame, la violazione è stata dichiarata dalla concorrente con conseguente implicita ammissione della sua rilevanza quantitativa ai fini del citato art. 3, inoltre, la specifica indicazione del numero dell’atto tributario impugnato TVFCR0400036/2024, esclude qualsiasi intendo decettivo;
ii ) con riferimento alla dichiarazione sui precedenti provvedimenti di esclusione (art. 98, d.lgs. n. 36/2023) la mancata indicazione dell’effettiva proposizione del ricorso e dell’esito della fase cautelare, non ne inficia la veridicità, poiché ai sensi del citato art. 98, l’oggetto della rappresentazione richiesta al concorrente verte sulla descrizione della condotta che ha integrato l’illecito professionale e sulla sua rituale contestazione in sede giurisdizionale.
Infine, la società ricorrente ha contestato l’anomalia delle offerte presentate dalla prime due graduate e, con particolare riferimento alla seconda, ha ritenuto che un ribasso del 42,01% a fronte di un importo a base di gara ribassabile pari a € 11.395.910,13, sia da considerare non congruo tenuto conto i) del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta che ammonta, per entrambe le TI, a € 4.426.498,59; ii) agli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati dall’TI DSS Impianti in € 54.000; iii) al valore dei materiali stimato a progetto pari ad almeno € 2.013.611,63.
La ricorrente applicando a ciascuna voce di progetto, questi criteri minimi, ovvero il prezzo della manodopera dichiarata dalle TI (non ribassata) con i materiali da preventivi locali (prudenziali) e le spese generali 15% calcolate sull’importo netto della lavorazione nonché oneri aziendali sicurezza dichiarati, le offerte delle prime due graduate risultano notevolmente in perdita, pari per l’TI ad € 1.081.833,97
Tale allegazione in ordine ai sospetti di anomalia dell’offerta della seconda graduata non supera lo standard di allegazione e probatorio sopraindicato per ritenere – a fronte di poteri amministrativi non esercitati – fondata la censura, giacché con riferimento al costo dei materiali e delle spese generali il calcolo elaborato dalla ricorrente non solo è stato espressamente contestato dalla diretta controparte (vedi memoria del 20 ottobre 2025), ma appare carente della necessaria analiticità, del puntuale richiamo alle fonti (listini, mercuriali, ecc.) e di una specifica analisi del mercato di riferimento (T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 18 gennaio 2025, n. 79).
Si aggiunga altresì che nel provvedimento impugnato con motivi aggiunti la stazione appaltante – seppure con riferimento alla prima classificata (argomentazione a fortiori idonea anche per la seconda) – ha escluso che le percentuali di ribasso in argomento (43,14% e 42,01%) possano considerarsi anomale, rinvenendosi un numero significativo di offerte presentate con ribassi similari e rimanendo indimostrato che ribassi dell’ordine del 40-45% esulano dall’alea normale della concorrenza negli appalti pubblici e richiedono particolare attenzione da parte della stazione appaltante.
Da ciò discende l’assorbimento dell’esame delle ulteriori censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti nei confronti dell’aggiudicataria tendenti alla sua esclusione dalla gara, in quanto improcedibili per non esser più provvisti d’interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a. (disposizione generale applicabile in appello), giacché il loro ipotetico accoglimento determinerebbe un diretto beneficio per un altro concorrente (la seconda graduata), anziché per l’odierna ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2023, n. 7463), con ulteriore conseguente improcedibilità del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria.
Le predette considerazioni implicano altresì l’assenza della necessaria strumentalità dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta dalla ricorrente.
La peculiarità della fattispecie in esame e il necessario svolgimento di un’attività istruttoria del Collegio per valutare la fondatezza delle censure legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, in parte lo rigetta e, per altra parte, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI IA AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI IA AV |
IL SEGRETARIO