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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8978 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.5149/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Santochirico Sara e Alessandro Faggiano Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03.03.2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premessa la revoca della prestazione assistenziale, deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ex art 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'assegno d'invalidità ex L. 222/84. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione, nonché, errata valutazione del complesso quadro clinico da cui è affetta. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, disposta nuova consulenza, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. Il Dott. nella precedente fase ha riscontrato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: Per_1
- Ipoacusia bilaterale protesizzata;
- Scoliosi dorso-lombare sinistro/convessa con lievi limitazioni funzionali;
- Asma bronchiale allergica;
- Stato ansioso. Esaminato complessivamente il caso in esame concludeva affermando: “si può affermare che le infermità diagnosticate non determinano permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art 1 L 12/6 1984 n. 222)”, ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura ex lege richiesta per poter beneficiare della prestazione invocata. Attese le doglianze formulate dalla parte, questo Giudice ha ritenuto opportuno disporre il rinnovo delle operazioni peritali conferendo l'incarico al Dott. . Per_2 Part L'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro ed esaustivo in merito ai rilievi mossi dalla;
ed invero, in merito alla ipoacusia, ha chiarito che la ricorrente è attualmente portatrice di protesi acustiche binaurale digitale con auricolari e retroauricolari bilaterali. Nello specifico, questi dispositivi sono ideati in modo da trasformare il suono in segnali digitali che vengono, poi, elaborati da un chip per offrire un audio più chiaro e naturale;
essendo, inoltre, dotati di molteplici funzionalità, come la riduzione del rumore di fondo e la connettività wireless, appare chiaro che l'utilizzo di due apparecchi, come nel caso di specie, migliora l'orientamento spaziale e la concentrazione provvedendo, altresì, a ripristinare l'esperienza uditiva stereo. Anche l'esame obiettivo, e la conseguente raccolta dell'esame anamnestico, è stato possibile con un'interazione normale e senza alcuna difficoltà dimostrando, altresì, di come, tale normalità, sia possibile e riscontrabile anche durante l'attività lavorativa che non è, spiega il CTU, in alcun modo compromessa dalla patologia suddetta. In merito all'asma, è in fase di stabilità così come confermato da un'unica consulenza pneumologica (ASLNA1 PSI del 20.01.2015) oltre che dalla ricorrente medesima che, infatti, in sede di esame obiettivo ha confermato di non assumere alcuna terapia medica. Circa, invece, la scoliosi lombosacrale lamentata si tratta, spiega il consulente, di una patologia documentata da una sola rxgrafia del 21.01.2015 in cui si evince una scoliosi dorso lombare sinistro convessa a breve raggio di curvatura ed una accentuazione della cifosi dorsale. È, altresì, documentata una lieve asimmetria del bacino nel senso che, nel caso in esame, l'anca sinistra è in posizione più alta della controlaterale di circa 10,5 mm;
la cresta iliaca sinistra è più alta di circa 5 mm rispetto alla controlaterale: si tratta, tuttavia, di pochi millimetri, e non centimetri, che non portano menomazione ortopedica, alterazione della statura eretta o, ancora, disagi nei passaggi Part posturali tant'è che la stessa deambulazione avviene nella norma e che, oltretutto la non è portatrice di scarpa ortopedica né di plantare ortopedico dimostrando, quindi, l'assenza di limitazioni funzionali. Infine, in merito alla condizione d'ansia sofferta dall'istante, la stessa, è documentata da un'unica certificazione psichiatrica del 28.11.2023 non seguita da ulteriori certificazioni psichiatriche o prescrizioni farmacologiche specifiche per lo stato ansioso non rinvenuto, peraltro, nemmeno in sede di esame obiettivo e considerato, quindi, di scarso rilievo clinico ai fini di una proficua capacità lavorativa così come il pregresso fibroadenoma al seno sinistro asportato completamente con intervento chirurgico. Quanto, poi, alla divergenza rispetto alle precedenti CTU depositate nei giudizi pregressi, deve evidenziarsi che, di certo, l'evoluzione tecnologica degli apparecchi acustici ha comportato un netto miglioramento delle condizioni della ricorrente. In relazione, poi, all'apparato osteoarticolare le precedenti CTU del Dott. e della Dott.ssa Per_3 si fondano esclusivamente sul riferito, pertanto, al di là di quanto in precedenza ritenuto, non Per_4 è possibile operare un raffronto tra i diversi accertamenti peritali svolti ai fini di verificare l'effettivo stato patologico della ricorrente e la sua incidenza sulle attività lavorative posto che solo il Dott.
ed il Dott. hanno eseguito le manovre in sede di esame obiettivo. Per_2 Per_1 Questo Giudice ritiene l'elaborato peritale esaustivo poiché specifico e puntuale anche in merito alle altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Ciò premesso, è pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, però, non risulta essere né prospettata, se non in merito al fatto che già in precedenza le era stato riconosciuto il beneficio assistenziale, né debitamente provata dalla parte. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 3 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi