CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39143 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - FR OF CC - 25/11/2025 R.G.N. 26766/2025 LO AG SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di XXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Balsamo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza in data 7 febbraio 2025, con cui la Corte di appello della stessa sede aveva rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avanzata per ragioni di salute e volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. XXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo – mediante unico articolato motivo – violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di appello di Lecce ha concesso all’imputato gli arresti domiciliari. XXXXXXXXXX, con atto personalmente sottoscritto, ha quindi rinunciato al proposto ricorso, la cui trattazione è avvenuta conseguentemente in forma solo cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l’ipotesi non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così è deciso, 25/11/2025 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39143 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: OF FR Data Udienza: 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR OF NI ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Balsamo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza in data 7 febbraio 2025, con cui la Corte di appello della stessa sede aveva rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avanzata per ragioni di salute e volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. XXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo – mediante unico articolato motivo – violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di appello di Lecce ha concesso all’imputato gli arresti domiciliari. XXXXXXXXXX, con atto personalmente sottoscritto, ha quindi rinunciato al proposto ricorso, la cui trattazione è avvenuta conseguentemente in forma solo cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l’ipotesi non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così è deciso, 25/11/2025 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39143 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: OF FR Data Udienza: 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR OF NI ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2