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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12547/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12547/2020 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Sebastiano Tinelli Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTORE
Contro
La ditta individuale (P.I. C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv. Scaligna Pietro Paolo (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTA
E
pagina 1 di 13 La società in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. e C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
contumace.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da memoria depositata per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.10.2024.
Per la convenuta come da memoria depositata per l'udienza di Controparte_2
precisazione delle conclusioni del 4.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 5.10.2020, - premesso che: in data 19.06.2015 aveva Controparte_1
regolarmente registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico il marchio “MASTER-
L'INCOLLATUTTO” con il quale commercializzava una colla;
successivamente era venuto a conoscenza della commercializzazione al dettaglio, da parte di titolare dell'esercizio CP_2
commerciale , con sede in Modugno, di una colla con marchio “Master Bond”; sul prodotto CP_2
in questione era indicata quale unica società rappresentante in Italia la ricorreva la Parte_1
violazione dell'art. 2569 c.c. e degli artt. 20 e 124 c.p.i. (d.lgs. 30/2005), stante l'identità grafica dei marchi, utilizzati per prodotti della stessa natura merceologica;
ricorrevano altresì le ipotesi di concorrenza sleale “confusoria” ex art. 2598, n. 1 c.c. e contraffazione ex art. 498 c.p., fonte di pregiudizio irreparabile, consistente, oltre che nella oggettiva difficoltà probatoria di accertare a posteriori l'esatta dimensione dei danni, nella notevole ed imprevedibile capacità espansiva dello sviamento di clientela, dell'offuscamento della propria immagine commerciale e dello svilimento del marchio di cui lo stesso era titolare;
- richiedeva pertanto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
700 e 669-bis ss c.p.c. e dell'art. 131 c.p.i., con decreto inaudita altera parte o, in subordine, alla fissata prima udienza per la comparizione delle parti fosse immediatamente: 1) disposta l'inibitoria da pagina 2 di 13 qualsiasi uso dei marchi uguali o simili a quelli di titolarità dell'attore; 2) disposto il ritiro dal commercio dei prodotti e del materiale pubblicitario relativo;
3) disposto il sequestro dei prodotti con marchio similare;
4) disposto il sequestro o la riproduzione delle scritture contabili delle società
convenute; 5) disposta l'emissione di provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio di cui in premessa;
6) condannata le società alla rifusione delle spese e delle competenze, anche per la fase cautelare.
L'attore conveniva altresì in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società e la ditta Controparte_3
individuale di rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accogliere l'istanza CP_2 CP_2
cautelare così come formulata;
2) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2569 c.c. e dell'art.
124, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'art. 20 del C.P.I. da parte della società e dalla Controparte_3
ditta individuale 1) Disporre l'inibitoria della fabbricazione, commercio Controparte_2
ed uso dei prodotti e servizi previsti dal marchio dell'attore; 2) Fissare una somma per violazioni ed
inosservanza della sentenza;
3) Ordinare la distruzione dei prodotti messi in commercio da parte delle
convenute; 4) Condannare le società convenute, al risarcimento in solido, dei danni ammontanti ad €
250.000,00; 5) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre Iva e CPA.
Costituitasi con comparsa di risposta in data 11.02.2021, la ditta individuale convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, ritenendo che la questione – in assenza della prospettazione di lesione di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale o d'autore – dovesse essere demandata alle Sezioni Ordinarie di questo Tribunale, la violazione delle disposizioni di cui al
D.L. 132/2014, conv. L.162/2014, la mancanza assoluta dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare, ossia del fumus boni juris e del periculum in mora, per cui invocava il rigetto dell'istanza in questione.
pagina 3 di 13 Nel merito la parte contestava la fondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda attorea, nonché
la quantificazione dell'asserito danno, poiché del tutto generica e non provata, domandandone il rigetto,
con vittoria di spese ed onorari.
In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della convenuta, chiedeva di accertare e quantificare il reale ammontare del danno patito dall'attore e, comunque, con manleva esperita nei confronti della . Parte_1
Con ordinanza del 1.04.2021veniva rigettata l'istanza cautelare proposta dall'attore, non configurandosi il rischio di confusione asserito dallo stesso.
All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale, è
stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.04.2024 e del 24.10.2024, celebrate con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella
L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------------
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società non costituitasi in giudizio, Parte_1
nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo pec, in data 5.10.2020.
In ordine all'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla convenuta, va ribadita la competenza dell'adita Sezione Specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 134 d.lgs. 30/2005,
atteso che il giudizio verte in materia di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale.
È infondata altresì l'eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda attorea per mancato invito alla negoziazione assistita e mancata messa in mora.
Invero, occorre rammentare che la procedura di negoziazione assistita è disciplinata dal D.L. 12
settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a pagina 4 di 13 qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5
comma 1-bis del d.lgs 28/2010.
Ebbene, nella specie non ricorrono evidentemente i suddetti presupposti, posto che la domanda di risarcimento, in primis, non riguarda la circolazione di veicoli e natati ed in ogni caso ammonta ad euro
250.000,00, superando di gran lunga la soglia di euro 50.000,00 imposta dalla normativa.
Parimenti infondata è l'eccezione di mancata messa in mora della convenuta, considerato che in tal senso non sussiste alcun obbligo in capo all'attore; pertanto, l'assenza di quest'ultima non può essere intesa quale presupposto necessario ai fini dell'esperimento del presente giudizio.
Va altresì ribadita la superfluità delle richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dall'attore, in quanto gli elementi addotti a fondamento della pretesa attorea non necessitano di valutazioni tecniche, apparendo esaustiva la documentazione grafica e fotografica prodotta, il cui esame va riservato al prosieguo, mentre le circostanze fattuali oggetto dei capitoli di interrogatorio formale e di prova testimoniale, vertenti sulla commercializzazione dei prodotti con marchi in presunta contraffazione, non sono oggetto di contestazione.
Nel merito, l'attore ha assunto la violazione da parte della convenuta dell'art. 20 C.P.I., configurandosi la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e di contraffazione ex art. 498 c.p., nonché la confusione relativamente ai marchi (“ ” e “Master Bond”) e ai Controparte_4
prodotti stessi.
In tal senso, va osservato che ai sensi dell'art.20 C.P.I. “1. I diritti del titolare del marchio d'impresa
registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai
terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per
prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al
marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i
segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o
pagina 5 di 13 simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello
stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e
i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il
titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro
confezioni o sugli imballaggi;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o
autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di
offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il
marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del
diritto del titolare […]”.
Orbene, in proposito può dirsi che il marchio conferisce al titolare il diritto di fare uso esclusivo del segno e, conseguentemente, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'uso di un segno identico o simile al proprio marchio registrato, per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui il segno è stato registrato.
Nel caso in cui, il marchio registrato venga utilizzato illegittimamente, ovvero in maniera diversa da quelle autorizzate dal titolare, si determina un'ipotesi di contraffazione del marchio che induce in confusione il consumatore.
In tal senso, l'art. 20 c.p.i. richiede quindi che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto sia della somiglianza tra il marchio anteriore e quello successivo, sia dell'affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (Cfr. Cass. 11031/2016), in riferimento a consumatori di media intelligenza e capacità,
ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (ex plurimis,
Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016).
pagina 6 di 13 Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “l'apprezzamento del giudice del merito sulla
confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti – apprezzamento che costituisce un giudizio di
fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – non
deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata
considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli
elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla
possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e
avvedutezza del pubblico dei consumatori quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito
tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; il predetto giudizio
deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno
orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore” ( cfr. Cass. n.
26001/2018; Cass. n.4405/2006, Cass. n. 39764/2021).
Tale principio risulta altresì conforme a quanto statuito dalla Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra i marchi deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i relativi fattori del caso di specie, si tratta di una valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva dei prodotti dai marchi, tenuto conto, in particolar modo, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Cfr. richiamo Cass. n. 39764/2021, Corte di Giustizia CE 11.11.1997, C-251.95, Sabel, 22 e
23; Corte Giust. CE 22.6.1991, C- 342-97).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che il ha effettivamente CP_1
registrato in data 19.06. 2015 (cfr. doc.
3-4 fasc. attore) il proprio marchio “Master- L'incollatutto”
mentre la convenuta non ha dimostrato di aver registrato il marchio “ ”, non potendosi CP_5
pertanto verificare le eventuali tempistiche di registrazione.
Ciò premesso, tuttavia, sebbene non vi sia dubbio dell'identità tra i prodotti ed i servizi designati, non può dirsi sussistente un rischio di confusione.
pagina 7 di 13 In primo luogo, va osservato che dalla comparazione dei marchi in questione, come si può leggere anche dal modulo C (1/2) – BA2014C00023 di registrazione depositato da il Controparte_1
marchio “Master – L'incollatutto” si compone di un cerchio di colore rosso su fondo azzurro, ai lati del quale sono presenti delle bandette colorate (nere, rosse e gialle) e sul quale è riportata la parola
“Master” (in bianco) ed, al di sotto, la parola “L'incollatutto” (in bianco) come da seguente immagine:
.
Il marchio “Master Bond”, diversamente, ha una grafica prevalentemente bianca e blu, con la parola
MASTER in blu (con capolettera più grande), al di sotto della quale si collocano la parola ND in arancione ed, ancora più in basso, la scritta con le lettere F ed X rispettivamente arancioni e Pt_2
blu e la parola ND in nero.
pagina 8 di 13 Aggiungasi, che i due prodotti a cui sono stati apposti i due marchi in questione si presentano in forme differenti, in quanto la colla “Master Bond Fx Bond” è contenuta all'interno di un tubetto, mentre quella “Master – L'incollatutto” all'interno di un barattolo con beccuccio, come da successiva riproduzione fotografica, determinando un ulteriore specifico elemento distintivo tra i due prodotti.
pagina 9 di 13 Ciò chiarito pertanto, in ordine all'invocata responsabilità della convenuta per le condotte di concorrenza sleale confusoria, va osservato che, ai sensi dell'art. 2598 c.c. punto 1, “ferme le
disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di
concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie
con qual-siasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente […]”.
Sulla scorta di quanto sin ora rilevato, può pacificamente dirsi che la fattispecie per cui è causa non rientra nell'ipotesi di cui al n. 1 dell'art.2598 c.c., c.d. concorrenza confusoria, per la quale è illecito ogni comportamento finalizzato, mediante l'uso di nomi o segni distintivi altrui, ad attirare nuova clientela creando confusione circa l'origine del prodotto o dell'attività concorrente.
pagina 10 di 13 Nella fattispecie in esame, tuttavia, tale rischio di confusione non appare prima facie configurabile: è
noto, infatti, che, in tema di accertamento della concorrenza sleale “confusoria”, solo quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.
In tal senso, in conformità con il granitico orientamento della giurisprudenza in tema di contraffazione del marchio (Cfr. Cass. n.1724/1994), è necessario compiere una preventiva qualificazione del marchio come forte o debole, “costituendo questa una premessa logica del giudizio sulla confondibilità del
marchio, atteso che tale giudizio deve essere compiuto adottando per i marchi deboli criteri meno
rigorosi che per i marchi forti, poiché la protezione dei primi è limitata alle parti dotate di originalità
mentre per i marchi forti la tutela è estesa a tutti gli elementi che li compongono” (Cfr. Cass.
39764/2021).
In particolare, per marchio c.d. “forte” si intende quel segno dotato di elevata capacità distintiva, che non presenta a primo impatto un'aderenza concettuale o nesso logico con i prodotti e/o i servizi forniti ed è quindi frutto di fantasia o altro accorgimento creativo o originale, per marchio c.d. “debole” si intende, invece, un segno dotato di una limitata capacità distintiva, in quest'ultima circostanza,
nonostante la registrazione del marchio, la tutela è comunque meno intensa.
Consegue che anche una lieve differenziazione o aggiunta rispetto ad un marchio debole è sufficiente perché possa escludersi la sussistenza di un rischio di confusione con un altro marchio che presenti elementi di similitudine con il primo (Cfr. Cass. n.8942/2020, Cass. n.15927/2018, Cass. n.
12368/2018).
Nel caso in esame il marchio in questione “Master - L'incollatutto” non si rivela un marchio forte, ma tutt'altro, invero il nome stesso lascia agevolmente trasparire a quale prodotto o servizio si riferisce,
nello specifico, ad una colla.
Conclusivamente, la scarsa capacità distintiva del suddetto marchio implica che le variazioni esistenti dello stesso “Master Bond – Fx Bond” ed, in generale, tutte le differenze tra i due marchi e pagina 11 di 13 prodotti/servizi commercializzati escludano il pericolo di confusione, con conseguente rigetto delle domande attoree.
L'accertamento dell'insussistenza delle suddette violazioni asserite dall'attore determina il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dallo stesso, in ogni caso, priva di qualsiasi allegazione e prova a supporto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto della estrema semplicità del procedimento nelle sue fasi e degli atti difensivi, relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di Controparte_1
citazione del 05.10.2020, nei confronti di e così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
1) rigetta le domande formulate da;
Controparte_1
2) condanna l'attore al rimborso delle spese processuali, in favore della convenuta costituita
[...]
liquidate, per il procedimento cautelare, in € 2.606,50 e, per il Controparte_2
giudizio di merito, in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata delle imprese, il 17.2.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Raffaella Simone
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12547/2020 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Sebastiano Tinelli Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTORE
Contro
La ditta individuale (P.I. C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv. Scaligna Pietro Paolo (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTA
E
pagina 1 di 13 La società in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. e C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
contumace.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da memoria depositata per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.10.2024.
Per la convenuta come da memoria depositata per l'udienza di Controparte_2
precisazione delle conclusioni del 4.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 5.10.2020, - premesso che: in data 19.06.2015 aveva Controparte_1
regolarmente registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico il marchio “MASTER-
L'INCOLLATUTTO” con il quale commercializzava una colla;
successivamente era venuto a conoscenza della commercializzazione al dettaglio, da parte di titolare dell'esercizio CP_2
commerciale , con sede in Modugno, di una colla con marchio “Master Bond”; sul prodotto CP_2
in questione era indicata quale unica società rappresentante in Italia la ricorreva la Parte_1
violazione dell'art. 2569 c.c. e degli artt. 20 e 124 c.p.i. (d.lgs. 30/2005), stante l'identità grafica dei marchi, utilizzati per prodotti della stessa natura merceologica;
ricorrevano altresì le ipotesi di concorrenza sleale “confusoria” ex art. 2598, n. 1 c.c. e contraffazione ex art. 498 c.p., fonte di pregiudizio irreparabile, consistente, oltre che nella oggettiva difficoltà probatoria di accertare a posteriori l'esatta dimensione dei danni, nella notevole ed imprevedibile capacità espansiva dello sviamento di clientela, dell'offuscamento della propria immagine commerciale e dello svilimento del marchio di cui lo stesso era titolare;
- richiedeva pertanto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
700 e 669-bis ss c.p.c. e dell'art. 131 c.p.i., con decreto inaudita altera parte o, in subordine, alla fissata prima udienza per la comparizione delle parti fosse immediatamente: 1) disposta l'inibitoria da pagina 2 di 13 qualsiasi uso dei marchi uguali o simili a quelli di titolarità dell'attore; 2) disposto il ritiro dal commercio dei prodotti e del materiale pubblicitario relativo;
3) disposto il sequestro dei prodotti con marchio similare;
4) disposto il sequestro o la riproduzione delle scritture contabili delle società
convenute; 5) disposta l'emissione di provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio di cui in premessa;
6) condannata le società alla rifusione delle spese e delle competenze, anche per la fase cautelare.
L'attore conveniva altresì in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società e la ditta Controparte_3
individuale di rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accogliere l'istanza CP_2 CP_2
cautelare così come formulata;
2) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2569 c.c. e dell'art.
124, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'art. 20 del C.P.I. da parte della società e dalla Controparte_3
ditta individuale 1) Disporre l'inibitoria della fabbricazione, commercio Controparte_2
ed uso dei prodotti e servizi previsti dal marchio dell'attore; 2) Fissare una somma per violazioni ed
inosservanza della sentenza;
3) Ordinare la distruzione dei prodotti messi in commercio da parte delle
convenute; 4) Condannare le società convenute, al risarcimento in solido, dei danni ammontanti ad €
250.000,00; 5) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre Iva e CPA.
Costituitasi con comparsa di risposta in data 11.02.2021, la ditta individuale convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, ritenendo che la questione – in assenza della prospettazione di lesione di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale o d'autore – dovesse essere demandata alle Sezioni Ordinarie di questo Tribunale, la violazione delle disposizioni di cui al
D.L. 132/2014, conv. L.162/2014, la mancanza assoluta dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare, ossia del fumus boni juris e del periculum in mora, per cui invocava il rigetto dell'istanza in questione.
pagina 3 di 13 Nel merito la parte contestava la fondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda attorea, nonché
la quantificazione dell'asserito danno, poiché del tutto generica e non provata, domandandone il rigetto,
con vittoria di spese ed onorari.
In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della convenuta, chiedeva di accertare e quantificare il reale ammontare del danno patito dall'attore e, comunque, con manleva esperita nei confronti della . Parte_1
Con ordinanza del 1.04.2021veniva rigettata l'istanza cautelare proposta dall'attore, non configurandosi il rischio di confusione asserito dallo stesso.
All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale, è
stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.04.2024 e del 24.10.2024, celebrate con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella
L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------------
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società non costituitasi in giudizio, Parte_1
nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo pec, in data 5.10.2020.
In ordine all'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla convenuta, va ribadita la competenza dell'adita Sezione Specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 134 d.lgs. 30/2005,
atteso che il giudizio verte in materia di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale.
È infondata altresì l'eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda attorea per mancato invito alla negoziazione assistita e mancata messa in mora.
Invero, occorre rammentare che la procedura di negoziazione assistita è disciplinata dal D.L. 12
settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a pagina 4 di 13 qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5
comma 1-bis del d.lgs 28/2010.
Ebbene, nella specie non ricorrono evidentemente i suddetti presupposti, posto che la domanda di risarcimento, in primis, non riguarda la circolazione di veicoli e natati ed in ogni caso ammonta ad euro
250.000,00, superando di gran lunga la soglia di euro 50.000,00 imposta dalla normativa.
Parimenti infondata è l'eccezione di mancata messa in mora della convenuta, considerato che in tal senso non sussiste alcun obbligo in capo all'attore; pertanto, l'assenza di quest'ultima non può essere intesa quale presupposto necessario ai fini dell'esperimento del presente giudizio.
Va altresì ribadita la superfluità delle richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dall'attore, in quanto gli elementi addotti a fondamento della pretesa attorea non necessitano di valutazioni tecniche, apparendo esaustiva la documentazione grafica e fotografica prodotta, il cui esame va riservato al prosieguo, mentre le circostanze fattuali oggetto dei capitoli di interrogatorio formale e di prova testimoniale, vertenti sulla commercializzazione dei prodotti con marchi in presunta contraffazione, non sono oggetto di contestazione.
Nel merito, l'attore ha assunto la violazione da parte della convenuta dell'art. 20 C.P.I., configurandosi la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e di contraffazione ex art. 498 c.p., nonché la confusione relativamente ai marchi (“ ” e “Master Bond”) e ai Controparte_4
prodotti stessi.
In tal senso, va osservato che ai sensi dell'art.20 C.P.I. “1. I diritti del titolare del marchio d'impresa
registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai
terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per
prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al
marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i
segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o
pagina 5 di 13 simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello
stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e
i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il
titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro
confezioni o sugli imballaggi;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o
autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di
offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il
marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del
diritto del titolare […]”.
Orbene, in proposito può dirsi che il marchio conferisce al titolare il diritto di fare uso esclusivo del segno e, conseguentemente, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'uso di un segno identico o simile al proprio marchio registrato, per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui il segno è stato registrato.
Nel caso in cui, il marchio registrato venga utilizzato illegittimamente, ovvero in maniera diversa da quelle autorizzate dal titolare, si determina un'ipotesi di contraffazione del marchio che induce in confusione il consumatore.
In tal senso, l'art. 20 c.p.i. richiede quindi che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto sia della somiglianza tra il marchio anteriore e quello successivo, sia dell'affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (Cfr. Cass. 11031/2016), in riferimento a consumatori di media intelligenza e capacità,
ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (ex plurimis,
Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016).
pagina 6 di 13 Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “l'apprezzamento del giudice del merito sulla
confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti – apprezzamento che costituisce un giudizio di
fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – non
deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata
considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli
elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla
possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e
avvedutezza del pubblico dei consumatori quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito
tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; il predetto giudizio
deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno
orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore” ( cfr. Cass. n.
26001/2018; Cass. n.4405/2006, Cass. n. 39764/2021).
Tale principio risulta altresì conforme a quanto statuito dalla Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra i marchi deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i relativi fattori del caso di specie, si tratta di una valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva dei prodotti dai marchi, tenuto conto, in particolar modo, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Cfr. richiamo Cass. n. 39764/2021, Corte di Giustizia CE 11.11.1997, C-251.95, Sabel, 22 e
23; Corte Giust. CE 22.6.1991, C- 342-97).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che il ha effettivamente CP_1
registrato in data 19.06. 2015 (cfr. doc.
3-4 fasc. attore) il proprio marchio “Master- L'incollatutto”
mentre la convenuta non ha dimostrato di aver registrato il marchio “ ”, non potendosi CP_5
pertanto verificare le eventuali tempistiche di registrazione.
Ciò premesso, tuttavia, sebbene non vi sia dubbio dell'identità tra i prodotti ed i servizi designati, non può dirsi sussistente un rischio di confusione.
pagina 7 di 13 In primo luogo, va osservato che dalla comparazione dei marchi in questione, come si può leggere anche dal modulo C (1/2) – BA2014C00023 di registrazione depositato da il Controparte_1
marchio “Master – L'incollatutto” si compone di un cerchio di colore rosso su fondo azzurro, ai lati del quale sono presenti delle bandette colorate (nere, rosse e gialle) e sul quale è riportata la parola
“Master” (in bianco) ed, al di sotto, la parola “L'incollatutto” (in bianco) come da seguente immagine:
.
Il marchio “Master Bond”, diversamente, ha una grafica prevalentemente bianca e blu, con la parola
MASTER in blu (con capolettera più grande), al di sotto della quale si collocano la parola ND in arancione ed, ancora più in basso, la scritta con le lettere F ed X rispettivamente arancioni e Pt_2
blu e la parola ND in nero.
pagina 8 di 13 Aggiungasi, che i due prodotti a cui sono stati apposti i due marchi in questione si presentano in forme differenti, in quanto la colla “Master Bond Fx Bond” è contenuta all'interno di un tubetto, mentre quella “Master – L'incollatutto” all'interno di un barattolo con beccuccio, come da successiva riproduzione fotografica, determinando un ulteriore specifico elemento distintivo tra i due prodotti.
pagina 9 di 13 Ciò chiarito pertanto, in ordine all'invocata responsabilità della convenuta per le condotte di concorrenza sleale confusoria, va osservato che, ai sensi dell'art. 2598 c.c. punto 1, “ferme le
disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di
concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie
con qual-siasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente […]”.
Sulla scorta di quanto sin ora rilevato, può pacificamente dirsi che la fattispecie per cui è causa non rientra nell'ipotesi di cui al n. 1 dell'art.2598 c.c., c.d. concorrenza confusoria, per la quale è illecito ogni comportamento finalizzato, mediante l'uso di nomi o segni distintivi altrui, ad attirare nuova clientela creando confusione circa l'origine del prodotto o dell'attività concorrente.
pagina 10 di 13 Nella fattispecie in esame, tuttavia, tale rischio di confusione non appare prima facie configurabile: è
noto, infatti, che, in tema di accertamento della concorrenza sleale “confusoria”, solo quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.
In tal senso, in conformità con il granitico orientamento della giurisprudenza in tema di contraffazione del marchio (Cfr. Cass. n.1724/1994), è necessario compiere una preventiva qualificazione del marchio come forte o debole, “costituendo questa una premessa logica del giudizio sulla confondibilità del
marchio, atteso che tale giudizio deve essere compiuto adottando per i marchi deboli criteri meno
rigorosi che per i marchi forti, poiché la protezione dei primi è limitata alle parti dotate di originalità
mentre per i marchi forti la tutela è estesa a tutti gli elementi che li compongono” (Cfr. Cass.
39764/2021).
In particolare, per marchio c.d. “forte” si intende quel segno dotato di elevata capacità distintiva, che non presenta a primo impatto un'aderenza concettuale o nesso logico con i prodotti e/o i servizi forniti ed è quindi frutto di fantasia o altro accorgimento creativo o originale, per marchio c.d. “debole” si intende, invece, un segno dotato di una limitata capacità distintiva, in quest'ultima circostanza,
nonostante la registrazione del marchio, la tutela è comunque meno intensa.
Consegue che anche una lieve differenziazione o aggiunta rispetto ad un marchio debole è sufficiente perché possa escludersi la sussistenza di un rischio di confusione con un altro marchio che presenti elementi di similitudine con il primo (Cfr. Cass. n.8942/2020, Cass. n.15927/2018, Cass. n.
12368/2018).
Nel caso in esame il marchio in questione “Master - L'incollatutto” non si rivela un marchio forte, ma tutt'altro, invero il nome stesso lascia agevolmente trasparire a quale prodotto o servizio si riferisce,
nello specifico, ad una colla.
Conclusivamente, la scarsa capacità distintiva del suddetto marchio implica che le variazioni esistenti dello stesso “Master Bond – Fx Bond” ed, in generale, tutte le differenze tra i due marchi e pagina 11 di 13 prodotti/servizi commercializzati escludano il pericolo di confusione, con conseguente rigetto delle domande attoree.
L'accertamento dell'insussistenza delle suddette violazioni asserite dall'attore determina il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dallo stesso, in ogni caso, priva di qualsiasi allegazione e prova a supporto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto della estrema semplicità del procedimento nelle sue fasi e degli atti difensivi, relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di Controparte_1
citazione del 05.10.2020, nei confronti di e così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
1) rigetta le domande formulate da;
Controparte_1
2) condanna l'attore al rimborso delle spese processuali, in favore della convenuta costituita
[...]
liquidate, per il procedimento cautelare, in € 2.606,50 e, per il Controparte_2
giudizio di merito, in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata delle imprese, il 17.2.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Raffaella Simone
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