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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Il giudice monocratico del Tribunale di RR Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4241/21 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
nato il [...] a [...]_1 Parte_1
residente in vico Abolimonte 53 RR del Greco (NA) rappresentato e difeso dall'avvocato
Stefano Salimbene, del Foro di Reggio Emilia, codice fiscale C.F. 2 in forza
di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto introduttivo anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal
D.M. Giustizia n. 48/2013, elettivamente domiciliati presso e nell'intestato studio legale in via Ionio n. 29 Battipaglia (SA)
-opponente
CONTRO
( P.IVA 1 - già CP_1 ) (doc. 1), con sede in Venezia- Controparte_1
Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte 2 , giusta procura notaio Persona_1 di CP_3
(rep. 39722; racc. 14051) (doc. 2), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
(rep. 42351; racc. 15678 - doc. 3);[...] di CP_3 Controparte_4
a seguito di mero cambio di denominazione sociale (doc. ( P.IVA_2 ) già CP_5 '
4), con sede in via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale CP_3 Controparte_2 giusta procura notaio Per_1 rappresentante pro tempore Dott.ssa '
(rep. 42416; racc. 15733) (doc. 5), difesa dall'avv. CO RO
[...] di CP_3
), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge Codice Fiscale_3
domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente l'atto di comparsa
-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
"svolgimento del processo" e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69.. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Occorre rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02);
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero,
- persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
Si precisa che con il presente viene impugnato il decreto ingiuntivo in epigrafe descritto, con il quale, ad istanza della P.IVA_3 con sede legale in Venezia Controparte_1 p.iva
Mestre via Terraglio n. 63 in persona del legale rappresentante p.t., il Giudice del Tribunale di RR Annunziata, in data 14/05/2021, emetteva il decreto ingiuntivo D.I. REP. N.
1578/2021 R.G. N. 5184/2020 con il quale ingiugeva al Parte_1 nato il [...] a [...] pagare la somma di € 14.483,74 oltre RR DE GR (NA) C.F. C.F._4
le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria .Tra i motivi di opposizione: 1)
Mancanza prova legittimazione attiva dell'opposta; 2) TAEG sopra soglia;
3) Sulla carenza probatoria del credito richiesto insufficienza dell'estratto conto;
4) Eccezione di
pagamento compensazione per gli importi corrisposti.
Chiedeva pertanto: "Revocare, la concessa provvisoria esecutività al D.I. REP. N. 1578/2021 R.G.
N. 5184/2020 stante la fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato come evidenziato in narrativa;
- ACCERTARE E DICHIARARE, il difetto di legittimazione ad agire della società come evidenziato in narrativa.Controparte_1
in via principale e nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto D.I. REP. N. 1578/2021 R.G. N. 5184/2020; - In considerazione della carenza probatoria dei documenti prodotti, inidonei a fondare la pretesa creditoria di parte opposta;
- dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare in considerazione della mancata consegna del piano di ammortamento nonché di ogni altro documento utile ad identificare l'esatto costo dell'operazione finanziaria, così come previsto per legge;
per l'effetto, dichiarare non dovute le somme previste a titolo di interessi che superano il tasso di soglia e disporre altresì la restituzione/compensazione di quanto corrisposto quale indebito. Si chiede fin d'ora la nomina e l'espletamento di CTU al fine di verificare il tasso effettivo applicato e il valore dell'indebito." Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.";
CP Si costituiva poi l'odierna opposta deducendo a sua volta: 1) Assolvimento dell'onere probatorio sulla legittimazione attiva;
1) Integralità estratti di ruolo prodotti.; 2) Sui fatti non contestati;
3) Validità dei contratti di apertura di credito revolving n. 4301524619071662 e n.
5464918808471560; 4) Irrilevanza dell'assenza del piano di ammortamento in merito al
CP contratto n. 47490553; 5) In caso di accoglimento della domanda;
6) Richiesta di
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva pertanto: “1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente dellaControparte_1 somma di € 14.483,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi come richiesti con il ricorso per DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di controparte, condannare
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) l'opponente alla restituzione o pagamento a favore di [...] della somma di € 14.483,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che CP_1
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5
D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannandolo al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria - con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge - si." Interveniva poi nomina del CTU Persona_2 in data 28.04.2023, il quale procedeva al deposito della relativa consulenza in data 26.10.2023, il quale nelle conclusioni asseriva la natura non usuraria dei finanziamenti in questione in ogni modalità di calcolo da questi considerata.
Ciò posto deve preliminarmente valutarsi la eccezione preliminare. Secondo quanto desumibile dagli atti di causa tra interveniva atto Parte_2 ed CP_1
di cessione, con cui quest'ultima diveniva beneficiaria una serie di contratti di credito, nel cui atto di cessione non veniva però precipuamente menzionato il credito de quo, e di cui veniva data notifica al debitore in data 19/03/2020. Per quanto concerne il secondo motivo di opposizione, gli istanti asseriscono la mancata prova del credito legittimante.
"La Corte di cassazione (n. 24798 del 5 novembre 2020) ha recentemente affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale." Invero la difesa avanza tale contestazione avente ad oggetto l'onere dell'opposta di provare come si è configurato il proprio credito
Dunque, tale contestazione può ritenersi fondata considerato che nel presente giudizio sono stati invero prodotti quali documenti comprovanti la titolarità attiva del rapporto da parte di Controparte_1 la notifica di cessione al debitore in data (cfr. documenti di causa) 19/03/2020 nonché due estratti di conto riferibili unicamente ad Pt 2 (precedente creditrice) ed in cui tra l'altro non figura precipuamente il credito cristallizzato nel menzionato decreto ingiuntivo.
Pertanto manca allo stato la produzione di un documento che attesti in maniera granitica prova documentale della concreta inclusione del credito tra quelli effettivamente ceduti come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria. Ed infatti, con riguardo al caso di un'operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all'art. agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Da ultimo, la pronuncia sul tema, con ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025, la
Corte di Cassazione, con riguardo al tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto:
"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Ed invero, anche secondo l'impostazione giurisprudenziale desumibile dalla pronuncia della Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione in atti della notificazione della detta cessione, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Continuano gli ermellini nella stessa pronuncia chiarendo come che, "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al cedutoe, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB”. L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto, e pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli opponenti, né tantomeno dell'esistenza del credito nella misura richiesta. Come sopra menzionato, i documenti prodotti, tra cui la notifica al debitore ceduto, ed i due estratti di ruolo, non costituiscono un fondamento probatorio apprezzabile ai fini positiva valutazione sulla validità del decreto ingiuntivo impugnato.
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 1578/2021 R.G. n.
5184/2020 oggetto di impugnazione con il quale Controparte_1 ha richiesto
il pagamento della somma di euro 14.483,74 oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
Accoglie l'opposizionee revoca il decreto ingiuntivo n. 5184/2020, emesso dal dott. Nasti, 1.
emesso in data 14/05/2021; 2. Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti che si liquidano in euro 1.940 oltre IVA e CPA come per legge e 15% s.g.. 3. Spese di ctu a carico di parte opponente
Il giudice dott Salvatore Nasti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
58 TUB, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Il giudice monocratico del Tribunale di RR Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4241/21 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
nato il [...] a [...]_1 Parte_1
residente in vico Abolimonte 53 RR del Greco (NA) rappresentato e difeso dall'avvocato
Stefano Salimbene, del Foro di Reggio Emilia, codice fiscale C.F. 2 in forza
di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto introduttivo anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal
D.M. Giustizia n. 48/2013, elettivamente domiciliati presso e nell'intestato studio legale in via Ionio n. 29 Battipaglia (SA)
-opponente
CONTRO
( P.IVA 1 - già CP_1 ) (doc. 1), con sede in Venezia- Controparte_1
Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte 2 , giusta procura notaio Persona_1 di CP_3
(rep. 39722; racc. 14051) (doc. 2), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
(rep. 42351; racc. 15678 - doc. 3);[...] di CP_3 Controparte_4
a seguito di mero cambio di denominazione sociale (doc. ( P.IVA_2 ) già CP_5 '
4), con sede in via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale CP_3 Controparte_2 giusta procura notaio Per_1 rappresentante pro tempore Dott.ssa '
(rep. 42416; racc. 15733) (doc. 5), difesa dall'avv. CO RO
[...] di CP_3
), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge Codice Fiscale_3
domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente l'atto di comparsa
-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
"svolgimento del processo" e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69.. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Occorre rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02);
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero,
- persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
Si precisa che con il presente viene impugnato il decreto ingiuntivo in epigrafe descritto, con il quale, ad istanza della P.IVA_3 con sede legale in Venezia Controparte_1 p.iva
Mestre via Terraglio n. 63 in persona del legale rappresentante p.t., il Giudice del Tribunale di RR Annunziata, in data 14/05/2021, emetteva il decreto ingiuntivo D.I. REP. N.
1578/2021 R.G. N. 5184/2020 con il quale ingiugeva al Parte_1 nato il [...] a [...] pagare la somma di € 14.483,74 oltre RR DE GR (NA) C.F. C.F._4
le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria .Tra i motivi di opposizione: 1)
Mancanza prova legittimazione attiva dell'opposta; 2) TAEG sopra soglia;
3) Sulla carenza probatoria del credito richiesto insufficienza dell'estratto conto;
4) Eccezione di
pagamento compensazione per gli importi corrisposti.
Chiedeva pertanto: "Revocare, la concessa provvisoria esecutività al D.I. REP. N. 1578/2021 R.G.
N. 5184/2020 stante la fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato come evidenziato in narrativa;
- ACCERTARE E DICHIARARE, il difetto di legittimazione ad agire della società come evidenziato in narrativa.Controparte_1
in via principale e nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto D.I. REP. N. 1578/2021 R.G. N. 5184/2020; - In considerazione della carenza probatoria dei documenti prodotti, inidonei a fondare la pretesa creditoria di parte opposta;
- dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare in considerazione della mancata consegna del piano di ammortamento nonché di ogni altro documento utile ad identificare l'esatto costo dell'operazione finanziaria, così come previsto per legge;
per l'effetto, dichiarare non dovute le somme previste a titolo di interessi che superano il tasso di soglia e disporre altresì la restituzione/compensazione di quanto corrisposto quale indebito. Si chiede fin d'ora la nomina e l'espletamento di CTU al fine di verificare il tasso effettivo applicato e il valore dell'indebito." Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.";
CP Si costituiva poi l'odierna opposta deducendo a sua volta: 1) Assolvimento dell'onere probatorio sulla legittimazione attiva;
1) Integralità estratti di ruolo prodotti.; 2) Sui fatti non contestati;
3) Validità dei contratti di apertura di credito revolving n. 4301524619071662 e n.
5464918808471560; 4) Irrilevanza dell'assenza del piano di ammortamento in merito al
CP contratto n. 47490553; 5) In caso di accoglimento della domanda;
6) Richiesta di
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva pertanto: “1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente dellaControparte_1 somma di € 14.483,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi come richiesti con il ricorso per DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di controparte, condannare
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) l'opponente alla restituzione o pagamento a favore di [...] della somma di € 14.483,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che CP_1
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5
D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannandolo al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria - con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge - si." Interveniva poi nomina del CTU Persona_2 in data 28.04.2023, il quale procedeva al deposito della relativa consulenza in data 26.10.2023, il quale nelle conclusioni asseriva la natura non usuraria dei finanziamenti in questione in ogni modalità di calcolo da questi considerata.
Ciò posto deve preliminarmente valutarsi la eccezione preliminare. Secondo quanto desumibile dagli atti di causa tra interveniva atto Parte_2 ed CP_1
di cessione, con cui quest'ultima diveniva beneficiaria una serie di contratti di credito, nel cui atto di cessione non veniva però precipuamente menzionato il credito de quo, e di cui veniva data notifica al debitore in data 19/03/2020. Per quanto concerne il secondo motivo di opposizione, gli istanti asseriscono la mancata prova del credito legittimante.
"La Corte di cassazione (n. 24798 del 5 novembre 2020) ha recentemente affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale." Invero la difesa avanza tale contestazione avente ad oggetto l'onere dell'opposta di provare come si è configurato il proprio credito
Dunque, tale contestazione può ritenersi fondata considerato che nel presente giudizio sono stati invero prodotti quali documenti comprovanti la titolarità attiva del rapporto da parte di Controparte_1 la notifica di cessione al debitore in data (cfr. documenti di causa) 19/03/2020 nonché due estratti di conto riferibili unicamente ad Pt 2 (precedente creditrice) ed in cui tra l'altro non figura precipuamente il credito cristallizzato nel menzionato decreto ingiuntivo.
Pertanto manca allo stato la produzione di un documento che attesti in maniera granitica prova documentale della concreta inclusione del credito tra quelli effettivamente ceduti come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria. Ed infatti, con riguardo al caso di un'operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all'art. agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Da ultimo, la pronuncia sul tema, con ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025, la
Corte di Cassazione, con riguardo al tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto:
"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Ed invero, anche secondo l'impostazione giurisprudenziale desumibile dalla pronuncia della Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione in atti della notificazione della detta cessione, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Continuano gli ermellini nella stessa pronuncia chiarendo come che, "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al cedutoe, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB”. L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto, e pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli opponenti, né tantomeno dell'esistenza del credito nella misura richiesta. Come sopra menzionato, i documenti prodotti, tra cui la notifica al debitore ceduto, ed i due estratti di ruolo, non costituiscono un fondamento probatorio apprezzabile ai fini positiva valutazione sulla validità del decreto ingiuntivo impugnato.
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 1578/2021 R.G. n.
5184/2020 oggetto di impugnazione con il quale Controparte_1 ha richiesto
il pagamento della somma di euro 14.483,74 oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
Accoglie l'opposizionee revoca il decreto ingiuntivo n. 5184/2020, emesso dal dott. Nasti, 1.
emesso in data 14/05/2021; 2. Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti che si liquidano in euro 1.940 oltre IVA e CPA come per legge e 15% s.g.. 3. Spese di ctu a carico di parte opponente
Il giudice dott Salvatore Nasti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
58 TUB, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che