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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Teresa Lo Torto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Morigi 13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I ricorrenti concordano che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre anche ai fini della residenza, e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo i seguenti tempi di presenza compatibilmente con i turni di lavoro del signor Pt_2
- 1 - 2 pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00;
- il sabato o alternativamente la domenica di ogni settimana dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- quindici (15) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta (Lunedì dell'Angelo);
- per i “ponti” scolastici secondo il principio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro del padre.
Resta sempre salva la facoltà dei genitori di modificare di comune accordo, tenuto conto delle esigenze personali e scolastiche dei figli e e nel preminente interesse dei minori, il regime di Per_1 Per_2 visita e frequentazione siccome dettagliato nel presente punto 2).
Il pernottamento presso il padre verrà introdotto quando il signor avrà la disponibilità di Pt_2 un'abitazione munita di una camera da letto ad uso esclusivo della prole.
In occasione della frequentazione dei figli il padre si obbliga a custodire sempre con la massima diligenza l'arma che detiene per ragioni di servizio riponendola “sotto chiave” onde impedirne l'accesso ai minori.
Nei giorni di rispettiva spettanza ciascun genitore provvederà all'accompagnamento dei figli alle attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi di lingua straniera) e curerà che i minori studino e facciano i compiti loro assegnati.
3) La casa coniugale sita in Cologno Monzese (MI), Via Ginestrino 15/D, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli e provvederà a sostenere Parte_1 tutte le spese relative al mutuo, alle utenze di luce, gas e acqua e al condominio.
Il signor si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre sette giorni dalla data dell'udienza Pt_2 che verrà fissata con la modalità della trattazione scritta, contestualmente trasferendo la propria residenza in altro luogo ed asportando tutti i propri effetti personali.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora dal mese di dicembre 2025, in via Pt_2 Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento pagina 2 di 4 dei figli e e finché questi non saranno economicamente autosufficienti, l'importo Per_1 Per_2 mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00=), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione nel mese di dicembre 2026 (base dicembre 2025).
Il padre si obbliga altresì a versare mensilmente e fino al ventesimo anno di età dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 100,00 (euro cento/00=) in adempimento del contratto assicurativo
“Postafuturo Da Grande” sottoscritto in favore dei figli.
Le spese straordinarie nell'interesse della prole disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Monza, da intendersi qui come integralmente trascritto, rimarranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
5) Le parti concordano che l'assegno unico spettante al nucleo sarà integralmente percepito a far data dal mese di dicembre 2025 dalla signora ed accreditato sul c/c di quest'ultima, la quale si occuperà Parte_1 ove necessario di farne richiesta e consegnare agli uffici competenti l'eventuale documentazione richiesta.
6) I ricorrenti prestano vicendevolmente espresso assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio e al rinnovo del passaporto dei figli, impegnandosi a provvedere alle formalità necessarie a tale scopo a semplice richiesta l'una dell'altra.
7) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni reciproco rapporto e questione anche economica e di non aver altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
8) Le spese del presente procedimento rimangono a carico delle parti in via tra loro solidale.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.6.2012 a Parte_1 Parte_2
Grottaminarda;
- Dall'unione sono nati e in data 19.12.2014. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
15.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( e 19.12.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Grottaminarda in data 30.6.2012 (Atto n. 14, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Grottaminarda), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Grottaminarda, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
IA NO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Teresa Lo Torto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Morigi 13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I ricorrenti concordano che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre anche ai fini della residenza, e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo i seguenti tempi di presenza compatibilmente con i turni di lavoro del signor Pt_2
- 1 - 2 pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00;
- il sabato o alternativamente la domenica di ogni settimana dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- quindici (15) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta (Lunedì dell'Angelo);
- per i “ponti” scolastici secondo il principio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro del padre.
Resta sempre salva la facoltà dei genitori di modificare di comune accordo, tenuto conto delle esigenze personali e scolastiche dei figli e e nel preminente interesse dei minori, il regime di Per_1 Per_2 visita e frequentazione siccome dettagliato nel presente punto 2).
Il pernottamento presso il padre verrà introdotto quando il signor avrà la disponibilità di Pt_2 un'abitazione munita di una camera da letto ad uso esclusivo della prole.
In occasione della frequentazione dei figli il padre si obbliga a custodire sempre con la massima diligenza l'arma che detiene per ragioni di servizio riponendola “sotto chiave” onde impedirne l'accesso ai minori.
Nei giorni di rispettiva spettanza ciascun genitore provvederà all'accompagnamento dei figli alle attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi di lingua straniera) e curerà che i minori studino e facciano i compiti loro assegnati.
3) La casa coniugale sita in Cologno Monzese (MI), Via Ginestrino 15/D, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli e provvederà a sostenere Parte_1 tutte le spese relative al mutuo, alle utenze di luce, gas e acqua e al condominio.
Il signor si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre sette giorni dalla data dell'udienza Pt_2 che verrà fissata con la modalità della trattazione scritta, contestualmente trasferendo la propria residenza in altro luogo ed asportando tutti i propri effetti personali.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora dal mese di dicembre 2025, in via Pt_2 Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento pagina 2 di 4 dei figli e e finché questi non saranno economicamente autosufficienti, l'importo Per_1 Per_2 mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00=), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione nel mese di dicembre 2026 (base dicembre 2025).
Il padre si obbliga altresì a versare mensilmente e fino al ventesimo anno di età dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 100,00 (euro cento/00=) in adempimento del contratto assicurativo
“Postafuturo Da Grande” sottoscritto in favore dei figli.
Le spese straordinarie nell'interesse della prole disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Monza, da intendersi qui come integralmente trascritto, rimarranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
5) Le parti concordano che l'assegno unico spettante al nucleo sarà integralmente percepito a far data dal mese di dicembre 2025 dalla signora ed accreditato sul c/c di quest'ultima, la quale si occuperà Parte_1 ove necessario di farne richiesta e consegnare agli uffici competenti l'eventuale documentazione richiesta.
6) I ricorrenti prestano vicendevolmente espresso assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio e al rinnovo del passaporto dei figli, impegnandosi a provvedere alle formalità necessarie a tale scopo a semplice richiesta l'una dell'altra.
7) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni reciproco rapporto e questione anche economica e di non aver altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
8) Le spese del presente procedimento rimangono a carico delle parti in via tra loro solidale.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.6.2012 a Parte_1 Parte_2
Grottaminarda;
- Dall'unione sono nati e in data 19.12.2014. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
15.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( e 19.12.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Grottaminarda in data 30.6.2012 (Atto n. 14, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Grottaminarda), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Grottaminarda, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
IA NO
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