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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7080 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 196/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. MARCO DI Parte_1 C.F._1 ANDREA
Appellante
E
Controparte_1 (C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv.
[...] P.IVA_1 ALFONSINA DI DOMENICO
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nelle note in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 10643/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata dall' del e, per l'effetto, CP_2 CP_1 ha condannato il convenuto al pagamento in favore della attrice della somma complessiva di Euro 69.070,99 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo che va dal 22.02.2006 sino al 30.11.2018 ed a titolo di interessi di mora maturati al 17.12.2018, oltre a quanto dovuto dalla domanda sino al soddisfo;
ha condannato il convenuto al rimborso in favore della attrice delle spese di lite che si sono liquidate d'ufficio in euro 4.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 1 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha convenuto in Parte_2 giudizio il Sig. dinanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: - accertato e dichiarato, per i motivi esposti, che il signor ha occupato sine titulo l'alloggio de quo, condannare Parte_1 il signore al pagamento in favore di del Comune di della Parte_1 CP_2 CP_1 somma di €. 69.070,99 di cui €. 68.652,43 per indennità di occupazione ed oneri accessori non pagati dalla data di occupazione e sino al 30.11.2018 oltre €. 418,56 quali interessi di mora maturati al 17.12.2018, ovvero alla maggiore minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata: - condannare il signor al versamento in favore dell'Ater del Parte_1 dell'importo di €. 69.070,99, maturati dalla data di occupazione al CP_1 30.11.2018, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'alloggio da parte dell'ente proprietario, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori somme medio tempore maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo. In via ulteriormente subordinata: - condannare il signor al pagamento in Parte_1 favore di della somma di €. 48.680,79 di cui €. 48.334,41 per Parte_2 indennità di occupazione ed oneri accessori non pagati dalla data di occupazione e sino al 28.02.2016 (data della variazione anagrafica) oltre €. 346,38 quali interessi di mora maturati al 28.11.2018, ovvero alla maggiore minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via meramente subordinata: - condannare il signor al versamento in favore dell'Ater del Parte_1 dell'importo di €. 48.680,79, maturati dalla data di occupazione al CP_1 28.02.2016 (data della variazione anagrafica), a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'alloggio da parte dell'ente proprietario, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori somme medio tempore maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo”. Il tutto, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio. A tal fine ha esposto e premesso:
- di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo, destinato all'edilizia residenziale pubblica, sito in Viale Paolo Ferdinando Quaglia n. 83, sc. C, int. 12, contraddistinto CP_1 con il numero di matricola 4230151512;
- che il suddetto appartamento era stato originariamente assegnato al Sig. Per_1
- che, in data 22.02.2006, l'odierno convenuto aveva fatto ingresso nell'alloggio
[...] de quo, senza preventiva autorizzazione da parte dell' ; CP_2
- che, in data 16.01.2007, l'originario assegnatario Sig. aveva abbandonato Per_1 l'immobile;
- che l'odierno convenuto, al fine di sanare la propria posizione illegittima, aveva presentato istanza di regolarizzazione dell'occupazione ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 27/2006; - che, con nota prot n. 91922 del 12.11.2014 e nota prot. n. 35689 del 7.04.2015, l' del Comune di aveva diffidato e costituito in mora il Sig. CP_2 CP_1 Parte_1 per il rilascio dell'immobile e per il pagamento della indennità di occupazione;
- che, con nota prot. n. 38138 del 17.04.2015, l' del Comune di aveva altresì CP_2 CP_1 emesso il previsto decreto di rilascio, regolarmente notificato all'odierno convenuto;
- che, in data 7.03.2016, il signor aveva trasferito la residenza anagrafica Parte_1 altrove, senza riconsegnare l'alloggio ERP alla proprietaria;
2 - che, successivamente alla variazione anagrafica, con nota prot. 12896 del 10.03.2016, l' del Comune di veva provveduto a diffidare nuovamente l'odierno convenuto CP_2 CP_1 per il rilascio dell'alloggio e per il pagamento del dovuto in ragione del perpetrato godimento illegittimo dell'immobile;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 599 del 27.04.2016, aveva Parte_3 espresso parere contrario alla domanda di regolarizzazione in sanatoria presentata dal convenuto in quanto, alla data di riferimento del 20.11.2006 (art. 53, comma 1, L.R. n. 27/2006) l'alloggio non era occupato abusivamente dal richiedente e, inoltre, il reddito del nucleo familiare, comprensivo di , riferito all'anno di imposta 2006, era Persona_1 eccedente il limite normativo per l'accesso all'ERP. Infine, il richiedente aveva la disponibilità di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare;
- che, pertanto, a far tempo dalla data di occupazione sino al 30.11.2018, il Sig. Parte_1
ha maturato nei confronti dell' del Comune di una morosità pari
[...] CP_2 CP_1 all'importo complessivo di €. 69.070,99, di cui €. 68.652,43 per indennità di occupazione e/o canoni ed oneri ed €. 418,56 quali interessi di mora maturati alla data del 17.12.2018. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è Parte_1 opposto ed ha contestato la domanda di parte attrice, instando per il rigetto. Più precisamente, ha eccepito: a) che, come risulta dal Censimento Anagrafico e Reddituale relativo all'alloggio del 9.01.2007, l'originario assegnatario dell'abitazione, Sig. , Persona_1 aveva abbandonato l'immobile in data 14.12.2002, diversamente da quanto affermato da parte attrice;
b) che il Sig. era entrato nell'immobile in data 22.2.2006 ed aveva Pt_1 presentato formale istanza di assegnazione in regolarizzazione nel mese di dicembre 2007 ai sensi dell'art. 53 della L.R. 27/2006; c) che, durante il periodo di occupazione, il Sig. Pt_1 aveva regolarmente corrisposto all' del Comune di i canoni di locazione e gli CP_2 CP_1 oneri accessori;
d) che, soltanto in data 6.05.2016 quando l'odierno convenuto aveva abbandonato l'immobile per cui è causa, il aveva dato riscontro Controparte_3 alla domanda di assegnazione in regolarizzazione, disponendo parere contrario ed applicando l'indennità di occupazione. Disposta l'acquisizione della documentazione prodotta, verificato il corretto assolvimento della condizione di procedibilità, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita. Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato. La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459).
3 Nella fattispecie ricorre senz'altro la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria adita. L'azione di accertamento e di condanna esperita è ammissibile e procedibile (non essendo attratta alla mediazione obbligatoria per la materia od alla negoziazione assistita per il valore). Nel merito essa va accolta.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Invero la detenzione degli immobili destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa può̀ essere legittimamente operata, ai sensi dell'art. 10 della L.r. 12/99, solo in presenza di un provvedimento di assegnazione emesso da ai sensi dell'art. 4 della L.r.12/99 Parte_3 (Cass. Civ. n. 18738/2004; Cass. Civ. n.16466/2017). In assenza di tale concessione, - in quanto mai emessa, ovvero successivamente revocata od annullata o divenuta inefficace per decadenza dallo stesso - l'occupazione dell'immobile deve qualificarsi sempre come abusiva, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione. Da ciò̀ derivano le conseguenze di legge prescritte dall'art. 15 della già citata L.r.12/99 che annoverano, oltre all'obbligo di rilascio, il pagamento della c.d. indennità̀ di occupazione. Ciò̀ premesso, nel caso di specie, sulla base degli atti ritualmente acquisiti, è incontroverso (e risulta per tabulas) che il Sig. non sia assegnatario dell'alloggio e ne abbia Pt_1 conseguito la disponibilità senza alcun titolo che a ciò lo avesse legittimato (autorizzazione, assegnazione, ampliamento subentro). L'istanza di sanatoria presentata dal resistente in data 11.12.2007 è stata, peraltro, rigettata con Determinazione Dirigenziale di n. 599 del 27.04.2016 in quanto non Parte_3 sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti individuati dall'art. 53 della legge regionale n. 27 del 2006 rispetto ai quali è subordinata l'assegnazione in regolarizzazione. Essa è subordinata:
“a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell'assegnazione. La data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell'occupante in data anteriore al 20 novembre 2006; b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis; c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell'alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l'avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura. Come risulta dalla certificazione anagrafica depositata da parte attrice, alla data del 20.11.2006 (individuato come termine di riferimento dalla normativa regionale), il Sig.
non era l'unico soggetto a risiedere nell'immobile ERP sito in Viale Paolo Pt_1 CP_1 Ferdinando Quaglia n. 83, sc. C, int. 12 in quanto l'originario assegnatario Sig. Per_1 era emigrato altrove soltanto in data 16.01.2007. Inoltre, l'istante era risultato
[...] nella disponibilità di altro alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare, non sussistendo così il requisito di cui alla lettera c), comma 1, art. 11 della L.R. n. 12 del 1999. Infine, il reddito del nucleo familiare riferito all'anno di imposta 2006 era eccedente il limite normativo per l'accesso all'ERP. Resta fermo, in ogni caso, che, al fine di contestare la Determinazione dirigenziale n. 599 del 27.04.2016 con cui ha rigettato la domanda di assegnazione in Parte_3
4 regolarizzazione, il Sig. avrebbe dovuto proporre ricorso dinanzi al giudice Parte_1 amministrativo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Accertata quindi l'abusività dell'occupazione posta in essere dall'odierno convenuto, deve ritenersi che il Sig. sia tenuto al pagamento della somma di €. 69.070,99 a titolo di Pt_1 indennità di occupazione ed interessi di mora a favore dell' del Comune di CP_2 CP_1 Dalla data di occupazione senza titolo dell'alloggio (22.02.2006) sino alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2000 (30.04.2000) la quantificazione di quanto dovuto a titolo di indennità̀ di occupazione e/o risarcitoria viene parametrata ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 12 del 1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso mentre, dal giorno successivo l'entrata in vigore della predetta legge regionale (1.05.2000), il corrispettivo dovuto per il godimento illegittimo dell'immobile viene determinato su base reddituale, come previsto dalla legislazione regionale vigente al momento. Segnatamente l'indennità di occupazione è pari al canone più elevato, calcolato secondo i parametri delle vigenti leggi regionali in materia: L.R. Lazio n. 33/1987, art. 39 come modificato dalla L.R. Lazio n. 25/1999, art. 4, indi dalla L.R. Lazio n.10/2001, art. 284 e, da ultimo, dall'art. 50 della L.R. Lazio n. 27/2006. Secondo il meccanismo introdotto dal legislatore regionale il calcolo del canone dev'essere proporzionato al reddito percepito, di cui si paga una percentuale ex art. 284. Al fine di parametrare l'importo del canone alla effettiva capacità reddituale, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono obbligati ad effettuare la dichiarazione censuaria così da consentire l'aggiornamento del canone di locazione ogni due anni. La parte convenuta, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito di aver corrisposto regolarmente alla proprietaria i canoni di locazione ed oneri accessori per il periodo che va dal 2006 al 2014 e che tali versamenti non sono stati conteggiati dall' del Comune di CP_2 nella domanda. A riprova di ciò, ha prodotto nel presente giudizio i bollettini di CP_1 pagamento intestati al Sig. originario assegnatario dell'immobile ERP Persona_1 per cui è causa, relativi al periodo predetto. Ebbene, dall'esame della documentazione contabile prodotta da parte attrice, risulta evidente come l' del abbia tenuto conto dei versamenti predetti, decurtandoli CP_2 CP_1 dalla somma complessivamente dovuta per il godimento illegittimo dell'immobile ERP. I bollettini di pagamento, essendo stati intestati al legittimo assegnatario, prevedevano il pagamento di una somma a titolo di canone di locazione e quindi determinata su base reddituale. Essendo però il Sig. occupante abusivo dell'immobile per cui è causa, Pt_1 egli è tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione che, come sopra già evidenziato, è determinata sulla base di criteri differenti che comportano un quantum dovuto sicuramente maggiore rispetto al canone di locazione. Con riguardo al periodo di detenzione illegittima dell'immobile rispetto al quale determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, l'odierno convenuto non ha provato di aver rilasciato l'immobile, libero di persone e sgombero di cose, all' del Comune CP_2 di non potendo ritenersi sufficiente la variazione anagrafica dello stesso intervenuta CP_1 in data 7.03.2016. “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non di esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore;
qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, si rende necessaria, altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un'offerta fatta a norma dell'art. 1216 cod. civ., e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova contraria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 12/04/2006). Ne deriva, pertanto, che l'importo dovuto dal Sig. a favore dell' del Parte_1 CP_2
5 Comune di a titolo di indennità di occupazione per il periodo che va dalla data di CP_1 occupazione sino al 30.11.2018 è pari ad €. 68.652,43, oltre interessi di mora calcolati alla data del 17.12.2018 pari ad €. 418,56, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'esiguità del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di minimi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum), esclusa la fase istruttoria/trattazione non tenuta.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, Parte_1 mentre L ha Controparte_4 chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.1- Il primo motivo di appello è rubricato “Sulla insussistenza del diritto di di esigere CP_2 l'indennità di occupazione: sussistenza dei requisiti di cui all'art. 53 L.R. 27/2006.” Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato che, alla data del 20.11.2006, il precedente assegnatario dell'immobile, vi abitasse unitamente all'odierno Per_1 appellante. Invero, il Tribunale avrebbe disatteso gli elementi di prova desumibili sia dal censimento anagrafico-reddituale dell'anno 2005, sia dall'“estratto conto contratto periodico”. Da questi sarebbe emerso che il avrebbe lasciato l'immobile da Per_1 qualche anno, con conseguente risoluzione ex lege del contratto di assegnazione. Ne deriverebbe che il limite reddituale previsto alla lett. b) dell'art. 11 L.R. 12/1999 non sarebbe stato superato dall'odierno appellante. Al contempo, la parte sottolinea di non essere stato proprietario di alcun immobile alla data dell'istanza di regolarizzazione in sanatoria. Invero, l'immobile sito in Via Pastorino Pastorini n. 21 sarebbe stato acquistato nel settembre 2014. Pertanto, non sussisterebbe neppure il limite previsto dall'art. 11 lett. c) L.R. 12/99. In ogni caso, il deduce la prescrizione di ogni pretesa sia indennitaria che CP_5 risarcitoria non rientrante nel quinquennio antecedente al perfezionamento della notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 22.01.2019) e fino alla cessazione dell'occupazione avvenuta in data 30.01.2015, data di trasferimento nell'abitazione in Via Pastorino Pastorini. In subordine, la parte deduce che la data di cessazione dell'occupazione dovrebbe coincidere con la data di trasferimento di residenza avvenuta in data 07.03.2016. Pertanto, l'eventuale periodo di occupazione da considerare sarebbe quello dal 22.01.2014 al 31.01.2015 o, al più tardi, al 07.03.2016.
4.2.- Il secondo motivo si incentra “Sulla insussistenza del diritto di di esigere CP_2 l'indennità di occupazione: invalidità, illegittimità e inefficacia assoluta della Determina Dirigenziale di n. 599 del 27.04.2016.” Parte_3 L'appellante deduce che la Determina Dirigenziale n. 599 del 27.04.2016 sarebbe stata erroneamente considerata valida ed efficace. Invero, avrebbe adottato la Parte_3 stessa, in accoglimento del tardivo parere negativo formulato dalla Commissione Tecnica, dopo circa dieci anni dall'istanza di assegnazione in regolarizzazione da parte del , Pt_1 Pa per il quale si sarebbe formato il silenzio assenso. Pertanto, la parte afferma che la ai
6 sensi della L. 241/1990, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, avrebbe dovuto agire solo in autotutela. Pertanto, secondo l'appellante, la pretesa indennitaria/risarcitoria sarebbe illegittima in quanto fondata su un provvedimento amministrativo successivo rispetto alla formazione del silenzio assenso e, dunque, a potere già consumato.
4.3.- Con il terzo motivo si contesta il decisum “Sull'an debeatur”. Secondo l'appellante non sussisterebbe alcun diritto di indennità risarcitoria in capo all'odierna appellata, in quanto non ricorrerebbero i presupposti di un'occupazione sine titulo. Invero, si contesta la mancata prova circa il danno subito da parte dell'ente che non avrebbe dimostrato di voler mettere a frutto il bene di cui trattasi.
4.4.- Con il quarto motivo si impugna la decisione “Sul quantum debeatur.” L'appellante censura la decisione del Tribunale che si sarebbe limitato a ritenere accertata la corretta quantificazione della somma risarcitoria, pari ad euro 69.070,99 (di cui 68.652,43, per indennità di occupazione ed oneri accessori non pagati dalla data di occupazione e sino al 30.11.2018, oltre ad euro 418,56, quali interessi di mora maturati sino al 17.12.2018). In particolare, la parte contesta che l'odierna appellata non avrebbe fornito né la prova, né il criterio di calcolo in ordine alla somma pari ad euro 40.302, indicata genericamente come c.d. “bolletta di rettifica”. Non sarebbe stata fornita, altresì, alcuna prova, né criterio di calcolo per le somme relative al periodo dal 2007 al 2014. Secondo la parte, i prospetti forniti, relativi agli anni dal 2015 al 2019, sarebbero incompleti in quanto privi dei mesi di novembre e dicembre. In ogni caso, le somme richieste per i mesi a partire da gennaio 2015 sarebbero maggiori rispetto a quelle dovute. Invero, secondo la parte, a decorrere dalla data di trasferimento anagrafico, l'ente avrebbe potuto assegnare l'immobile a terzi e, dunque, la richiesta risarcitoria non dovrebbe comprendere il periodo che va fino al 30.11.2018, data di proposizione della domanda giudiziale, ma limitarsi alla data di rilascio dell'immobile. Inoltre, secondo l'appellante, se è stato considerato quale dies a quo per l'occupazione abusiva, la data di trasferimento anagrafico del allo stesso modo deve essere Per_1 considerata come dies a quem la data di trasferimento dello stesso, a prescindere dalla riconsegna formale dell'immobile ad CP_2
4.5.- Il quinto motivo è rubricato “Sulla condanna di parte convenuta odierna appellante alla rifusione delle spese processuali e del compenso professionale.” La parte chiede la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio o, in caso di rigetto dell'appello, la compensazione delle stesse sulla base del principio di buona fede. Evidenzia, altresì, che la data a partire dalla quale è stata computata la somma dovuta (22.02.2006) sarebbe erronea, in quanto, in ogni caso, il Per_1 precedente assegnatario, avrebbe lasciato l'immobile nel mese di febbraio 2007.
4.6.- Il sesto motivo si incentra “Sulla oggettiva impossibilità di impugnare la determina dirigenziale n. 599/2016 per sopraggiunta carenza di interesse ad agire.” La parte contesta l'infondatezza dell'eccezione di controparte circa l'omessa impugnazione della determina dirigenziale n. 599/2016. Si afferma che, al tempo dell'adozione dell'atto, l'appellante non avrebbe avuto interesse ad agire, in quanto avrebbe rilasciato l'immobile a inizio 2015, a seguito dell'acquisto di proprietà di altro immobile.
5.- L'appello è infondato. Preliminarmente, appare opportuno rilevare che la materia dell'edilizia residenziale pubblica assolve una finalità sociale, tale da poter essere ricompresa nell'ambito dei servizi pubblici. Da ciò ne deriva che solo il provvedimento di assegnazione emesso dall'ente a ciò incaricato
7 può legittimare la detenzione di immobili destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa. Nel caso che qui ci occupa il fondamento normativo si rinviene nella L.R. 12/1999, che individua quale soggetto deputato all'emissione del provvedimento. Parte_3 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in assenza di concessione, in quanto mai emessa, ovvero successivamente revocata od annullata o divenuta inefficace per decadenza dallo stesso, l'occupazione dell'immobile deve qualificarsi sempre come abusiva, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione. Da ciò derivano le conseguenze di legge prescritte dall'art. 15 della L.r.12/99 quali l'obbligo di rilascio, nonché il pagamento della c.d. indennità̀ di occupazione. (Si veda Cass. Civ. n.16466/2017). Orbene, nel caso di specie è emerso che l'odierno appellante ha trasferito la propria residenza anagrafica presso l'immobile sito in Viale Paolo Ferdinando Quaglia n. 83, sc. C, int. CP_1 12, avente numero di matricola 4230151512 in data 22.02.2006. Detto immobile risultava legittimamente assegnato ad altro soggetto, tale , il quale è risultato Persona_1 emigrato ad Ardea dal 16.01.2007. Non vi è dubbio, dunque, che il fosse Parte_1 sprovvisto di un titolo idoneo a giustificare la propria detenzione. Tuttavia, la Lazio, CP_6 al fine di affrontare la questione relativa alle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), ha emanato la legge n. 27/2006 e con l'art. 53 ha consentito la regolarizzazione della propria posizione a coloro che, alla data del 20.11.2006, fossero in possesso dei requisiti espressamente richiesti. Alla luce di ciò, l'appellante ha avanzato istanza di regolarizzazione in data 11.12.2007, rigettata con Determinazione Dirigenziale n. 27.04.2016 da in quanto ritenuto che al 20.11.2006, data di riferimento Parte_3 espressamente sancita dalla Legge de quo, il richiedente non possedesse i requisiti necessari. Da quanto precede emerge, innanzitutto, la non contestazione della mancanza del titolo per l'occupazione. Al contempo, con la Determinazione Dirigenziale ha fatto Parte_3 applicazione del riferimento temporale del 20.11.2006, espressamente previsto dalla legge, per escludere la sussistenza dei presupposti utili ai fini della regolarizzazione. Il trasferimento dell'originario e legittimo assegnatario, infatti, è avvenuto il 16.02.2007 e, dunque, successivamente a tale data. Non può trovare pertanto accoglimento la censura relativa alla validità ed efficacia del provvedimento amministrativo Del pari, va smentito quanto dedotto dall'appellante in merito al proprio trasferimento in altro immobile alla data del 07.03.2016 e in ordine al relativo rilascio dello stesso che inciderebbe sulla diversa quantificazione dell'indennità di occupazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche che possono essere superate dalla prova contraria, come, ad esempio, la consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario. (Da ultimo, Cass. Civ. ord. n. 3219 del 2024). È quanto accaduto nel caso di specie, dove è emerso che, anche dopo la data di trasferimento della residenza, l'appellante ha continuato a ricevere a mezzo raccomandata atti a lui destinati. In particolare, in data 31.05.2016, la moglie, , ha firmato per Parte_5 accettazione l'invito alla stipula di negoziazione assistita. Pertanto, anche nel presente giudizio non sono stati forniti elementi univoci da cui poter desumere che l'appellante abbia effettivamente rilasciato e riconsegnato l'immobile. D'altronde, l'art. 1590 cod. civ. pone a carico del conduttore l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato e questa non si esaurisce neppure in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede che si ottenga un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che grava sul conduttore, in quanto debitore della prestazione, la prova positiva di aver posto in essere tale attività e non, invece, sul locatore la prova contraria” (Si veda, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8616/ 2006)
8 Quanto alla doglianza relativa alla carenza di interesse ad agire, essa appare smentita dalla stessa pendenza del presente giudizio. Infatti, la Determinazione Dirigenziale che ha negato il provvedimento in sanatoria ha riconosciuto, al contempo, l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte del da cui ex lege discendono conseguenze pregiudizievoli Pt_1 rilevanti ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire. Il rigetto dei motivi posti a fondamento dell'odierna impugnazione comporta, conseguenzialmente, il rigetto del motivo inerente alle spese del giudizio. 6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 10643/2020 del Tribunale Ordinario di Parte_1 Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata Parte_1
, Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 196/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. MARCO DI Parte_1 C.F._1 ANDREA
Appellante
E
Controparte_1 (C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv.
[...] P.IVA_1 ALFONSINA DI DOMENICO
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nelle note in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 10643/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata dall' del e, per l'effetto, CP_2 CP_1 ha condannato il convenuto al pagamento in favore della attrice della somma complessiva di Euro 69.070,99 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo che va dal 22.02.2006 sino al 30.11.2018 ed a titolo di interessi di mora maturati al 17.12.2018, oltre a quanto dovuto dalla domanda sino al soddisfo;
ha condannato il convenuto al rimborso in favore della attrice delle spese di lite che si sono liquidate d'ufficio in euro 4.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 1 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha convenuto in Parte_2 giudizio il Sig. dinanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: - accertato e dichiarato, per i motivi esposti, che il signor ha occupato sine titulo l'alloggio de quo, condannare Parte_1 il signore al pagamento in favore di del Comune di della Parte_1 CP_2 CP_1 somma di €. 69.070,99 di cui €. 68.652,43 per indennità di occupazione ed oneri accessori non pagati dalla data di occupazione e sino al 30.11.2018 oltre €. 418,56 quali interessi di mora maturati al 17.12.2018, ovvero alla maggiore minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata: - condannare il signor al versamento in favore dell'Ater del Parte_1 dell'importo di €. 69.070,99, maturati dalla data di occupazione al CP_1 30.11.2018, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'alloggio da parte dell'ente proprietario, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori somme medio tempore maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo. In via ulteriormente subordinata: - condannare il signor al pagamento in Parte_1 favore di della somma di €. 48.680,79 di cui €. 48.334,41 per Parte_2 indennità di occupazione ed oneri accessori non pagati dalla data di occupazione e sino al 28.02.2016 (data della variazione anagrafica) oltre €. 346,38 quali interessi di mora maturati al 28.11.2018, ovvero alla maggiore minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via meramente subordinata: - condannare il signor al versamento in favore dell'Ater del Parte_1 dell'importo di €. 48.680,79, maturati dalla data di occupazione al CP_1 28.02.2016 (data della variazione anagrafica), a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'alloggio da parte dell'ente proprietario, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori somme medio tempore maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo”. Il tutto, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio. A tal fine ha esposto e premesso:
- di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo, destinato all'edilizia residenziale pubblica, sito in Viale Paolo Ferdinando Quaglia n. 83, sc. C, int. 12, contraddistinto CP_1 con il numero di matricola 4230151512;
- che il suddetto appartamento era stato originariamente assegnato al Sig. Per_1
- che, in data 22.02.2006, l'odierno convenuto aveva fatto ingresso nell'alloggio
[...] de quo, senza preventiva autorizzazione da parte dell' ; CP_2
- che, in data 16.01.2007, l'originario assegnatario Sig. aveva abbandonato Per_1 l'immobile;
- che l'odierno convenuto, al fine di sanare la propria posizione illegittima, aveva presentato istanza di regolarizzazione dell'occupazione ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 27/2006; - che, con nota prot n. 91922 del 12.11.2014 e nota prot. n. 35689 del 7.04.2015, l' del Comune di aveva diffidato e costituito in mora il Sig. CP_2 CP_1 Parte_1 per il rilascio dell'immobile e per il pagamento della indennità di occupazione;
- che, con nota prot. n. 38138 del 17.04.2015, l' del Comune di aveva altresì CP_2 CP_1 emesso il previsto decreto di rilascio, regolarmente notificato all'odierno convenuto;
- che, in data 7.03.2016, il signor aveva trasferito la residenza anagrafica Parte_1 altrove, senza riconsegnare l'alloggio ERP alla proprietaria;
2 - che, successivamente alla variazione anagrafica, con nota prot. 12896 del 10.03.2016, l' del Comune di veva provveduto a diffidare nuovamente l'odierno convenuto CP_2 CP_1 per il rilascio dell'alloggio e per il pagamento del dovuto in ragione del perpetrato godimento illegittimo dell'immobile;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 599 del 27.04.2016, aveva Parte_3 espresso parere contrario alla domanda di regolarizzazione in sanatoria presentata dal convenuto in quanto, alla data di riferimento del 20.11.2006 (art. 53, comma 1, L.R. n. 27/2006) l'alloggio non era occupato abusivamente dal richiedente e, inoltre, il reddito del nucleo familiare, comprensivo di , riferito all'anno di imposta 2006, era Persona_1 eccedente il limite normativo per l'accesso all'ERP. Infine, il richiedente aveva la disponibilità di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare;
- che, pertanto, a far tempo dalla data di occupazione sino al 30.11.2018, il Sig. Parte_1
ha maturato nei confronti dell' del Comune di una morosità pari
[...] CP_2 CP_1 all'importo complessivo di €. 69.070,99, di cui €. 68.652,43 per indennità di occupazione e/o canoni ed oneri ed €. 418,56 quali interessi di mora maturati alla data del 17.12.2018. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è Parte_1 opposto ed ha contestato la domanda di parte attrice, instando per il rigetto. Più precisamente, ha eccepito: a) che, come risulta dal Censimento Anagrafico e Reddituale relativo all'alloggio del 9.01.2007, l'originario assegnatario dell'abitazione, Sig. , Persona_1 aveva abbandonato l'immobile in data 14.12.2002, diversamente da quanto affermato da parte attrice;
b) che il Sig. era entrato nell'immobile in data 22.2.2006 ed aveva Pt_1 presentato formale istanza di assegnazione in regolarizzazione nel mese di dicembre 2007 ai sensi dell'art. 53 della L.R. 27/2006; c) che, durante il periodo di occupazione, il Sig. Pt_1 aveva regolarmente corrisposto all' del Comune di i canoni di locazione e gli CP_2 CP_1 oneri accessori;
d) che, soltanto in data 6.05.2016 quando l'odierno convenuto aveva abbandonato l'immobile per cui è causa, il aveva dato riscontro Controparte_3 alla domanda di assegnazione in regolarizzazione, disponendo parere contrario ed applicando l'indennità di occupazione. Disposta l'acquisizione della documentazione prodotta, verificato il corretto assolvimento della condizione di procedibilità, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita. Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato. La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459).
3 Nella fattispecie ricorre senz'altro la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria adita. L'azione di accertamento e di condanna esperita è ammissibile e procedibile (non essendo attratta alla mediazione obbligatoria per la materia od alla negoziazione assistita per il valore). Nel merito essa va accolta.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Invero la detenzione degli immobili destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa può̀ essere legittimamente operata, ai sensi dell'art. 10 della L.r. 12/99, solo in presenza di un provvedimento di assegnazione emesso da ai sensi dell'art. 4 della L.r.12/99 Parte_3 (Cass. Civ. n. 18738/2004; Cass. Civ. n.16466/2017). In assenza di tale concessione, - in quanto mai emessa, ovvero successivamente revocata od annullata o divenuta inefficace per decadenza dallo stesso - l'occupazione dell'immobile deve qualificarsi sempre come abusiva, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione. Da ciò̀ derivano le conseguenze di legge prescritte dall'art. 15 della già citata L.r.12/99 che annoverano, oltre all'obbligo di rilascio, il pagamento della c.d. indennità̀ di occupazione. Ciò̀ premesso, nel caso di specie, sulla base degli atti ritualmente acquisiti, è incontroverso (e risulta per tabulas) che il Sig. non sia assegnatario dell'alloggio e ne abbia Pt_1 conseguito la disponibilità senza alcun titolo che a ciò lo avesse legittimato (autorizzazione, assegnazione, ampliamento subentro). L'istanza di sanatoria presentata dal resistente in data 11.12.2007 è stata, peraltro, rigettata con Determinazione Dirigenziale di n. 599 del 27.04.2016 in quanto non Parte_3 sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti individuati dall'art. 53 della legge regionale n. 27 del 2006 rispetto ai quali è subordinata l'assegnazione in regolarizzazione. Essa è subordinata:
“a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell'assegnazione. La data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell'occupante in data anteriore al 20 novembre 2006; b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis; c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell'alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l'avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura. Come risulta dalla certificazione anagrafica depositata da parte attrice, alla data del 20.11.2006 (individuato come termine di riferimento dalla normativa regionale), il Sig.
non era l'unico soggetto a risiedere nell'immobile ERP sito in Viale Paolo Pt_1 CP_1 Ferdinando Quaglia n. 83, sc. C, int. 12 in quanto l'originario assegnatario Sig. Per_1 era emigrato altrove soltanto in data 16.01.2007. Inoltre, l'istante era risultato
[...] nella disponibilità di altro alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare, non sussistendo così il requisito di cui alla lettera c), comma 1, art. 11 della L.R. n. 12 del 1999. Infine, il reddito del nucleo familiare riferito all'anno di imposta 2006 era eccedente il limite normativo per l'accesso all'ERP. Resta fermo, in ogni caso, che, al fine di contestare la Determinazione dirigenziale n. 599 del 27.04.2016 con cui ha rigettato la domanda di assegnazione in Parte_3
4 regolarizzazione, il Sig. avrebbe dovuto proporre ricorso dinanzi al giudice Parte_1 amministrativo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Accertata quindi l'abusività dell'occupazione posta in essere dall'odierno convenuto, deve ritenersi che il Sig. sia tenuto al pagamento della somma di €. 69.070,99 a titolo di Pt_1 indennità di occupazione ed interessi di mora a favore dell' del Comune di CP_2 CP_1 Dalla data di occupazione senza titolo dell'alloggio (22.02.2006) sino alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2000 (30.04.2000) la quantificazione di quanto dovuto a titolo di indennità̀ di occupazione e/o risarcitoria viene parametrata ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 12 del 1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso mentre, dal giorno successivo l'entrata in vigore della predetta legge regionale (1.05.2000), il corrispettivo dovuto per il godimento illegittimo dell'immobile viene determinato su base reddituale, come previsto dalla legislazione regionale vigente al momento. Segnatamente l'indennità di occupazione è pari al canone più elevato, calcolato secondo i parametri delle vigenti leggi regionali in materia: L.R. Lazio n. 33/1987, art. 39 come modificato dalla L.R. Lazio n. 25/1999, art. 4, indi dalla L.R. Lazio n.10/2001, art. 284 e, da ultimo, dall'art. 50 della L.R. Lazio n. 27/2006. Secondo il meccanismo introdotto dal legislatore regionale il calcolo del canone dev'essere proporzionato al reddito percepito, di cui si paga una percentuale ex art. 284. Al fine di parametrare l'importo del canone alla effettiva capacità reddituale, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono obbligati ad effettuare la dichiarazione censuaria così da consentire l'aggiornamento del canone di locazione ogni due anni. La parte convenuta, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito di aver corrisposto regolarmente alla proprietaria i canoni di locazione ed oneri accessori per il periodo che va dal 2006 al 2014 e che tali versamenti non sono stati conteggiati dall' del Comune di CP_2 nella domanda. A riprova di ciò, ha prodotto nel presente giudizio i bollettini di CP_1 pagamento intestati al Sig. originario assegnatario dell'immobile ERP Persona_1 per cui è causa, relativi al periodo predetto. Ebbene, dall'esame della documentazione contabile prodotta da parte attrice, risulta evidente come l' del abbia tenuto conto dei versamenti predetti, decurtandoli CP_2 CP_1 dalla somma complessivamente dovuta per il godimento illegittimo dell'immobile ERP. I bollettini di pagamento, essendo stati intestati al legittimo assegnatario, prevedevano il pagamento di una somma a titolo di canone di locazione e quindi determinata su base reddituale. Essendo però il Sig. occupante abusivo dell'immobile per cui è causa, Pt_1 egli è tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione che, come sopra già evidenziato, è determinata sulla base di criteri differenti che comportano un quantum dovuto sicuramente maggiore rispetto al canone di locazione. Con riguardo al periodo di detenzione illegittima dell'immobile rispetto al quale determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, l'odierno convenuto non ha provato di aver rilasciato l'immobile, libero di persone e sgombero di cose, all' del Comune CP_2 di non potendo ritenersi sufficiente la variazione anagrafica dello stesso intervenuta CP_1 in data 7.03.2016. “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non di esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore;
qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, si rende necessaria, altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un'offerta fatta a norma dell'art. 1216 cod. civ., e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova contraria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 12/04/2006). Ne deriva, pertanto, che l'importo dovuto dal Sig. a favore dell' del Parte_1 CP_2
5 Comune di a titolo di indennità di occupazione per il periodo che va dalla data di CP_1 occupazione sino al 30.11.2018 è pari ad €. 68.652,43, oltre interessi di mora calcolati alla data del 17.12.2018 pari ad €. 418,56, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'esiguità del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di minimi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum), esclusa la fase istruttoria/trattazione non tenuta.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, Parte_1 mentre L ha Controparte_4 chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.1- Il primo motivo di appello è rubricato “Sulla insussistenza del diritto di di esigere CP_2 l'indennità di occupazione: sussistenza dei requisiti di cui all'art. 53 L.R. 27/2006.” Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato che, alla data del 20.11.2006, il precedente assegnatario dell'immobile, vi abitasse unitamente all'odierno Per_1 appellante. Invero, il Tribunale avrebbe disatteso gli elementi di prova desumibili sia dal censimento anagrafico-reddituale dell'anno 2005, sia dall'“estratto conto contratto periodico”. Da questi sarebbe emerso che il avrebbe lasciato l'immobile da Per_1 qualche anno, con conseguente risoluzione ex lege del contratto di assegnazione. Ne deriverebbe che il limite reddituale previsto alla lett. b) dell'art. 11 L.R. 12/1999 non sarebbe stato superato dall'odierno appellante. Al contempo, la parte sottolinea di non essere stato proprietario di alcun immobile alla data dell'istanza di regolarizzazione in sanatoria. Invero, l'immobile sito in Via Pastorino Pastorini n. 21 sarebbe stato acquistato nel settembre 2014. Pertanto, non sussisterebbe neppure il limite previsto dall'art. 11 lett. c) L.R. 12/99. In ogni caso, il deduce la prescrizione di ogni pretesa sia indennitaria che CP_5 risarcitoria non rientrante nel quinquennio antecedente al perfezionamento della notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 22.01.2019) e fino alla cessazione dell'occupazione avvenuta in data 30.01.2015, data di trasferimento nell'abitazione in Via Pastorino Pastorini. In subordine, la parte deduce che la data di cessazione dell'occupazione dovrebbe coincidere con la data di trasferimento di residenza avvenuta in data 07.03.2016. Pertanto, l'eventuale periodo di occupazione da considerare sarebbe quello dal 22.01.2014 al 31.01.2015 o, al più tardi, al 07.03.2016.
4.2.- Il secondo motivo si incentra “Sulla insussistenza del diritto di di esigere CP_2 l'indennità di occupazione: invalidità, illegittimità e inefficacia assoluta della Determina Dirigenziale di n. 599 del 27.04.2016.” Parte_3 L'appellante deduce che la Determina Dirigenziale n. 599 del 27.04.2016 sarebbe stata erroneamente considerata valida ed efficace. Invero, avrebbe adottato la Parte_3 stessa, in accoglimento del tardivo parere negativo formulato dalla Commissione Tecnica, dopo circa dieci anni dall'istanza di assegnazione in regolarizzazione da parte del , Pt_1 Pa per il quale si sarebbe formato il silenzio assenso. Pertanto, la parte afferma che la ai
6 sensi della L. 241/1990, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, avrebbe dovuto agire solo in autotutela. Pertanto, secondo l'appellante, la pretesa indennitaria/risarcitoria sarebbe illegittima in quanto fondata su un provvedimento amministrativo successivo rispetto alla formazione del silenzio assenso e, dunque, a potere già consumato.
4.3.- Con il terzo motivo si contesta il decisum “Sull'an debeatur”. Secondo l'appellante non sussisterebbe alcun diritto di indennità risarcitoria in capo all'odierna appellata, in quanto non ricorrerebbero i presupposti di un'occupazione sine titulo. Invero, si contesta la mancata prova circa il danno subito da parte dell'ente che non avrebbe dimostrato di voler mettere a frutto il bene di cui trattasi.
4.4.- Con il quarto motivo si impugna la decisione “Sul quantum debeatur.” L'appellante censura la decisione del Tribunale che si sarebbe limitato a ritenere accertata la corretta quantificazione della somma risarcitoria, pari ad euro 69.070,99 (di cui 68.652,43, per indennità di occupazione ed oneri accessori non pagati dalla data di occupazione e sino al 30.11.2018, oltre ad euro 418,56, quali interessi di mora maturati sino al 17.12.2018). In particolare, la parte contesta che l'odierna appellata non avrebbe fornito né la prova, né il criterio di calcolo in ordine alla somma pari ad euro 40.302, indicata genericamente come c.d. “bolletta di rettifica”. Non sarebbe stata fornita, altresì, alcuna prova, né criterio di calcolo per le somme relative al periodo dal 2007 al 2014. Secondo la parte, i prospetti forniti, relativi agli anni dal 2015 al 2019, sarebbero incompleti in quanto privi dei mesi di novembre e dicembre. In ogni caso, le somme richieste per i mesi a partire da gennaio 2015 sarebbero maggiori rispetto a quelle dovute. Invero, secondo la parte, a decorrere dalla data di trasferimento anagrafico, l'ente avrebbe potuto assegnare l'immobile a terzi e, dunque, la richiesta risarcitoria non dovrebbe comprendere il periodo che va fino al 30.11.2018, data di proposizione della domanda giudiziale, ma limitarsi alla data di rilascio dell'immobile. Inoltre, secondo l'appellante, se è stato considerato quale dies a quo per l'occupazione abusiva, la data di trasferimento anagrafico del allo stesso modo deve essere Per_1 considerata come dies a quem la data di trasferimento dello stesso, a prescindere dalla riconsegna formale dell'immobile ad CP_2
4.5.- Il quinto motivo è rubricato “Sulla condanna di parte convenuta odierna appellante alla rifusione delle spese processuali e del compenso professionale.” La parte chiede la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio o, in caso di rigetto dell'appello, la compensazione delle stesse sulla base del principio di buona fede. Evidenzia, altresì, che la data a partire dalla quale è stata computata la somma dovuta (22.02.2006) sarebbe erronea, in quanto, in ogni caso, il Per_1 precedente assegnatario, avrebbe lasciato l'immobile nel mese di febbraio 2007.
4.6.- Il sesto motivo si incentra “Sulla oggettiva impossibilità di impugnare la determina dirigenziale n. 599/2016 per sopraggiunta carenza di interesse ad agire.” La parte contesta l'infondatezza dell'eccezione di controparte circa l'omessa impugnazione della determina dirigenziale n. 599/2016. Si afferma che, al tempo dell'adozione dell'atto, l'appellante non avrebbe avuto interesse ad agire, in quanto avrebbe rilasciato l'immobile a inizio 2015, a seguito dell'acquisto di proprietà di altro immobile.
5.- L'appello è infondato. Preliminarmente, appare opportuno rilevare che la materia dell'edilizia residenziale pubblica assolve una finalità sociale, tale da poter essere ricompresa nell'ambito dei servizi pubblici. Da ciò ne deriva che solo il provvedimento di assegnazione emesso dall'ente a ciò incaricato
7 può legittimare la detenzione di immobili destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa. Nel caso che qui ci occupa il fondamento normativo si rinviene nella L.R. 12/1999, che individua quale soggetto deputato all'emissione del provvedimento. Parte_3 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in assenza di concessione, in quanto mai emessa, ovvero successivamente revocata od annullata o divenuta inefficace per decadenza dallo stesso, l'occupazione dell'immobile deve qualificarsi sempre come abusiva, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione. Da ciò derivano le conseguenze di legge prescritte dall'art. 15 della L.r.12/99 quali l'obbligo di rilascio, nonché il pagamento della c.d. indennità̀ di occupazione. (Si veda Cass. Civ. n.16466/2017). Orbene, nel caso di specie è emerso che l'odierno appellante ha trasferito la propria residenza anagrafica presso l'immobile sito in Viale Paolo Ferdinando Quaglia n. 83, sc. C, int. CP_1 12, avente numero di matricola 4230151512 in data 22.02.2006. Detto immobile risultava legittimamente assegnato ad altro soggetto, tale , il quale è risultato Persona_1 emigrato ad Ardea dal 16.01.2007. Non vi è dubbio, dunque, che il fosse Parte_1 sprovvisto di un titolo idoneo a giustificare la propria detenzione. Tuttavia, la Lazio, CP_6 al fine di affrontare la questione relativa alle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), ha emanato la legge n. 27/2006 e con l'art. 53 ha consentito la regolarizzazione della propria posizione a coloro che, alla data del 20.11.2006, fossero in possesso dei requisiti espressamente richiesti. Alla luce di ciò, l'appellante ha avanzato istanza di regolarizzazione in data 11.12.2007, rigettata con Determinazione Dirigenziale n. 27.04.2016 da in quanto ritenuto che al 20.11.2006, data di riferimento Parte_3 espressamente sancita dalla Legge de quo, il richiedente non possedesse i requisiti necessari. Da quanto precede emerge, innanzitutto, la non contestazione della mancanza del titolo per l'occupazione. Al contempo, con la Determinazione Dirigenziale ha fatto Parte_3 applicazione del riferimento temporale del 20.11.2006, espressamente previsto dalla legge, per escludere la sussistenza dei presupposti utili ai fini della regolarizzazione. Il trasferimento dell'originario e legittimo assegnatario, infatti, è avvenuto il 16.02.2007 e, dunque, successivamente a tale data. Non può trovare pertanto accoglimento la censura relativa alla validità ed efficacia del provvedimento amministrativo Del pari, va smentito quanto dedotto dall'appellante in merito al proprio trasferimento in altro immobile alla data del 07.03.2016 e in ordine al relativo rilascio dello stesso che inciderebbe sulla diversa quantificazione dell'indennità di occupazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche che possono essere superate dalla prova contraria, come, ad esempio, la consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario. (Da ultimo, Cass. Civ. ord. n. 3219 del 2024). È quanto accaduto nel caso di specie, dove è emerso che, anche dopo la data di trasferimento della residenza, l'appellante ha continuato a ricevere a mezzo raccomandata atti a lui destinati. In particolare, in data 31.05.2016, la moglie, , ha firmato per Parte_5 accettazione l'invito alla stipula di negoziazione assistita. Pertanto, anche nel presente giudizio non sono stati forniti elementi univoci da cui poter desumere che l'appellante abbia effettivamente rilasciato e riconsegnato l'immobile. D'altronde, l'art. 1590 cod. civ. pone a carico del conduttore l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato e questa non si esaurisce neppure in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede che si ottenga un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che grava sul conduttore, in quanto debitore della prestazione, la prova positiva di aver posto in essere tale attività e non, invece, sul locatore la prova contraria” (Si veda, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8616/ 2006)
8 Quanto alla doglianza relativa alla carenza di interesse ad agire, essa appare smentita dalla stessa pendenza del presente giudizio. Infatti, la Determinazione Dirigenziale che ha negato il provvedimento in sanatoria ha riconosciuto, al contempo, l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte del da cui ex lege discendono conseguenze pregiudizievoli Pt_1 rilevanti ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire. Il rigetto dei motivi posti a fondamento dell'odierna impugnazione comporta, conseguenzialmente, il rigetto del motivo inerente alle spese del giudizio. 6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 10643/2020 del Tribunale Ordinario di Parte_1 Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata Parte_1
, Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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