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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1986/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IA IA PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019043726000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2939/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 296 2025 00190437 26 000, dell'importo di € 1.883,92, relativa a contributo unificato e spese di giustizia riferite al procedimento n. 6735/2018 R.G. del Tribunale di Messina.
Il ricorrente deduceva:
– mancata notifica dell'atto prodromico (invito bonario);
– difetto di motivazione della cartella;
– erroneità del calcolo del contributo unificato;
– avvenuto pagamento del contributo dovuto.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate–Riscossione e IA IA S.p.A., contestando integralmente le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la regolare notifica dell'invito bonario (Modello C) in data 02/12/2021 all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta mancata notifica dell'atto prodromico
Dalla documentazione prodotta da IA IA risulta che l'invito bonario (Modello C), relativo alla partita di credito n. 000912/2021, è stato regolarmente notificato via PEC in data 02/12/2021 alle ore 22:52:06 all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario del ricorrente.Modello C - Omesso/Insufficiente pagamento del contributo unificato, Ufficio: TRIBUNALE DI MESSINA, Numero Registro Recupero Crediti: 000912/2021 , Debitori: Ricorrente_1 , Destinatario: Nominativo_1 , ID: 619027" proveniente da "contributo. Email_4" ed indirizzato a "Email_5" è stato consegnato nella casella di destinazione.
La notifica risulta conforme agli artt. 16 e 248 DPR 115/2002 e alla normativa sulla notificazione telematica.
La censura deve pertanto essere rigettata.
2. Sul dedotto difetto di motivazione della cartella
La cartella impugnata è redatta secondo il modello ministeriale approvato e contiene:
– l'indicazione dell'ente creditore (Ministero della IA – Tribunale di Messina);
– la partita di credito n. 000912/2021;
– la causale (contributo unificato e spese processuali);
– il ruolo di riferimento;
– il dettaglio degli importi.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento ha contenuto vincolato e la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di individuare la pretesa (Cass. nn. 28772/2021;
26403/2020; 1961/2019). La doglianza è infondata.
3. Sulla dedotta erroneità del calcolo del contributo unificato
La quantificazione del contributo unificato è stata effettuata da IA IA sulla base della nota A1
610/2019 trasmessa dal Tribunale di Messina, che costituisce titolo del credito.
Il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare l'erroneità della quantificazione né l'esistenza di un diverso provvedimento dell'ufficio giudiziario. La censura deve essere rigettata.
4. Sull'asserito pagamento del contributo unificato
La documentazione prodotta dal ricorrente attesta il pagamento di un contributo unificato di € 259,00 relativo al procedimento n. 6735/2018 R.G., ma non dimostra che tale importo corrisponda alla somma richiesta dal
Tribunale di Messina con la nota trasmessa a IA IA. In assenza di prova dell'integrale pagamento, la pretesa creditoria permane.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1986/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IA IA PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019043726000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2939/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 296 2025 00190437 26 000, dell'importo di € 1.883,92, relativa a contributo unificato e spese di giustizia riferite al procedimento n. 6735/2018 R.G. del Tribunale di Messina.
Il ricorrente deduceva:
– mancata notifica dell'atto prodromico (invito bonario);
– difetto di motivazione della cartella;
– erroneità del calcolo del contributo unificato;
– avvenuto pagamento del contributo dovuto.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate–Riscossione e IA IA S.p.A., contestando integralmente le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la regolare notifica dell'invito bonario (Modello C) in data 02/12/2021 all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta mancata notifica dell'atto prodromico
Dalla documentazione prodotta da IA IA risulta che l'invito bonario (Modello C), relativo alla partita di credito n. 000912/2021, è stato regolarmente notificato via PEC in data 02/12/2021 alle ore 22:52:06 all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario del ricorrente.Modello C - Omesso/Insufficiente pagamento del contributo unificato, Ufficio: TRIBUNALE DI MESSINA, Numero Registro Recupero Crediti: 000912/2021 , Debitori: Ricorrente_1 , Destinatario: Nominativo_1 , ID: 619027" proveniente da "contributo. Email_4" ed indirizzato a "Email_5" è stato consegnato nella casella di destinazione.
La notifica risulta conforme agli artt. 16 e 248 DPR 115/2002 e alla normativa sulla notificazione telematica.
La censura deve pertanto essere rigettata.
2. Sul dedotto difetto di motivazione della cartella
La cartella impugnata è redatta secondo il modello ministeriale approvato e contiene:
– l'indicazione dell'ente creditore (Ministero della IA – Tribunale di Messina);
– la partita di credito n. 000912/2021;
– la causale (contributo unificato e spese processuali);
– il ruolo di riferimento;
– il dettaglio degli importi.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento ha contenuto vincolato e la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di individuare la pretesa (Cass. nn. 28772/2021;
26403/2020; 1961/2019). La doglianza è infondata.
3. Sulla dedotta erroneità del calcolo del contributo unificato
La quantificazione del contributo unificato è stata effettuata da IA IA sulla base della nota A1
610/2019 trasmessa dal Tribunale di Messina, che costituisce titolo del credito.
Il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare l'erroneità della quantificazione né l'esistenza di un diverso provvedimento dell'ufficio giudiziario. La censura deve essere rigettata.
4. Sull'asserito pagamento del contributo unificato
La documentazione prodotta dal ricorrente attesta il pagamento di un contributo unificato di € 259,00 relativo al procedimento n. 6735/2018 R.G., ma non dimostra che tale importo corrisponda alla somma richiesta dal
Tribunale di Messina con la nota trasmessa a IA IA. In assenza di prova dell'integrale pagamento, la pretesa creditoria permane.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO