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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 11254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11254 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17142/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa EM IA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 17142/2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Parte_1
Bertoloni n. 35, presso il proprio studio, essendo rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. da sè medesimo;
- parte attrice -
e pagina 1 di 9 , quale successore di Controparte_1
in persona del Responsabile Controparte_2
ZI , elettivamente domiciliata, in Napoli, Via Del Rione CP_3
Sirignano n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Maiella che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo relativo a preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0977620200004247000 (fascicolo n. 2020/59041).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e la parte convenuta ha formulato in comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
dichiarare, previa declaratoria di immediata sospensione, anche inaudita
altera parte, dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.:
1) in via principale ritenere nulla e comunque priva di effetti giuridici la
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata e tutti gli
atti ad esso sottesi per tutte le motivazioni di cui al presente atto;
pagina 2 di 9 2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria
vantata dall' nei Controparte_4
confronti dell'attore e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del
diritto dei convenuti ad agire esecutivamente nei confronti dell'istante, per
tutte le motivazioni di cui in narrativa. Con riserva di integrazione e
precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi in favore
del procuratore che si dichiarano antistatario e distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
: “l'ill.mo Tribunale, voglia, contrariis Controparte_1
rejectis: 1) in ogni caso, dichiarare inammissibile, improponibile, e comunque
infondata ogni domanda proposta dalla ricorrente;
2) condannare l'attore al
pagamento delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso spese
generali, IVA e CPA.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 07/03/2020 in relazione al quale è
stata disposta la rinnovazione della notifica per mancato rispetto dei termini a comparire art. 83, co. 2 d.l. n. 18/2020, eseguita a mezzo pec il 10/09/2020, la
parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'annullamento, limitatamente alle cartelle relative a pagina 3 di 9 sanzioni amministrative per l'importo di € 11.358,46, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0977620200004247000 -fasc. n.
2020/59041- notificata a mezzo pec in data 04/03/2020 e delle cartelle di pagamento ad essa sottese n. 09720170107703445000,
09720180049319139000, 09720180084337679000, 09720180125539313000,
09720190023280031000, 09720190023280013200, 09720190056952806000,
09720190091490170000, 09720190129967914000, 0972019015668286700,
0972019016834597600, 0972019021551780600, deducendo: - l'omessa notifica degli avvisi di intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973; -
l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto per essere stato emesso su cartelle di pagamento annullate e/o sospese;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. n. 689/1981 dei crediti per sanzioni amministrative di cui alle cartelle n. 0972017010773445000, n.
0972019009149017000, 097201990156682867000 e 09720199016834976000
e 0972019021557806000; - la genericità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- la mancata corrispondenza del quantum debeatur;
- la violazione del principio di tipicità ed inammissibilità del provvedimento;
- la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione o iscrizione ipotecaria,
preavviso o fermo amministrativo basati su sanzioni amministrative e mancanti pagina 4 di 9 di regolamento di attuazione;
- la nullità dell'ipoteca legale per un importo inferiore a € 20.000,00.
Con successive note ha chiesto lo stralcio della comparsa di costituzione di e della documentazione alla stessa allegata poiché inconferente. CP_5
2. Costituitosi l'agente della riscossione ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza avuto riguardo alla regolare notifica delle cartelle in oggetto e alla regolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto.
3. Ritenuta l'istanza di sospensione implicitamente rinunciata dall'opponente in quanto non coltivata alla prima udienza, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali i termini della questione sono rimasti pressoché invariati, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c.,
trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - , seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), e, ritenuta, infatti:
- infondata la richiesta di stralcio della memoria di e dei documenti alla CP_5
stessa allegati formulata da parte attrice per inconferenza, risultando evidente pagina 5 di 9 che il riferimento al “ pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73
intimante al terzo per il pagamento di € 612,00” costituisce mero refuso, CP_6
ed inoltre, avuto riguardo alle puntuali difese svolte da in relazione CP_5
all'opposizione formulata da parte attrice ed alla, documentata, regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte;
- palesemente infondate le deduzioni di nullità formulate da parte attrice per vizi formali del preavviso di iscrizione ipotecaria avuto riguardo alla sua conformità al modello legale ed alla motivazione de relato mediante richiamo delle cartelle ad esso sottese;
- nel merito, giova preliminarmente procedere alla qualificazione delle domande formulate da parte attrice.
Posto che la cartella esattoriale è del tutto equiparabile ad un atto di precetto
(cfr, da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011), quale necessario atto prodromico all'esecuzione forzata, avendo parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva per prescrizione dei crediti in essa indicati, a sua volta asseritamente derivante dall'omessa notifica delle cartelle, la domanda introduttiva del presente procedimento è qualificabile in parte qua, e pagina 6 di 9 cioè con riferimento alla domanda di relativo annullamento, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
Trattasi di istituto che appartiene al genus dei giudizi di accertamento negativo cui appartiene anche il giudizio di accertamento dell'illegittimità del preavviso di fermo ( cfr SU, ord. n. 15354 del 22/07/2015).
Ciò premesso, questione preliminare è quella attinente all'eccepito difetto di notifica delle cartelle esattoriali opposte, dipendendo da essa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti indicati in cartella.
Ebbene, l'agente della riscossione, costituendosi, ha dimostrato che la cartella di pagamento n. 0972017010773445000 è stata notificata a mezzo pec in data
10/06/2017, la cartella di pagamento n. 0972019009149017000 è stata notificata a mezzo pec il 23/03/2019, la cartella n. 097201990156682867000
è stata notificata a mezzo pec il 20/07/2019, la cartella n.
097201990168345976000 è stata notificata a mezzo pec il 07/08/2019 e quella n. 0972019021557806000, infine, a mezzo pec il 19/10/2019, così
validamente interrompendo il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 l. n. 689/1981.
La difesa di parte opponente fondata sulla prescrizione dei crediti cui il preavviso di iscrizione ipotecaria si riferisce è dunque certamente infondata.
pagina 7 di 9 Ciò nondimeno, parte opponente ha opportunamente documentato di aver presentato istanza di “rottamazione” ex lege 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”, come da allegate ricevute di presentazione delle relative dichiarazioni datate 31/03/2023 – Ambito Territoriale di Roma – e 30/06/2023 -Ambito
Territoriale di Rieti-, cfr. note di trattazione scritta depositate il 17/01/2024)
con riferimento alle avverse pretese creditorie oggetto di scrutinio nel presente procedimento. A tal proposito, va considerato che – recando detta dichiarazione anche l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima- non può che dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta della domanda per intervenuta carenza di interesse, avendo l'opponente inteso avvalersi, senza riserve, della procedura di condono (S.C., sez. lav. Sent. n. 15722 del
05/06/2023). Ed infatti, la dichiarazione di adesione comporta necessariamente l'assunzione, da parte del contribuente, dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, co. 236 l. n. 197/2022, così dimostrando la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'opposizione e, per l'effetto, giustificando la declaratoria di inammissibilità della stessa (S.C. sez. trib. Sent. n. 46 del
01/01/2024)
pagina 8 di 9 5. Le spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale, debbano essere integralmente compensate tra le parti, atteso che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata,
dissuadendo il medesimo contribuente dall'aderire alla definizione agevolata
(S.C., sez. trib. Sent. n. 7107 del 13/03/2019).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione per sopravvenuta carenza di interesse;
-) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Roma, 26/07/2025 Il giudice
EM IA
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa EM IA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 17142/2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Parte_1
Bertoloni n. 35, presso il proprio studio, essendo rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. da sè medesimo;
- parte attrice -
e pagina 1 di 9 , quale successore di Controparte_1
in persona del Responsabile Controparte_2
ZI , elettivamente domiciliata, in Napoli, Via Del Rione CP_3
Sirignano n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Maiella che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo relativo a preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0977620200004247000 (fascicolo n. 2020/59041).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e la parte convenuta ha formulato in comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
dichiarare, previa declaratoria di immediata sospensione, anche inaudita
altera parte, dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.:
1) in via principale ritenere nulla e comunque priva di effetti giuridici la
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata e tutti gli
atti ad esso sottesi per tutte le motivazioni di cui al presente atto;
pagina 2 di 9 2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria
vantata dall' nei Controparte_4
confronti dell'attore e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del
diritto dei convenuti ad agire esecutivamente nei confronti dell'istante, per
tutte le motivazioni di cui in narrativa. Con riserva di integrazione e
precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi in favore
del procuratore che si dichiarano antistatario e distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
: “l'ill.mo Tribunale, voglia, contrariis Controparte_1
rejectis: 1) in ogni caso, dichiarare inammissibile, improponibile, e comunque
infondata ogni domanda proposta dalla ricorrente;
2) condannare l'attore al
pagamento delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso spese
generali, IVA e CPA.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 07/03/2020 in relazione al quale è
stata disposta la rinnovazione della notifica per mancato rispetto dei termini a comparire art. 83, co. 2 d.l. n. 18/2020, eseguita a mezzo pec il 10/09/2020, la
parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'annullamento, limitatamente alle cartelle relative a pagina 3 di 9 sanzioni amministrative per l'importo di € 11.358,46, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0977620200004247000 -fasc. n.
2020/59041- notificata a mezzo pec in data 04/03/2020 e delle cartelle di pagamento ad essa sottese n. 09720170107703445000,
09720180049319139000, 09720180084337679000, 09720180125539313000,
09720190023280031000, 09720190023280013200, 09720190056952806000,
09720190091490170000, 09720190129967914000, 0972019015668286700,
0972019016834597600, 0972019021551780600, deducendo: - l'omessa notifica degli avvisi di intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973; -
l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto per essere stato emesso su cartelle di pagamento annullate e/o sospese;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. n. 689/1981 dei crediti per sanzioni amministrative di cui alle cartelle n. 0972017010773445000, n.
0972019009149017000, 097201990156682867000 e 09720199016834976000
e 0972019021557806000; - la genericità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- la mancata corrispondenza del quantum debeatur;
- la violazione del principio di tipicità ed inammissibilità del provvedimento;
- la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione o iscrizione ipotecaria,
preavviso o fermo amministrativo basati su sanzioni amministrative e mancanti pagina 4 di 9 di regolamento di attuazione;
- la nullità dell'ipoteca legale per un importo inferiore a € 20.000,00.
Con successive note ha chiesto lo stralcio della comparsa di costituzione di e della documentazione alla stessa allegata poiché inconferente. CP_5
2. Costituitosi l'agente della riscossione ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza avuto riguardo alla regolare notifica delle cartelle in oggetto e alla regolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto.
3. Ritenuta l'istanza di sospensione implicitamente rinunciata dall'opponente in quanto non coltivata alla prima udienza, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali i termini della questione sono rimasti pressoché invariati, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c.,
trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - , seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), e, ritenuta, infatti:
- infondata la richiesta di stralcio della memoria di e dei documenti alla CP_5
stessa allegati formulata da parte attrice per inconferenza, risultando evidente pagina 5 di 9 che il riferimento al “ pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73
intimante al terzo per il pagamento di € 612,00” costituisce mero refuso, CP_6
ed inoltre, avuto riguardo alle puntuali difese svolte da in relazione CP_5
all'opposizione formulata da parte attrice ed alla, documentata, regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte;
- palesemente infondate le deduzioni di nullità formulate da parte attrice per vizi formali del preavviso di iscrizione ipotecaria avuto riguardo alla sua conformità al modello legale ed alla motivazione de relato mediante richiamo delle cartelle ad esso sottese;
- nel merito, giova preliminarmente procedere alla qualificazione delle domande formulate da parte attrice.
Posto che la cartella esattoriale è del tutto equiparabile ad un atto di precetto
(cfr, da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011), quale necessario atto prodromico all'esecuzione forzata, avendo parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva per prescrizione dei crediti in essa indicati, a sua volta asseritamente derivante dall'omessa notifica delle cartelle, la domanda introduttiva del presente procedimento è qualificabile in parte qua, e pagina 6 di 9 cioè con riferimento alla domanda di relativo annullamento, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
Trattasi di istituto che appartiene al genus dei giudizi di accertamento negativo cui appartiene anche il giudizio di accertamento dell'illegittimità del preavviso di fermo ( cfr SU, ord. n. 15354 del 22/07/2015).
Ciò premesso, questione preliminare è quella attinente all'eccepito difetto di notifica delle cartelle esattoriali opposte, dipendendo da essa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti indicati in cartella.
Ebbene, l'agente della riscossione, costituendosi, ha dimostrato che la cartella di pagamento n. 0972017010773445000 è stata notificata a mezzo pec in data
10/06/2017, la cartella di pagamento n. 0972019009149017000 è stata notificata a mezzo pec il 23/03/2019, la cartella n. 097201990156682867000
è stata notificata a mezzo pec il 20/07/2019, la cartella n.
097201990168345976000 è stata notificata a mezzo pec il 07/08/2019 e quella n. 0972019021557806000, infine, a mezzo pec il 19/10/2019, così
validamente interrompendo il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 l. n. 689/1981.
La difesa di parte opponente fondata sulla prescrizione dei crediti cui il preavviso di iscrizione ipotecaria si riferisce è dunque certamente infondata.
pagina 7 di 9 Ciò nondimeno, parte opponente ha opportunamente documentato di aver presentato istanza di “rottamazione” ex lege 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”, come da allegate ricevute di presentazione delle relative dichiarazioni datate 31/03/2023 – Ambito Territoriale di Roma – e 30/06/2023 -Ambito
Territoriale di Rieti-, cfr. note di trattazione scritta depositate il 17/01/2024)
con riferimento alle avverse pretese creditorie oggetto di scrutinio nel presente procedimento. A tal proposito, va considerato che – recando detta dichiarazione anche l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima- non può che dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta della domanda per intervenuta carenza di interesse, avendo l'opponente inteso avvalersi, senza riserve, della procedura di condono (S.C., sez. lav. Sent. n. 15722 del
05/06/2023). Ed infatti, la dichiarazione di adesione comporta necessariamente l'assunzione, da parte del contribuente, dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, co. 236 l. n. 197/2022, così dimostrando la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'opposizione e, per l'effetto, giustificando la declaratoria di inammissibilità della stessa (S.C. sez. trib. Sent. n. 46 del
01/01/2024)
pagina 8 di 9 5. Le spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale, debbano essere integralmente compensate tra le parti, atteso che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata,
dissuadendo il medesimo contribuente dall'aderire alla definizione agevolata
(S.C., sez. trib. Sent. n. 7107 del 13/03/2019).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione per sopravvenuta carenza di interesse;
-) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Roma, 26/07/2025 Il giudice
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