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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4807/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Massimiliano Fiorini e dall'Avv.to Daniela Di Sora ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 03/10/2025 e con richiesta di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in RI (FR) il 11/07/1998 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo
Comune (atto n. 48 – Parte II- Serie A- Ufficio 01 – Anno 1998);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole minore, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 28.10.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Frosinone (23/05/2018) e dal decreto emesso il 26/04/2022 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_2 Pt_1 per lo “scioglimento del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato il
[...]
03.10.2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto in RI (FR) il 11/07/1998 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 48 – Parte II- Serie A- Ufficio 01 – Anno 1998) da Pt_2 nato a [...] il [...] e da nata a [...] il
[...] Parte_1
21/6/1970, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 48 –
Parte II- Serie A- Ufficio 01 – Anno 1998).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4807/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Massimiliano Fiorini e dall'Avv.to Daniela Di Sora ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 03/10/2025 e con richiesta di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in RI (FR) il 11/07/1998 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo
Comune (atto n. 48 – Parte II- Serie A- Ufficio 01 – Anno 1998);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole minore, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 28.10.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Frosinone (23/05/2018) e dal decreto emesso il 26/04/2022 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_2 Pt_1 per lo “scioglimento del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato il
[...]
03.10.2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto in RI (FR) il 11/07/1998 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 48 – Parte II- Serie A- Ufficio 01 – Anno 1998) da Pt_2 nato a [...] il [...] e da nata a [...] il
[...] Parte_1
21/6/1970, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 48 –
Parte II- Serie A- Ufficio 01 – Anno 1998).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA