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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3508/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3508/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara al Parte_1 C.F._1
Viale Pindaro n. 87 presso lo studio dell'Avv. SASSANO STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Montesilvano Controparte_1 C.F._2
alla Piazza Marconi n. 5 presso lo studio dell'Avv. CRUDELI ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 20.07.2003 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 Controparte_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del comune di Città
Sant'Angelo, atto n. 22, Parte II, anno 2003, unione dalla quale è nata la IA oggi Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara all'udienza del 29.10.2020, alle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto del 30.11.2020 n. cron. 2788/2020 (R.G.
600/2010) allegato agli atti (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato in data 25.11.2024 il sig. chiedeva dichiararsi la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio contratto con la alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con CP_1 previsione a suo carico di un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 200,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, da corrispondersi direttamente in favore della IA.
4. Costituitosi in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.02.2025 la sig. aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 confermando la previsione in carico al ricorrente dell'obbligo al contributo al mantenimento della IA, tuttavia rideterminato nella misura di € 300,00 da versarsi in suo favore, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo la reiezione delle ulteriori altre domande proposte dal ricorrente.
5. All'udienza del 5 marzo 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano rinvio utile a definire bonariamente la controversia.
6. All'udienza del 9 aprile 2025 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sottoscritto e versato in atti in data 07.04.2025.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo “spatium temporis” desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto il 30.11.2020.
8. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
pagina 2 di 4 a. dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.07.2003 in Città Sant'Angelo
(PE) trascritto al Registro degli atti di matrimonio del predetto comune al Numero 22 – Parte 2 – Serie
A – anno 2003, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
b. i coniugi prestano assenso a vivere separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
per quanto riguarda la IA , essendo maggiorenne, sarà libera di frequentare i genitori senza vincolo Per_1
temporale o di orario, con un preavviso di almeno 8 ore in modo da potersi organizzare con il lavoro proprio e dei genitori.
c. Il SI. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la IA Parte_1 Per_1
l'importo mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di € 200,00 entro il
[...]
giorno 30 di ogni mese da versarsi in favore della SI.ra e ciò fino al Dicembre Controparte_1
2027; a partire dal Gennaio 2028 il predetto importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento in favore della IA sarà pari ad € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondi gli indici Per_1
Istat e sarà versato entro il giorno 30 di ogni mese da versarsi in favore della SI.ra CP_1
. Il SI. corrisponderà altresì le spese straordinarie, regolate secondo
[...] Parte_1
Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive nella misura del 50% come previamente concordate e successivamente documentate;
d. qualsiasi mutamento di residenza dovrà essere da entrambi gli ex coniugi comunicato immediatamente all'altro.
e. Con ogni ulteriore provvedimento di Legge e con integrale compensazione delle spese e compensi di giudizio.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della IA.
11. Spese integralmente compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Città Sant'Angelo in data pagina 3 di 4 20.07.2003 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di Parte_1 Controparte_1
detto comune, atto n.22, Parte II, serie A, anno 2003 alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara il 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3508/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara al Parte_1 C.F._1
Viale Pindaro n. 87 presso lo studio dell'Avv. SASSANO STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Montesilvano Controparte_1 C.F._2
alla Piazza Marconi n. 5 presso lo studio dell'Avv. CRUDELI ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 20.07.2003 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 Controparte_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del comune di Città
Sant'Angelo, atto n. 22, Parte II, anno 2003, unione dalla quale è nata la IA oggi Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara all'udienza del 29.10.2020, alle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto del 30.11.2020 n. cron. 2788/2020 (R.G.
600/2010) allegato agli atti (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato in data 25.11.2024 il sig. chiedeva dichiararsi la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio contratto con la alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con CP_1 previsione a suo carico di un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 200,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, da corrispondersi direttamente in favore della IA.
4. Costituitosi in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.02.2025 la sig. aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 confermando la previsione in carico al ricorrente dell'obbligo al contributo al mantenimento della IA, tuttavia rideterminato nella misura di € 300,00 da versarsi in suo favore, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo la reiezione delle ulteriori altre domande proposte dal ricorrente.
5. All'udienza del 5 marzo 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano rinvio utile a definire bonariamente la controversia.
6. All'udienza del 9 aprile 2025 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sottoscritto e versato in atti in data 07.04.2025.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo “spatium temporis” desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto il 30.11.2020.
8. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
pagina 2 di 4 a. dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.07.2003 in Città Sant'Angelo
(PE) trascritto al Registro degli atti di matrimonio del predetto comune al Numero 22 – Parte 2 – Serie
A – anno 2003, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
b. i coniugi prestano assenso a vivere separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
per quanto riguarda la IA , essendo maggiorenne, sarà libera di frequentare i genitori senza vincolo Per_1
temporale o di orario, con un preavviso di almeno 8 ore in modo da potersi organizzare con il lavoro proprio e dei genitori.
c. Il SI. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la IA Parte_1 Per_1
l'importo mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di € 200,00 entro il
[...]
giorno 30 di ogni mese da versarsi in favore della SI.ra e ciò fino al Dicembre Controparte_1
2027; a partire dal Gennaio 2028 il predetto importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento in favore della IA sarà pari ad € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondi gli indici Per_1
Istat e sarà versato entro il giorno 30 di ogni mese da versarsi in favore della SI.ra CP_1
. Il SI. corrisponderà altresì le spese straordinarie, regolate secondo
[...] Parte_1
Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive nella misura del 50% come previamente concordate e successivamente documentate;
d. qualsiasi mutamento di residenza dovrà essere da entrambi gli ex coniugi comunicato immediatamente all'altro.
e. Con ogni ulteriore provvedimento di Legge e con integrale compensazione delle spese e compensi di giudizio.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della IA.
11. Spese integralmente compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Città Sant'Angelo in data pagina 3 di 4 20.07.2003 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di Parte_1 Controparte_1
detto comune, atto n.22, Parte II, serie A, anno 2003 alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara il 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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