TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3905
TAR
Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo nell'imporre il ripiano alle aziende fornitrici, basato su calcoli tecnici e contabili predeterminati da normative e decreti statali. L'atto regionale non esercita un potere autoritativo, ma accerta un diritto soggettivo patrimoniale, rendendo la controversia di competenza del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della normativa sul payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. Il decreto ministeriale è considerato un atto attuativo di tale normativa.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della normativa sul payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. Il decreto ministeriale è considerato un atto attuativo di tale normativa.

  • Rigettato
    Legittimità dell'Accordo Stato-Regioni

    Il Collegio osserva che, sebbene l'Accordo abbia fissato i tetti di spesa regionali in modo uniforme, ciò non lede l'interesse della ricorrente. Una diversa fissazione, abbassando il tetto regionale, avrebbe aumentato lo sforamento e, di conseguenza, l'importo da recuperare dalle aziende. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, dato che il meccanismo del payback era noto fin dal 2015.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto sui modelli di rilevazione economica

    Il decreto del 2012 stabilisce i modelli di rilevazione economica (CE e SP) per le aziende del SSN. La sua legittimità non è in discussione in relazione al payback, poiché esso fornisce solo la base dati per i successivi calcoli del superamento dei tetti di spesa. La Corte Costituzionale ha ritenuto che i decreti ministeriali del 2022, basati su tali modelli, siano legittimi.

  • Rigettato
    Legittimità dei provvedimenti presupposti

    Considerato che i provvedimenti impugnati e i loro presupposti sono stati ritenuti legittimi dalla Corte Costituzionale e dal Collegio, anche questa domanda di annullamento generica viene rigettata.

  • Rigettato
    Infondatezza della questione di legittimità costituzionale

    La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 139 e 140 del 2024, ha già dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, rigettando censure analoghe a quelle sollevate dalla ricorrente. Pertanto, la richiesta di remissione è respinta.

  • Rigettato
    Infondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale

    Il Collegio ritiene che la normativa nazionale sul payback sia conforme al diritto dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda la libertà d'impresa e la tutela della proprietà. Non emergono dubbi interpretativi che giustifichino un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

  • Rigettato
    Infondatezza della richiesta di restituzione

    Poiché il ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile, la richiesta di restituzione delle somme pagate o trattenute, basata sull'illegittimità degli atti impugnati, viene respinta.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo nell'imporre il ripiano alle aziende fornitrici, basato su calcoli tecnici e contabili predeterminati da normative e decreti statali. L'atto regionale non esercita un potere autoritativo, ma accerta un diritto soggettivo patrimoniale, rendendo la controversia di competenza del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della normativa sul payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. Il decreto ministeriale è considerato un atto attuativo di tale normativa.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della normativa sul payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. Il decreto ministeriale è considerato un atto attuativo di tale normativa.

  • Rigettato
    Legittimità dell'Accordo Stato-Regioni

    Il Collegio osserva che, sebbene l'Accordo abbia fissato i tetti di spesa regionali in modo uniforme, ciò non lede l'interesse della ricorrente. Una diversa fissazione, abbassando il tetto regionale, avrebbe aumentato lo sforamento e, di conseguenza, l'importo da recuperare dalle aziende. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, dato che il meccanismo del payback era noto fin dal 2015.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto sui modelli di rilevazione economica

    Il decreto del 2012 stabilisce i modelli di rilevazione economica (CE e SP) per le aziende del SSN. La sua legittimità non è in discussione in relazione al payback, poiché esso fornisce solo la base dati per i successivi calcoli del superamento dei tetti di spesa. La Corte Costituzionale ha ritenuto che i decreti ministeriali del 2022, basati su tali modelli, siano legittimi.

  • Rigettato
    Legittimità dei provvedimenti presupposti

    Considerato che i provvedimenti impugnati e i loro presupposti sono stati ritenuti legittimi dalla Corte Costituzionale e dal Collegio, anche questa domanda di annullamento generica viene rigettata.

  • Rigettato
    Infondatezza della questione di legittimità costituzionale

    La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 139 e 140 del 2024, ha già dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, rigettando censure analoghe a quelle sollevate dalla ricorrente. Pertanto, la richiesta di remissione è respinta.

  • Rigettato
    Infondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale

    Il Collegio ritiene che la normativa nazionale sul payback sia conforme al diritto dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda la libertà d'impresa e la tutela della proprietà. Non emergono dubbi interpretativi che giustifichino un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

  • Rigettato
    Infondatezza della richiesta di restituzione

    Poiché il ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile, la richiesta di restituzione delle somme pagate o trattenute, basata sull'illegittimità degli atti impugnati, viene respinta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3905
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3905
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo