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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11333 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.19062/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Lucci ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Lucci in Sora (FR) alla Via Firenze n.13, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Rep. 37875 racc 7313 del Per_1
22.03.2024, e con essa elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria, n. 29.
RESISTENTE
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 10.1.2025 di CP_1 accertamento dell'indebito relativo al periodo settembre 2023-gennaio 2025 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma ivi richiesta di € 6.446,81. Dichiara la ripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente dal 13.11.2024 al 31.1.2025. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 26.5.2025 ritualmente notificato conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“A) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 6.446,81 preteso dall' nei confronti della RICORRENTE, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare dovute a titolo di indebito solo le somme percepite dalla RICORRENTE A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 24 (MESE DELLA NOTIFICA DEL VERBALE DI INVALIDITÀ); C) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario “ Deduceva al riguardo la ricorrente:
• che dal 9.9.2022 percepiva l'assegno di invalidità ex art.13 L.118/1971 essendo stata dichiarata invalida al 75% ed avendo i requisiti reddituali per fruire di detto assegno;
• che in data 2.8.2023 aveva presentato domanda di aggravamento venendo convocata a visita solo in data 13.11.2024;
• che con verbale del 13.11.2024 la Commissione le aveva CP_1 riconosciuto il 46% di invalidità;
• che in data 10.6.2025 aveva ricevuto da la missive con cui le CP_1 veniva richiesto la restituzione della somma indebitamente percepita di € 6446,18;
• che l'indebito era stato accertato dalla data della domanda di aggravamento del 2.8.2023;
• che anteriormente a detta missiva nessuna comunicazione era pervenuta da parte dell' . CP_1
Deduceva la irripetibilità delle somme percepite ex art.52 L.88/1989 e ex art.13 L.412/1991. Deduceva che comunque solo in data 13.11.2024 era stata convocata a visita e che solo da novembre 2024 quando aveva ricevuto la notifica del verbale della Commissione aveva avuto conoscenza dell'accertamento della invalidità CP_1 in misura pari al 46%. Deduceva pertanto che solo da detta data l' avrebbe potuto chiedere la CP_1 restituzione delle somme percepite dalla ricorrente ex art.13 L.118/1971. 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava che era onere di parte ricorrente provare l'insussistenza dell'indebito e che tale onere non era stato assolto. Precisava che nel caso di specie il provvedimento di indebito era riconnesso al venir meno dei requisito di invalidità previsto per l'assegno ex art.13 L.118/1971. Deduceva che avendo la ricorrente avanzato domanda di aggravamento nell'agosto 2023 dal mese successivo a detta domanda dovevano ritenersi indebitamente percepiti i ratei del beneficio. In via subordinata deduceva che erano ripetibili le somme percepite dalla data della visita della Commissione 13.11.2024 al 31.1.2025. CP_1
3.Alla udienza del 18.92025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava a causa per discussione alla udienza del 7.11.2025 con termine per note. Alla udienza del 7.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Il ricorso è parzialmente fondato. Sul punto la Suprema Corte, Cassazione ha precisato “…in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. (Cass. Sez. Unite n.18046/2010).. Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva Cassazione Sezione lavoro Sentenza n. 2739 del 11/02/2016.
5.In tema di indebito assistenziale la normativa distingue le ipotesi di indebito derivanti dall'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari, rispetto all'indebito che consegue all'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali o amministrativi. Sul punto si richiama la e sentenza della Cassazione n.28771/2018 del 9.11.2018 che ha ricostruito la complessa materia enunciando i seguenti principi ai quali questo giudice ritiene di doversi attenere condividendoli:“4. In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.” Tali conclusioni sono state confermate anche dalle successive pronunce. Infatti con ordinanza n.34013/2019 la Corte ha precisato: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta. Con Ordinanza n.17396/2025 della Corte di Cassazione ha altresì precisato:”La Corte d'appello ha applicato l'insegnamento giurisprudenziale adottato in varie pronunce di questa Corte (Cass.n.34013/2019, Cass. n.26162/2016, Cass. n.26096/2010, Cass.n.2056/2004), secondo cui il diritto alla prestazione assistenziale viene meno dalla data della visita che accerti la mancanza del requisito sanitario, prima e a prescindere dal successivo provvedimento di revoca. Tale orientamento applica l'art.2033 c.c. all'indebito assistenziale, specificando l'irrilevanza del mancato rispetto delle norme CP_ che impongono all di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Infine, si è concluso che, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. Occorre precisare però che, rispetto alla piana applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021). Ora, la Corte d'appello ha escluso la rilevanza della mancata comunicazione del provvedimento di revoca, ma, ai fini dell'accertamento dell'affidamento incolpevole da parte dell'accipiens, questa Corte ha dato rilievo ad altre circostanze che la sentenza impugnata non ha affatto considerato. In particolare, non è stato affatto considerato dalla sentenza impugnata se l'esito della visita medica di revisione sia stato comunicato alla ricorrente, come la stessa nega, durante il periodo maggio-novembre 2015. Deve qui richiamarsi una pronuncia di questa Corte (Cass. n.24180/2022) che ha cassato una sentenza dichiarativa del diritto di ripetizione dell'indebito assistenziale nonostante fosse mancata la comunicazione all'interessato dell'esito della visita medica di revisione (v. anche Cass. n.4668/2021 in un caso in cui non era stato incontrovertibilmente accertata la notifica della visita di revisione alla parte). Proprio alla luce del principio della non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta e alla rilevanza di situazioni idonee a generare affidamento, si è concluso in tale pronuncia che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Nello stesso senso si pone la pronuncia di questa Corte n.248/2023, che ha applicato l'orientamento giurisprudenziale citato dalla sentenza impugnata, ma in un caso in cui il giudice di merito aveva compiuto l'accertamento di fatto qui mancante, ovvero quello “in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione”.
6.Nel caso di specie la ricorrente fruiva del beneficio dell'assegno ex art.13 L.118/1971 e su sua domanda, volta all'accertamento dell'aggravamento della invalidità, la stessa è stata convocata a visita in data 13.11.2024. Con il verbale della visita del 13.11.2024 la ricorrente è stata riconosciuta invalida al 46% e quindi è venuto meno il requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno ex art.13 L.118/1971. Sulla base dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione, ai quali questa giudice ritiene di dover aderire, la prestazione dell'assegno di invalidità è stata percepita indebitamente dalla ricorrente dalla data della comunicazione del verbale della visita del 13.11.2024.
7.Pertanto il provvedimento di indebito dell' del 10.1.2025 che calcola CP_1 come indebitamente percepite le somme dal settembre 2023 al gennaio 2025 compreso, per €6446,81 deve essere dichiarato illegittimo . Devono invece essere ritenute indebite e quindi restituite all le somme CP_1 ricevute dalla ricorrente dal 13.11.2024 al 31.1.2025, così come richiesto sia pure in via subordinata nelle conclusioni del ricorso.
8.Le spese seguono la sostanziale soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 10.1.2025 di CP_1 accertamento dell'indebito relativo al periodo settembre 2023-gennaio 2025 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma ivi richiesta di € 6.446,81. Dichiara la ripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente dal 13.11.2024 al 31.1.2025. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.19062/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Lucci ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Lucci in Sora (FR) alla Via Firenze n.13, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Rep. 37875 racc 7313 del Per_1
22.03.2024, e con essa elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria, n. 29.
RESISTENTE
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 10.1.2025 di CP_1 accertamento dell'indebito relativo al periodo settembre 2023-gennaio 2025 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma ivi richiesta di € 6.446,81. Dichiara la ripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente dal 13.11.2024 al 31.1.2025. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 26.5.2025 ritualmente notificato conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“A) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 6.446,81 preteso dall' nei confronti della RICORRENTE, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare dovute a titolo di indebito solo le somme percepite dalla RICORRENTE A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 24 (MESE DELLA NOTIFICA DEL VERBALE DI INVALIDITÀ); C) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario “ Deduceva al riguardo la ricorrente:
• che dal 9.9.2022 percepiva l'assegno di invalidità ex art.13 L.118/1971 essendo stata dichiarata invalida al 75% ed avendo i requisiti reddituali per fruire di detto assegno;
• che in data 2.8.2023 aveva presentato domanda di aggravamento venendo convocata a visita solo in data 13.11.2024;
• che con verbale del 13.11.2024 la Commissione le aveva CP_1 riconosciuto il 46% di invalidità;
• che in data 10.6.2025 aveva ricevuto da la missive con cui le CP_1 veniva richiesto la restituzione della somma indebitamente percepita di € 6446,18;
• che l'indebito era stato accertato dalla data della domanda di aggravamento del 2.8.2023;
• che anteriormente a detta missiva nessuna comunicazione era pervenuta da parte dell' . CP_1
Deduceva la irripetibilità delle somme percepite ex art.52 L.88/1989 e ex art.13 L.412/1991. Deduceva che comunque solo in data 13.11.2024 era stata convocata a visita e che solo da novembre 2024 quando aveva ricevuto la notifica del verbale della Commissione aveva avuto conoscenza dell'accertamento della invalidità CP_1 in misura pari al 46%. Deduceva pertanto che solo da detta data l' avrebbe potuto chiedere la CP_1 restituzione delle somme percepite dalla ricorrente ex art.13 L.118/1971. 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava che era onere di parte ricorrente provare l'insussistenza dell'indebito e che tale onere non era stato assolto. Precisava che nel caso di specie il provvedimento di indebito era riconnesso al venir meno dei requisito di invalidità previsto per l'assegno ex art.13 L.118/1971. Deduceva che avendo la ricorrente avanzato domanda di aggravamento nell'agosto 2023 dal mese successivo a detta domanda dovevano ritenersi indebitamente percepiti i ratei del beneficio. In via subordinata deduceva che erano ripetibili le somme percepite dalla data della visita della Commissione 13.11.2024 al 31.1.2025. CP_1
3.Alla udienza del 18.92025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava a causa per discussione alla udienza del 7.11.2025 con termine per note. Alla udienza del 7.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Il ricorso è parzialmente fondato. Sul punto la Suprema Corte, Cassazione ha precisato “…in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. (Cass. Sez. Unite n.18046/2010).. Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva Cassazione Sezione lavoro Sentenza n. 2739 del 11/02/2016.
5.In tema di indebito assistenziale la normativa distingue le ipotesi di indebito derivanti dall'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari, rispetto all'indebito che consegue all'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali o amministrativi. Sul punto si richiama la e sentenza della Cassazione n.28771/2018 del 9.11.2018 che ha ricostruito la complessa materia enunciando i seguenti principi ai quali questo giudice ritiene di doversi attenere condividendoli:“4. In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.” Tali conclusioni sono state confermate anche dalle successive pronunce. Infatti con ordinanza n.34013/2019 la Corte ha precisato: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta. Con Ordinanza n.17396/2025 della Corte di Cassazione ha altresì precisato:”La Corte d'appello ha applicato l'insegnamento giurisprudenziale adottato in varie pronunce di questa Corte (Cass.n.34013/2019, Cass. n.26162/2016, Cass. n.26096/2010, Cass.n.2056/2004), secondo cui il diritto alla prestazione assistenziale viene meno dalla data della visita che accerti la mancanza del requisito sanitario, prima e a prescindere dal successivo provvedimento di revoca. Tale orientamento applica l'art.2033 c.c. all'indebito assistenziale, specificando l'irrilevanza del mancato rispetto delle norme CP_ che impongono all di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Infine, si è concluso che, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. Occorre precisare però che, rispetto alla piana applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021). Ora, la Corte d'appello ha escluso la rilevanza della mancata comunicazione del provvedimento di revoca, ma, ai fini dell'accertamento dell'affidamento incolpevole da parte dell'accipiens, questa Corte ha dato rilievo ad altre circostanze che la sentenza impugnata non ha affatto considerato. In particolare, non è stato affatto considerato dalla sentenza impugnata se l'esito della visita medica di revisione sia stato comunicato alla ricorrente, come la stessa nega, durante il periodo maggio-novembre 2015. Deve qui richiamarsi una pronuncia di questa Corte (Cass. n.24180/2022) che ha cassato una sentenza dichiarativa del diritto di ripetizione dell'indebito assistenziale nonostante fosse mancata la comunicazione all'interessato dell'esito della visita medica di revisione (v. anche Cass. n.4668/2021 in un caso in cui non era stato incontrovertibilmente accertata la notifica della visita di revisione alla parte). Proprio alla luce del principio della non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta e alla rilevanza di situazioni idonee a generare affidamento, si è concluso in tale pronuncia che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Nello stesso senso si pone la pronuncia di questa Corte n.248/2023, che ha applicato l'orientamento giurisprudenziale citato dalla sentenza impugnata, ma in un caso in cui il giudice di merito aveva compiuto l'accertamento di fatto qui mancante, ovvero quello “in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione”.
6.Nel caso di specie la ricorrente fruiva del beneficio dell'assegno ex art.13 L.118/1971 e su sua domanda, volta all'accertamento dell'aggravamento della invalidità, la stessa è stata convocata a visita in data 13.11.2024. Con il verbale della visita del 13.11.2024 la ricorrente è stata riconosciuta invalida al 46% e quindi è venuto meno il requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno ex art.13 L.118/1971. Sulla base dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione, ai quali questa giudice ritiene di dover aderire, la prestazione dell'assegno di invalidità è stata percepita indebitamente dalla ricorrente dalla data della comunicazione del verbale della visita del 13.11.2024.
7.Pertanto il provvedimento di indebito dell' del 10.1.2025 che calcola CP_1 come indebitamente percepite le somme dal settembre 2023 al gennaio 2025 compreso, per €6446,81 deve essere dichiarato illegittimo . Devono invece essere ritenute indebite e quindi restituite all le somme CP_1 ricevute dalla ricorrente dal 13.11.2024 al 31.1.2025, così come richiesto sia pure in via subordinata nelle conclusioni del ricorso.
8.Le spese seguono la sostanziale soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 10.1.2025 di CP_1 accertamento dell'indebito relativo al periodo settembre 2023-gennaio 2025 e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma ivi richiesta di € 6.446,81. Dichiara la ripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente dal 13.11.2024 al 31.1.2025. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso