TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 644
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancata previsione di servitù nell'atto di permuta

    L'accordo del 2006 non ha previsto la costituzione di diritti di servitù ma unicamente l'obbligo a carico del Comune di realizzare determinate opere al fine di garantire l'effettiva potenzialità edificatoria del comparto ET, si che la domanda non può trovare accoglimento.

  • Accolto
    Occupazione sine titulo di terreno privato

    L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità. Il privato può, quindi, legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o la restituzione del fondo. Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto solamente la restituzione.

  • Accolto
    Occupazione sine titulo di terreno privato

    L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità. Il privato può, quindi, legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o la restituzione del fondo. Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto solamente la restituzione.

  • Accolto
    Occupazione sine titulo di terreno privato

    L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità. Il privato può, quindi, legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o la restituzione del fondo. Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto solamente la restituzione.

  • Accolto
    Inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di permuta

    A fronte della cessione di una rilevante porzione dell’area di proprietà ET il Comune, pur a fronte dei diversi solleciti inoltrati dai ricorrenti, non ha provveduto a realizzare quanto contrattualmente dovuto, poi cercando una soluzione transattiva alternativa anch’essa tuttavia naufragata, a nulla rilevando la mancata presentazione da parte dei ricorrenti di un Piano Particolareggiato o di un progetto esecutivo venendo in rilievo obblighi del tutto incondizionati nell’ambito non già di un contratto civilistico di permuta ma di un accordo sostitutivo di provvedimento nell’esercizio delle prerogative comunali di governo del territorio.

  • Accolto
    Adempimento degli obblighi contrattuali

    È pertanto in primo luogo fondata la pretesa dei ricorrenti all’esatto adempimento della convenzione del 2006 ovvero alla realizzazione da parte dell’Amministrazione convenuta di tutte le opere convenzionalmente dovute.

  • Accolto
    Danno da perdita di valore del comparto edificatorio

    Va altresì disposta la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza tra il valore del comparto edificatorio nel 2006 (1.512.320,00 euro) e quello che sarà il valore del comparto edificatorio alla data di ultimazione delle opere da parte del Comune, danno quantificato nella CTU disposta dal Tribunale di Modena nella relazione del 17 ottobre 2023 in 595.440,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 5 maggio 206 sino all’effettivo soddisfo.

  • Rigettato
    Potenziale edificabilità dei terreni

    Come anche qui rilevato dallo stesso CTU la classificazione di tale area in seguito alla variante del PRG adottata (delib. C.C. 28 agosto 2017) ma non approvata è rimasta quella prevista nel previgente PRG ovvero “zona di tipo B2 residenziale edificata e di completamento convenzionata, disciplinata dall’art.13.3 delle NTA del PRG”. Ai sensi del richiamato art.13.3. NTA sono consentiti oltre ad interventi di ristrutturazione, ampliamento e se del caso di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente anche interventi di nuova costruzione nel rispetto degli indici e criteri ivi previsti, si da riconoscere una concreta potenziale edificabilità. Per giurisprudenza costante il presupposto per il pagamento dell’imposta ICI/IMU è dato dalla potenziale edificabilità essendo all’uopo sufficiente la mera adozione degli strumenti urbanistici indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Nel caso di specie le previsioni urbanistiche adottate relative all’area di proprietà ET sono state cancellate solamente con la deliberazione n.164 del 27 settembre 2019 ripristinando la precedente destinazione come “zona B2 residenziale e di completamento”, destinazione che peraltro, come visto, mantiene una potenziale edificabilità.

  • Rigettato
    Domanda subordinata alla risoluzione del contratto

    Va infine respinta anche la domanda dei ricorrenti volta al rimborso delle spese sostenute per le spese della permuta e relativa tassazione nonché delle spese tecniche e legali, poiché subordinata da parte ricorrente all’ipotesi della risoluzione del contratto del 2006.

  • Accolto
    Ingenerazione di affidamento incolpevole nella conclusione della permuta risarcitoria

    Merita infine accoglimento la domanda di risarcimento del danno emergente subito per effetto della ingiustificata rottura delle trattative (art. 1337-38 c.c.) volte al perfezionamento della c.d. permuta risarcitoria. Dopo anni di trattative, adozione di atti deliberativi formali finalizzate all’adozione delle varianti urbanistiche propedeutiche e persino la fissazione dell’incontro per la stipula dell’atto pubblico è evidente l’affidamento incolpevole ingenerato nei ricorrenti in merito alla conclusione dell’accordo, in funzione del quale parte ricorrente ha allegato e documentato di aver sostenuto inutili spese legali e tecniche.

  • Accolto
    Danno emergente per spese legali e tecniche inutili

    Nel caso di specie l’unico danno provato è quello emergente pari come detto a 6.603,74 euro unitamente come detto a rivalutazione ed interessi.

  • Rigettato
    Compensazione spese legali

    Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa sia l’obiettiva complessità delle questioni esaminate sia la soccombenza reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 644
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 644
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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