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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 08 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3269/21 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Vincenzo MESSINA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, riportandosi alle note difensive da ultimo depositate.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Cesare SANTONOCITO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo tariffa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3269 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], Complesso Girasole, Santa C.F._1
Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo MESSINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Via del Vespro, n. 6 ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], residente in [...], CP_1
Santa Margherita, elettivamente domiciliato in Messina, Via Oratorio San Francesco, 4, presso lo studio dell'avv. Cesare SANTONOCITO che lo rappresenta e difende
CONVENUTO avente per OGGETTO: violazione delle distanze legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di , finalizzata alla condanna del convenuto alla
[...] CP_1 demolizione del muro costruito sul confine tra il suo terreno e quello limitrofo a questi
2 TRIBUNALE di MESSINA appartenente nonché del gazebo costruito oltre il muro, sul terreno del convenuto, perché in violazione delle distanze legali.
L'attrice ha affermato, al riguardo, che il convenuto aveva costruito un muro alto due metri in sostituzione della rete metallica che inizialmente separava le proprietà dei contendenti nonché, sulla sua proprietà, un manufatto stabilmente ancorato al suolo, entrambi in violazione delle distanze legali ex art. 907 c.c.; sulla base di questa premessa, ha testualmente chiesto, al punto 1) delle conclusioni dell'atto di citazione, “Ritenere e dichiarare che ha costruito un muro ed un manufatto stabilmente infisso al CP_1
suolo e destinato ad avere una utilità prolungata nel tempo in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c.”.
Il convenuto costituitosi in giudizio, ha contestato le CP_1 argomentazioni e le domande dell'attrice delle quali ha chiesto il rigetto;
ha evidenziato l'insussistenza di alcuna violazione delle distanze legali.
Le domande articolate dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Premesso che la condizione dei luoghi è quella rappresentata nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice e che quest'ultima ha indicato nell'art. 907 c.c. la norma che disciplina le distanze legali asseritamente violate, osserva preliminarmente il Tribunale che l'art. 878, comma 1, c.c. prevede che “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873”; ebbene, avendo il muro un'altezza di due metri, come affermato dall'attrice, questo in ogni caso non si computa ai fini delle distanze legali di cui all'art. 873
c.c..
L'art. 907, comma 1, c.c. prevede che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905”.
L'attrice ha affermato che, prima della realizzazione del muro costruito dal convenuto sul confine, vi era una rete metallica attraverso la quale aveva la possibilità di guardare il fondo del;
possibilità adesso inibita dalla edificazione del muro. CP_1
Tuttavia, l'attrice già al tempo in cui era presente la rete metallica non godeva di una servitù di veduta attraverso la rete metallica verso il fondo del convenuto e ciò alla luce del 3 TRIBUNALE di MESSINA principio per cui “Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti” (v. Cass. Civ., sent. n. 6927/15): questo principio, dettato per il muro divisorio, vale a maggior ragione per la rete metallica che consentiva ad entrambi i proprietari dei fondi limitrofi di guardarvi attraverso, senza però dare luogo alla costituzione di alcuna servitù stante la reciprocità della visuale.
Vi è, poi, un'altra ragione per la quale non può affermarsi che l'attrice abbia un diritto di veduta sulla base del quale possa obbligare il convenuto a non costruire se non alla distanza di tre metri, come previsto dall'art. 907 c.c., richiamato dall'attrice nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie.
La Corte di legittimità ha affermato che “La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto.” (v. Cass. Civ., ord. n. 21798/24).
Ciò affermato, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza della condizione dell'azione, giusto rilievo officioso sollevato dal Tribunale con ordinanza del 09.01.2025; questa prova non è stata fornita.
La titolarità del diritto di veduta in capo all'attrice è stata, intanto, contestata già in comparsa di costituzione dal convenuto il quale ne ha disconosciuto l'esistenza allorquando ha affermato che la costruzione di un muro di cinta non crea alcuna servitù di veduta.
Inoltre, non è possibile affermare che l'attrice abbia acquisito il diritto di veduta per usucapione sia perché attraverso la rete metallica non ha mai esercitato alcuna veduta, come sopra spiegato, sia perché dal 2005, data del rogito di acquisto, al 2021 sono trascorsi 15 anni mentre è necessario il decorso di venti anni per l'acquisto per usucapione di un diritto reale.
Infatti, la norma di cui all'art. 1159, comma 2, c.c., citata dalla RU è Pt_1
inapplicabile alla fattispecie in esame perché riguarda la diversa ipotesi dell'acquisto in 4 TRIBUNALE di MESSINA buona fede a non domino del diritto di proprietà, giusta previsione del primo comma il quale dispone che “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto”.
Nel caso in esame, l'attrice non è certamente un acquirente in buona fede a non domino di un diritto reale di godimento ma un soggetto al quale il diritto di veduta non è mai stato alienato dal costruttore semplicemente perché, si ribadisce, tra fondi limitrofi separati da un muro di cinta o, come era prima, da una rete metallica non si crea alcuna servitù di veduta.
Né potrebbe ritenersi che la formula “…con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi…” sia indicativa della sussistenza della servitù di veduta;
escluso, proprio in ragione dei principi sopra esposti, che il diritto di servitù sia sorto automaticamente ex art. 907 c.c., assume rilevanza ulteriore l'arresto della Corte di legittimità per cui “Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via.” (v. Cass. Civ., sent. n. 18349/12).
Rispetto alla costruzione posta al di là del muro, sul terreno del convenuto, valgono le medesime considerazioni sopra esposte in merito alla carenza di un diritto di veduta ex art. 907 c.c. in quanto non trasferito contrattualmente, né acquisito per usucapione;
profilo di violazione così individuato nella prima memoria istruttoria laddove, precisando la domanda, ha fatto riferimento, appunto, nuovamente all'art. 907 c.c..
È, infatti, da escludere che, con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del
14.10.2022, l'attrice abbia inteso modificare la domanda iniziale introducendo, attraverso il punto 1) delle conclusioni della memoria istruttoria, la diversa violazione delle distanze tra la sua costruzione ed il manufatto posto sulla proprietà del convenuto ai sensi dell'art. 873
c.c.. 5 TRIBUNALE di MESSINA Infatti, la modificazione della domanda iniziale è ammissibile solo ove la domanda modificata si sostituisca alla domanda iniziale e non allorché si aggiunga a questa, integrando in quest'ultima ipotesi un'inammissibile mutatio libelli.
In questo senso, la Corte di Cassazione ha affermato che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività.
Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art.
873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi” (v. Cass. Civ., ord. n. 11226/19).
Nel caso di specie, non soltanto non emerge la volontà dell'attrice di sostituire la domanda iniziale ma nella memoria istruttoria è stato reiterato il riferimento alla violazione dell'art. 907 c.c., il che convince il Tribunale del fatto che nella memoria istruttoria l'attrice non abbia inteso operare alcuna emendatio libelli.
Acclarata l'insussistenza di alcuna violazione delle distanze legali, viene meno l'ulteriore profilo correlato alla carenza di luce ed aria la cui doglianza non è rilevante ove, appunto, sia garantito il rispetto delle distanze legali.
Per le ragioni sopra esposte, le domande articolate dall'attrice devono essere rigettate.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dell'attrice e liquidate in favore del convenuto, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 7.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase
6 TRIBUNALE di MESSINA istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1
; CP_1
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 7.400,00 per compensi di avvocato CP_1
di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 08.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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Il giorno 08 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3269/21 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Vincenzo MESSINA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, riportandosi alle note difensive da ultimo depositate.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Cesare SANTONOCITO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo tariffa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3269 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], Complesso Girasole, Santa C.F._1
Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo MESSINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Via del Vespro, n. 6 ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], residente in [...], CP_1
Santa Margherita, elettivamente domiciliato in Messina, Via Oratorio San Francesco, 4, presso lo studio dell'avv. Cesare SANTONOCITO che lo rappresenta e difende
CONVENUTO avente per OGGETTO: violazione delle distanze legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di , finalizzata alla condanna del convenuto alla
[...] CP_1 demolizione del muro costruito sul confine tra il suo terreno e quello limitrofo a questi
2 TRIBUNALE di MESSINA appartenente nonché del gazebo costruito oltre il muro, sul terreno del convenuto, perché in violazione delle distanze legali.
L'attrice ha affermato, al riguardo, che il convenuto aveva costruito un muro alto due metri in sostituzione della rete metallica che inizialmente separava le proprietà dei contendenti nonché, sulla sua proprietà, un manufatto stabilmente ancorato al suolo, entrambi in violazione delle distanze legali ex art. 907 c.c.; sulla base di questa premessa, ha testualmente chiesto, al punto 1) delle conclusioni dell'atto di citazione, “Ritenere e dichiarare che ha costruito un muro ed un manufatto stabilmente infisso al CP_1
suolo e destinato ad avere una utilità prolungata nel tempo in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c.”.
Il convenuto costituitosi in giudizio, ha contestato le CP_1 argomentazioni e le domande dell'attrice delle quali ha chiesto il rigetto;
ha evidenziato l'insussistenza di alcuna violazione delle distanze legali.
Le domande articolate dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Premesso che la condizione dei luoghi è quella rappresentata nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice e che quest'ultima ha indicato nell'art. 907 c.c. la norma che disciplina le distanze legali asseritamente violate, osserva preliminarmente il Tribunale che l'art. 878, comma 1, c.c. prevede che “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873”; ebbene, avendo il muro un'altezza di due metri, come affermato dall'attrice, questo in ogni caso non si computa ai fini delle distanze legali di cui all'art. 873
c.c..
L'art. 907, comma 1, c.c. prevede che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905”.
L'attrice ha affermato che, prima della realizzazione del muro costruito dal convenuto sul confine, vi era una rete metallica attraverso la quale aveva la possibilità di guardare il fondo del;
possibilità adesso inibita dalla edificazione del muro. CP_1
Tuttavia, l'attrice già al tempo in cui era presente la rete metallica non godeva di una servitù di veduta attraverso la rete metallica verso il fondo del convenuto e ciò alla luce del 3 TRIBUNALE di MESSINA principio per cui “Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti” (v. Cass. Civ., sent. n. 6927/15): questo principio, dettato per il muro divisorio, vale a maggior ragione per la rete metallica che consentiva ad entrambi i proprietari dei fondi limitrofi di guardarvi attraverso, senza però dare luogo alla costituzione di alcuna servitù stante la reciprocità della visuale.
Vi è, poi, un'altra ragione per la quale non può affermarsi che l'attrice abbia un diritto di veduta sulla base del quale possa obbligare il convenuto a non costruire se non alla distanza di tre metri, come previsto dall'art. 907 c.c., richiamato dall'attrice nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie.
La Corte di legittimità ha affermato che “La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto.” (v. Cass. Civ., ord. n. 21798/24).
Ciò affermato, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza della condizione dell'azione, giusto rilievo officioso sollevato dal Tribunale con ordinanza del 09.01.2025; questa prova non è stata fornita.
La titolarità del diritto di veduta in capo all'attrice è stata, intanto, contestata già in comparsa di costituzione dal convenuto il quale ne ha disconosciuto l'esistenza allorquando ha affermato che la costruzione di un muro di cinta non crea alcuna servitù di veduta.
Inoltre, non è possibile affermare che l'attrice abbia acquisito il diritto di veduta per usucapione sia perché attraverso la rete metallica non ha mai esercitato alcuna veduta, come sopra spiegato, sia perché dal 2005, data del rogito di acquisto, al 2021 sono trascorsi 15 anni mentre è necessario il decorso di venti anni per l'acquisto per usucapione di un diritto reale.
Infatti, la norma di cui all'art. 1159, comma 2, c.c., citata dalla RU è Pt_1
inapplicabile alla fattispecie in esame perché riguarda la diversa ipotesi dell'acquisto in 4 TRIBUNALE di MESSINA buona fede a non domino del diritto di proprietà, giusta previsione del primo comma il quale dispone che “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto”.
Nel caso in esame, l'attrice non è certamente un acquirente in buona fede a non domino di un diritto reale di godimento ma un soggetto al quale il diritto di veduta non è mai stato alienato dal costruttore semplicemente perché, si ribadisce, tra fondi limitrofi separati da un muro di cinta o, come era prima, da una rete metallica non si crea alcuna servitù di veduta.
Né potrebbe ritenersi che la formula “…con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi…” sia indicativa della sussistenza della servitù di veduta;
escluso, proprio in ragione dei principi sopra esposti, che il diritto di servitù sia sorto automaticamente ex art. 907 c.c., assume rilevanza ulteriore l'arresto della Corte di legittimità per cui “Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via.” (v. Cass. Civ., sent. n. 18349/12).
Rispetto alla costruzione posta al di là del muro, sul terreno del convenuto, valgono le medesime considerazioni sopra esposte in merito alla carenza di un diritto di veduta ex art. 907 c.c. in quanto non trasferito contrattualmente, né acquisito per usucapione;
profilo di violazione così individuato nella prima memoria istruttoria laddove, precisando la domanda, ha fatto riferimento, appunto, nuovamente all'art. 907 c.c..
È, infatti, da escludere che, con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del
14.10.2022, l'attrice abbia inteso modificare la domanda iniziale introducendo, attraverso il punto 1) delle conclusioni della memoria istruttoria, la diversa violazione delle distanze tra la sua costruzione ed il manufatto posto sulla proprietà del convenuto ai sensi dell'art. 873
c.c.. 5 TRIBUNALE di MESSINA Infatti, la modificazione della domanda iniziale è ammissibile solo ove la domanda modificata si sostituisca alla domanda iniziale e non allorché si aggiunga a questa, integrando in quest'ultima ipotesi un'inammissibile mutatio libelli.
In questo senso, la Corte di Cassazione ha affermato che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività.
Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art.
873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi” (v. Cass. Civ., ord. n. 11226/19).
Nel caso di specie, non soltanto non emerge la volontà dell'attrice di sostituire la domanda iniziale ma nella memoria istruttoria è stato reiterato il riferimento alla violazione dell'art. 907 c.c., il che convince il Tribunale del fatto che nella memoria istruttoria l'attrice non abbia inteso operare alcuna emendatio libelli.
Acclarata l'insussistenza di alcuna violazione delle distanze legali, viene meno l'ulteriore profilo correlato alla carenza di luce ed aria la cui doglianza non è rilevante ove, appunto, sia garantito il rispetto delle distanze legali.
Per le ragioni sopra esposte, le domande articolate dall'attrice devono essere rigettate.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dell'attrice e liquidate in favore del convenuto, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 7.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase
6 TRIBUNALE di MESSINA istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1
; CP_1
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 7.400,00 per compensi di avvocato CP_1
di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 08.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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