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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 546 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 546 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZOLI PAOLA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. ZOLI PAOLA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...] matrimonio celebrato in data 2.10.2004, a Mercogliano (AV), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) Il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente in quanto ancora Per_1 studente, manterrà la propria residenza nell'abitazione familiare sita in Verucchio – località Villa, alla Via Lumumba n. 8 convivente con la madre.
3) La casa familiare, sita in Verucchio, località Villa, Via Lumumba n. 8 e le sue pertinenze, identificata all'NCEU del predetto Comune al foglio 8 particella 1132 sub 24 Cat. A2 con rendita di
€ 429,95 per l'appartamento e sub 51 cat. C6 con rendita di € 29,44 per il garage, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie , che la abiterà unitamente Parte_2 al figlio mantenendovi la propria residenza;
la casa rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi Per_1 nella misura del 50% ciascuno. I costi e gli oneri ordinari di abitazione rimarranno a carico della
IG.ra ( a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: le ordinarie manutenzioni Parte_2 all'immobile ed agli arredi e impianti, le spese per utenze e canone Tv, le spese per Tari e oneri condominiali ordinari....)
4) In ragione della mancanza di autonomia economica del figlio pur se maggiore d'età, i Per_1 genitori condivideranno il sostegno delle sue scelte educative e di formazione scolastica e sportiva anche con un comune ed equo impegno economico che gli stessi affronteranno fino alla sua indipendenza. A tale scopo le parti si impegnano a condividere le decisioni relative alla crescita psico
-attitudinale, culturale e educativa nell'interesse del figlio, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Inoltre il IG. corrisponderà Parte_1 mensilmente la somma complessiva di € 1.000,00 in favore della IG.ra , da considerarsi Parte_2 quanto a € 500,00 per il mantenimento ordinario del figlio e quanto a € 500,00 per le spese anche eventualmente di natura straordinaria. Nel caso in cui i costi per le spese straordinarie necessarie per il figlio dovessero portare al superamento della somma sopra indicata di € 500,00 mensile, Per_1 la maggior differenza sarà suddivisa in parti uguali tra i coniugi. La presente pattuizione rimarrà valida anche per il periodo del corso di studi universitario qualora il figlio dovesse optare Per_1 per l'scrizione ad un corso di laurea senza necessità di trasferimento in altra sede e fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
se il figlio decidesse invece di iscriversi ad un Per_1 corso di laurea universitaria fuori sede con necessità di alloggio in loco, il IG. si Parte_1 impegna a sostenerne in via esclusiva e totale tutte le spese e i costi di mantenimento del figlio con conseguente revoca del versamento di € 1.000,00 mensili in favore della IG.ra . La somma Parte_2 indicata presente punto sarà rivalutata annualmente a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base all'indice Istat pubblicato per il mese di dicembre.
Le parti inoltre danno atto che eventuali assegni integrativi in favore della prole erogati da enti (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo Assegno Unico erogato da Inps) saranno percepiti integralmente dalla SI.ra . Parte_2
Le parti concordano che per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenere in favore del figlio le stesse faranno applicazione del Protocollo approvato dal Tribunale di Bologna in uso Per_1 attualmente.
6) Le parti inoltre concordano che risparmi accantonati durante gli anni di matrimonio, distribuiti tra conti correnti bancari e buoni postali, anche personali saranno divisi al 50% tra i coniugi come da separato accordo privato. Rimangono altresì intestate e nella disponibilità del proprietario le autovetture per le quali gli stessi ricorrenti dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mercogliano ( AV ) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 546 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZOLI PAOLA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. ZOLI PAOLA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...] matrimonio celebrato in data 2.10.2004, a Mercogliano (AV), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) Il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente in quanto ancora Per_1 studente, manterrà la propria residenza nell'abitazione familiare sita in Verucchio – località Villa, alla Via Lumumba n. 8 convivente con la madre.
3) La casa familiare, sita in Verucchio, località Villa, Via Lumumba n. 8 e le sue pertinenze, identificata all'NCEU del predetto Comune al foglio 8 particella 1132 sub 24 Cat. A2 con rendita di
€ 429,95 per l'appartamento e sub 51 cat. C6 con rendita di € 29,44 per il garage, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie , che la abiterà unitamente Parte_2 al figlio mantenendovi la propria residenza;
la casa rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi Per_1 nella misura del 50% ciascuno. I costi e gli oneri ordinari di abitazione rimarranno a carico della
IG.ra ( a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: le ordinarie manutenzioni Parte_2 all'immobile ed agli arredi e impianti, le spese per utenze e canone Tv, le spese per Tari e oneri condominiali ordinari....)
4) In ragione della mancanza di autonomia economica del figlio pur se maggiore d'età, i Per_1 genitori condivideranno il sostegno delle sue scelte educative e di formazione scolastica e sportiva anche con un comune ed equo impegno economico che gli stessi affronteranno fino alla sua indipendenza. A tale scopo le parti si impegnano a condividere le decisioni relative alla crescita psico
-attitudinale, culturale e educativa nell'interesse del figlio, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Inoltre il IG. corrisponderà Parte_1 mensilmente la somma complessiva di € 1.000,00 in favore della IG.ra , da considerarsi Parte_2 quanto a € 500,00 per il mantenimento ordinario del figlio e quanto a € 500,00 per le spese anche eventualmente di natura straordinaria. Nel caso in cui i costi per le spese straordinarie necessarie per il figlio dovessero portare al superamento della somma sopra indicata di € 500,00 mensile, Per_1 la maggior differenza sarà suddivisa in parti uguali tra i coniugi. La presente pattuizione rimarrà valida anche per il periodo del corso di studi universitario qualora il figlio dovesse optare Per_1 per l'scrizione ad un corso di laurea senza necessità di trasferimento in altra sede e fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
se il figlio decidesse invece di iscriversi ad un Per_1 corso di laurea universitaria fuori sede con necessità di alloggio in loco, il IG. si Parte_1 impegna a sostenerne in via esclusiva e totale tutte le spese e i costi di mantenimento del figlio con conseguente revoca del versamento di € 1.000,00 mensili in favore della IG.ra . La somma Parte_2 indicata presente punto sarà rivalutata annualmente a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base all'indice Istat pubblicato per il mese di dicembre.
Le parti inoltre danno atto che eventuali assegni integrativi in favore della prole erogati da enti (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo Assegno Unico erogato da Inps) saranno percepiti integralmente dalla SI.ra . Parte_2
Le parti concordano che per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenere in favore del figlio le stesse faranno applicazione del Protocollo approvato dal Tribunale di Bologna in uso Per_1 attualmente.
6) Le parti inoltre concordano che risparmi accantonati durante gli anni di matrimonio, distribuiti tra conti correnti bancari e buoni postali, anche personali saranno divisi al 50% tra i coniugi come da separato accordo privato. Rimangono altresì intestate e nella disponibilità del proprietario le autovetture per le quali gli stessi ricorrenti dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mercogliano ( AV ) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 26.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi