Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NNE DEL POPOLO0.0819702 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 6606/99 Cron..2193 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 31/10/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ED UC TU elettivamente domiciliato in ROMA UC ANGELO, 2001 P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e 4198 dell'avvocato -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 31/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 17/02/99 - R.G. N. 178/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TU ER chiedeva al Pretore di Casale Monferrato la condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione, ai sensi dell'art. 13 della legge n.257 del 1992, mediante rivalutazione col coefficiente 1,5 per il periodo (ultradecennale) in cui aveva prestato lavoro dipendente in attività che comportavano esposizione a polveri di amianto. L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il beneficio era previsto per i soli lavoratori in attività al tempo della entrata in vigore delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Nel corso del giudizio si costituiva EL ER, quale erede di TU ER. Il Pretore, con sentenza n.135/98, dichiarava il diritto di EL ER alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO/S e la decisione, appellata dall'Istituto, era confermata dal Tribunale di Casale Monferrato con sentenza del 17 febbraio 1999. Avverso tale pronuncia - che, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori pensionati - l'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato ha depositato procura e il difensore ha poi partecipato alla udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Istituto ricorrente, denunciando violazione dell'art. 13, comma ottavo, legge n.257/92, come modificato dall'art. 1 d.l. n.169/1993 (convertito, con modificazioni, nella legge n.271/93) e vizi di motivazione, deduce l'erroneità della impugnata sentenza e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n.257/92. 3 Il ricorso va accolto nei limiti delle considerazioni che seguono. In punto di diritto va ricordato che questa Corte, con numerose decisioni (cfr. Cass. nn. 6605 e 6620, entrambe del 7 luglio 1998, n. 7407 del 28 luglio 1998, n. 10557 del 10 agosto 2000, n. 1976 del 12 febbraio 2001, n.5764 del 19 aprile 2001,), alla cui motivazione si rinvia, ha ritenuto che il beneficio contributivo richiesto è inapplicabile ai soggetti che erano già titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data di entrata in vigore della legge. n.257/92, mentre non è ostativa alla concessione del detto beneficio la fruizione, alla stessa data, di una pensione di invalidità, il cui carattere reversibile consente (anche) ai superstiti di far valere il diritto alla riliquidazione (vedi, in particolare, Cass. sent. n. 1976/2001 citata). Nel confermare detto orientamento, che non trova smentita nel decisum della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 (vedi Cass. sent. 25 ottobre 2001 n. 13195), osserva il Collegio, in punto di fatto, che, nella presente controversia, non è certo di quale pensione fruisse, come superstite, l'attuale intimato: se si trattasse cioè di una pensione di vecchiaia liquidata prima della entrata in vigore della legge n.257/92, come si afferma nella parte espositiva della sentenza impugnata, ovvero di una pensione di invalidità (l'INPS nel ricorso afferma che il Pretore avrebbe dichiarato il diritto di EL ER alla ricostituzione della pensione di invalidità). La verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice di merito, al quale la causa - previa cassazione della impugnata sentenza - va rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Torino, provvederà anche alla disciplina delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. 4 Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2001 Mww. Paraquam" Il Cons.esten sore Il Presidente fabielluloColite Quere Juvelle I D , SSA LO L 10 A O , T B . I 3 T PESA D 3 R 5 L'A A ST . I S L N O E N P D G 3 IM I -7 O S A -8 N A D SE 1 D , E 1 E I T O A E N R SE G IST O ITT G E E G L E IR R D A L O L E D 5