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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
n. 1313/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PAGLIAZZO VINCENZINA, per procura in atti
ATTORE
contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA FONTANELLA, 2 null 98066 Patti, presso lo studio dell'avv. MERLO
MARCELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Patti la signora CP_1
per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1.
[...]
pagina 1 di 12 Accertare, dichiarare e riconoscere che la convenuta ha realizzato,
nello spiazzo interposto tra le rispettive unità immobiliari delle parti in causa, una costruzione in appoggio o in aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 part. 294, sub 2,
giusta premessa;
2. Accertare, dichiarare e riconoscere che la suddetta costruzione, è stata realizzata in tutto e/o in parte su una superficie di proprietà dell'attore e qualora risulti incerto e/o controverso il confine accertare e dichiarare l'esatto confine tra le rispettive proprietà delle parti in causa, meglio identificate in narrativa;
3. conseguentemente e per l'effetto, ai sensi dell'art. 936 c.c., ordinare alla convenuta di rimuovere la costruzione realizzata sulla superficie di proprietà
dell'attore, ripristinando lo stato quo ante dei luoghi per cui è causa,
giusta premessa;
4. accertare dichiarare e riconoscere che sulla parete dell'immobile attoreo sito in Librizzi meglio identificato in catasto al foglio
8 art 166 part. 294, sub 2, prospiciente allo spiazzale interposto tra le rispettive proprietà delle parti in causa, insiste una finestra avente le caratteristiche di una veduta e che l'opera muraria, realizzata dalla convenuta nello spiazzo interposto tra le rispettive unità immobiliari delle parti in causa, non rispetta le distanze di cui all'art. 907 c.c.; 5.
Conseguentemente e per l'effetto, ordinare alla convenuta di rimuovere ogni porzione della suddetta opera muraria, anche ricadente sulla superficie di proprietà della medesima, che risulti costruita ad una distanza inferiore a quella di cui all'art. 907 c.c.; 6. accertare dichiarare e riconoscere che la costruzione realizzata dalla convenuta in appoggio o pagina 2 di 12 in aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 art 166 part. 294, sub 2, non risulta altresì conforme alla vigente normativa antisismica;
7. Conseguentemente e per l'effetto,
nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande di cui ai punti 3 e/o 5 riconoscere all'attore l'indennità di cui all'art. 876 c.c., nella misura che verrà determinata in corso di causa e ordinare alla convenuta di attuare, sull'opera muraria, realizzata in appoggio o in aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 art 166 part. 294, sub 2, gli opportuni interventi tecnici volti a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa antisismica;
8. In subordine alla domanda di cui al punto 7, qualora non risulti possibile eliminare, attraverso la predisposizione dei suddetti interventi tecnici, lo stato di pericolo suddetto, ordinare la demolizione dell'opera muraria realizzata dalla convenuta in aderenza dell'immobile attoreo suddetto e/o il ripristino della situazione quo ante;
9. accertare,
dichiarare e riconoscere che la convenuta ha ubicato talune condutture idriche e/o energetiche sulla parete dell'immobile attoreo meglio identificato in catasto al foglio 8 art 166 part. 294, sub 2,
apponendole ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 889 c.c., giusta premessa;
10. conseguentemente e per l'effetto ordinare alla convenuta di rimuovere le suddette condutture e/o di spostarle ad una distanza conforme a quella di cui all'art. 889 c.c.; 11. accertare,
dichiarare e riconoscere che l'odierno attore ha subito un pregiudizio dall'opera muraria, realizzata dalla convenuta in appoggio o in pagina 3 di 12 aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 part. 294, sub 2 e/o dalle condutture idrauliche e/o energetiche installate dalla convenuta a distanza inferiore a quella di cui all'art. 889 c.c. 12. conseguentemente e per l'effetto riconoscere altresì in capo all'attore, a titolo di risarcimento del pregiudizio patito,
una somma di denaro determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c.”. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la signora Controparte_1
eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'incoata azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
proponeva,
altresì, domanda riconvenzionale affinché venisse dichiarato il di lei acquisto per usucapione della proprietà della corte interposta tra gli immobili di parte attrice e parte convenuta;
eccepiva, poi, l'intervenuta decadenza del diritto attoreo di esercitare l'azione ex art. 936 c.c.
(rimozione delle opere realizzate da essa convenuta), contestava le imputazioni avverse di costruzione di un vano in appoggio alla proprietà
attorea, di installazione di tubature e di violazione delle distanze legali ex art. 907 c.c. e chiedeva, sempre in via riconvenzionale, il ripristino dell'apertura sul fondo di proprietà della propria “luce” con vetri opachi, come in passato. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Di guisa che, esperita invano la mediazione obbligatoria seppure non nei termini assegnati dal G.I. tanto da sollevare parte convenuta -
all'udienza del 22.05.2019- eccezione di improcedibilità (che lo stesso pagina 4 di 12 G.I. riteneva di poter analizzare unitamente al merito), concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. (con i quali, nella prima memoria, l'attore riformulava la domanda di cui al punto 3. della citazione chiedendo ai sensi dell'art. 936 c.c. di ordinare alla convenuta di rimuovere la costruzione realizzata sulla superficie di proprietà dell'attore,
ripristinando lo stato quo ante dei luoghi per cui è causa o riconoscere il diritto dell'attore a ritenere dette opere, pagando a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo, giusta premessa), ammesse ed espletate la prova orale
(interrogatorio formale e prova per testi) nonché CTU, precisate le conclusioni, la causa era, infine, introitata in decisione ex art. 190 c.p.c.
in data 15.11.2023.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta,
all'udienza del 22.05.2019, di improcedibilità dell'azione, per l'avvio della mediazione obbligatoria disposta dal Giudice dopo il termine da questi concesso, poiché per costante orientamento giurisprudenziale non si tratta -in assenza di espressa previsione legislativa in tal senso- di termine perentorio (ex multis Cass. n. 40335/2021); cosicch? ciò che rileva è l'esperimento / avvio della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudicante.
Nel merito si osserva quanto segue.
In corso di causa è stata disposta la prova orale e una ctu al fine di
“descrivere lo stato dei luoghi e degli immobili, indicando, se la
costruzione realizzata dalla convenuta sia posta a distanza inferiore a
pagina 5 di 12 quella legale, così come denunciato nell'atto introduttivo, in particolare,
se essa limiti l'inspicere ed il prospicere eventualmente esercitabile
dall'immobile dell'attori precedentemente al detto intervento, alla luce
degli strumenti urbanistici vigenti attualmente (indicando, se
eventualmente diversi, anche le distanze previste dagli strumenti vigenti
all'epoca della realizzazione del manufatto) e del disposto dell'art. 907
c.c.” .
Il CTU, all'esito del sopralluogo e dell'esame della documentazione in atti ha concluso affermando che lo spazio esterno (“spiazzale” o cortile)
interposto solamente tra due case (quella dell'attore e quella della convenuta) risulta catastalmente “graffato” all'immobile della convenuta…Lo stato di fatto dei luoghi risulta pertanto conforme allo stralcio del foglio di mappa n°8: gli unici due fabbricati confinanti con lo
“spiazzo” o cortile sono quello della convenuta e quello dell'attore sovrapposto “al piano sottostante del Sacerdote ” e Parte_2
quindi con tale cortile non confina (nei termini già esposti) la “casa di
CO IN oggi eredi” (indicata nell'atto di compravendita da parte dell'attore). Secondo quanto argomentato dal CTU, pertanto, la suddetta striscia di terreno di un metro di larghezza non appare riconducibile allo “spiazzo” o cortile catastalmente “graffato”
all'immobile della convenuta perché con esso non appare confinare la
“casa di oggi eredi”. Persona_1
Le superiori conclusioni, analitiche, motivate e documentate, si recepiscono ai fini della decisione dovendosi escludere la proprietà
pagina 6 di 12 attorea sullo spiazzo tra l'immobile dell e quello della Pt_1 CP_1
delimitato da un cancello chiuso e da quest'ultima posseduto, tra l'altro, a memoria d'uomo in via esclusiva e non contestata, come emerso pure dall'interrogatorio formale dell'attore e dalla prova per testi.
Pertanto, va rigettata la domanda attorea tendente al riconoscimento di proprietà sulla corte o sulla porzione di corte della convenuta con consequenziale accertamento dei relativi confini.
Quanto alla realizzazione delle opere della convenuta (nello specifico muretto di confine lato strada comunale e muretto di parapetto sovrapposto al pianerottolo), a dire dell'attore in violazione della normativa sulle distanze legali, il CTU ha concluso che: “ I manufatti per cui sussiste la causa (come evidente dalle fotografie allegate) sono tutti incidenti, ubicati pressoché perpendicolarmente ed in aderenza alla parete esterna dell'immobile dell'attore (esclusa la metà superiore della sopraelevazione di 44 cm del muro di confine con via San Michele:
distaccata circa due centimetri, per un'altezza di ventidue centimetri circa). Le loro distanze dal lato (destro dall'interno, sinistro dall'esterno)
della finestra dell'attore, tali manufatti, sono inferiori ai tre metri, così
come indicati nell'art.907 c.c.. Resta fermo però che, non si evince alcun dato circa la realizzazione dei manufatti in contestazione (fermo restando quanto dichiarato dalla convenuta a verbale e le risultanze dei sopralluoghi) quindi nemmeno data o date di realizzazione, anche eventualmente inerenti o meno a tutto quanto prescritto dall'art. 907
pagina 7 di 12 c.c.. Inoltre, specificando ulteriormente, anche circa l'applicazione dell'art.907 c.c. al caso in argomento, si espone quanto appresso.
Come visto in sede di sopralluogo, di fatto, la finestra del fabbricato dell'attore, in quanto dotata di grata esterna fissa in ferro battuto
(“inferriata”) come da foto allegate distanziata di pochi centimetri (otto cm circa) dal muro esterno e dalla medesima finestra dell'attore,
consente, non oltre il limite dei suddetti circa 8cm, come scritto nell'atto di citazione, “la possibilità di sporgere il capo quel tanto che basta per aver una veduta frontale ed obliqua sul fondo altrui” cioè sullo
“spiazzale” (o cortile) sopra descritto e sui manufatti in contestazione
(vedasi, raffrontandole, foto allegate e rappresentazione dello
“spiazzale” o cortile quale “area a corredo” nella “ Parte_3
” e “ ” relativamente alla part. 295
[...] Parte_4
fg.8 della convenuta). Infatti, fermo restando quanto riscontrato in sede di sopralluogo, vedasi foto allegate, circa la finestra dell'attore, nell'atto di citazione vi è scritto che “…sebbene innanzi ad essa sia presente una inferriata, dall'apertura de qua l'osservatore ha l'agevole possibilità di sporgere il capo quel tanto che basta per avere una veduta frontale ed obliqua nel fondo altrui…”: ciò, ovviamente, entro il limite dei circa otto centimetri suddetti di distanza tra l'inferriata fissa ed il muro esterno dell'immobile di parte attrice a cui è murata, davanti la finestra da cui si vede verso il cortile. Giusta e nei termini di quanto sopra espresso, dalla suddetta finestra dell'attore è possibile l'”l'inspicere ed il prospicere” sul suddetto cortile o “spiazzale” o “area a corredo” ma limitato (nella pagina 8 di 12 veduta obliqua;
vedasi foto nn°24 e 28 in particolare) dal muretto-
balaustra (sovrapposto al pianerottolo) verso e fino al (sopraelevato)
parallelo muro di confine con via S. Michele.
Posto quanto sopra, a parere del CTU “sarebbe da praticare l'eliminazione del muretto-balaustra sovrapposto al pianerottolo (con eventuale sua sostituzione, anche con eventuali modifiche metriche e/o morfologiche, con opportuna ringhiera o balaustra leggere) e l'eliminazione della sopraelevazione del muro a confine con via S.
Michele (con eventuale sua sostituzione con opportuna inferriata leggera). Ciò, fermo restando tutto quanto nella presente, per le evidenti ragioni di sicurezza;
i suddetti manufatti in questione, si ribadisce, ricadono in zona sismica ed in zona “a rischio molto elevato
“R4””, giusta P.A.I..”.
Diverse, e non condivisibili, invece le conclusioni del Consulente per il pianerottolo e la scala che, seppure costruite in adiacenza all'immobile attoreo, risultano risalenti nel tempo (1981) e comunque funzionali ed indispensabili per l'accesso all'immobile della convenuta.
Da quanto emerso all'esito della CTU, l'apertura sulla parete dell'immobile attoreo, seppur dotata di inferriata, presenta le caratteristiche della veduta.
Per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e pagina 9 di 12 caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all' “inspicere” ed al “prospicere in alienum”.
L'elemento che caratterizza la veduta rispetto alla luce è la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole, cioè senza l'utilizzo di mezzi artificiali, sul fondo del vicino, mentre la possibilità di affacciarsi che è prevista dall'art. 900 c.p.c. in aggiunta a quella di quest'ultimo requisito, non esclude la configurabilità della veduta, quando attraverso l'apertura sia comunque possibile la completa visuale sul fondo del vicino mediante la semplice "inspectio" (Cass. Civ., n. 22887/2013 e n.
13217/2013).
La finestra in questione, benché munita di grata, consente la completa visibilità del fondo attiguo, come riscontrato dalla c.t.u., senza alcuna necessità di sporgersi col capo, il che consente ad una persona di altezza normale di vedere chiaramente all'esterno in tutte le prospettive possibili.
Di conseguenza, l'apposizione dell'aggetto che limita la veduta è
illegittima, poiché effettuata in violazione del disposto dell'art. 907 c.c. e deve essere rimossa secondo quanto specificato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Risulta, allora, l'illegittimità delle opere eseguite dalla convenuta, stante il preesistente diritto di veduta dell'attore.
Parte convenuta va dunque condannata alla demolizione delle opere in violazione alle distanze legali per come indicato in CTU onde consentire il ripristino dello status quo ante.
pagina 10 di 12 Non può infine trovare accoglimento la domanda risarcitoria attorea formulata ex art. 1226 c.c. non essendo provato dall'attore -come suo onere-l'an debeatur ovvero l'esistenza concreta del danno lamentato.
In proposito la Cassazione ha affermato (ex multis ord. 8941/2022 citata dalla convenuta) che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226
c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può
assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte,
dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al Fatto illecito extracontrattuale.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu liquidate in corso di causa, stante il mancato integrale accoglimento delle domande attoree, vengono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile N. 1313/2018 R.G: promossa da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1.rigetta l'eccezione preliminare d'improcedibilità dell'azione, sollevata dalla convenuta.
2. rigetta la domanda attorea di accertamento dei confini essendo lo spazio tra l'immobile attoreo e quello della convenuta di proprietà di quest'ultima, con conseguente assorbimento della riconvenzionale della convenuta;
pagina 11 di 12 3. accoglie le domande di cui ai numeri 3 e 4 delle conclusioni dell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiara che le opere e i manufatti realizzati in violazione delle distanze legali, ivi compreso il pianerottolo e la scala debbano essere rimosse dalla convenuta come esplicato nella CTU;
4. rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte convenuta;
5. compensa per 1/3 le spese di lite;
6. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice,
di € 158,00 per spese ed € 3.384,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge;
7. pone le spese di ctu, liquidate in via provvisoria in corso di causa, per
1/3 a carico di parte attrice e per i restanti 2/3 a carico della convenuta.
Patti, 9.4.2024 IL GIUDICE
Rosalia Russo Femminella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PAGLIAZZO VINCENZINA, per procura in atti
ATTORE
contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA FONTANELLA, 2 null 98066 Patti, presso lo studio dell'avv. MERLO
MARCELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Patti la signora CP_1
per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1.
[...]
pagina 1 di 12 Accertare, dichiarare e riconoscere che la convenuta ha realizzato,
nello spiazzo interposto tra le rispettive unità immobiliari delle parti in causa, una costruzione in appoggio o in aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 part. 294, sub 2,
giusta premessa;
2. Accertare, dichiarare e riconoscere che la suddetta costruzione, è stata realizzata in tutto e/o in parte su una superficie di proprietà dell'attore e qualora risulti incerto e/o controverso il confine accertare e dichiarare l'esatto confine tra le rispettive proprietà delle parti in causa, meglio identificate in narrativa;
3. conseguentemente e per l'effetto, ai sensi dell'art. 936 c.c., ordinare alla convenuta di rimuovere la costruzione realizzata sulla superficie di proprietà
dell'attore, ripristinando lo stato quo ante dei luoghi per cui è causa,
giusta premessa;
4. accertare dichiarare e riconoscere che sulla parete dell'immobile attoreo sito in Librizzi meglio identificato in catasto al foglio
8 art 166 part. 294, sub 2, prospiciente allo spiazzale interposto tra le rispettive proprietà delle parti in causa, insiste una finestra avente le caratteristiche di una veduta e che l'opera muraria, realizzata dalla convenuta nello spiazzo interposto tra le rispettive unità immobiliari delle parti in causa, non rispetta le distanze di cui all'art. 907 c.c.; 5.
Conseguentemente e per l'effetto, ordinare alla convenuta di rimuovere ogni porzione della suddetta opera muraria, anche ricadente sulla superficie di proprietà della medesima, che risulti costruita ad una distanza inferiore a quella di cui all'art. 907 c.c.; 6. accertare dichiarare e riconoscere che la costruzione realizzata dalla convenuta in appoggio o pagina 2 di 12 in aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 art 166 part. 294, sub 2, non risulta altresì conforme alla vigente normativa antisismica;
7. Conseguentemente e per l'effetto,
nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande di cui ai punti 3 e/o 5 riconoscere all'attore l'indennità di cui all'art. 876 c.c., nella misura che verrà determinata in corso di causa e ordinare alla convenuta di attuare, sull'opera muraria, realizzata in appoggio o in aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 art 166 part. 294, sub 2, gli opportuni interventi tecnici volti a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa antisismica;
8. In subordine alla domanda di cui al punto 7, qualora non risulti possibile eliminare, attraverso la predisposizione dei suddetti interventi tecnici, lo stato di pericolo suddetto, ordinare la demolizione dell'opera muraria realizzata dalla convenuta in aderenza dell'immobile attoreo suddetto e/o il ripristino della situazione quo ante;
9. accertare,
dichiarare e riconoscere che la convenuta ha ubicato talune condutture idriche e/o energetiche sulla parete dell'immobile attoreo meglio identificato in catasto al foglio 8 art 166 part. 294, sub 2,
apponendole ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 889 c.c., giusta premessa;
10. conseguentemente e per l'effetto ordinare alla convenuta di rimuovere le suddette condutture e/o di spostarle ad una distanza conforme a quella di cui all'art. 889 c.c.; 11. accertare,
dichiarare e riconoscere che l'odierno attore ha subito un pregiudizio dall'opera muraria, realizzata dalla convenuta in appoggio o in pagina 3 di 12 aderenza all'immobile attoreo sito in Librizzi, meglio identificato in catasto al foglio 8 part. 294, sub 2 e/o dalle condutture idrauliche e/o energetiche installate dalla convenuta a distanza inferiore a quella di cui all'art. 889 c.c. 12. conseguentemente e per l'effetto riconoscere altresì in capo all'attore, a titolo di risarcimento del pregiudizio patito,
una somma di denaro determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c.”. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la signora Controparte_1
eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'incoata azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
proponeva,
altresì, domanda riconvenzionale affinché venisse dichiarato il di lei acquisto per usucapione della proprietà della corte interposta tra gli immobili di parte attrice e parte convenuta;
eccepiva, poi, l'intervenuta decadenza del diritto attoreo di esercitare l'azione ex art. 936 c.c.
(rimozione delle opere realizzate da essa convenuta), contestava le imputazioni avverse di costruzione di un vano in appoggio alla proprietà
attorea, di installazione di tubature e di violazione delle distanze legali ex art. 907 c.c. e chiedeva, sempre in via riconvenzionale, il ripristino dell'apertura sul fondo di proprietà della propria “luce” con vetri opachi, come in passato. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Di guisa che, esperita invano la mediazione obbligatoria seppure non nei termini assegnati dal G.I. tanto da sollevare parte convenuta -
all'udienza del 22.05.2019- eccezione di improcedibilità (che lo stesso pagina 4 di 12 G.I. riteneva di poter analizzare unitamente al merito), concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. (con i quali, nella prima memoria, l'attore riformulava la domanda di cui al punto 3. della citazione chiedendo ai sensi dell'art. 936 c.c. di ordinare alla convenuta di rimuovere la costruzione realizzata sulla superficie di proprietà dell'attore,
ripristinando lo stato quo ante dei luoghi per cui è causa o riconoscere il diritto dell'attore a ritenere dette opere, pagando a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo, giusta premessa), ammesse ed espletate la prova orale
(interrogatorio formale e prova per testi) nonché CTU, precisate le conclusioni, la causa era, infine, introitata in decisione ex art. 190 c.p.c.
in data 15.11.2023.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta,
all'udienza del 22.05.2019, di improcedibilità dell'azione, per l'avvio della mediazione obbligatoria disposta dal Giudice dopo il termine da questi concesso, poiché per costante orientamento giurisprudenziale non si tratta -in assenza di espressa previsione legislativa in tal senso- di termine perentorio (ex multis Cass. n. 40335/2021); cosicch? ciò che rileva è l'esperimento / avvio della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudicante.
Nel merito si osserva quanto segue.
In corso di causa è stata disposta la prova orale e una ctu al fine di
“descrivere lo stato dei luoghi e degli immobili, indicando, se la
costruzione realizzata dalla convenuta sia posta a distanza inferiore a
pagina 5 di 12 quella legale, così come denunciato nell'atto introduttivo, in particolare,
se essa limiti l'inspicere ed il prospicere eventualmente esercitabile
dall'immobile dell'attori precedentemente al detto intervento, alla luce
degli strumenti urbanistici vigenti attualmente (indicando, se
eventualmente diversi, anche le distanze previste dagli strumenti vigenti
all'epoca della realizzazione del manufatto) e del disposto dell'art. 907
c.c.” .
Il CTU, all'esito del sopralluogo e dell'esame della documentazione in atti ha concluso affermando che lo spazio esterno (“spiazzale” o cortile)
interposto solamente tra due case (quella dell'attore e quella della convenuta) risulta catastalmente “graffato” all'immobile della convenuta…Lo stato di fatto dei luoghi risulta pertanto conforme allo stralcio del foglio di mappa n°8: gli unici due fabbricati confinanti con lo
“spiazzo” o cortile sono quello della convenuta e quello dell'attore sovrapposto “al piano sottostante del Sacerdote ” e Parte_2
quindi con tale cortile non confina (nei termini già esposti) la “casa di
CO IN oggi eredi” (indicata nell'atto di compravendita da parte dell'attore). Secondo quanto argomentato dal CTU, pertanto, la suddetta striscia di terreno di un metro di larghezza non appare riconducibile allo “spiazzo” o cortile catastalmente “graffato”
all'immobile della convenuta perché con esso non appare confinare la
“casa di oggi eredi”. Persona_1
Le superiori conclusioni, analitiche, motivate e documentate, si recepiscono ai fini della decisione dovendosi escludere la proprietà
pagina 6 di 12 attorea sullo spiazzo tra l'immobile dell e quello della Pt_1 CP_1
delimitato da un cancello chiuso e da quest'ultima posseduto, tra l'altro, a memoria d'uomo in via esclusiva e non contestata, come emerso pure dall'interrogatorio formale dell'attore e dalla prova per testi.
Pertanto, va rigettata la domanda attorea tendente al riconoscimento di proprietà sulla corte o sulla porzione di corte della convenuta con consequenziale accertamento dei relativi confini.
Quanto alla realizzazione delle opere della convenuta (nello specifico muretto di confine lato strada comunale e muretto di parapetto sovrapposto al pianerottolo), a dire dell'attore in violazione della normativa sulle distanze legali, il CTU ha concluso che: “ I manufatti per cui sussiste la causa (come evidente dalle fotografie allegate) sono tutti incidenti, ubicati pressoché perpendicolarmente ed in aderenza alla parete esterna dell'immobile dell'attore (esclusa la metà superiore della sopraelevazione di 44 cm del muro di confine con via San Michele:
distaccata circa due centimetri, per un'altezza di ventidue centimetri circa). Le loro distanze dal lato (destro dall'interno, sinistro dall'esterno)
della finestra dell'attore, tali manufatti, sono inferiori ai tre metri, così
come indicati nell'art.907 c.c.. Resta fermo però che, non si evince alcun dato circa la realizzazione dei manufatti in contestazione (fermo restando quanto dichiarato dalla convenuta a verbale e le risultanze dei sopralluoghi) quindi nemmeno data o date di realizzazione, anche eventualmente inerenti o meno a tutto quanto prescritto dall'art. 907
pagina 7 di 12 c.c.. Inoltre, specificando ulteriormente, anche circa l'applicazione dell'art.907 c.c. al caso in argomento, si espone quanto appresso.
Come visto in sede di sopralluogo, di fatto, la finestra del fabbricato dell'attore, in quanto dotata di grata esterna fissa in ferro battuto
(“inferriata”) come da foto allegate distanziata di pochi centimetri (otto cm circa) dal muro esterno e dalla medesima finestra dell'attore,
consente, non oltre il limite dei suddetti circa 8cm, come scritto nell'atto di citazione, “la possibilità di sporgere il capo quel tanto che basta per aver una veduta frontale ed obliqua sul fondo altrui” cioè sullo
“spiazzale” (o cortile) sopra descritto e sui manufatti in contestazione
(vedasi, raffrontandole, foto allegate e rappresentazione dello
“spiazzale” o cortile quale “area a corredo” nella “ Parte_3
” e “ ” relativamente alla part. 295
[...] Parte_4
fg.8 della convenuta). Infatti, fermo restando quanto riscontrato in sede di sopralluogo, vedasi foto allegate, circa la finestra dell'attore, nell'atto di citazione vi è scritto che “…sebbene innanzi ad essa sia presente una inferriata, dall'apertura de qua l'osservatore ha l'agevole possibilità di sporgere il capo quel tanto che basta per avere una veduta frontale ed obliqua nel fondo altrui…”: ciò, ovviamente, entro il limite dei circa otto centimetri suddetti di distanza tra l'inferriata fissa ed il muro esterno dell'immobile di parte attrice a cui è murata, davanti la finestra da cui si vede verso il cortile. Giusta e nei termini di quanto sopra espresso, dalla suddetta finestra dell'attore è possibile l'”l'inspicere ed il prospicere” sul suddetto cortile o “spiazzale” o “area a corredo” ma limitato (nella pagina 8 di 12 veduta obliqua;
vedasi foto nn°24 e 28 in particolare) dal muretto-
balaustra (sovrapposto al pianerottolo) verso e fino al (sopraelevato)
parallelo muro di confine con via S. Michele.
Posto quanto sopra, a parere del CTU “sarebbe da praticare l'eliminazione del muretto-balaustra sovrapposto al pianerottolo (con eventuale sua sostituzione, anche con eventuali modifiche metriche e/o morfologiche, con opportuna ringhiera o balaustra leggere) e l'eliminazione della sopraelevazione del muro a confine con via S.
Michele (con eventuale sua sostituzione con opportuna inferriata leggera). Ciò, fermo restando tutto quanto nella presente, per le evidenti ragioni di sicurezza;
i suddetti manufatti in questione, si ribadisce, ricadono in zona sismica ed in zona “a rischio molto elevato
“R4””, giusta P.A.I..”.
Diverse, e non condivisibili, invece le conclusioni del Consulente per il pianerottolo e la scala che, seppure costruite in adiacenza all'immobile attoreo, risultano risalenti nel tempo (1981) e comunque funzionali ed indispensabili per l'accesso all'immobile della convenuta.
Da quanto emerso all'esito della CTU, l'apertura sulla parete dell'immobile attoreo, seppur dotata di inferriata, presenta le caratteristiche della veduta.
Per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e pagina 9 di 12 caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all' “inspicere” ed al “prospicere in alienum”.
L'elemento che caratterizza la veduta rispetto alla luce è la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole, cioè senza l'utilizzo di mezzi artificiali, sul fondo del vicino, mentre la possibilità di affacciarsi che è prevista dall'art. 900 c.p.c. in aggiunta a quella di quest'ultimo requisito, non esclude la configurabilità della veduta, quando attraverso l'apertura sia comunque possibile la completa visuale sul fondo del vicino mediante la semplice "inspectio" (Cass. Civ., n. 22887/2013 e n.
13217/2013).
La finestra in questione, benché munita di grata, consente la completa visibilità del fondo attiguo, come riscontrato dalla c.t.u., senza alcuna necessità di sporgersi col capo, il che consente ad una persona di altezza normale di vedere chiaramente all'esterno in tutte le prospettive possibili.
Di conseguenza, l'apposizione dell'aggetto che limita la veduta è
illegittima, poiché effettuata in violazione del disposto dell'art. 907 c.c. e deve essere rimossa secondo quanto specificato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Risulta, allora, l'illegittimità delle opere eseguite dalla convenuta, stante il preesistente diritto di veduta dell'attore.
Parte convenuta va dunque condannata alla demolizione delle opere in violazione alle distanze legali per come indicato in CTU onde consentire il ripristino dello status quo ante.
pagina 10 di 12 Non può infine trovare accoglimento la domanda risarcitoria attorea formulata ex art. 1226 c.c. non essendo provato dall'attore -come suo onere-l'an debeatur ovvero l'esistenza concreta del danno lamentato.
In proposito la Cassazione ha affermato (ex multis ord. 8941/2022 citata dalla convenuta) che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226
c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può
assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte,
dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al Fatto illecito extracontrattuale.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu liquidate in corso di causa, stante il mancato integrale accoglimento delle domande attoree, vengono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile N. 1313/2018 R.G: promossa da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1.rigetta l'eccezione preliminare d'improcedibilità dell'azione, sollevata dalla convenuta.
2. rigetta la domanda attorea di accertamento dei confini essendo lo spazio tra l'immobile attoreo e quello della convenuta di proprietà di quest'ultima, con conseguente assorbimento della riconvenzionale della convenuta;
pagina 11 di 12 3. accoglie le domande di cui ai numeri 3 e 4 delle conclusioni dell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiara che le opere e i manufatti realizzati in violazione delle distanze legali, ivi compreso il pianerottolo e la scala debbano essere rimosse dalla convenuta come esplicato nella CTU;
4. rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte convenuta;
5. compensa per 1/3 le spese di lite;
6. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice,
di € 158,00 per spese ed € 3.384,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge;
7. pone le spese di ctu, liquidate in via provvisoria in corso di causa, per
1/3 a carico di parte attrice e per i restanti 2/3 a carico della convenuta.
Patti, 9.4.2024 IL GIUDICE
Rosalia Russo Femminella
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