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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 899/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 899 dell'anno 2025, di separazione giudiziale, vertente
tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Armando Diaz n. 37, cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta nomina in calce al ricorso dall'avv. Alessio Bonetti del foro di Trento, C.F.
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in C.F._1
Trento, Via Calepina n°65
parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Armando Diaz 37 ( ), rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura ad litem per processo telematico del 20.05.2025, prodotta con atto separato da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Vito Apuzzo del Foro di Bolzano e con Studio in Via Eusebio Chini
32-34 38023 Cles (TN) presso il quale ha eletto domicilio
parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di data 25-07-2025 al contenuto del quale si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo
473 bis.22 c.p.c..
Pag. 2 di 3 Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, in particolare, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis.22
c.p.c..
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro-nunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TN) il 03.12.1987, e , nato a [...] il [...], i CP_1
quali hanno contratto matrimonio il 25-05-2019 a Fondo (TN), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Fondo, al n. 2, parte II, serie A, anno 2019;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza, per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 899/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 899 dell'anno 2025, di separazione giudiziale, vertente
tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Armando Diaz n. 37, cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta nomina in calce al ricorso dall'avv. Alessio Bonetti del foro di Trento, C.F.
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in C.F._1
Trento, Via Calepina n°65
parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Armando Diaz 37 ( ), rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura ad litem per processo telematico del 20.05.2025, prodotta con atto separato da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Vito Apuzzo del Foro di Bolzano e con Studio in Via Eusebio Chini
32-34 38023 Cles (TN) presso il quale ha eletto domicilio
parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di data 25-07-2025 al contenuto del quale si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo
473 bis.22 c.p.c..
Pag. 2 di 3 Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, in particolare, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis.22
c.p.c..
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro-nunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TN) il 03.12.1987, e , nato a [...] il [...], i CP_1
quali hanno contratto matrimonio il 25-05-2019 a Fondo (TN), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Fondo, al n. 2, parte II, serie A, anno 2019;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza, per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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