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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 29/04/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1177/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana Maria C.F._1
Ausilia Bellardita, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: assegno ed all'indennità di comunicazione previste dalla
Legge 381/1970 e 508/1988 e ss. Conclusioni per le parti (ud. 29/04/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come
disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno ed all'indennità di comunicazione previste dalla Legge 381/1970 e 508/1988 e ss.) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 29 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…SOGGETTO affetto da NA
IS (CON IMPIANTO COCLEARE NEL 2019),
[...]
(PORTATORE DI PROTESI Parte_2
ACUSTICA); no indennità di comunicazione…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'indennità di comunicazione (Legge 381/1970 e 508/1988 e ss.) e ciò per come precisato dalla consulenza.
L'indennità di comunicazione per sordi è stata istituita con la legge 21
novembre 1988, n. 508 (art. 4 comma 1.) “…Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti…”. Sono considerati requisiti necessari: essere cittadino italiano o UE residente in Italia se minore di 12 anni: <l'ipoacusia deve
essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore>>. L'indennità di comunicazione può essere richiesta dai soggetti ai quali è
stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.
La citata Legge norma lo stato di sordità civile distinguendo, in prima battuta, la condizione di deficit uditivo sulla base dell'età del richiedente e differenziando i requisiti sanitari necessari per attribuire il beneficio economico a soggetti di età minore di 12 anni ovvero di età superiore a
12 anni. Nel primo caso è richiesta una ipoacusia pari o superiore a 60
dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore purchè insorta entro il dodicesimo anno di età.
Se il richiedente ha un'età maggiore di 12 anni, invece, è necessario il riscontro di una ipoacusia pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore sempre purchè il deficit uditivo sia insorto entro il dodicesimo anno di vita.
L'ipoacusia dei soggetti non rientranti nei suddetti parametri viene valutata all'interno dell'invalidità civile
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'indennità di comunicazione. Invero, gli elementi clinici presentati dalla ricorrente non consentono di attribuire i benefici richiesti non essendo soddisfatta la presenza dei requisiti sanitari necessari;
infatti non sarebbe riscontrabile una perdita media tra 500, 1000 e 2000 Hz in decibel pari o superiore a 75 nell'orecchio migliore;
non risultano evidenti elementi che comprovino l'avvenuta compromissione del normale apprendimento del linguaggio parlato, stante che la ricorrente non presenta fonologopatie,
evidenziando ancora che il deficit uditivo non ha compromesso l'apprendimento e l'uso del linguaggio parlato sufficientemente acquisito durante l'età evolutiva
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'indennità di comunicazione (art. 4 comma 1 L.
381/1970) per nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
. C.F._1
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 29/04/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1177/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana Maria C.F._1
Ausilia Bellardita, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: assegno ed all'indennità di comunicazione previste dalla
Legge 381/1970 e 508/1988 e ss. Conclusioni per le parti (ud. 29/04/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come
disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno ed all'indennità di comunicazione previste dalla Legge 381/1970 e 508/1988 e ss.) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 29 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…SOGGETTO affetto da NA
IS (CON IMPIANTO COCLEARE NEL 2019),
[...]
(PORTATORE DI PROTESI Parte_2
ACUSTICA); no indennità di comunicazione…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'indennità di comunicazione (Legge 381/1970 e 508/1988 e ss.) e ciò per come precisato dalla consulenza.
L'indennità di comunicazione per sordi è stata istituita con la legge 21
novembre 1988, n. 508 (art. 4 comma 1.) “…Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti…”. Sono considerati requisiti necessari: essere cittadino italiano o UE residente in Italia se minore di 12 anni: <l'ipoacusia deve
essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore>>. L'indennità di comunicazione può essere richiesta dai soggetti ai quali è
stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.
La citata Legge norma lo stato di sordità civile distinguendo, in prima battuta, la condizione di deficit uditivo sulla base dell'età del richiedente e differenziando i requisiti sanitari necessari per attribuire il beneficio economico a soggetti di età minore di 12 anni ovvero di età superiore a
12 anni. Nel primo caso è richiesta una ipoacusia pari o superiore a 60
dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore purchè insorta entro il dodicesimo anno di età.
Se il richiedente ha un'età maggiore di 12 anni, invece, è necessario il riscontro di una ipoacusia pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore sempre purchè il deficit uditivo sia insorto entro il dodicesimo anno di vita.
L'ipoacusia dei soggetti non rientranti nei suddetti parametri viene valutata all'interno dell'invalidità civile
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'indennità di comunicazione. Invero, gli elementi clinici presentati dalla ricorrente non consentono di attribuire i benefici richiesti non essendo soddisfatta la presenza dei requisiti sanitari necessari;
infatti non sarebbe riscontrabile una perdita media tra 500, 1000 e 2000 Hz in decibel pari o superiore a 75 nell'orecchio migliore;
non risultano evidenti elementi che comprovino l'avvenuta compromissione del normale apprendimento del linguaggio parlato, stante che la ricorrente non presenta fonologopatie,
evidenziando ancora che il deficit uditivo non ha compromesso l'apprendimento e l'uso del linguaggio parlato sufficientemente acquisito durante l'età evolutiva
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'indennità di comunicazione (art. 4 comma 1 L.
381/1970) per nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
. C.F._1
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla