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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.220/2025 del Tribunale di
ON ( est. Greco) , e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Silvia Balestro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano,
Corso Italia n. 8,
APPELLANTE contro
, con Sede in Controparte_1
Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore Cod.Fisc. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Clara Tomasello e Roberto Maio i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, via Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
In riforma della sentenza del Tribunale di ON numero 220/2025 del 18.2.2025:
a) accertare e dichiarare il diritto della appellante a percepire la per tutte le CP_2
ragioni indicate in ricorso;
1 b) condannare l' ad erogare alla appellante Controparte_1
l'importo mensile di € 1.028,81 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia per la durata minima di cinque mesi
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER L' APPELLATO
Ad integrale conferma della sentenza n. 220/2025 del Tribunale di ON, rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ON ha rigettato il ricorso proposto da tendente ad accertare il diritto a percepire la prestazione Dis-coll Parte_1
(indennità di disoccupazione) con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1
a tale titolo, dell'importo mensile di € 1.028,81 o del diverso importo accertato in corso di causa.
deduceva di aver lavorato per la società cooperativa Gruppo Sanitalia in Parte_1
forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal
19.10.2022 e fino al 31.3.2023, svolgendo mansioni di assistenza domiciliare presso i clienti indicati dalla cooperativa e ricevendo il compenso per i periodi lavorati;
di aver
CP_ richiesto ad l'attribuzione della dopo la cessazione del rapporto di CP_2
collaborazione e di non aver ottenuto l'erogazione della prestazione richiesta, dapprima perché il rapporto di collaborazione non risultava cessato, e siccessivamente perché era stata riscontrata una “partita iva attiva”.
Esperiva il ricorso amministrativo deducendo di non aver partita iva e di aver nelle more scoperto che la partita iva n. era riferibile al coniuge deceduto il 16.5.2010 P.IVA_2
e la cui attività era cessata e di aver comunque accettato con beneficio di inventario l'eredità del coniuge titolare della partita iva.
Il Tribunale ha statuito che ” La disamina dei documenti depositati dalla ricorrente, anche in adempimento dell'ordine di produzione impartito dal giudice, rende evidente come parte attorea, all'atto di presentazione della domanda di accesso alla dis-coll fosse invero titolare della partita iva n. . P.IVA_2
A tal proposito, infatti, occorre innanzi tutto rilevare come gli effetti dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del coniuge (a suo tempo titolare della partita
2 iva n. ) siano venuti meno e come la ricorrente rivesta invero la qualità di P.IVA_2
erede puro e semplice del de cuius.
Dalla ispezione di conservatoria depositata il 10.9.2024, infatti, emerge che la ricorrente (unitamente ai figli e ha esercitato il Controparte_3 CP_4 diritto dell'accettazione con riserva di inventario in data 20.9.2011 (doc. 15 ric.).
Dagli atti di causa non è dato evincere con certezza se, all'atto dell'accettazione con beneficio di inventario, parte attorea fosse nel possesso dei beni del de cuius e nessuna allegazione è stata svolta sul punto. In ogni caso, quand'anche parte attorea non sia stata nel possesso dei beni del de cuius, ella è divenuta erede pura e semplice ai sensi dell'art. 487, commi 1 e 2, c.c., a norma del quale il chiamato all'eredità, che non sia in possesso dei beni, “può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino
a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice”.
In altri termini, il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari (quale probabilmente era la ricorrente, considerato che la accettazione con beneficio di inventario è stata fatta ben oltre il trimestre dalla apertura della successione) può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, però, l'inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga), altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice.
Chiarito che la ricorrente - non avendo dato atto di aver fatto l'inventario e neppure di aver rinunciato all'eredità - deve essere considerata quale erede pura e semplice del coniuge deceduto, a suo tempo titolare della partita iva n. , da ciò P.IVA_2
discende che ella, decorsi i tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario del 20.9.2011, è divenuta a tutti gli effetti titolare della predetta partita iva, a suo tempo attribuita al coniuge in qualità di titolare della ditta individuale “Cascone
Salvatore”.
Dai documenti depositati in atti, poi, emerge che tale titolarità è rimasta fino al
5.6.2024, allorché la ricorrente ha provveduto a comunicare ad Agenzia delle Entrate la cessazione dell'attività, facendone retroagire gli effetti al 16.5.2010 (doc. 13 ric.).
La dichiarazione di retroattività degli effetti di cessazione dell'attività, però, non diviene rilevante nel caso di specie anche perché essa collide con le risultanze della visura
3 camerale, dalla cui disamina risulta che l'attività è stata cessata d'ufficio in data
22.12.2021 (doc. 14).
In definitiva, ai fini del riconoscimento del diritto della ricorrente ad accedere alla dis- coll, resta irrilevante la circostanza che la stessa non sia mai stata titolare di propria autonoma partita iva, poiché ella è divenuta titolare di quella del proprio defunto coniuge sin dal momento in cui ne ha acquistato la qualifica di erede pura e semplice.”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , precisando che il Tribunale Parte_1
non ha tenuto conto della circostanza che sin dalla fase amministrativa e quindi anche nel ricorso di primo grado, la stessa aveva allegato documentazione dalla quale risultava che alla Camera di Commercio di competenza non esisteva alcuna partita attiva a sé riconducibile.
Parte appellante fa riferimento al doc. 7 del fascicolo di primo grado (il riesame presentato in fase amministrativa, cui è stato allegato il certificato della CCIAA di
Milano) e al doc. 10 del fascicolo di primo grado (dal quale si evince che non esiste alcuna ricorrenza su tutto il territorio nazionale per la partita IVA . P.IVA_2
La circostanza è stata ribadita in corso di causa ed è stata prodotta ulteriore documentazione relativa alla trascrizione della successione (con beneficio di inventario) della suddetta partita iva e la visura di una analoga attività del coniuge defunto CP_3 dell'odierna appellante, esercitata con partita iva diversa (numero ) P.IVA_3
cancellata il 22.12.2021.
Evidenzia come la produzione di tali documenti abbia lo scopo di confermare quanto dichiarato nella presentazione della domanda, ovvero la totale assenza di partita iva.
Parte appellante rileva ancora che il Tribunale ha erroneamente sovrapposto le due posizioni facenti capo al traendo conclusioni che non trovano riscontro nei CP_3
documenti.
La sig.ra ha ereditato (con beneficio d'inventario) l'attività del marito. Parte_1
La partita IVA ha visto cessare l'attività al momento del decesso del P.IVA_2
titolare, ovvero il 16.5.2010.
Il sig. era titolare di un'altra partita iva (numero ), la cui attività CP_3 P.IVA_3 era cessata e che è stata cancellata d'ufficio il 22.12.2021.
L'odierna appellante insiste dunque nella riforma della sentenza impugnata ritenendo sussistenti i requisiti di legge per l'ottenimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'interposto appello ha resistito con memoria del 10.09.2025 . CP_1
4 All'udienza del 28 ottobre 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
L'art.15, comma 1, del D.Lgs.22/2015, in tema di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - , CP_2
dispone che la stessa è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
CP_ La Circolare n. 115/2017, a sua volta, sul punto esplicava che : “I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, gli assegnisti e
i dottorandi con borsa di studio ai fini dell'accesso alla prestazione, in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda”.
Pertanto “in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda
l'interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA”.
Nel caso di specie, ha dichiarato in sede di istanza di prestazione, Parte_1
e anche in sede di proposizione del gravame amministrativo, di non avere alcuna partita
IVA attiva.
Al contrario, in sede di istruttoria delle domande, nonché di istruttoria del ricorso amministrativo, emergeva chiaramente la presenza di una partita IVA attiva (n.
), che la aveva ereditato dal coniuge in qualità di titolare della P.IVA_2 Parte_1 ditta individuale “Cascone TO.
In sede di riesame, viene prodotto ad solo il certificato di non iscrizione alla CP_1 camera di Commercio e l' ha correttamente replicato che “ Il motivo della respinta CP_1 non riguarda il Registro delle Imprese ma si riferisce a P.Iva n. . P.IVA_2
Come rilevato da parte appellante , vero è che il giudice di prime cure confonde le due partite IVA facenti capo al signor ma detta circostanza non inficia l'esito del CP_3 giudizio, nell'ulteriore considerazione che comunque la comunicazione di cessazione
5 della partita IVA n. è stata fatta solo in data 05.06.2024 e quindi P.IVA_2
successivamente alla domanda di e alla richiesta di riesame del 11.05.2023. Parte_2
Peraltro , produce una visura del 19.06.2023 dell'Anagrafe Tributaria di Agenzia delle CP_1
Entrate, da cui emerge la presenza della partita IVA attiva n. intestata a P.IVA_2
. Parte_1
CP_ Conseguentemente risultano corretti e legittimi i provvedimenti con cui la sede di
ON ha respinto le domande DIS-COLL presentate in data 15.3.2023 e in data
05/04/2023, con la motivazione "respinta a causa di presenza di partita iva attiva".
Correttamente dunque il giudice di prime cure ha statuito che “ In senso contrario rispetto a quanto rilevato non depone la circostanza che in data 5.6.2024 parte attorea abbia dichiarato di voler fare retroagire gli effetti della cessazione dell'attività al
16.5.2010, poiché il dettato normativo preclude l'attribuzione della provvidenza controversa a coloro che non siano “privi di partita iva”, con ciò significando che ciò che rileva è il dato della titolarità di essa e non quello della sua operatività, ben potendo peraltro accadere che una partita iva rimasta a lungo silente torni ad essere operativa.”.
Sussiste quindi una condizione ostativa al riconoscimento della prestazione, in quanto il fatto di essere titolare di partita Iva, seppure quale erede, fa presumere lo svolgimento di attività lavorativa.
L'appello deve pertanto essere integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata.
Nulla per le spese considerate sussistenti le condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio dell'esenzione dalle spese di soccombenza nei giudizi previdenziali ed assistenziali ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le stesse motivazioni, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 220/2025 del Tribunale di ON.
Nulla per le spese.
Milano,28.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Susanna Mantovani
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