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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 270 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RESTIFO MIRELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
28/01/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza erano nati , nato a Persona_1
Taormina il 05/07/2017, e , nato a [...] l'[...]; Controparte_1 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo alle seguenti condizioni:
“1. e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Controparte_1
genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, nella casa sita in Giardini
Naxos (ME) in Via Enna Cooperativa Naxos snc 2. Il Sig. compatibilmente Pt_2
con gli impegni scolastici dei figli e la volontà degli stessi, può tenere i minori con sé tre giorni alla settimana che, in mancanza d'accordo tra i genitori, si determinano nel lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed, altresì, a week-end alternati con l'altro genitore, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica (con due pernottamenti); Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno, con ciascun genitore quattro giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la Vigilia ed il Natale o il 31 Dicembre e il Capodanno, dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore
22,00 del quarto giorno (con tre pernottamenti); Durante le festività pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, due giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta (con un pernottamento), dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 22,00 del giorno di rientro;
il tutto secondo più precisi accordi che saranno presi dai genitori avuto riguardo agli impegni lavorativi di entrambi. Le restanti festività verranno concordate di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso ciascun genitore. Ogni anno ogni genitore potrà tenere con sé i figli, per andare in vacanza, per un periodo di 15 giorni, anche frazionabile in settimane non consecutive, e in tal caso non si applicherà l'attuale piano di frequentazioni settimanale o festivo. Tale periodo di vacanza sarà concordato tra i genitori. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli minori in viaggio informando l'altro sugli itinerari, tempi e luoghi di permanenza con un preavviso di almeno 15 giorni.
3. Nel caso di impossibilità, da parte del genitore non collocatario di tenere con sé i figli nel periodo estivo nei giorni e negli orari sopra indicati, per motivi lavorativi, si stabilisce la possibilità per quest'ultimo di vederli durante tutto il giorno di riposo o di aumentare i giorni e gli orari in cui potrà tenerlo con sè durante il periodo invernale, previo accordo con la sig.ra 4. Per il mantenimento di e , il Pt_1 Per_1 CP_1 padre verserà entro il 10 di ogni mese la somma complessiva di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT come per legge, su conto corrente postale intestato alla sig.ra alle coordinate che ella comunicherà.
5. Le Parte_1 spese straordinarie per i figli minori (quali, ad esempio, le spese mediche, ricreative, sportive), previamente concordate, documentate e valutate nei presupposti tenendo conto di quanto previsto dalle Linee Guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di
Catania del 25.07.2018, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% 6. Le parti concordano nell'assegnare alla Sig.ra l'assegno unico che viene erogato Parte_1 nell'interesse e per conto dei minori e . Pertanto, Persona_1 Controparte_1 suddette somme dovranno essere percepite dalla madre del minori.
7. Il veicolo Ranault
Clio tg DS269XW di proprietà di rimarrà in uso alla sig.ra Parte_2 Pt_1 costituendo l'unico mezzo di trasporto dalla stessa utilizzato per gli spostamenti dei minori”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
20/02/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 04/06/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], con ricorso depositato in data
[...]
28/01/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 270 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RESTIFO MIRELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
28/01/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza erano nati , nato a Persona_1
Taormina il 05/07/2017, e , nato a [...] l'[...]; Controparte_1 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo alle seguenti condizioni:
“1. e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Controparte_1
genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, nella casa sita in Giardini
Naxos (ME) in Via Enna Cooperativa Naxos snc 2. Il Sig. compatibilmente Pt_2
con gli impegni scolastici dei figli e la volontà degli stessi, può tenere i minori con sé tre giorni alla settimana che, in mancanza d'accordo tra i genitori, si determinano nel lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed, altresì, a week-end alternati con l'altro genitore, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica (con due pernottamenti); Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno, con ciascun genitore quattro giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la Vigilia ed il Natale o il 31 Dicembre e il Capodanno, dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore
22,00 del quarto giorno (con tre pernottamenti); Durante le festività pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, due giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta (con un pernottamento), dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 22,00 del giorno di rientro;
il tutto secondo più precisi accordi che saranno presi dai genitori avuto riguardo agli impegni lavorativi di entrambi. Le restanti festività verranno concordate di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso ciascun genitore. Ogni anno ogni genitore potrà tenere con sé i figli, per andare in vacanza, per un periodo di 15 giorni, anche frazionabile in settimane non consecutive, e in tal caso non si applicherà l'attuale piano di frequentazioni settimanale o festivo. Tale periodo di vacanza sarà concordato tra i genitori. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli minori in viaggio informando l'altro sugli itinerari, tempi e luoghi di permanenza con un preavviso di almeno 15 giorni.
3. Nel caso di impossibilità, da parte del genitore non collocatario di tenere con sé i figli nel periodo estivo nei giorni e negli orari sopra indicati, per motivi lavorativi, si stabilisce la possibilità per quest'ultimo di vederli durante tutto il giorno di riposo o di aumentare i giorni e gli orari in cui potrà tenerlo con sè durante il periodo invernale, previo accordo con la sig.ra 4. Per il mantenimento di e , il Pt_1 Per_1 CP_1 padre verserà entro il 10 di ogni mese la somma complessiva di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT come per legge, su conto corrente postale intestato alla sig.ra alle coordinate che ella comunicherà.
5. Le Parte_1 spese straordinarie per i figli minori (quali, ad esempio, le spese mediche, ricreative, sportive), previamente concordate, documentate e valutate nei presupposti tenendo conto di quanto previsto dalle Linee Guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di
Catania del 25.07.2018, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% 6. Le parti concordano nell'assegnare alla Sig.ra l'assegno unico che viene erogato Parte_1 nell'interesse e per conto dei minori e . Pertanto, Persona_1 Controparte_1 suddette somme dovranno essere percepite dalla madre del minori.
7. Il veicolo Ranault
Clio tg DS269XW di proprietà di rimarrà in uso alla sig.ra Parte_2 Pt_1 costituendo l'unico mezzo di trasporto dalla stessa utilizzato per gli spostamenti dei minori”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
20/02/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 04/06/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], con ricorso depositato in data
[...]
28/01/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.