Sentenza 28 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2025, proposto da
LE ME NE, SE OR, AR OR, LI OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Palieri, Giovanni Tracquilio, con domicilio eletto presso lo studio Marco Palieri in Bari, via Camillo Rosalba 47/Z;
contro
Comune di Sammichele di Bari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
il silenzio opposto sull’istanza presentata in data 21.12.2024 dai ricorrenti per l’espletamento della procedura di cui all’art. 21 D.P.R. n. 327/2001, iscritta in data 23.12.2024 al n. 24103 del protocollo comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15.01.2026 la dott.ssa ES NN e uditi per le parti i difensori l'avv. Marco Palieri, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti che, con decreto n. 1842 del 03.03.2015 del Responsabile dell’Area Tecnica, il Comune di Sammichele di Bari dispose l’esproprio dei terreni individuati in
catasto al foglio n. 14, particella n. 471 (ex 171), della superficie di mq. 1.650, di proprietà dei ricorrenti.
In data 19.03.2015, ebbe luogo l’immissione in possesso e l’occupazione.
Con nota prot. n. 7818 del 17.09.2015, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, fu proposta l’indennità di esproprio (nella misura di complessivi € 33.300,00, di cui € 23.100,00 per il suolo (€ 14/mq) ed ulteriori € 10.200,00 per il manufatto demolito, presente sull’area espropriata), mai accettata dai ricorrenti; neppure ebbero luogo gli adempimenti di cui agli artt. 20 e 21 D.P.R. n. 327/2001, preannunciati nella nota per l’ipotesi di mancata accettazione.
Con istanza del 21.12.2024, i ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione comunale a porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 21 cit. necessari per la costituzione del collegio peritale, indicando il nominativo del proprio tecnico, senza ricevere riscontro alcuno.
Chiedono in questa sede che sia dichiarato l’obbligo di provvedere sull’istanza in questione, al fine di ottenere la costituzione del collegio peritale.
L’ente civico, pur correttamente intimato, è rimasto non costituito.
All’udienza del 15.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Come efficacemente rappresentato dalla difesa dei ricorrenti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la procedura del silenzio – inadempimento, prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., può applicarsi con riferimento all'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente di attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 21 del TUE (cfr. Cons.
Stato, IV, n. 857/2016; Tar Brescia 578/2015; Tar Latina, n. 223/2014; Tar Palermo sez. III n. 306/2012).
In assenza di esplicita risposta, va, dunque, dichiarato l’obbligo dell’Ente a provvedere sull’istanza dei ricorrenti, compiendo gli adempimenti di cui all’art. 21 cit., nel termine indicato in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto per l'effetto ordina al Comune di Sammichele di Bari di provvedere sull’istanza indicata in parte motiva, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna il Comune alla rifusione in favore dei ricorrenti in solido delle spese di lite, liquidandole in euro 2000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 co. 8 L. 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione all’Organismo di valutazione interna dell’Amministrazione intimata, ex art.2, comma 9, L. 7 agosto 1990, n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15.01.2026 con l'intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
ES NN, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NN | NC BL |
IL SEGRETARIO