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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9270 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 17433/2025 promosso da:
(c. f. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 CP_1
con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO, domiciliato presso l'indirizzo
[...] telematico del difensore
- parte ricorrente –
nei confronti di:
(c. f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 997312, ordinare alla società , con sede in (00187) Roma, Controparte_2 via Antonio Salandra n. 18, C.F. e P.I. pec P.IVA_2
in persona del liquidatore, signor , Email_1 Controparte_3 residente in [...], di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'immobile sito in PE OM (MI), via Amerigo Vespucci n. 8/10, composto da capannone ad uso magazzino e uffici disposto su due piani pagina 1 di 3 collegati con annessa area cortilizia identificato al C.F. di detto Comune al Foglio 36, Mappale 21 graffato al mappale 26, categoria D/7, piano T-1, libero da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è una domanda di condanna alla restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'utilizzatore notificando Controparte_2 ritualmente il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza in data 16/6/2025; la convenuta è rimasta contumace.
La ricorrente ha provato documentalmente che – Controparte_4 società in seguito fusa per incorporazione in – ha concesso in Parte_1 locazione finanziaria alla predetta un immobile sito in PE OM, Controparte_2 via Amerigo Vespucci n. 8/10, mediante il contratto n. 997312 (v. doc. 1); l'immobile è stato consegnato all'utilizzatore, come da verbale in data 21/4/2015 (v. doc. 3).
2. La concedente ha altresì lamentato il mancato pagamento di numerosi canoni da parte dell'utilizzatore, di modo che in data 20/7/2022 ha comunicato la risoluzione del contratto
(v. doc. 6), avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali. In base all'allegato estratto conto risultano non pagati i canoni mensili con scadenza dal 1/10/2021 al 1/7/2022 e quindi sussiste il requisito previsto dall'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017.
Parte ricorrente ha così assolto al proprio onere probatorio, secondo la disciplina dettata in materia contrattuale dall'art. 1218 c.c. Ha infatti documentato il titolo della sua pretesa ed ha allegato la scadenza dell'obbligazione e l'inadempimento del contraente, cui spettava invece la prova di aver correttamente adempiuto (cfr. Cass. SU n. 13533/2001). Tale prova nel presente procedimento non è stata fornita.
Fondatamente, quindi, la concedente ha comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
Di conseguenza in questa sede deve darsi atto della intervenuta risoluzione del contratto di leasing sopra specificato. Ne deriva che l'utilizzatore non ha più titolo per godere pagina 2 di 3 dell'immobile e, pertanto, deve essere accolta la domanda di restituzione dello stesso in favore della concedente.
3. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri minimi indicati dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato, con esclusione della fase istruttoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta l'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria n. 997312;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta a rilasciare in favore di parte ricorrente l'immobile sito in PE OM, via Amerigo Vespucci n. 8/10, meglio descritto nelle conclusioni di parte ricorrente, libero da persone e cose;
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 17433/2025 promosso da:
(c. f. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 CP_1
con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO, domiciliato presso l'indirizzo
[...] telematico del difensore
- parte ricorrente –
nei confronti di:
(c. f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 997312, ordinare alla società , con sede in (00187) Roma, Controparte_2 via Antonio Salandra n. 18, C.F. e P.I. pec P.IVA_2
in persona del liquidatore, signor , Email_1 Controparte_3 residente in [...], di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'immobile sito in PE OM (MI), via Amerigo Vespucci n. 8/10, composto da capannone ad uso magazzino e uffici disposto su due piani pagina 1 di 3 collegati con annessa area cortilizia identificato al C.F. di detto Comune al Foglio 36, Mappale 21 graffato al mappale 26, categoria D/7, piano T-1, libero da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è una domanda di condanna alla restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'utilizzatore notificando Controparte_2 ritualmente il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza in data 16/6/2025; la convenuta è rimasta contumace.
La ricorrente ha provato documentalmente che – Controparte_4 società in seguito fusa per incorporazione in – ha concesso in Parte_1 locazione finanziaria alla predetta un immobile sito in PE OM, Controparte_2 via Amerigo Vespucci n. 8/10, mediante il contratto n. 997312 (v. doc. 1); l'immobile è stato consegnato all'utilizzatore, come da verbale in data 21/4/2015 (v. doc. 3).
2. La concedente ha altresì lamentato il mancato pagamento di numerosi canoni da parte dell'utilizzatore, di modo che in data 20/7/2022 ha comunicato la risoluzione del contratto
(v. doc. 6), avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali. In base all'allegato estratto conto risultano non pagati i canoni mensili con scadenza dal 1/10/2021 al 1/7/2022 e quindi sussiste il requisito previsto dall'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017.
Parte ricorrente ha così assolto al proprio onere probatorio, secondo la disciplina dettata in materia contrattuale dall'art. 1218 c.c. Ha infatti documentato il titolo della sua pretesa ed ha allegato la scadenza dell'obbligazione e l'inadempimento del contraente, cui spettava invece la prova di aver correttamente adempiuto (cfr. Cass. SU n. 13533/2001). Tale prova nel presente procedimento non è stata fornita.
Fondatamente, quindi, la concedente ha comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
Di conseguenza in questa sede deve darsi atto della intervenuta risoluzione del contratto di leasing sopra specificato. Ne deriva che l'utilizzatore non ha più titolo per godere pagina 2 di 3 dell'immobile e, pertanto, deve essere accolta la domanda di restituzione dello stesso in favore della concedente.
3. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri minimi indicati dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato, con esclusione della fase istruttoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta l'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria n. 997312;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta a rilasciare in favore di parte ricorrente l'immobile sito in PE OM, via Amerigo Vespucci n. 8/10, meglio descritto nelle conclusioni di parte ricorrente, libero da persone e cose;
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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