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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15690 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8962/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8962/2024 tra
Parte_1 APPELLANTE e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
APPELLATI
Oggi 10/11/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per , l'avv. ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 Parte_1
per , nessuno compare;
Controparte_1
per , nessuno compare;
Controparte_2
per , nessuno compare. Controparte_3
L'avv. si riporta all'atto di appello, precisa le conclusioni come da tale atto, insistendo in Pt_1 particolare per la condanna alle spese delle parti soccombenti sul doppio grado di giudizio.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte appellante, pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 8962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8962/2024, promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 p.t., contumace
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 contumace
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 contumace
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/11/2025, parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine, esaurita la discussione, è stata pronunciata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1514/2024, emessa il 7.2.2024, con la quale veniva integralmente accolta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 09720210105541123000, per l'importo di € 1.626,13, notificatagli da , e, per Controparte_3
l'effetto, dichiarata l'inefficacia della predetta cartella;
venivano tuttavia compensate le spese di lite;
che l'appellante deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata là ove aveva compensato le spese di lite “anche in considerazione della prevista procedura di sgravio in autotutela
e in ragione del presupposto documentale conclusosi nei confronti rispettivamente della CP_2
e del , chiamati in giudizio e rimasti in entrambi i procedimenti
[...] Controparte_4 contumaci, in mancanza della relativa notifica nei confronti degli Enti responsabili: rileva al riguardo quanto sottolineato dalla che ha evidenziato l'adozione del Controparte_2 provvedimento a seguito accertamenti esperiti”;
che la , la Controparte_1 Controparte_5
, pur ritualmente evocate nel giudizio di appello non si costituivano e ne
[...] veniva dichiarata la contumacia;
che l'appello è fondato e merita accoglimento;
che va preliminarmente osservato come al caso di specie trovi applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dall'art. 13, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n.
162/2014, che ha sostituito il presupposto delle “gravi e eccezionali ragioni” a quelli tipizzati della
“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la norma in questione, nondimeno, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, in forza della sentenza C.Cost. 19.4.2018, n. 77, là ove non prevede che la regola che prescrive la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa possa essere derogata in presenza di elementi gravi ed eccezionali che lo giustifichino;
che, tuttavia, già nel vigore della disciplina introdotta con la legge n. 263/2005, la giurisprudenza aveva chiarito che, attraverso l'inserimento nel comma 2 di un inciso rimasto immutato all'esito dell'ulteriore novella della legge n. 69/2009, era stato introdotto l'obbligo per il giudice dell'esplicita indicazione dei motivi giustificanti la compensazione, cioè di una distinta e specifica considerazione delle gravi ed eccezionali ragioni in forza delle quali viene derogato il principio della soccombenza;
in tal modo, veniva definitivamente superato l'orientamento, espresso dalla precedente giurisprudenza, secondo cui la decisione sulla compensazione delle spese non richiedeva alcuna motivazione, attesa la natura discrezionale del potere conferito al giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c.;
che, già nel vigore della legge n. 263/2005, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni, pur potendo in astratto giustificare la compensazione, non potevano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile anche in sede di legittimità; si è così affermato in giurisprudenza che la compensazione delle spese di lite, disposta ai sensi dell'art. 92
c.p.c., richiede una motivazione specifica ed eziologicamente collegata alla controversia;
non potendo basarsi su ragioni illogiche o erronee (Cass., Sez. V, 17.7.2025, n. 20006); la giustificazione della compensazione delle spese processuali non può essere espressa attraverso enunciazioni astratte e generiche, bensì richiede un'adeguata e puntuale motivazione che illustri le “gravi ed eccezionali ragioni” che hanno determinato tale decisione, pena la configurazione di un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. I, 29.1.2025, n. 2081); che tali principi restano validi anche nel vigore dell'attuale disciplina dell'art. 92 c.p.c., alle cui ipotesi espressamente tipizzate devono aggiungersi, per effetto della richiamata pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018, la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, le quali, tuttavia, devono essere esplicitamente indicate nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass., Sez. VI-1, 12.7.2023, n. 19890);
che, tanto premesso, nel caso che occupa ritiene il Tribunale che la motivazione spesa dal
Giudice di Pace per la compensazione delle spese di giudizio sia carente ed in ogni caso ingiusta, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento, per un verso, ad una non meglio precisata procedura di sgravio in “autotutela”, per altro verso, in maniera altrettanto generica, e peraltro confusa, ad “un presupposto documentale conclusosi nei confronti rispettivamente della e del Controparte_2
”; Controparte_4 che la compensazione, invece, non è né equa né giustificabile sulla scorta della complessiva considerazione delle ragioni di merito della decisione, totalmente favorevole nei riguardi dell'originario attore, che ha visto l'accoglimento integrale delle proprie ragioni con l'inefficacia dell'atto impugnato per la apprezzata illegittimità dello stesso;
che, pertanto, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza degli appellati in solido e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis; che risultano documentate spese effettive nel giudizio di primo grado pari ad € 98,00, per il versamento del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattese, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1514/2024 del 7.2.2024, CP_1 condanna la , la Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_6 del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 554,50, di cui € 98,00 per spese effettive ed € 456,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Parte_1
- condanna la , la Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_6 del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 999,50, di cui € 149,00 per spese effettive ed € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di . Parte_1
Così deciso in Roma, 10 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8962/2024 tra
Parte_1 APPELLANTE e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
APPELLATI
Oggi 10/11/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per , l'avv. ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 Parte_1
per , nessuno compare;
Controparte_1
per , nessuno compare;
Controparte_2
per , nessuno compare. Controparte_3
L'avv. si riporta all'atto di appello, precisa le conclusioni come da tale atto, insistendo in Pt_1 particolare per la condanna alle spese delle parti soccombenti sul doppio grado di giudizio.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte appellante, pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 8962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8962/2024, promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 p.t., contumace
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 contumace
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 contumace
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/11/2025, parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine, esaurita la discussione, è stata pronunciata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1514/2024, emessa il 7.2.2024, con la quale veniva integralmente accolta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 09720210105541123000, per l'importo di € 1.626,13, notificatagli da , e, per Controparte_3
l'effetto, dichiarata l'inefficacia della predetta cartella;
venivano tuttavia compensate le spese di lite;
che l'appellante deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata là ove aveva compensato le spese di lite “anche in considerazione della prevista procedura di sgravio in autotutela
e in ragione del presupposto documentale conclusosi nei confronti rispettivamente della CP_2
e del , chiamati in giudizio e rimasti in entrambi i procedimenti
[...] Controparte_4 contumaci, in mancanza della relativa notifica nei confronti degli Enti responsabili: rileva al riguardo quanto sottolineato dalla che ha evidenziato l'adozione del Controparte_2 provvedimento a seguito accertamenti esperiti”;
che la , la Controparte_1 Controparte_5
, pur ritualmente evocate nel giudizio di appello non si costituivano e ne
[...] veniva dichiarata la contumacia;
che l'appello è fondato e merita accoglimento;
che va preliminarmente osservato come al caso di specie trovi applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dall'art. 13, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n.
162/2014, che ha sostituito il presupposto delle “gravi e eccezionali ragioni” a quelli tipizzati della
“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la norma in questione, nondimeno, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, in forza della sentenza C.Cost. 19.4.2018, n. 77, là ove non prevede che la regola che prescrive la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa possa essere derogata in presenza di elementi gravi ed eccezionali che lo giustifichino;
che, tuttavia, già nel vigore della disciplina introdotta con la legge n. 263/2005, la giurisprudenza aveva chiarito che, attraverso l'inserimento nel comma 2 di un inciso rimasto immutato all'esito dell'ulteriore novella della legge n. 69/2009, era stato introdotto l'obbligo per il giudice dell'esplicita indicazione dei motivi giustificanti la compensazione, cioè di una distinta e specifica considerazione delle gravi ed eccezionali ragioni in forza delle quali viene derogato il principio della soccombenza;
in tal modo, veniva definitivamente superato l'orientamento, espresso dalla precedente giurisprudenza, secondo cui la decisione sulla compensazione delle spese non richiedeva alcuna motivazione, attesa la natura discrezionale del potere conferito al giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c.;
che, già nel vigore della legge n. 263/2005, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni, pur potendo in astratto giustificare la compensazione, non potevano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile anche in sede di legittimità; si è così affermato in giurisprudenza che la compensazione delle spese di lite, disposta ai sensi dell'art. 92
c.p.c., richiede una motivazione specifica ed eziologicamente collegata alla controversia;
non potendo basarsi su ragioni illogiche o erronee (Cass., Sez. V, 17.7.2025, n. 20006); la giustificazione della compensazione delle spese processuali non può essere espressa attraverso enunciazioni astratte e generiche, bensì richiede un'adeguata e puntuale motivazione che illustri le “gravi ed eccezionali ragioni” che hanno determinato tale decisione, pena la configurazione di un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. I, 29.1.2025, n. 2081); che tali principi restano validi anche nel vigore dell'attuale disciplina dell'art. 92 c.p.c., alle cui ipotesi espressamente tipizzate devono aggiungersi, per effetto della richiamata pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018, la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, le quali, tuttavia, devono essere esplicitamente indicate nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass., Sez. VI-1, 12.7.2023, n. 19890);
che, tanto premesso, nel caso che occupa ritiene il Tribunale che la motivazione spesa dal
Giudice di Pace per la compensazione delle spese di giudizio sia carente ed in ogni caso ingiusta, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento, per un verso, ad una non meglio precisata procedura di sgravio in “autotutela”, per altro verso, in maniera altrettanto generica, e peraltro confusa, ad “un presupposto documentale conclusosi nei confronti rispettivamente della e del Controparte_2
”; Controparte_4 che la compensazione, invece, non è né equa né giustificabile sulla scorta della complessiva considerazione delle ragioni di merito della decisione, totalmente favorevole nei riguardi dell'originario attore, che ha visto l'accoglimento integrale delle proprie ragioni con l'inefficacia dell'atto impugnato per la apprezzata illegittimità dello stesso;
che, pertanto, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza degli appellati in solido e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis; che risultano documentate spese effettive nel giudizio di primo grado pari ad € 98,00, per il versamento del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattese, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1514/2024 del 7.2.2024, CP_1 condanna la , la Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_6 del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 554,50, di cui € 98,00 per spese effettive ed € 456,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Parte_1
- condanna la , la Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_6 del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 999,50, di cui € 149,00 per spese effettive ed € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di . Parte_1
Così deciso in Roma, 10 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia