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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1368/2017, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ZZ La TA e LO CA, presso il cui studio sito in Vibo Valentia, Viale P. De
Maria n. 9, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
attore
Contro
C.F. e p. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Tropea (VV), Viale Libertà n. 52, presso lo studio dell'avv. Maria
Repice, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
convenuta
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., dell'11/11/2025, le parti costituite, precisate le conclusioni, hanno discusso la causa come da verbale in atti,
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta avvenuta all'interno della propria abitazione, e quantificati in € 33.080,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A tal fine ha dedotto che: a) in data 9.11.20213 mentre scendeva le scale nella propria abitazione, sita in Rombiolo (VV), cadeva rovinosamente per terra, riportando "Contusione di sedi
multiple non classificate altrove a carico di spalla destra, ginocchio destro, caviglia e polso sinistri
con lieve limitazione funzionale della caviglia", come diagnosticato dal P.S. dell'Ospedale di Vibo
Valentia, dove veniva trasportato;
b) le lesioni riportate causavano un danno biologico permanente nella misura del 12%, oltre a postumi di natura temporanea;
c) in virtù della polizza infortuni stipulata con la convenuta compagnia assicurativa, n. 0928.0496945.63, inviava alla stessa vari solleciti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, che tuttavia rimanevano privi di positivo riscontro.
Si è costituita in giudizio la , contestando integralmente la domanda Controparte_1
proposta, sia relativamente all'an, in quanto generica e non provata, sia relativamente al quantum,
eccessivo e spropositato. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio,
Assegnate alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con l'audizione di un teste di parte attrice, all'esito il precedente giudice assegnatario del fascicolo,
rigettava la richiesta di CTU medico-legale, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8/06/2021. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, questo giudice diveniva titolare del fascicolo in data 24.01.2024. Il GOP, in momentanea sostituzione del giudice titolare, disponeva il rinvio per discussione ex art. 281 sexsies c.p.c.. all'udienza dell'11/11/2025, ove il sottoscritto giudice, fatte precisare le conclusioni udita la discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata, per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, occorre precisare che la lettera dell'art 163, comma 3, n. 4, c.p.c. stabilisce che l'atto di citazione deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, mentre l'art. 164, comma 4, c.p.c. sanziona la mancanza di tale requisito con la nullità della stessa citazione. In particolare, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che lo stesso onere di allegazione probatorio, che sempre l'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. richiede tra i contenuti dell'atto di citazione, riguarda “unicamente i
fatti, non le prove delle quali basta la specifica indicazione prevista” e che “la specificazione dei
fatti è soddisfatta quando, sebbene non definiti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro
elementi essenziali” Cass. civ., sez. lav., ord., 4 agosto 2021, n. 22254
La specificità nella descrizione dei fatti costituisce dunque un onere a carico dell'attore, al pari dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che impone l'allegazione e la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda, la cui carenza non consente di determinare con esattezza la causa
petendi, elemento costitutivo dell'azione, impedendone tecnicamente l'accoglimento.
Ebbene, nel caso di specie, il fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria già in citazione non risulta descritto con sufficiente precisione rispetto alle sue concrete modalità di accadimento. Alla descrizione generica del fatto si aggiunge che all'esito dell'attività istruttoria espletata, il nesso eziologico tra il danno lamentato ed il sinistro dedotto non risulta sufficientemente provato.
Come è noto ai fini dell'accertamento del nesso causale, a partire dalle Sezioni Unite n.
576/2008, è necessario distinguere il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento – perché possa
configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" dell'agente – da quello che, collegando
l'evento di danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua
funzione di delimitare, a valle, i confini risarcitori di una (già accertata) responsabilità (cfr.
Cassazione n. 20812/2018). Con specifico riferimento alla prima di tali fasi, viene in rilievo il nesso di "causalità materiale", da intendersi come l'elemento strutturale dell'illecito da accertarsi secondo la regola del “più probabile che non” e secondo il principio della c.d. regolarità causale (cfr.
Cassazione n. 26402/2010, n. 10607/2010).
Ebbene, nel caso in esame, dalle risultanze processuali non emerge con un sufficiente grado di certezza, secondo il grado di probabilità richiesto, la prova del fatto storico dedotto, di cui manca una specifica descrizione già in citazione delle sue concrete modalità di verificazione, e del nesso eziologico tra questo ed il danno conseguentemente.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti e una sola prova testimoniale, che risulta oggettivamente generica e non sufficientemente determinata e contestualizzata, atteso che non fa emergere con chiarezza la concreta dinamica del sinistro.
Il teste ha reso dichiarazioni generiche e vaghe circa l'accaduto, assolutamente in contrasto con l'asserita presenza sul luogo del sinistro, e per tale ragione oggettivamente inattendibili. Ha,
infatti, affermato di aver assistito all'evento ma non è stato in grado di descriverlo con sufficiente precisione, né di indicare con esattezza le modalità della caduta o i distretti corporei interessati dalle lesioni. Ha anche riferito di non essere uscito dalla autovettura su cui si trovava, parcheggiato davanti all'abitazione dello zio, in attesa che arrivasse, pur vendendolo cadere dalle scale;
e poi di essere andato via, nonostante la brutta caduta (cfr. verbale di prova testimoniale del 3.02.2020).
Alla oggettiva inattendibilità delle dichiarazioni appena descritte si aggiunge anche una inattendibilità soggettiva, atteso il rapporto di parentela esistente tra testimone ed attore, zio e nipote
(cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019, n. 21239; Cass. civ. n. 7623/2016).
La pretesa risarcitoria avanzata poggia, pertanto, su un quadro probatorio insufficiente ed incerto, e vi è una oggettiva incertezza sull'effettivo verificarsi del verificarsi del sinistro.
L'istruttoria svolta non è stata in grado di dimostrare la concreta causazione del fatto storico e le modalità del suo verificarsi, giustificando la mancata disposizione di una Consulenza Medico
legale, alla quale non avrebbe comunque potuto attribuirsi alcun valore probatorio, ciò in quanto il ricorso ai periti tecnici non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa
una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere
probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere
disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa
alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli
atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. (cfr. fra tutte
Cassazione n. 19631/2020).
Per i motivi sopra esposti, la domanda dell'attore è infondata e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11368/2017, così provvede così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata da;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite, a favore della Parte_1
convenuta che liquida in € 1.278,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di Controparte_3
spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1368/2017, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ZZ La TA e LO CA, presso il cui studio sito in Vibo Valentia, Viale P. De
Maria n. 9, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
attore
Contro
C.F. e p. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Tropea (VV), Viale Libertà n. 52, presso lo studio dell'avv. Maria
Repice, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
convenuta
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., dell'11/11/2025, le parti costituite, precisate le conclusioni, hanno discusso la causa come da verbale in atti,
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta avvenuta all'interno della propria abitazione, e quantificati in € 33.080,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A tal fine ha dedotto che: a) in data 9.11.20213 mentre scendeva le scale nella propria abitazione, sita in Rombiolo (VV), cadeva rovinosamente per terra, riportando "Contusione di sedi
multiple non classificate altrove a carico di spalla destra, ginocchio destro, caviglia e polso sinistri
con lieve limitazione funzionale della caviglia", come diagnosticato dal P.S. dell'Ospedale di Vibo
Valentia, dove veniva trasportato;
b) le lesioni riportate causavano un danno biologico permanente nella misura del 12%, oltre a postumi di natura temporanea;
c) in virtù della polizza infortuni stipulata con la convenuta compagnia assicurativa, n. 0928.0496945.63, inviava alla stessa vari solleciti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, che tuttavia rimanevano privi di positivo riscontro.
Si è costituita in giudizio la , contestando integralmente la domanda Controparte_1
proposta, sia relativamente all'an, in quanto generica e non provata, sia relativamente al quantum,
eccessivo e spropositato. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio,
Assegnate alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con l'audizione di un teste di parte attrice, all'esito il precedente giudice assegnatario del fascicolo,
rigettava la richiesta di CTU medico-legale, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8/06/2021. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, questo giudice diveniva titolare del fascicolo in data 24.01.2024. Il GOP, in momentanea sostituzione del giudice titolare, disponeva il rinvio per discussione ex art. 281 sexsies c.p.c.. all'udienza dell'11/11/2025, ove il sottoscritto giudice, fatte precisare le conclusioni udita la discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata, per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, occorre precisare che la lettera dell'art 163, comma 3, n. 4, c.p.c. stabilisce che l'atto di citazione deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, mentre l'art. 164, comma 4, c.p.c. sanziona la mancanza di tale requisito con la nullità della stessa citazione. In particolare, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che lo stesso onere di allegazione probatorio, che sempre l'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. richiede tra i contenuti dell'atto di citazione, riguarda “unicamente i
fatti, non le prove delle quali basta la specifica indicazione prevista” e che “la specificazione dei
fatti è soddisfatta quando, sebbene non definiti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro
elementi essenziali” Cass. civ., sez. lav., ord., 4 agosto 2021, n. 22254
La specificità nella descrizione dei fatti costituisce dunque un onere a carico dell'attore, al pari dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che impone l'allegazione e la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda, la cui carenza non consente di determinare con esattezza la causa
petendi, elemento costitutivo dell'azione, impedendone tecnicamente l'accoglimento.
Ebbene, nel caso di specie, il fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria già in citazione non risulta descritto con sufficiente precisione rispetto alle sue concrete modalità di accadimento. Alla descrizione generica del fatto si aggiunge che all'esito dell'attività istruttoria espletata, il nesso eziologico tra il danno lamentato ed il sinistro dedotto non risulta sufficientemente provato.
Come è noto ai fini dell'accertamento del nesso causale, a partire dalle Sezioni Unite n.
576/2008, è necessario distinguere il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento – perché possa
configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" dell'agente – da quello che, collegando
l'evento di danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua
funzione di delimitare, a valle, i confini risarcitori di una (già accertata) responsabilità (cfr.
Cassazione n. 20812/2018). Con specifico riferimento alla prima di tali fasi, viene in rilievo il nesso di "causalità materiale", da intendersi come l'elemento strutturale dell'illecito da accertarsi secondo la regola del “più probabile che non” e secondo il principio della c.d. regolarità causale (cfr.
Cassazione n. 26402/2010, n. 10607/2010).
Ebbene, nel caso in esame, dalle risultanze processuali non emerge con un sufficiente grado di certezza, secondo il grado di probabilità richiesto, la prova del fatto storico dedotto, di cui manca una specifica descrizione già in citazione delle sue concrete modalità di verificazione, e del nesso eziologico tra questo ed il danno conseguentemente.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti e una sola prova testimoniale, che risulta oggettivamente generica e non sufficientemente determinata e contestualizzata, atteso che non fa emergere con chiarezza la concreta dinamica del sinistro.
Il teste ha reso dichiarazioni generiche e vaghe circa l'accaduto, assolutamente in contrasto con l'asserita presenza sul luogo del sinistro, e per tale ragione oggettivamente inattendibili. Ha,
infatti, affermato di aver assistito all'evento ma non è stato in grado di descriverlo con sufficiente precisione, né di indicare con esattezza le modalità della caduta o i distretti corporei interessati dalle lesioni. Ha anche riferito di non essere uscito dalla autovettura su cui si trovava, parcheggiato davanti all'abitazione dello zio, in attesa che arrivasse, pur vendendolo cadere dalle scale;
e poi di essere andato via, nonostante la brutta caduta (cfr. verbale di prova testimoniale del 3.02.2020).
Alla oggettiva inattendibilità delle dichiarazioni appena descritte si aggiunge anche una inattendibilità soggettiva, atteso il rapporto di parentela esistente tra testimone ed attore, zio e nipote
(cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019, n. 21239; Cass. civ. n. 7623/2016).
La pretesa risarcitoria avanzata poggia, pertanto, su un quadro probatorio insufficiente ed incerto, e vi è una oggettiva incertezza sull'effettivo verificarsi del verificarsi del sinistro.
L'istruttoria svolta non è stata in grado di dimostrare la concreta causazione del fatto storico e le modalità del suo verificarsi, giustificando la mancata disposizione di una Consulenza Medico
legale, alla quale non avrebbe comunque potuto attribuirsi alcun valore probatorio, ciò in quanto il ricorso ai periti tecnici non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa
una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere
probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere
disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa
alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli
atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. (cfr. fra tutte
Cassazione n. 19631/2020).
Per i motivi sopra esposti, la domanda dell'attore è infondata e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11368/2017, così provvede così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata da;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite, a favore della Parte_1
convenuta che liquida in € 1.278,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di Controparte_3
spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella