CA
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/08/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 788 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3380/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Riccardo Atanasio, promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Pessi, dell'Avv.
Giuseppe Sigillò Massara, dell'Avv. Raffaele Fabozzi e dell'Avv. Katia Ranalli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Corso Monforte n.15
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Ernesto Maria Cirillo e dell'Avv. Giovanna Fantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, viale Bianca Maria 214
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 19/07/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 23/10/2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3380/23 il Tribunale di Milano ha così deciso: “Dichiara
l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al 6° livello C.C.N.L.
SIP; condanna la al riconoscimento in favore della ricorrente Parte_1 dell'inquadramento al 4° livello del c.c.n.l. SIP a partire dal 1-1-93, poi livello F
c.c.n.l. aziende di telecomunicazione 1996, attuale livello 6 del c.c.n.l. 2000 – con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l' CP_2 condanna altresì la al pagamento delle differenze retributive – Parte_1 non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 – da quantificarsi in separato giudizio”, con condanna alle spese di causa.
Ha proposto l'appello alla sentenza la società con la formulazione di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello contesta il rigetto da parte del primo Parte_1 giudice dell'eccezione di prescrizione sia in merito al riconoscimento della qualifica superiore sia in merito alle correlate differenze retributive.
Sul punto parte appellante ribadisce che le pretese avversarie non possono essere considerate imprescrittibili ante 2012 (con l'entrata in vigore della legge n.92/2012) in assenza di qualsivoglia doglianza precedente da parte del lavoratore.
A sostegno della tesi richiama precedenti della Suprema Corte (n. 26246 del 6 settembre 2022; n. 10184 del 16/04/2024):
Torna pertanto a ribadire che non è imprescrittibile ogni diritto, ma semplicemente che per i diritti non prescritti al 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
Quindi, solo ove i diritti derivanti dal rapporto di lavoro non si siano già prescritti al 2012, resta tutto sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ciò significa che alla luce del nuovo orientamento, il lavoratore non è libero di tacere fino alla fine del rapporto, dovendo tener presente che esiste, almeno allo stato dell'arte, un punto fermo che è dato dal 18 luglio 2012 (id est la data di entrata in vigore della
Legge Fornero) a decorrere dal quale inizia la sospensione, salva la prescrizione maturata.
Ciò significa che, a mente della sentenza citata, i diritti che godono di tutela qualificata (id est con la garanzia ex art. 36 Cost) sono solamente quelli economici
2 che, appunto, al 2012 non devono essere prescritti e che, pertanto, per fare in modo che al 2012 non siano considerati prescritti, devono essere stati oggetto di doglianza
(id est diffida interruttiva) al massimo nel 2012 per salvare almeno il quinquennio precedente a detto anno ex art. 2948 c.c.
Con il secondo motivo di appello denuncia la parte della sentenza che Parte_1 ha dichiarato il diritto della appellata al re-inquadramento in due livelli superiori sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 4 della l. 58/92 che aveva garantito la conservazione della medesima posizione professionale e dell'inquadramento, prevedendo che retribuzione, professionalità e inquadramento dovevano intendersi come diritti acquisiti che, quindi, andavano mantenuti nelle società in cui erano transitati senza soluzione di continuità.
Sul punto parte appellante ricorda invero che la Corte di legittimità sul punto aveva statuito che la predetta norma sanciva solamente il rispetto, nel passaggio dal sistema pubblico a quello privato, della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto (art. 4, 5° comma, lett. b), e c), delegando poi alla contrattazione collettiva il compito specifico di provvedervi.
Parte appellante denuncia quindi l'illegittimità del presupposto considerato, sulla scorta del quale il Giudice aveva ritenuto il diritto al re-inquadramento in ben due qualifiche superiori, dal momento che lo stesso si era limitato ad un raffronto formale delle declaratorie, senza però avvedersi che: a) la qualifica rivestita quale pubblico dipendente dell'odierna appellata era stata di semplice revisore amministrativo di VI categoria;
b) le mansioni svolte nel tempo (durante sostanzialmente tutta la sua carriera professionale) erano state specificatamente contestate dalla scrivente e non erano affatto pacifiche.
Il re-inquadramento, conclude parte appellante, poteva al più essere di V livello e non di VI in quanto non dirigente.
L'appellante reitera le difese svolte nel giudizio di primo grado, dolendosi anche della omessa ammissione dell'istruttoria richiesta e della mancata verifica in concreto delle mansioni espletate da raffrontare alle declaratorie contrattuali.
Si è costituita in giudizio l'appellata insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure con condanna di parte appellante
3 alla refusione delle spese di lite.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza e la stessa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Preliminarmente va rigettata l'istruttoria orale reiterata da perché da Parte_1 provare in via documentale, nonché in quanto i capitoli formulati sono generici e contenenti descrizioni richiedenti giudizi non consentiti al testimone.
Sull'appello proposto dalla società questa Corte si è già pronunciata con varie sentenze e questo Collegio intende richiamare la motivazione della sentenza n.
791/2023 ai fini dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“Quanto alle censure rivolte da alla pronuncia di primo Pt_1 Parte_1 grado in punto prescrizione, sotto il duplice profilo della qualifica e delle differenze retributive, il Collegio rileva che il primo aspetto della controversia ha già formato oggetto di precedenti decisioni di questa Corte, alle quali il Collegio intende uniformarsi, ritenendole condivisibili.
In particolare, è stato più volte affermato, in conformità alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente – data la natura permanente dell'illecito costituito dal sottoinquadramento – di giorno in giorno, a partire dal momento in cui si è per la prima volta concretata la sottesa situazione fattuale, fino alla sua definitiva cessazione (cfr. Cass n. 23140/2021, Cass. n. 21645/2016, Cass.
n. 9662/2001).
Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23140/2021, nel confermare la decisione resa da questa Corte con la sentenza n. 871/2017, ha rigettato eccezione identica a quella che in questa sede viene riproposta da
, affermando che “il termine decennale” di prescrizione dell'azione di Pt_1 accertamento del diritto al superiore inquadramento “decorreva autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si era per la prima volta concretata la situazione potenzialmente idonea a determinare l'insorgere del diritto al superiore inquadramento, sino alla cessazione della medesima”.
Posto che nel caso di XXXXXX l'inquadramento che si assumeva erroneo spiegava
4 ancora i suoi effetti al momento dell'introduzione del giudizio, la decisione del primo Giudice risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte, condiviso anche dal Collegio e merita pertanto conferma.
Né conduce ad una diversa conclusione la circostanza che all'odierno appellato dal 2003 sia stato riconosciuto l'inquadramento nel 5 livello C.C.N.L. vigente dal momento che, comunque, permane la situazione cui la norma ricollega il diritto, nel senso appena evidenziato. OMISSIS”
Per quanto attiene alle differenze retributive il primo giudice ha già considerato la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal 18.7.2012, disponendo nella sentenza impugnata la prescrizione dei crediti derivanti dal presente giudizio ante
18.7.2012, oggetto di separato giudizio.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale Parte_1 sostiene l'erroneità della sentenza in merito al riconoscimento
[...] dell'equivalenza degli inquadramenti a fronte della corretta applicazione delle tabelle di equiparazione e la sostanziale omogeneità delle declaratorie tra la 6 categoria A.S.S.T. e il livello 6 CCNL SIP 1992.
Questa Corte si è già pronunciata plurime volte in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, per l'esatta coincidenza del motivo di gravame qui proposto, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c. (cfr. sentenze nn. 1893/2019,
800/2021, 421/2022, 920/2022, 728/2023, 691/2024).
In particolare, con la sentenza n. 920/2022 che a sua volta ha richiamato ex art. 118
c.p.c. la motivazione della sentenza n. 800/2021 è stato affermato quanto segue:
“ …. dirimente il raffronto tra le mansioni proprie dei livelli in contestazione, mentre irrilevanti sono le mansioni che, di fatto, il lavoratore svolgeva o non svolgeva al momento del passaggio dal datore di lavoro pubblico a quello privato
(...) La vicenda della riforma del settore delle telecomunicazioni è, da tempo, oggetto di un importante contenzioso che trae origine dalle disposizioni della L 29 gennaio 1992 nr. 58: l'art. 1 L. cit. ha previsto che i servizi di telecomunicazioni Con fossero affidati ad una azienda di costituzione appunto, che CP_4 avrebbe avuto la concessione in esclusiva dei servizi stessi per una durata non superiore ad un anno con conseguente soppressione dei servizi
5 dell'Amministrazione P.T. e dell a far data dall'entrata in vigore della CP_2 convenzione stipulata con D.M. 29 dicembre 1992 tra il Ministero della Poste e delle Telecomunicazioni e la stessa L'art. 4 della medesima legge ha CP_4 poi stabilito che il personale dell'Amministrazione P.T. avrebbe potuto optare per la permanenza nel pubblico impiego, mentre il personale che non esercitava l'opzione sarebbe transitato alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele della professionalità acquisita e del trattamento economico, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, attraverso accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In esecuzione di quanto previsto dal legislatore, è stato sottoscritto l'accordo sindacale del 15 marzo 1993 con cui le parti stipulanti si davano atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano alla ratio ed ai principi informatori del citato art. 4 L. 58/1992, fissando i criteri di inquadramento per il personale proveniente dall e CP_2 dall'Amministrazione delle PP.TT. con riguardo ai profili professionali in precedenza rivestiti. In punto di diritto, i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, affermati in riferimento a vicende analoghe a quella in esame, consentono di escludere l'insindacabilità giurisdizionale delle tabelle di corrispondenza tra le qualifiche presso l'Amministrazione PP.TT. e quelle presso predisposte dalle parti sociali delegate dalla legge di riforma delle CP_4 telecomunicazioni: invero, la Corte di Cassazione costantemente argomenta che è possibile la disapplicazione delle tabelle di cui si discute ad opera del giudice che ne ravvisi in via incidentale la parziale nullità per la non corrispondenza con i criteri imposti dalla legge medesima, "ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità dell'equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti" in comparazione, attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita mediante "una valutazione globale e non meccanicistica", stante l'esigenza di raccordare i diversi sistemi di inquadramento propri del precedente sistema pubblicistico e del sistema privatistico delle società che al primo si sono sostituite ex lege (cfr. ex plurimis: Cassa 8 febbraio 2012 nr.1846; Cass. 1 marzo 2011 nr.
4991; Cassa 8 aprile 2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174; Cass. 8 luglio
6 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto 2004 nr.15605). Ciò, in quanto la L. 29 gennaio
1992 nr.58 ha previsto la predisposizione ad opera delle parti sociali di tabelle di mera equiparazione, ovvero non destinate a disporre dei diritti dei lavoratori, bensì solo alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno, avendo dettato la citata L .58/92 la regola inderogabile della tutela della professionalità acquisita dai lavoratori. Di conseguenza, pur non potendosi invocare direttamente la regola di cui all'art. 2103 c.c., correttamente il tribunale ha ritenuto l'illegittimità dell'inquadramento dell'appellata, in quanto operato secondo una valutazione non rispettosa del principio di conservazione della professionalità rilevante nelle fattispecie in esame in quanto recepito, come detto, dall'art.4 L. 29 gennaio 1992 nr.58. (cfr.: Cass. 8aprile 2011 nr. 8056 cit.; Cass.
26 maggio 2006 nr. 11424)”.
Il primo Giudice si è attenuto a detto insegnamento, procedendo a valutare comparativamente le differenti categorie di inquadramento del lavoratore (quella,
a quo, in e quella ad quem, assegnata in ), giungendo CP_2 CP_4 correttamente a concludere che l'applicazione della tabella di comparazione all'uopo prevista non aveva salvaguardato la professionalità acquisita dal dipendente in CP_2
Ed infatti, in l'odierno appellato prestava la propria attività con la CP_2 qualifica funzionale di revisore amministrativo di VI livello, propria di chi svolge
“attività amministrativo contabile o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto-ordinate. Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo”.
In , invece, era inquadrato nel VI livello, proprio dei lavoratori che, “oltre CP_4
7 allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo del lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico.
A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”.
Come già evidenziato da questa Corte, dal raffronto delle declaratorie contrattuali emerge l'inevitabile compromissione della professionalità dell'odierno appellato:
“la prima declaratoria relativa alla categoria di inquadramento di provenienza contempla attività tecniche richiedenti qualificata preparazione professionale, mentre la seconda relativa al c.c.n.l. SIP solo interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro;
inoltre, la prima è caratterizzata da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate, laddove la seconda si limita a prevedere l'eventualità di una richiesta di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.” (cfr. sent. n. 800/2020 Corte Appello di
Milano).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi per la disapplicazione, in parte qua, delle tabelle citate, dovendosi reputare corretta l'individuazione, compiuta nella sentenza impugnata, della posizione corrispondente a quella rivestita dal ricorrente nel sistema di inquadramento di provenienza e tale da assicurare la tutela della professionalità acquisita di cui all'art. 4 L.58/92, e cioè quella di cui al IV livello C.C.N.L. SIP e poi livello F C.C.N.L. dipendenti delle invero, il IV livello C.C.N.L. SIP comprende "i Parte_2 lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi ovvero coloro che, anche supportando altri lavoratori, svolgono funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia
8 equivalenti", delineando una figura professionale specializzata idonea ad includere il profilo professionale del revisore amministrativo rivestito dall'appellato nell'ordinamento pubblicistico" (così, in caso analogo al presente, Corte Appello di Milano n. 1839/19).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata va integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3380/23 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado a favore della parte appellata, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
9
N.R.G. 788 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3380/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Riccardo Atanasio, promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Pessi, dell'Avv.
Giuseppe Sigillò Massara, dell'Avv. Raffaele Fabozzi e dell'Avv. Katia Ranalli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Corso Monforte n.15
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Ernesto Maria Cirillo e dell'Avv. Giovanna Fantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, viale Bianca Maria 214
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 19/07/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 23/10/2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3380/23 il Tribunale di Milano ha così deciso: “Dichiara
l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al 6° livello C.C.N.L.
SIP; condanna la al riconoscimento in favore della ricorrente Parte_1 dell'inquadramento al 4° livello del c.c.n.l. SIP a partire dal 1-1-93, poi livello F
c.c.n.l. aziende di telecomunicazione 1996, attuale livello 6 del c.c.n.l. 2000 – con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l' CP_2 condanna altresì la al pagamento delle differenze retributive – Parte_1 non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 – da quantificarsi in separato giudizio”, con condanna alle spese di causa.
Ha proposto l'appello alla sentenza la società con la formulazione di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello contesta il rigetto da parte del primo Parte_1 giudice dell'eccezione di prescrizione sia in merito al riconoscimento della qualifica superiore sia in merito alle correlate differenze retributive.
Sul punto parte appellante ribadisce che le pretese avversarie non possono essere considerate imprescrittibili ante 2012 (con l'entrata in vigore della legge n.92/2012) in assenza di qualsivoglia doglianza precedente da parte del lavoratore.
A sostegno della tesi richiama precedenti della Suprema Corte (n. 26246 del 6 settembre 2022; n. 10184 del 16/04/2024):
Torna pertanto a ribadire che non è imprescrittibile ogni diritto, ma semplicemente che per i diritti non prescritti al 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
Quindi, solo ove i diritti derivanti dal rapporto di lavoro non si siano già prescritti al 2012, resta tutto sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ciò significa che alla luce del nuovo orientamento, il lavoratore non è libero di tacere fino alla fine del rapporto, dovendo tener presente che esiste, almeno allo stato dell'arte, un punto fermo che è dato dal 18 luglio 2012 (id est la data di entrata in vigore della
Legge Fornero) a decorrere dal quale inizia la sospensione, salva la prescrizione maturata.
Ciò significa che, a mente della sentenza citata, i diritti che godono di tutela qualificata (id est con la garanzia ex art. 36 Cost) sono solamente quelli economici
2 che, appunto, al 2012 non devono essere prescritti e che, pertanto, per fare in modo che al 2012 non siano considerati prescritti, devono essere stati oggetto di doglianza
(id est diffida interruttiva) al massimo nel 2012 per salvare almeno il quinquennio precedente a detto anno ex art. 2948 c.c.
Con il secondo motivo di appello denuncia la parte della sentenza che Parte_1 ha dichiarato il diritto della appellata al re-inquadramento in due livelli superiori sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 4 della l. 58/92 che aveva garantito la conservazione della medesima posizione professionale e dell'inquadramento, prevedendo che retribuzione, professionalità e inquadramento dovevano intendersi come diritti acquisiti che, quindi, andavano mantenuti nelle società in cui erano transitati senza soluzione di continuità.
Sul punto parte appellante ricorda invero che la Corte di legittimità sul punto aveva statuito che la predetta norma sanciva solamente il rispetto, nel passaggio dal sistema pubblico a quello privato, della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto (art. 4, 5° comma, lett. b), e c), delegando poi alla contrattazione collettiva il compito specifico di provvedervi.
Parte appellante denuncia quindi l'illegittimità del presupposto considerato, sulla scorta del quale il Giudice aveva ritenuto il diritto al re-inquadramento in ben due qualifiche superiori, dal momento che lo stesso si era limitato ad un raffronto formale delle declaratorie, senza però avvedersi che: a) la qualifica rivestita quale pubblico dipendente dell'odierna appellata era stata di semplice revisore amministrativo di VI categoria;
b) le mansioni svolte nel tempo (durante sostanzialmente tutta la sua carriera professionale) erano state specificatamente contestate dalla scrivente e non erano affatto pacifiche.
Il re-inquadramento, conclude parte appellante, poteva al più essere di V livello e non di VI in quanto non dirigente.
L'appellante reitera le difese svolte nel giudizio di primo grado, dolendosi anche della omessa ammissione dell'istruttoria richiesta e della mancata verifica in concreto delle mansioni espletate da raffrontare alle declaratorie contrattuali.
Si è costituita in giudizio l'appellata insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure con condanna di parte appellante
3 alla refusione delle spese di lite.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza e la stessa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Preliminarmente va rigettata l'istruttoria orale reiterata da perché da Parte_1 provare in via documentale, nonché in quanto i capitoli formulati sono generici e contenenti descrizioni richiedenti giudizi non consentiti al testimone.
Sull'appello proposto dalla società questa Corte si è già pronunciata con varie sentenze e questo Collegio intende richiamare la motivazione della sentenza n.
791/2023 ai fini dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“Quanto alle censure rivolte da alla pronuncia di primo Pt_1 Parte_1 grado in punto prescrizione, sotto il duplice profilo della qualifica e delle differenze retributive, il Collegio rileva che il primo aspetto della controversia ha già formato oggetto di precedenti decisioni di questa Corte, alle quali il Collegio intende uniformarsi, ritenendole condivisibili.
In particolare, è stato più volte affermato, in conformità alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente – data la natura permanente dell'illecito costituito dal sottoinquadramento – di giorno in giorno, a partire dal momento in cui si è per la prima volta concretata la sottesa situazione fattuale, fino alla sua definitiva cessazione (cfr. Cass n. 23140/2021, Cass. n. 21645/2016, Cass.
n. 9662/2001).
Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23140/2021, nel confermare la decisione resa da questa Corte con la sentenza n. 871/2017, ha rigettato eccezione identica a quella che in questa sede viene riproposta da
, affermando che “il termine decennale” di prescrizione dell'azione di Pt_1 accertamento del diritto al superiore inquadramento “decorreva autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si era per la prima volta concretata la situazione potenzialmente idonea a determinare l'insorgere del diritto al superiore inquadramento, sino alla cessazione della medesima”.
Posto che nel caso di XXXXXX l'inquadramento che si assumeva erroneo spiegava
4 ancora i suoi effetti al momento dell'introduzione del giudizio, la decisione del primo Giudice risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte, condiviso anche dal Collegio e merita pertanto conferma.
Né conduce ad una diversa conclusione la circostanza che all'odierno appellato dal 2003 sia stato riconosciuto l'inquadramento nel 5 livello C.C.N.L. vigente dal momento che, comunque, permane la situazione cui la norma ricollega il diritto, nel senso appena evidenziato. OMISSIS”
Per quanto attiene alle differenze retributive il primo giudice ha già considerato la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal 18.7.2012, disponendo nella sentenza impugnata la prescrizione dei crediti derivanti dal presente giudizio ante
18.7.2012, oggetto di separato giudizio.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale Parte_1 sostiene l'erroneità della sentenza in merito al riconoscimento
[...] dell'equivalenza degli inquadramenti a fronte della corretta applicazione delle tabelle di equiparazione e la sostanziale omogeneità delle declaratorie tra la 6 categoria A.S.S.T. e il livello 6 CCNL SIP 1992.
Questa Corte si è già pronunciata plurime volte in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, per l'esatta coincidenza del motivo di gravame qui proposto, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c. (cfr. sentenze nn. 1893/2019,
800/2021, 421/2022, 920/2022, 728/2023, 691/2024).
In particolare, con la sentenza n. 920/2022 che a sua volta ha richiamato ex art. 118
c.p.c. la motivazione della sentenza n. 800/2021 è stato affermato quanto segue:
“ …. dirimente il raffronto tra le mansioni proprie dei livelli in contestazione, mentre irrilevanti sono le mansioni che, di fatto, il lavoratore svolgeva o non svolgeva al momento del passaggio dal datore di lavoro pubblico a quello privato
(...) La vicenda della riforma del settore delle telecomunicazioni è, da tempo, oggetto di un importante contenzioso che trae origine dalle disposizioni della L 29 gennaio 1992 nr. 58: l'art. 1 L. cit. ha previsto che i servizi di telecomunicazioni Con fossero affidati ad una azienda di costituzione appunto, che CP_4 avrebbe avuto la concessione in esclusiva dei servizi stessi per una durata non superiore ad un anno con conseguente soppressione dei servizi
5 dell'Amministrazione P.T. e dell a far data dall'entrata in vigore della CP_2 convenzione stipulata con D.M. 29 dicembre 1992 tra il Ministero della Poste e delle Telecomunicazioni e la stessa L'art. 4 della medesima legge ha CP_4 poi stabilito che il personale dell'Amministrazione P.T. avrebbe potuto optare per la permanenza nel pubblico impiego, mentre il personale che non esercitava l'opzione sarebbe transitato alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele della professionalità acquisita e del trattamento economico, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, attraverso accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In esecuzione di quanto previsto dal legislatore, è stato sottoscritto l'accordo sindacale del 15 marzo 1993 con cui le parti stipulanti si davano atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano alla ratio ed ai principi informatori del citato art. 4 L. 58/1992, fissando i criteri di inquadramento per il personale proveniente dall e CP_2 dall'Amministrazione delle PP.TT. con riguardo ai profili professionali in precedenza rivestiti. In punto di diritto, i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, affermati in riferimento a vicende analoghe a quella in esame, consentono di escludere l'insindacabilità giurisdizionale delle tabelle di corrispondenza tra le qualifiche presso l'Amministrazione PP.TT. e quelle presso predisposte dalle parti sociali delegate dalla legge di riforma delle CP_4 telecomunicazioni: invero, la Corte di Cassazione costantemente argomenta che è possibile la disapplicazione delle tabelle di cui si discute ad opera del giudice che ne ravvisi in via incidentale la parziale nullità per la non corrispondenza con i criteri imposti dalla legge medesima, "ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità dell'equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti" in comparazione, attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita mediante "una valutazione globale e non meccanicistica", stante l'esigenza di raccordare i diversi sistemi di inquadramento propri del precedente sistema pubblicistico e del sistema privatistico delle società che al primo si sono sostituite ex lege (cfr. ex plurimis: Cassa 8 febbraio 2012 nr.1846; Cass. 1 marzo 2011 nr.
4991; Cassa 8 aprile 2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174; Cass. 8 luglio
6 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto 2004 nr.15605). Ciò, in quanto la L. 29 gennaio
1992 nr.58 ha previsto la predisposizione ad opera delle parti sociali di tabelle di mera equiparazione, ovvero non destinate a disporre dei diritti dei lavoratori, bensì solo alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno, avendo dettato la citata L .58/92 la regola inderogabile della tutela della professionalità acquisita dai lavoratori. Di conseguenza, pur non potendosi invocare direttamente la regola di cui all'art. 2103 c.c., correttamente il tribunale ha ritenuto l'illegittimità dell'inquadramento dell'appellata, in quanto operato secondo una valutazione non rispettosa del principio di conservazione della professionalità rilevante nelle fattispecie in esame in quanto recepito, come detto, dall'art.4 L. 29 gennaio 1992 nr.58. (cfr.: Cass. 8aprile 2011 nr. 8056 cit.; Cass.
26 maggio 2006 nr. 11424)”.
Il primo Giudice si è attenuto a detto insegnamento, procedendo a valutare comparativamente le differenti categorie di inquadramento del lavoratore (quella,
a quo, in e quella ad quem, assegnata in ), giungendo CP_2 CP_4 correttamente a concludere che l'applicazione della tabella di comparazione all'uopo prevista non aveva salvaguardato la professionalità acquisita dal dipendente in CP_2
Ed infatti, in l'odierno appellato prestava la propria attività con la CP_2 qualifica funzionale di revisore amministrativo di VI livello, propria di chi svolge
“attività amministrativo contabile o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto-ordinate. Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo”.
In , invece, era inquadrato nel VI livello, proprio dei lavoratori che, “oltre CP_4
7 allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo del lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico.
A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”.
Come già evidenziato da questa Corte, dal raffronto delle declaratorie contrattuali emerge l'inevitabile compromissione della professionalità dell'odierno appellato:
“la prima declaratoria relativa alla categoria di inquadramento di provenienza contempla attività tecniche richiedenti qualificata preparazione professionale, mentre la seconda relativa al c.c.n.l. SIP solo interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro;
inoltre, la prima è caratterizzata da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate, laddove la seconda si limita a prevedere l'eventualità di una richiesta di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.” (cfr. sent. n. 800/2020 Corte Appello di
Milano).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi per la disapplicazione, in parte qua, delle tabelle citate, dovendosi reputare corretta l'individuazione, compiuta nella sentenza impugnata, della posizione corrispondente a quella rivestita dal ricorrente nel sistema di inquadramento di provenienza e tale da assicurare la tutela della professionalità acquisita di cui all'art. 4 L.58/92, e cioè quella di cui al IV livello C.C.N.L. SIP e poi livello F C.C.N.L. dipendenti delle invero, il IV livello C.C.N.L. SIP comprende "i Parte_2 lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi ovvero coloro che, anche supportando altri lavoratori, svolgono funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia
8 equivalenti", delineando una figura professionale specializzata idonea ad includere il profilo professionale del revisore amministrativo rivestito dall'appellato nell'ordinamento pubblicistico" (così, in caso analogo al presente, Corte Appello di Milano n. 1839/19).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata va integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3380/23 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado a favore della parte appellata, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
9