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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1932/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to REYES LORENZO ricorrente contro
) difeso e rappresentato CP_1 C.F._2 dall'avv.to BULFONE ANNA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il sig. si impegna a corrispondere entro il 18.12.2025, a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 10.000,00
(diecimila,00) in favore della sig.ra , a mezzo bonifico Parte_1 bancario alle coordinate dallo stesso conosciute;
3) Il sig. si CP_1
1 impegna a consegnare alla sig.ra entro il 18.12.2025 la Parte_1 confezione originale e il certificato di garanzia relativi all'orologio Rolex modello 126234, seriale 8Wn17934 acquistato in data 17.2.2024 4) Il Sig.
si impegna a concedere in comodato gratuito alla sig.ra CP_1
l'appartamento di sua proprietà sito in Tavagnacco, fraz. Parte_1
Feletto Umberto, via A. Manzoni 29, censito al F. 20, n. 984 sub 7, Cat. A/2 classe 1, e sub. 13 C/6 Classe 6, facente parte del Controparte_2 fino al giorno 30.06.2026. 5) Le parti dichiarano con l'adempimento del presente accordo di aver risolto ogni controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale”.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.7.2025 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 20/07/2019 Parte_1 con , ha esposto che con il passare del tempo e CP_1 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore di un assegno di mantenimento oltre al trasferimento di un appartamento bicamere.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato le pretese economiche della moglie.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 2.12.2025
è stato chiesto un differimento pendendo trattative.
Per l'udienza cartolare del 18.12.2025 le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte unitamente alla dichiarazione, personalmente sottoscritta dai coniugi, che gli stessi non intendono riconciliarsi.
Con separato provvedimento il giudice istruttore ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo in via provvisoria e urgente come da accordi raggiunti.
Status
2 Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata nelle note autorizzate.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a NA DE RI (UD) il 10/05/1983, e , CP_1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 20/07/2019 in TAVAGNACCO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TAVAGNACCO dell'anno 2019 al n. 19 parte I, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che il sig. si impegna a corrispondere entro il CP_1
18.12.2025, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 10.000,00 (diecimila,00) in favore della sig.ra , a mezzo Parte_1 bonifico bancario alle coordinate dallo stesso conosciute;
3 2) dà atto che il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra CP_1
entro il 18.12.2025 la confezione originale e il certificato di Parte_1 garanzia relativi all'orologio Rolex modello 126234, seriale 8Wn17934 acquistato in data 17.2.2024
3) dà atto che il Sig. si impegna a concedere in comodato CP_1 gratuito alla sig.ra l'appartamento di sua proprietà sito in Parte_1
Tavagnacco, fraz. Feletto Umberto, via A. Manzoni 29, censito al F. 20, n.
984 sub 7, Cat. A/2 classe 1, e sub. 13 C/6 Classe 6, facente parte del fino al giorno 30.06.2026. Controparte_2
4) dà atto che le parti dichiarano di aver risolto, con l'adempimento di quanto pattuito con le conclusioni congiunte, ogni controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to REYES LORENZO ricorrente contro
) difeso e rappresentato CP_1 C.F._2 dall'avv.to BULFONE ANNA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il sig. si impegna a corrispondere entro il 18.12.2025, a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 10.000,00
(diecimila,00) in favore della sig.ra , a mezzo bonifico Parte_1 bancario alle coordinate dallo stesso conosciute;
3) Il sig. si CP_1
1 impegna a consegnare alla sig.ra entro il 18.12.2025 la Parte_1 confezione originale e il certificato di garanzia relativi all'orologio Rolex modello 126234, seriale 8Wn17934 acquistato in data 17.2.2024 4) Il Sig.
si impegna a concedere in comodato gratuito alla sig.ra CP_1
l'appartamento di sua proprietà sito in Tavagnacco, fraz. Parte_1
Feletto Umberto, via A. Manzoni 29, censito al F. 20, n. 984 sub 7, Cat. A/2 classe 1, e sub. 13 C/6 Classe 6, facente parte del Controparte_2 fino al giorno 30.06.2026. 5) Le parti dichiarano con l'adempimento del presente accordo di aver risolto ogni controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale”.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.7.2025 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 20/07/2019 Parte_1 con , ha esposto che con il passare del tempo e CP_1 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore di un assegno di mantenimento oltre al trasferimento di un appartamento bicamere.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato le pretese economiche della moglie.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 2.12.2025
è stato chiesto un differimento pendendo trattative.
Per l'udienza cartolare del 18.12.2025 le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte unitamente alla dichiarazione, personalmente sottoscritta dai coniugi, che gli stessi non intendono riconciliarsi.
Con separato provvedimento il giudice istruttore ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo in via provvisoria e urgente come da accordi raggiunti.
Status
2 Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata nelle note autorizzate.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a NA DE RI (UD) il 10/05/1983, e , CP_1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 20/07/2019 in TAVAGNACCO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TAVAGNACCO dell'anno 2019 al n. 19 parte I, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che il sig. si impegna a corrispondere entro il CP_1
18.12.2025, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 10.000,00 (diecimila,00) in favore della sig.ra , a mezzo Parte_1 bonifico bancario alle coordinate dallo stesso conosciute;
3 2) dà atto che il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra CP_1
entro il 18.12.2025 la confezione originale e il certificato di Parte_1 garanzia relativi all'orologio Rolex modello 126234, seriale 8Wn17934 acquistato in data 17.2.2024
3) dà atto che il Sig. si impegna a concedere in comodato CP_1 gratuito alla sig.ra l'appartamento di sua proprietà sito in Parte_1
Tavagnacco, fraz. Feletto Umberto, via A. Manzoni 29, censito al F. 20, n.
984 sub 7, Cat. A/2 classe 1, e sub. 13 C/6 Classe 6, facente parte del fino al giorno 30.06.2026. Controparte_2
4) dà atto che le parti dichiarano di aver risolto, con l'adempimento di quanto pattuito con le conclusioni congiunte, ogni controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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