Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03637/2025REG.PROV.COLL.
N. 02325/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2023, proposto da Abramo Real Estate s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adolfo Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, domiciliataria presso l’Avvocatura centrale dell’I.N.P.S. in Roma, via Cesare Beccaria ,29;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2367/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Mario Ettore Verino in sostituzione per delega dell’avv. Adolfo Larussa e Vincenzo Stumpo.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2367/2022 il T.A.R. della Calabria ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellata per l’annullamento dei provvedimenti di diniego all’ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria n. 220090086412 e n. 220090086411 del 9 settembre 2022.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 marzo 2025.
2. Preliminarmente deve osservarsi che l’eccezione di tardività sollevata dall’Istituto appellato nel corso dell’udienza del 6 marzo 2025, con riferimento alla produzione effettuata dall’appellante in data 4 marzo 2025 (memoria di replica e varia documentazione), vale a dire due giorni prima dell’udienza di trattazione, è fondata ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Essa è comunque superata dall’infondatezza, nel merito, del gravame.
3. Il provvedimento dell’I.N.P.S. impugnato in primo grado è motivato con riferimento al fatto che “ la situazione di crisi della Abramo Real Estate risulta eziologicamente connessa, secondo quanto espressamente riportato nelle relazioni tecniche allegate, alle situazioni delle altre società del Gruppo Abramo e, in particolare, a quella della Abramo Customer Care S.p.A., che si trova attualmente in amministrazione straordinaria, con conseguente insussistenza del requisito della transitorietà dell’evento ”.
4. Il T.A.R., nel respingere il ricorso, ha ritenuto che “ se l’odierna ricorrente ha strutturato la propria attività economica sulle relazioni con un’unica società (la Abramo Customer Care S.p.A., attualmente in amministrazione straordinaria) non è possibile sostenere che la riduzione dell’attività lavorativa sia una circostanza realmente imprevista, causata da eventi esterni o da una situazione anomala del mercato. Sarebbe stato onere dell’impresa richiedente la CIGO dimostrare di aver provveduto a diversificare la propria attività. Al contrario, nella relazione tecnica allegata all’istanza di concessione del beneficio, la Abramo Real Estate S.p.A. non ha allegato alcun elemento apprezzabile in termini di persistenza della capacità produttiva e di volontà di reagire nei confronti della crisi settoriale ”.
5. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ Error in procedendo e iudicando per violazione di legge, violazione dell’art. 11 del d.lgs 148/2015, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per carenza di presupposti ”.
Con il secondo motivo l’appellante deduce “ Error in procedendo e iudicando - Violazione di legge; violazione dell’art. 11, comma 2, del DM 95442; Violazione del D.M. 95442/2016; omessa valutazione di un punto decisivo; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà in atti ”.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione e in relazione alla pretesa sostanziale della parte.
6. Vanno anzitutto richiamate le osservazioni del primo giudice in merito alla natura del potere discrezionale dell’I.N.P.S. in punto di ricognizione dei presupposti fattuali per l’ammissione al beneficio previdenziale di cui si discute, e la connessa perimetrazione dell’ambito del relativo sindacato giurisdizionale.
In tal senso la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4114/2023 ha precisato che “ il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego dell'ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 L. 20 maggio 1975, n. 164 e, pertanto, le scelte dell'Ente sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili ovvero viziate per travisamenti in fatto." (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15/07/2013 n. 3783) ”.
Tanto premesso, sarebbe stato onere della parte interessata allegare e documentare la sussistenza di tali presupposti, relativi alla temporaneità della crisi del mercato di riferimento.
7. La pretesa dell’appellante, come articolata nei richiamati motivi di gravame, risulta infondata alla luce delle condivisibili difese dell’Istituto appellato, le quali hanno fatto rilevare come la documentazione prodotta a supporto delle domande amministrative non forniva una adeguata dimostrazione di una crisi temporanea del mercato immobiliare generale, ma piuttosto una crisi della Abramo Customer Care s.p.a.
Tale pretesa risulta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza secondo la quale “ Ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 148 del 2015, il presupposto per ottenere il sostegno pubblico richiesto è, tra gli altri, quello della non imputabilità all'impresa della situazione aziendale che ha determinato la richiesta. La nozione di imputabilità che viene in evidenza in questo caso non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest'ultimo, che giammai può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali. Si deve trattare, pertanto di fatti naturali o fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa. In altre parole si deve trattare di " caso fortuito, forza maggiore, factum principis ovvero fatto illecito del terzo" (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009). Per rientrare nella "non imputabilità" "i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa" (cfr. Cons. St. 1251 del 2019; sez. III, 11 dicembre 2019 n. 8434; 15 ottobre 2019, n. 7000; 19 agosto 2019 n. 5743; 30 luglio 2019 n. 5398; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497 e 23 febbraio 2011, n. 1131). "Per la ricorrenza del requisito della non imputabilità non solo deve necessariamente sussistere la non volontarietà, ovvero la mancanza di imperizia e negligenza dell'imprenditore-datore di lavoro, ma è anche necessario che l'evento non sia, comunque, riferibile all'organizzazione o programma aziendale, e cioè non sia dipendente dagli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale. (sentenza n.2330/2023 Terza Sezione Cons. St. ). "L'intervento pubblico non trova fondamento nel caso in cui l'evento, traendo origine da un rapporto contrattuale tra l'imprenditore-datore di lavoro, richiedente il beneficio de quo, ed un altro contraente, non inerisce alla conduzione tecnico amministrativa dell'impresa, impedendone la normale prosecuzione della sua attività, ma solo in via indiretta incide sulla gestione dell'impresa, rendendo non utile la prestazione di lavoro, di per sé possibile" (così, ex aliis: Cons. Stato, Sez. II, 17 maggio 2023, n. 4929). In altre parole, per giustificare l'ammissione alla cassa integrazione deve essere un effetto che trova la sua ragione d'essere in fattori francamente esogeni alla ordinaria vita aziendale e del tutto indipendenti da quest'ultima ” (così, ex multis e da ultimo, la sentenza n. 6916/2024 di questo Consiglio di Stato).
Già nel giudizio di primo grado l’Istituto appellato aveva fondatamente dedotto l’inesistenza di allegazioni, a supporto della domanda, relative al mercato di riferimento.
La critica alla sentenza gravata si risolve pertanto in un tentativo di sostituire la valutazione della parte a quella – immune da profili di illogicità o irragionevolezza - dell’amministrazione, e nell’apodittica affermazione secondo la quale il collegamento fra le due società non esclude l’autonomia di ciascuna.
8. Tanto premesso, l’infondatezza del primo motivo di appello si ripercuote sul secondo, posto che non è dato imputare ai provvedimenti impugnati in primo grado alcun vizio istruttorio o motivazionale, stante la radicale ed assorbente insussistenza dei presupposti legittimanti l’ammissione al beneficio, per le considerazioni sopra svolte.
Come detto, i provvedimenti di diniego impugnati in primo grado si fondano sul corretto rilievo di un dato strutturale impeditivo, costituito dall’allegata (dalla richiedente) eziologia della crisi.
In presenza di tale rilievo nessun ulteriore onere istruttorio incombeva sull’Istituto appellato, come invece dedotto nel secondo motivo di appello, posto che la situazione posta a fondamento della pretesa era sufficientemente definita, nei suoi tratti strutturali, nel senso dell’infondatezza della pretesa.
9. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore dell’Istituto appellato delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO